14.2018.126
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta. Passaggio in giudicato. Interessi di mora
14 gennaio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.126
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 30 maggio 2018
dal
Kanton St. Gallen, San Gallo
(rappresentato dall’Ufficio di tassazione di , )
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 24 luglio 2018 presentato dal Canton San
Gallo contro la decisione emessa il 19 luglio 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 5 aprile 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, il Canton San
Gallo ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'636.45 oltre agli interessi
del 3% dal 22 marzo 2018 e di fr. 24.40, indicando quali titoli di credito:
“1. Direkte Bundessteuer 2016”
e “2.
Zins bis 21.03.2018”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 maggio
2018 il Canton San Gallo ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna, che l’ha trasmessa per competenza con
decisione del 1° giugno 2018 alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno, giacché il valore di causa non superava fr. 5'000.–. Poiché presentata in lingua tedesca, con scritto
del 5 giugno 2018 il Giudice di pace ha assegnato all’escutente un termine di
15 giorni per riproporre l’istanza in italiano, ciò che esso ha fatto, inviandola
però (nuovamente) per errore alla Pretura – stavolta quella della Giurisdizione
di Locarno-Città – che con decisione del 12 giugno 2018 l’ha dichiarata
irricevibile e l’ha inoltrata al giudice competente. Ricevuta l’istanza
tradotta, il Giudice di pace ha assegnato alla parte convenuta un termine per presentare le proprie osservazioni, senza tuttavia ottenere alcuna risposta.
C. Statuendo con decisione del 19 luglio 2018, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.
D. Contro
la sentenza appena citata il Canton San Gallo è insorto a
questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2018 per ottenerne (implicitamente) l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.
Invitato a presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto
silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 24 luglio 2018 contro la sentenza notificata all’Ufficio di
tassazione di il 20 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Ora,
nel caso concreto la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire
dubbia, giacché col suo allegato il Canton San Gallo si limita a citare i primi
due articoli della legge sull’imposta federale diretta e ad allegare “la fattura fiscale con mezzo legale”, sostenendo di
non avere “altri documenti in cui la richiesta si evidente”. Si capisce nondimeno che il reclamante,
perlomeno implicitamente, ritiene sufficiente la documentazione prodotta per giustificare
l’accoglimento dell’istanza. Ancorché al limite inferiore
dell’ammissibilità, tale motivazione risulta sufficiente perché si possa
entrare nel merito del reclamo.
b) Quanto
alla decisione di tassazione dell’imposta federale diretta per l’anno 2016 (“Veranlagungsverfügung und Steuerrechnung”) del 31 ottobre 2017 e al calcolo degli interessi (“Zinsrechnung”) di
medesima data, poiché presentati per la prima volta col reclamo, andrebbero
estromessi dall’incarto. Sennonché, in prima sede, l’escutente ha indicato,
nella lista dei documenti prodotti con le due istanze (erroneamente trasmesse
alle Preture di Locarno-Campagna e Locarno-Città), la “Copia Veranlagungsverfügung/ Steuerrechnung” del 31 ottobre 2017, omettendo però – probabilmente per una svista –
di allegarla alle stesse. In tale circostanza il Giudice di pace avrebbe dovuto
far uso della facoltà d’interpello conferitagli dall’art. 56 CPC e offrire all’istante
la possibilità di rimediare producendo il documento omesso – poiché appunto
espressamente indicato e quindi già addotto (Trezzini in: Trezzini et al.
[curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 14 ad art. 56 CPC). Per economia di procedura, anziché rinviare la causa al primo giudice
perché assumi i documenti in questione, si giustifica in concreto di
considerarli ammissibili come se facessero parte del fascicolo trasmesso dal
Giudice di pace.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza dopo aver
rilevato l’assenza di un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
poiché dalla documentazione prodotta dall’escutente non risultava alcuna
decisione passata in giudicato relativa all’imposta federale diretta del 2016.
4.
Nel
reclamo il Canton San Gallo ritiene
invece sufficiente la documentazione prodotta per giustificare l’accoglimento
dell’istanza, allegando di non averne altri da presentare.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di
norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,
tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di
tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD).
5.2
Dal
momento che la Camera è tenuta a verificare d’ufficio anche la
capacità di essere parte dell’istante e la sua capacità processuale (art. 59
cpv. 2 lett. c e 60 CPC), a scanso di equivoco giova precisare che, poiché l’imposta
federale diretta viene riscossa dal Cantone in cui è stata operata la tassazione (art. 2 e 160 della legge federale sull’imposta
federale diretta [LIFD, RS 642.11]) quest’ultimo, nella sua
qualità di creditore (“Steuergläubiger”) dispone della facoltà di agire quale parte in rappresentanza della
Confederazione Svizzera e può procedere – singolarmente o tramite suoi
rappresentanti – in via esecutiva per l’incasso forzato di un credito stabilito
in una decisione di tassazione definitiva e inoltrare quindi anche la relativa
istanza di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF
(sentenza del Tribunale federale 5P.471/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 5, citata da Locher in: Kommentar
zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, 2015, n. 2 ad art. 160 LIFD; sentenza della CEF
14.2015.213
dell’11 marzo 2016, consid. 5.3). Pacifica, pertanto, la capacità
processuale del Canton San Gallo, che per legge (art. 1 e 3 lett. c dell’ordinanza
cantonale dell’8 novembre 1994 sulla LIFD, sGS [systematische Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen] 815.1) è rappresentato
dagli uffici di tassazione comunali.
5.3
Nel caso specifico, l’istante fonda la
propria pretesa nei confronti di CO 1 sulla decisione di tassazione del 31
ottobre 2017 relativa all’imposta federale diretta per l’anno 2016 (“Veranlagungsverfügung/Steuerrechnung”), calcolata in fr. 2'636.45 sulla scorta dell’aliquota
determinante del 2.710% applicata al capitale imponibile accertato in fr. 95'800.–
(conteggio [“Veranlagungsberechnung”] per il periodo
fiscale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, doc. B annesso all’istanza). E
poiché non è contestato che la stessa sia passata in giudicato – come risulta d’altronde
dall’attestazione (“Vollstreckbarkeitsbescheinigung”)
apposta in calce all’istanza di rigetto, la suddetta
decisione costituisce con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (unitamente all’art.
165.
cpv. 3 LIFD) per l’importo di fr. 2'636.45 posto in esecuzione, oltre
agli interessi di mora al tasso del 3% fissato dal Consiglio federale con
apposita ordinanza (art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza
[RS 642.124]), decorrenti dal 22 marzo 2018). Al proposito giova osservare come
la legge non imponga alcuna forma per l’attestazione del passaggio in giudicato
di una decisione, che può perciò figurare sia sulla medesima, sia – come nella
fattispecie – sull’istanza di rigetto.
5.4
La
suddetta decisione costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
anche per gli interessi di mora, sempre del 3%, maturati dalla scadenza del
termine di pagamento dell’imposta
– ossia dal 30 novembre 2017 – fino al 21 marzo 2018, che ammontano alla somma
di fr. 24.40 indicata sul precetto esecutivo, come si
evince dall’estratto conto del 30 maggio 2018 (doc. E). Ne discende che il
reclamo va accolto e la decisione impugnata va riformata
nel senso dell’accoglimento integrale dell’istanza per fr. 2'660.85
(fr. 2'636.45 + fr. 24.40), oltre agli interessi di mora del 3% dal
22.
marzo 2018 su fr. 2'636.45.
6.
In
entrambe le sedi le spese
processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non può invece
essere accolta la richiesta di ripetibili formulata dal reclamante (solo) in
prima sede, poiché non essendo rappresentato professionalmente in giudizio esso
avrebbe dovuto motivare l’eventuale diritto a un’indennità d’inconvenienza
nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (v. sentenza della CEF 14.2014.152
del 20 ottobre 2014 consid. 3 e i rinvii). Ad ogni modo è dubbio che un ente di
diritto pubblico sia legittimato a chiedere una siffatta indennità (sentenza
della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 2'660.85
(sopra consid. 6), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva per fr. 2'660.85
oltre agli interessi del 3% dal 22 marzo 2018 su fr. 2'636.45.
2. Le
spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di CO 1. Non si
assegnano indennità.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al
presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).