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Decisione

14.2018.125

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Indennità in caso di rescissione anticipata. Interessi di mora

12 dicembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i due conteggi – quello relativo ai danni e quello finale – in ritardo, ossia

dopo che il veicolo era stato riconsegnato.

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Nella

fattispecie va anzitutto osservato che con l’istanza la CO 1 ha limitato la

propria pretesa a fr. 5'102.55 (anziché fr. 7'462.20

richiesti col precetto esecutivo), composta dell’indennità

in caso di risoluzione anticipata del contratto (pari a fr. 4'668.20)

oltre all’IVA dell’8% (fr. 373.45), degli interessi di mora sulle rate di

leasing pagate in ritardo (di fr. 4.45) e degli interessi calcolati dal 25

novembre 2017 al 31 gennaio 2018 su fr. 5'041.65 (fr. 56.45).

Rispetto a quanto richiesto col precetto esecutivo, la procedente ha precisato

di aver espressamente rinunciato – poiché per gli stessi non esiste a suo dire

un titolo di rigetto – all’incasso dei costi di riparazione scoperti di fr. 2'246.85

(IVA inclusa) e degli interessi maturati dal 25 novembre 2017 al 31 gennaio

2018 (di fr. 169.25) su tale importo (istanza, pag. 3). Di questa

riduzione il Pretore non ha però tenuto conto – presumibilmente per una svista

– statuendo “ultra petita” nel rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 per

l’intera somma richiesta col precetto esecutivo anziché per quella modificata

con l’istanza. Stante il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto essa

abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela su questo punto fondato.

6.2 Esaminando

nello specifico le pretese dell’istante, dal contratto di leasing n. __________

si evince che con la sua sottoscrizione del 14 novembre 2014 RE 1 ha, tra le

altre cose, accettato di dover corrispondere all’allora datrice di leasing PINT1

1 – in caso di risoluzione anticipata – un’in­­dennità calcolata in funzione

della durata effettiva del contratto di leasing, i cui importi si evincono

dalla tabella annessavi, quale parte integrante dello stesso (doc. B, pag. 2 e

punti 6 e 27 delle Condizioni generali).

a) Per

quanto concerne l’ammontare delle suddette indennità, le Condizioni generali

specificano, all’art. 27, che il calcolo ha effetto retroattivo alla data d’inizio

del rapporto contrattuale e tiene conto della durata effettiva del leasing

(doc. B, pag. 2, sotto la voce “Légende” e “Mensualité”). Sotto la voce “Dédommagement” (sempre al doc. B, pag. 2) è precisato che l’indennità comprende tutte

le mensilità del leasing dovute al momento della risoluzione del contratto (“à la date de rupture

du contrat”). L’art. 4 delle Condizioni generali

stabilisce poi che il contratto ha effetto dal giorno della sua sottoscrizione

e la durata dello stesso inizia dal giorno della consegna del veicolo.

Considerandi

b) Ora,

sebbene il contratto di leasing sottoscritto il 14 novembre 2014 indichi quale

data d’inizio il 1° novembre 2014 (doc. B, pag. 1), l’istante sembra invece

considerare – come si evince dagli atti (doc. O) – ch’esso sia iniziato il 1°

dicembre 2014. Sia come sia, pur non risultando dalla documentazione prodotta

il giorno in cui il veicolo è stato consegnato all’assuntore (art. 4 CG), quest’ulti­­mo

non contesta il conteggio trasmessogli calcolato dal 1°dicembre 2014, bensì

solo la tempistica del suo invio. Si può pertanto ritenere che il contratto di

leasing è iniziato il 1° dicembre 2014 ed è stato interrotto – a seguito della

disdetta inoltrata dall’escusso con raccomandata del 24 agosto 2017 (doc. C) –

il 30 settembre 2017, data confermata anche dalla PINT1 1 con scritto del 30

agosto 2017 (doc. D).

Ne

discende che la durata effettiva del leasing corrisponde, come sostenuto dall’istante,

a 34 mesi (dicembre 2014 + 12 mesi ciascuno per gli anni 2015 e 2016 + 9 mesi

da gennaio a settembre 2017), sicché l’indennità prevista secondo la tabella ammonta

a fr. 4'668.20, cui va aggiunta l’IVA dell’8% (di fr. 373.45), per un

totale di fr. 5'041.65. Per tale importo il contratto di leasing,

unitamente alla tabella relativa alle indennità in caso di risoluzione

anticipata e alle Condizioni generali (doc. B), pure firmate da RE 1,

costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

6.3

Il

contratto vale però quale valido titolo di rigetto anche per gli interessi di

mora arretrati sulle rate di leasing pagate in ritardo, di fr. 4.45 (doc.

O e P), come previsto dall’art. 2 delle Condizioni generali (secondo cui la

società di leasing può esigerli, senza alcun preavviso, al medesimo tasso di quello annuo effettivo), men­tre da nessuna parte si evince che il tasso del 6.1% sia applicabile anche

agli interessi di mora in caso di tardivo pagamento dell’indennità dovuta in

caso di risoluzione anticipata del contratto, come risulta invece dal calcolo

dell’istante (doc. Q). Di conseguenza, sull’indennità di fr. 5'041.65 va

applicato un interesse di mora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal

25.

novembre 2017, ovvero

dalla scadenza del termine di dieci giorni impartito al convenuto con scritto

del 14 novembre 2017 (doc. F).

7.

In

definitiva, la sentenza impugnata va così riformata nel senso di accogliere l’istanza

limitatamente a fr. 5'046.10 (indennità di fr. 5'041.65, IVA

compresa, + interessi di fr. 4.45), oltre agli interessi di mora del 5%

dal 25 novembre 2017 su fr. 5'041.65.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza quasi totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC),

ritenuto che la riforma della sentenza impugnata è dovuta in gran parte alla

correzione di un’inavvertenza del Pretore non addebitabile all’istante (sopra

consid. 6.1). La CO 1, che non ha presentato osservazioni

al reclamo, non ha diritto a ripetibili.

Non pone d’altronde conto attribuirle un’indennità d’inconvenien­­za di

prima sede, siccome essa non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo

(giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sempre in considerazione dell’esiguità

della modifica rispetto a quanto avrebbe dovuto decidere il Pretore (fr. 56.45),

il dispositivo sulle spese processuali di prima sede può rimanere invariato.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 7'462.20

(fr. 7'288.50 + fr. 173.70), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così

riformato:

1.

L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è

rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 5'046.10

oltre agli interessi del 5% dal 25 novembre 2017 su fr. 5'041.65.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).