14.2018.125
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Indennità in caso di rescissione anticipata. Interessi di mora
12 dicembre 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.125
Lugano
12 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.1973 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 aprile 2018
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 luglio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 14 novembre 2014 la PINT1 1, quale
datrice di leasing, e RE 1, in veste di assuntore, hanno stipulato un contratto
di leasing – con inizio previsto per il 1° novembre 2014 – avente per oggetto
un’automobile __________, messa in circolazione il 1° dicembre 2008 e con 44'000
km al contatore. Il contratto prevedeva il versamento di 60 rate mensili di fr. 405.10
(IVA inclusa) ciascuna, la prima da corrispondere al momento della consegna del
veicolo e le successive 59 entro il 1° giorno di ogni mese, un chilometraggio
annuo di 20'000 chilometri al massimo e un supplemento di 23 centesimi (oltre
all’IVA) per ogni chilometro di maggiore percorrenza. L’assuntore ha altresì
sottoscritto per accettazione la tabella annessa al contratto e riportante le
diverse somme d’indennizzo – calcolate in funzione della durata effettiva del
leasing – dovute in caso di risoluzione anticipata dello stesso.
B. Con
scritto del 24 agosto 2017 RE 1 ha disdetto il suddetto contratto di leasing
per il 30 settembre 2017 e, su indicazione della PINT1 1, il 29 settembre ha
restituito l’automobile alla società P__________ Sagl di __________, firmando
il relativo verbale. Il 14 novembre 2017 la datrice di leasing ha trasmesso all’assuntore
il conteggio finale del contratto – comprensivo dell’indennità per risoluzione
anticipata, dell’IVA, degli interessi moratori e delle spese di riparazione
(IVA inclusa), dedotto quanto già corrisposto dall’assicurazione – per
complessivi fr. 7'292.95, da pagare entro dieci giorni. Nonostante un richiamo
di pagamento del 13 dicembre 2017, l’assuntore non ha versato l’importo
richiesto. Il 6 febbraio 2018 la PINT1 1 ha ceduto le proprie pretese alla CO 1.
Di tale cessione la cedente aveva preavvisato RE 1 con lettera del 28 dicembre
2017, poi confermatagli il medesimo 6 febbraio 2018.
C. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
la CO 1 ha escusso RE 1 per
l’incasso di 1) fr. 7'288.50 oltre agli interessi del 6.1% dal 1° febbraio
2018 e di 2) fr. 173.70, indicando quali titoli di
credito: “1. Solde selon
contrat PINT1 1 LEASING __________ du 24.11.2014, cession du 06.02.2018 e 2.
Credito secondario”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 aprile
2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, limitando la sua pretesa a fr. 5'041.65 oltre agli
interessi del 6.1% dal 1° febbraio 2018, a fr. 4.45 per interessi di mora
sulle rate di leasing pagate in ritardo e a fr. 56.45 per interessi calcolati su fr. 5'041.65
dal 25 novembre 2017 al 31 gennaio 2018.
E. Con
ordinanza del 23 aprile 2018, il Pretore ha citato le parti a comparire il 10 luglio
2018 per procedere al contraddittorio, avvertendole in particolare, in virtù
dell’art. 234 cpv. 1 CPC, che in caso di assenza ingiustificata di una parte
egli avrebbe preso in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità
del Codice di procedura civile. Il 24 aprile 2018 la CO 1
ha comunicato alla Pretura che “presumibilmente” non avrebbe partecipato all’udienza, chiedendo di giudicare in base
all’istanza e agli atti presentati con la stessa. Con uno scritto del 6 luglio
2018 RE 1 ha postulato il rinvio dell’udienza allegando che sarebbe stato
assente “per motivi
professionali per alcune settimane”. Il Pretore ha
respinto la richiesta con ordinanza del 9 luglio 2018, considerando che i
motivi indicati dal convenuto non apparivano sufficienti e non rientravano tra
quelli previsti dall’art. 136 (recte: 135) CPC. All’udienza di
discussione, tenutasi quindi come previsto il 10 luglio 2018, nessuno è
comparso.
F. Statuendo con decisione del 10 luglio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta “al summenzionato precetto esecutivo” (quindi verosimilmente per l’importo di fr. 7'462.20), ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 120.– senza assegnare indennità.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 luglio 2018 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Invitata a
presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19
luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto l’11 luglio
2018, il reclamo è senz’altro tempestivo, anche senza considerare che il
termine di ricorso è scaduto durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art.
56 n. 2 LEF) ed è quindi stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile
dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC;
DTF 108 III 49).
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Prima
di entrare nel merito del reclamo, occorre anzitutto esaminare la censura
secondo cui il Pretore, nel respingere la richiesta di rinvio dell’udienza di
discussione del 10 luglio 2018 – formulata dall’escusso quattro giorni prima –
lo avrebbe “penalizzato d’ufficio” violando il suo diritto di essere sentito. Egli contesta la motivazione
addotta dal primo giudice – che ha ritenuto la sua richiesta tardiva, poiché
presentata il 6 luglio 2018 a fronte della citazione trasmessa il 23 aprile
2018, e siccome RE 1 “poteva
farsi parte diligente ed interpellare tempestivamente il legale di sua fiducia” – facendo valere di lavorare come guardia del
corpo, ciò che non gli consente di organizzare il lavoro a piacimento, e di non
potersi permettere un patrocinatore.
2.1 Secondo
l’art. 135 lett. b CPC, su richiesta tempestiva il giudice può rinviare la
comparizione per sufficienti motivi. Nell’esercitare il suo potere di
apprezzamento il giudice non deve interpretare blandamente la norma, ma deve
procedere a una ponderazione tra l’interesse a una trattazione celere della
causa e il diritto di essere sentito delle parti (Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 135 CPC),
esigendo perlomeno che il richiedente renda verosimile il motivo d’impedimento
e l’impossibilità oggettiva di comparire alla data prefissa, così come, ove
invochi concomitanze con altri impegni professionali, che gli stessi non siano
stati assunti ad artem o misconoscendo la data d’udienza già fissata in
precedenza. Ciò vale a maggior ragione per le procedure semplificate e
sommarie, che hanno una componente intrinseca di celerità, cosicché una
maggiore severità è immanente alla loro natura (sentenza della
CEF 14.2015.144 del 17 novembre 2015, consid. 2.3; 14.2013.121 del 9 agosto
2013, consid. 4; Trezzini
in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 ad art. 135
CPC).
2.2 Nella
fattispecie la richiesta di RE 1 di posticipare l’udienza indetta per il 10
luglio 2018 è senza dubbio intempestiva, ove si consideri – come ricordato dal
primo giudice – che la citazione è stata trasmessa alle parti il 23 aprile
2018, ossia con oltre due mesi di anticipo, sicché il reclamante aveva tutto il
tempo necessario per organizzare la propria agenda e per eventualmente informare
il proprio datore di lavoro della sua assenza per quel giorno. D’altronde, RE 1
non ha reso verosimile, con adeguati giustificativi, il motivo d’impedimento da
lui allegato né l’impossibilità oggettiva di comparire all’udienza alla data
stabilita. Ne discende che, sotto il profilo dell’art. 135 lett. b CPC,
la decisione del Pretore di non ammettere il rinvio risulta corretta.
2.3 Non
avendo l’escusso partecipato all’udienza indetta dal Pretore per il 10 luglio
2018, tutte le allegazioni di fatto da lui presentate col reclamo sono pertanto
irricevibili in questa sede (sopra consid. 1.2), fermo restando che il giudice
del rigetto deve comunque
esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 6). Sempre per l’art. 326 cpv. 1 CPC la lettera del 10
ottobre 2017 trasmessa dalla società di leasing PINT1 1 all’assicurazione __________
annessa al reclamo è inammissibile, oltre a essere senza rilievo per l’odierno
giudizio, siccome, come si vedrà (sotto consid. 6.1), la pretesa della CO 1 verte, in sede d’istanza, soltanto sull’indennità in
caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing e non (più) sui danni
al veicolo.
3. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
4. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza senza particolare motivazione,
limitandosi a ritenere che la documentazione prodotta costituisse nel suo
insieme un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF.
5. Nel
reclamo RE 1 sostiene anzitutto che l’importo preteso per i danni al veicolo è
stato saldato dall’assicurazione, motivo per cui non vede quali altre pretese
possa vantare l’istante. Critica l’agire di controparte per avergli trasmesso
Fatti
i due conteggi – quello relativo ai danni e quello finale – in ritardo, ossia
dopo che il veicolo era stato riconsegnato.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella
fattispecie va anzitutto osservato che con l’istanza la CO 1 ha limitato la
propria pretesa a fr. 5'102.55 (anziché fr. 7'462.20
richiesti col precetto esecutivo), composta dell’indennità
in caso di risoluzione anticipata del contratto (pari a fr. 4'668.20)
oltre all’IVA dell’8% (fr. 373.45), degli interessi di mora sulle rate di
leasing pagate in ritardo (di fr. 4.45) e degli interessi calcolati dal 25
novembre 2017 al 31 gennaio 2018 su fr. 5'041.65 (fr. 56.45).
Rispetto a quanto richiesto col precetto esecutivo, la procedente ha precisato
di aver espressamente rinunciato – poiché per gli stessi non esiste a suo dire
un titolo di rigetto – all’incasso dei costi di riparazione scoperti di fr. 2'246.85
(IVA inclusa) e degli interessi maturati dal 25 novembre 2017 al 31 gennaio
2018 (di fr. 169.25) su tale importo (istanza, pag. 3). Di questa
riduzione il Pretore non ha però tenuto conto – presumibilmente per una svista
– statuendo “ultra petita” nel rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 per
l’intera somma richiesta col precetto esecutivo anziché per quella modificata
con l’istanza. Stante il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto essa
abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela su questo punto fondato.
6.2 Esaminando
nello specifico le pretese dell’istante, dal contratto di leasing n. __________
si evince che con la sua sottoscrizione del 14 novembre 2014 RE 1 ha, tra le
altre cose, accettato di dover corrispondere all’allora datrice di leasing PINT1
1 – in caso di risoluzione anticipata – un’indennità calcolata in funzione
della durata effettiva del contratto di leasing, i cui importi si evincono
dalla tabella annessavi, quale parte integrante dello stesso (doc. B, pag. 2 e
punti 6 e 27 delle Condizioni generali).
a) Per
quanto concerne l’ammontare delle suddette indennità, le Condizioni generali
specificano, all’art. 27, che il calcolo ha effetto retroattivo alla data d’inizio
del rapporto contrattuale e tiene conto della durata effettiva del leasing
(doc. B, pag. 2, sotto la voce “Légende” e “Mensualité”). Sotto la voce “Dédommagement” (sempre al doc. B, pag. 2) è precisato che l’indennità comprende tutte
le mensilità del leasing dovute al momento della risoluzione del contratto (“à la date de rupture
du contrat”). L’art. 4 delle Condizioni generali
stabilisce poi che il contratto ha effetto dal giorno della sua sottoscrizione
e la durata dello stesso inizia dal giorno della consegna del veicolo.
Considerandi
b) Ora,
sebbene il contratto di leasing sottoscritto il 14 novembre 2014 indichi quale
data d’inizio il 1° novembre 2014 (doc. B, pag. 1), l’istante sembra invece
considerare – come si evince dagli atti (doc. O) – ch’esso sia iniziato il 1°
dicembre 2014. Sia come sia, pur non risultando dalla documentazione prodotta
il giorno in cui il veicolo è stato consegnato all’assuntore (art. 4 CG), quest’ultimo
non contesta il conteggio trasmessogli calcolato dal 1°dicembre 2014, bensì
solo la tempistica del suo invio. Si può pertanto ritenere che il contratto di
leasing è iniziato il 1° dicembre 2014 ed è stato interrotto – a seguito della
disdetta inoltrata dall’escusso con raccomandata del 24 agosto 2017 (doc. C) –
il 30 settembre 2017, data confermata anche dalla PINT1 1 con scritto del 30
agosto 2017 (doc. D).
Ne
discende che la durata effettiva del leasing corrisponde, come sostenuto dall’istante,
a 34 mesi (dicembre 2014 + 12 mesi ciascuno per gli anni 2015 e 2016 + 9 mesi
da gennaio a settembre 2017), sicché l’indennità prevista secondo la tabella ammonta
a fr. 4'668.20, cui va aggiunta l’IVA dell’8% (di fr. 373.45), per un
totale di fr. 5'041.65. Per tale importo il contratto di leasing,
unitamente alla tabella relativa alle indennità in caso di risoluzione
anticipata e alle Condizioni generali (doc. B), pure firmate da RE 1,
costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
6.3
Il
contratto vale però quale valido titolo di rigetto anche per gli interessi di
mora arretrati sulle rate di leasing pagate in ritardo, di fr. 4.45 (doc.
O e P), come previsto dall’art. 2 delle Condizioni generali (secondo cui la
società di leasing può esigerli, senza alcun preavviso, al medesimo tasso di quello annuo effettivo), mentre da nessuna parte si evince che il tasso del 6.1% sia applicabile anche
agli interessi di mora in caso di tardivo pagamento dell’indennità dovuta in
caso di risoluzione anticipata del contratto, come risulta invece dal calcolo
dell’istante (doc. Q). Di conseguenza, sull’indennità di fr. 5'041.65 va
applicato un interesse di mora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal
25.
novembre 2017, ovvero
dalla scadenza del termine di dieci giorni impartito al convenuto con scritto
del 14 novembre 2017 (doc. F).
7.
In
definitiva, la sentenza impugnata va così riformata nel senso di accogliere l’istanza
limitatamente a fr. 5'046.10 (indennità di fr. 5'041.65, IVA
compresa, + interessi di fr. 4.45), oltre agli interessi di mora del 5%
dal 25 novembre 2017 su fr. 5'041.65.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza quasi totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC),
ritenuto che la riforma della sentenza impugnata è dovuta in gran parte alla
correzione di un’inavvertenza del Pretore non addebitabile all’istante (sopra
consid. 6.1). La CO 1, che non ha presentato osservazioni
al reclamo, non ha diritto a ripetibili.
Non pone d’altronde conto attribuirle un’indennità d’inconvenienza di
prima sede, siccome essa non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo
(giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sempre in considerazione dell’esiguità
della modifica rispetto a quanto avrebbe dovuto decidere il Pretore (fr. 56.45),
il dispositivo sulle spese processuali di prima sede può rimanere invariato.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 7'462.20
(fr. 7'288.50 + fr. 173.70), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così
riformato:
1.
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è
rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 5'046.10
oltre agli interessi del 5% dal 25 novembre 2017 su fr. 5'041.65.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).