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Decisione

14.2018.124

Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento dopo la sua dichiarazione. Solvibilità

22 agosto 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 7 febbraio 2018 è comparsa la sola convenuta, che si è

opposta all’istanza, allegando di essere intenzionata a prendere contatto con

l’istante per valutare un “eventuale

piano di rientro”.

C. Statuendo

con decisione del 12 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 13 luglio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 23 luglio

2018 il presidente della Camera ha concesso

all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 31 luglio 2018 ha presentato

un complemento di reclamo, con cui ha confermato di avere pagato anche

l’esecuzione n. ____________________. Né il reclamo né il complemento sono

stati intimati alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 20 luglio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

13.

luglio, in concreto il reclamo è tempestivo. Lo è pure il complemento del 31

luglio 2018, il termine di reclamo essendo scaduto il terzo giorno utile dopo

la fine delle ferie estive, ovvero lunedì 6 agosto 2018 (art. 56 n. 2 e 63 LEF,

per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità

alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è

pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che

la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio

d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni

pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute

posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere

in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità

dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 18 luglio

2018.

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (all. 3) relativa al versamento di

fr. 10'037.20 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento – dal registro delle esecuzioni consultato d’ufficio dalla

Camera si evince che nei confronti della reclamante erano pendenti 12 esecuzioni per oltre fr. 140'000.–

complessivi. Con il com­plemento al reclamo, la RE 1 ha però

dimo­strato di avere pagato il 31 luglio 2018 quella (n. __________7) che

minacciava maggiormente la sua sopravvivenza economica a breve, poiché giunta

allo stadio della comminatoria di fallimento. Non risultano poi dal citato registro

attestati di carenza di beni a suo carico. D’altronde il bilancio

intermedio accluso al reclamo e le misure di risanamento abbozzate nello stesso

sembrano a prima vista indiziare possibilità che la reclamante si risollevi a

medio termine, anche se non sono confermati da pezze giustificative o

dall’organo di revisione. Le allegazioni della RA 1, ancorché essa rappresenti

la reclamante nella presente procedura, possono assumere nella procedura

sommaria valore d’indizi esterni in merito ai fatti contabili riferiti, della

cui esattezza la società di consulenza del resto risponde.

Ricordato

che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può

affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente

verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il

fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola

sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 12 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico

della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico

della RE 1. La parte eccedente dell’anti­­cipo corrisposto dalla

reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale

rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante

dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).