14.2018.124
Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento dopo la sua dichiarazione. Solvibilità
22 agosto 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.124
Lugano
22 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.4748 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 settembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 luglio 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 12 luglio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. ____________________ dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano, il 14 settembre 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 18'441.50 più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 7 febbraio 2018 è comparsa la sola convenuta, che si è
opposta all’istanza, allegando di essere intenzionata a prendere contatto con
l’istante per valutare un “eventuale
piano di rientro”.
C. Statuendo
con decisione del 12 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 13 luglio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 23 luglio
2018 il presidente della Camera ha concesso
all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 31 luglio 2018 ha presentato
un complemento di reclamo, con cui ha confermato di avere pagato anche
l’esecuzione n. ____________________. Né il reclamo né il complemento sono
stati intimati alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 20 luglio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
13.
luglio, in concreto il reclamo è tempestivo. Lo è pure il complemento del 31
luglio 2018, il termine di reclamo essendo scaduto il terzo giorno utile dopo
la fine delle ferie estive, ovvero lunedì 6 agosto 2018 (art. 56 n. 2 e 63 LEF,
per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio
d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni
pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità
dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 18 luglio
2018.
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (all. 3) relativa al versamento di
fr. 10'037.20 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – dal registro delle esecuzioni consultato d’ufficio dalla
Camera si evince che nei confronti della reclamante erano pendenti 12 esecuzioni per oltre fr. 140'000.–
complessivi. Con il complemento al reclamo, la RE 1 ha però
dimostrato di avere pagato il 31 luglio 2018 quella (n. __________7) che
minacciava maggiormente la sua sopravvivenza economica a breve, poiché giunta
allo stadio della comminatoria di fallimento. Non risultano poi dal citato registro
attestati di carenza di beni a suo carico. D’altronde il bilancio
intermedio accluso al reclamo e le misure di risanamento abbozzate nello stesso
sembrano a prima vista indiziare possibilità che la reclamante si risollevi a
medio termine, anche se non sono confermati da pezze giustificative o
dall’organo di revisione. Le allegazioni della RA 1, ancorché essa rappresenti
la reclamante nella presente procedura, possono assumere nella procedura
sommaria valore d’indizi esterni in merito ai fatti contabili riferiti, della
cui esattezza la società di consulenza del resto risponde.
Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente
verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il
fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola
sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 12 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico
della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico
della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla
reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale
rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante
dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).