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Decisione

14.2018.126

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta. Passaggio in giudicato. Interessi di mora

14 gennaio 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 maggio

2018 il Canton San Gallo ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna, che l’ha trasmessa per competenza con

decisione del 1° giugno 2018 alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno, giacché il valore di causa non superava fr. 5'000.–. Poiché presentata in lingua tedesca, con scritto

del 5 giugno 2018 il Giudice di pace ha assegnato all’escutente un termine di

15 giorni per riproporre l’istanza in italiano, ciò che esso ha fatto, inviandola

però (nuovamente) per errore alla Pretura – stavolta quella della Giurisdizione

di Locarno-Città – che con decisione del 12 giugno 2018 l’ha dichiarata

irricevibile e l’ha inoltrata al giudice competente. Ricevuta l’istanza

tradotta, il Giudice di pace ha assegnato alla parte convenuta un termine per presentare le proprie osservazioni, senza tuttavia ottenere alcuna risposta.

C. Statuendo con decisione del 19 luglio 2018, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.

D. Contro

la sentenza appena citata il Canton San Gallo è insorto a

questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2018 per ottenerne (implicitamente) l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.

Invitato a presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto

silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 24 luglio 2018 contro la sentenza notificata all’Ufficio di

tassazione di il 20 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

a) Ora,

nel caso concreto la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire

dubbia, giacché col suo allegato il Canton San Gallo si limita a citare i primi

due articoli della legge sull’imposta federale diretta e ad allegare “la fattura fiscale con mezzo legale”, sostenendo di

non avere “altri documenti in cui la richiesta si evidente”. Si capisce nondimeno che il reclamante,

perlomeno implicitamente, ritiene sufficiente la documentazione prodotta per giustificare

l’accoglimento dell’istanza. Ancorché al limite inferiore

dell’ammissibilità, tale motivazione risulta sufficiente perché si possa

entrare nel merito del reclamo.

b) Quanto

alla decisione di tassazione dell’imposta federale diretta per l’anno 2016 (“Veranlagungsverfügung und Steuerrechnung”) del 31 ottobre 2017 e al calcolo degli interessi (“Zinsrechnung”) di

medesima data, poiché presentati per la prima volta col reclamo, andrebbero

estromessi dall’incarto. Sennonché, in prima sede, l’escutente ha indicato,

nella lista dei documenti prodotti con le due istanze (erroneamente trasmesse

alle Preture di Locarno-Campagna e Locarno-Città), la “Copia Veranlagungsverfügung/ Steuerrechnung” del 31 ottobre 2017, omettendo però – probabilmente per una svista –

di allegarla alle stesse. In tale circostanza il Giudice di pace avrebbe dovuto

far uso della facoltà d’interpello conferitagli dall’art. 56 CPC e offrire all’istante

la possibilità di rimediare producendo il documento omesso – poiché appunto

espressamente indicato e quindi già addotto (Trezzini in: Trezzini et al.

[curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 14 ad art. 56 CPC). Per economia di procedura, anziché rinviare la causa al primo giudice

perché assumi i documenti in questione, si giustifica in concreto di

considerarli ammissibili come se facessero parte del fascicolo trasmesso dal

Giudice di pace.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istan­­za dopo aver

rilevato l’assenza di un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

poiché dalla documentazione prodotta dal­l’escutente non risultava alcuna

decisione passata in giudicato relativa all’imposta federale diretta del 2016.

4.

Nel

reclamo il Canton San Gallo ritiene

invece sufficiente la documentazione prodotta per giustificare l’accoglimento

dell’istanza, allegando di non averne altri da presentare.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,

tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di

tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD).

5.2

Dal

momento che la Camera è tenuta a verificare d’ufficio anche la

capacità di essere parte dell’istante e la sua capacità processuale (art. 59

cpv. 2 lett. c e 60 CPC), a scanso di equivoco giova precisare che, poiché l’imposta

federale diretta viene riscossa dal Cantone in cui è stata operata la tassazione (art. 2 e 160 della legge federale sull’imposta

federale diretta [LIFD, RS 642.11]) quest’ultimo, nella sua

qualità di creditore (“Steuergläubiger”) dispone della facoltà di agire quale parte in rappresentanza della

Confederazione Svizzera e può procedere – singolarmente o tramite suoi

rappresentanti – in via esecutiva per l’incasso forzato di un credito stabilito

in una decisione di tassazione definitiva e inoltrare quindi anche la relativa

istanza di rigetto definitivo dell’opposizio­ne ai sensi dell’art. 80 LEF

(sentenza del Tribunale federale 5P.471/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 5, citata da Locher in: Kommentar

zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, 2015, n. 2 ad art. 160 LIFD; sentenza della CEF

14.2015.213

dell’11 marzo 2016, consid. 5.3). Pacifica, pertanto, la capacità

processuale del Canton San Gallo, che per legge (art. 1 e 3 lett. c dell’ordinanza

cantonale dell’8 novembre 1994 sulla LIFD, sGS [systematische Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen] 815.1) è rappresentato

dagli uffici di tassazione comunali.

5.3

Nel caso specifico, l’istante fonda la

propria pretesa nei confronti di CO 1 sulla decisione di tassazione del 31

ottobre 2017 relativa all’imposta federale diretta per l’anno 2016 (“Veranlagungsverfügung/Steuerrechnung”), calcolata in fr. 2'636.45 sulla scorta dell’aliquota

determinante del 2.710% applicata al capitale imponibile accertato in fr. 95'800.–

(conteggio [“Veranlagungsberechnung”] per il periodo

fiscale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, doc. B annesso all’istanza). E

poiché non è contestato che la stessa sia passata in giudicato – come risulta d’altronde

dal­l’attestazione (“Vollstreckbarkeitsbescheinigung”)

apposta in calce all’istanza di rigetto, la suddetta

decisione costituisce con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (unitamente all’art.

165.

cpv. 3 LIFD) per l’importo di fr. 2'636.45 posto in esecuzione, oltre

agli interessi di mora al tasso del 3% fissato dal Consiglio federale con

apposita ordinanza (art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordi­­nanza

[RS 642.124]), decorrenti dal 22 marzo 2018). Al proposito giova osservare come

la legge non imponga alcuna forma per l’attestazione del passaggio in giudicato

di una decisione, che può perciò figurare sia sulla medesima, sia – come nella

fattispecie – sull’istanza di rigetto.

5.4

La

suddetta decisione costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

anche per gli interessi di mora, sempre del 3%, maturati dalla scadenza del

termine di pagamento dell’im­­posta

– ossia dal 30 novembre 2017 – fino al 21 marzo 2018, che ammontano alla somma

di fr. 24.40 indicata sul precetto esecu­tivo, come si

evince dall’estratto conto del 30 maggio 2018 (doc. E). Ne discende che il

reclamo va accolto e la decisione impugnata va riformata

nel senso dell’accoglimento integrale dell’istan­­za per fr. 2'660.85

(fr. 2'636.45 + fr. 24.40), oltre agli interessi di mora del 3% dal

22.

marzo 2018 su fr. 2'636.45.

6.

In

entrambe le sedi le spese

processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non può invece

essere accolta la richiesta di ripetibili formulata dal reclamante (solo) in

prima sede, poiché non essendo rappresentato professionalmente in giudizio esso

avrebbe dovuto motivare l’eventuale diritto a un’in­­dennità d’inconvenienza

nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (v. sentenza della CEF 14.2014.152

del 20 ottobre 2014 consid. 3 e i rinvii). Ad ogni modo è dubbio che un ente di

diritto pubblico sia legittimato a chiedere una siffatta indennità (sentenza

della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 2'660.85

(sopra consid. 6), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva per fr. 2'660.85

oltre agli interessi del 3% dal 22 marzo 2018 su fr. 2'636.45.

2. Le

spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di CO 1. Non si

assegnano indennità.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al

presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).