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Decisione

14.2018.127

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Compravendita di una gru con obbligo di montaggio sul cantiere designato dal compratore. Eccezioni d’impossibilità, di errore essenziale, di rescissione e clausol

4 febbraio 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

18 settembre 2017 la RE 1 ha comunicato all’CO 1 di non poter dar seguito al

contratto “per una moltitudine

di problemi sorti nell’allestimento della richiesta di posa fatta in Comune e

presso la Polizia Comunale della città di __________”, “oltre a problemi statici, di spazio di

montaggio e problemi con il piano viario e di vicinato”, e di aver optato per l’utilizzo di altri mezzi di sollevamento. È poi

seguito uno scambio di corrispondenza tra i patrocinatori delle parti.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 novembre 2017 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 30'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2017, indicando quale titolo di

credito l’“acconto del contratto

di compravendita gru per edilizia del 5.9.2017”.

D. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29

gennaio 2018 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con

osservazioni scritte del 26 marzo 2018. All’udienza di discussione

tenutasi il 26 giugno 2018, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la

parte convenuta vi si è nuovamente opposta.

E. Statuendo con decisione del 5 luglio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 1'500.– a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 agosto 2018 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza. Il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 6 agosto 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 l’11 luglio 2018 in concreto il reclamo è tempestivo, tenuto

conto che il termine di reclamo è scaduto il terzo giorno utile dopo la fine delle

ferie estive, ovvero lunedì 6 agosto 2018 (art. 56 n. 2 e 63 LEF, per il rinvio

dell’art. 145 cpv. 4 CPC).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha stabilito che il contratto

di vendita della gru costituisce di principio un valido titolo di rigetto, a

prescindere dalla sua qualifica come contratto di compravendita o, come

sostenuto dalla convenuta, di contratto con elementi di appalto, dal momento ch’essa l’ha

sottoscritto. Per quan­to riguarda le eccezioni da essa sollevate, il primo giudice ha stabilito

che la tesi dell’impossibilità del contratto non risulta né convincente né verosimile

(sotto, consid. 6.1), che appellarsi al­l’errore essenziale appare in concreto un comportamento contrario alla buona fede nei rapporti d’affari

e non merita pertanto tutela sotto l’angolo dell’art. 24 cifra 4 CO (sotto, consid. 6.3) e che nemmeno la tesi della rescissione fondata

sugli art. 377 e 378 CO è atta a invalidare il titolo di rigetto per quel che

concerne la prima rata di fr. 30'000.– (sotto, consid. 6.4).

4.

Nel

reclamo la RE 1 ripropone sostanzialmente le tre eccezioni liberatorie appena

menzionate, che verranno trattate singolarmente nel considerando 6, dopo aver

verificato – d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle

allegazioni delle parti e dallo stadio di causa – se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.

4.1

).

5.

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso

o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o

perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né con­dizioni, una

somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139

III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1

Nel

caso in esame, firmando il “contratto

di vendita gru per edilizia” l’CO 1 si è

impegnata a cederne la proprietà alla RE 1, a trasportarla in Via

__________, a montarla, a certificarla per la SUVA e ad accordare una

garanzia di due mesi sulle parti meccaniche della gru. Da parte

sua, l’acquirente si è obbligata a comprarla, a prendere tutti i

provvedimenti necessari affinché la gru potesse essere montata in tutta

sicurezza nel luogo d’installazione e a pagarne il prezzo di fr. 125'000.– in quattro rate, la prima di fr. 30'000.– al momento della sottoscrizione del contratto

(sopra, consid. A).

5.2

Si è pertanto in presenza di un

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF,

perlomeno per la prima rata posta in esecuzione, che è pacificamente esigibile,

ciò che neppure la reclamante contesta, siccome il contratto è stato

sottoscritto dalle parti il 5 settembre 2017 e la

venditrice ha messo la gru a disposizione dell’acquirente (v. in particolare lo

scritto del 18 ottobre 2017, doc. E), che ne ha però rifiutato la consegna

(doc. G).

6.

A norma dell’art. 82

cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo

devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in

modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1

Il

Pretore ha ritenuto anzitutto che la tesi dell’impossibilità del contratto

a norma dell’art. 20 CO (impossibilità iniziale) e/o del­l’art. 119 CO (impossibilità

successiva) non era convincente e non era stata resa verosimile sulla base

della documentazione agli atti. Al riguardo, egli ha sottolineato, dalle

dichiarazioni del­l’ing. __________ (doc. 3) e della direzione lavori per conto

dell’__________ (doc. 4) appare in realtà che il montaggio della gru sia in sé

possibile, “perlomeno con la

(seconda) soluzione del plinto fuori terra”, ma che sul

cantiere, alla fine, si sia deciso per una gru più piccola “per diversi motivi pratici e assolutamente

comprensibili, ma distanti da un’impossibili­tà ex art. 20 CO e/o art. 119 CO”.

a) Il

contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi o ai

buoni costumi è nullo (art. 20 cpv. 1 CO). Solo l’impossibilità iniziale (al

momento della conclusione del contratto), oggettiva (DTF 39 II 61 consid. 2) e

durevole comporta la nullità del contratto. La prestazione promessa non dev’essere

affatto ottenibile, qualunque sia il debitore, per motivi di fatto o di diritto

(DTF 96 II 21 consid. 2/a; Huguenin/Meise in: Basler Kom­mentar,

Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 46 ad art. 19/20 CO; Guillod/Steffen in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 76 ad

art. 19/20 CO). Per una

corrente della dottrina (Huguenin/Meise,

op. cit., n. 48 ad art. 19/20), invero, l’impossibilità a norma

dell’art. 20 CO non si riferirebbe al contenuto del contratto, bensì al potere

normativo delle parti, sic­ché la validità dell’impegno assunto non

dipenderebbe dalla pos­sibilità effettiva di adempierlo –

le conseguenze di un’impossibile esecuzione andrebbero

valutate secondo i criteri contrattuali di ripartizione dei rischi tra le parti

– ma solo dal rispetto delle restrizioni della libertà contrattuale, come il

principio del numerus clausus dei diritti reali. Questa tesi pare tuttavia cancellare la differenza

tra illiceità e impossibilità.

b) Nel

caso in esame il Pretore ha constatato a ragione che perlomeno la soluzione con

un plinto fuori terra appariva tecnicamente possibile, come risulta dalla

dichiarazione rilasciata il 21 marzo 2018 dall’ing. __________, che evoca un

problema di “conflitto con la

logistica di cantiere” (doc. 3), ma è stata scartata

dalla direzione dei lavori della com­mittente

(l’__________) per le menzionate difficoltà logistiche, cer­to comprensibili, ma soggettive e quindi distanti da un’impossibi­­lità

giusta gli art. 20 o 119 CO. Non si disconosce che la com­mittente si sia “fermamente” opposta

a questa soluzione (dichiarazione del 23 marzo 2018, doc. 4), ma lo ha fatto

dopo la conclusione del contratto di vendita (come risulta dalle allegazioni contenute nell’istanza, pagg. 4-5). Anche volendo

considerare l’op­­posizione della committente come un’impossibilità

di fatto di erigere la gru sul fondo previsto, essa si è verificata dopo la

firma del contratto, cosicché non ricade sotto l’art. 20 CO (sopra consid.

6.

/a). E non potrebbe neppure essere sussunta sotto l’art. 119 CO perché si

tratta di circostanza apparentemente imputabile all’escussa, che non si è premurata

di ottenere il consenso della committente prima di firmare il contratto. Già per

questo motivo la reiezione dell’eccezione resiste alla critica.

È

del resto dubbio che l’opposizione del committente possa configurare in sé un

caso d’impossibilità iniziale giusta l’art. 20 CO. Il Tribunale federale l’ha infatti escluso nel caso

analogo della com­pravendita di un oggetto che non è di

proprietà del venditore, ove il terzo proprietario poi si rifiuti di alienarlo

al venditore (già citata DTF 96 II 21 consid. 2/a).

c) La

reclamante obietta ancora che la modalità di posa della gru con un plinto interrato, ritenuta

implicitamente impossibile dal Pre­tore dal profilo tecnico, sarebbe

proprio quella prevista dalle parti al contratto di vendita, ciò che

risulterebbe dal fatto che l’istante non lo ha contestato in causa e che il

contratto prevede la fornitura di un tronchetto di fondazione. Non essendo

possibile realizzare l’opera secondo le modalità contrattualmente pattuite, a

suo parere il contratto decadrebbe. In realtà spettava per contratto proprio alla

reclamante di verificare la stabilità del terreno e di

prepararlo alla posa della gru (sopra ad A), ciò che l’istante non ha mancato

di rilevare in sede di replica (act. IV). La scelta del tipo di montaggio,

compresa l’opzione di utilizzare o meno il tronchetto fornito con la gru,

incombeva quindi anche alla sola reclamante, tanto che il contratto non prevede

alcunché al riguardo. Ancora una volta la pretesa impossibilità appare soggettiva,

nella misura in cui è da ricondurre alla sola imprevidenza della convenuta.

d) Per

abbondanza va rilevato come l’impossibilità

invocata dalla reclamante riguardi unicamente il montaggio della gru e

non la sua vendita. L’CO 1 avendo messo a disposizione della RE 1 la gru

oggetto del contratto, la vendita in sé non era impossibile né al momento della

sua sottoscrizione né successivamente. Ch’essa possa difficilmente essere

adoperata in futuro in Ticino, perché nel Cantone “sono ben pochi i cantieri in

essere che richiedono l’utilizzo di questa tipologia di gru” (dichiarazione del­l’amministratore dell’__________, doc. 5), non

significa ancora che sia impossibile utilizzarla o noleggiarla sia nel cantone

sia fuori cantone. Persino l’amministratore unico della RE 1 ritiene possibile

rivenderla (v. doc. 2). Siccome il trasporto e il montaggio della gru non rappresentano condizioni sospensive per il pagamento del

primo acconto di fr. 30'000.–,

anche sotto questo profilo il reclamo si avvera infondato.

6.2

La reclamante ritiene in ogni caso applicabile la

clausula

rebus sic stantibus, perché la possibilità di montare la gru con un plinto interrato nel

luogo previsto (presupposto a suo dire pattuito e dato per acquisito dalle

parti) è venuta meno. A mente sua, la soluzione più equa a fronte, da una

parte, di un commerciante di gru che può rimettere in vendita la gru smontata,

e d’altra di un’im­­presa edile per cui la gru non ha più alcuna utilità è

quella di puramente e semplicemente annullare il contratto.

a) L’eccezione,

sollevata per la prima volta con il reclamo, è tardiva, perché sarebbe dovuta

essere invocata “immediatamente”, secondo il testo dell’art. 82 cpv. 2 LEF, già

in prima sede (sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018 consid. 7.2).

b) Ad

ogni modo non paiono ricorrere nel caso in esame i presupposti della clausola rebus sic stantibus, che

in virtù dell’art. 2 cpv. 2 CC comanda

eccezionalmente al giudice di modificare il contratto (in deroga alla regola pacta sunt servanda) quando le circostanze materiali o di fatto prese

in considerazione dalle parti al momento della conclusione del contratto si

sono successivamente modificate in modo oggettivamente imprevedibile e

inevitabile, causando una grave ed evidente perturbazione dell’equivalenza

delle prestazioni originariamente pattuite, tale da rendere insostenibile il

mantenimento del contratto (DTF 127 III 304 consid. 5/b;

135.

III 9 consid. 2.4; Wiegand in:

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 95-106 ad

art. 18 CO; Winiger in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a

ed. 2012, n. 193- 201 ad art. 18 CO). In effetti, prima di modificare, il 28 giugno 2017, il “capitolato d’appalto e il modulo d’offerta”

sottoposto al committente, indicando una sola gru con sbraccio da 75 metri al

posto delle due gru previste con sbraccio da 50 metri ognuna (doc. 7, pag. 3

della “pos. designazione dei lavori”),

la RE 1 avrebbe potuto e dovuto procedere alle debite verifiche, che poi sono

state effettuate solo dopo la firma del contratto di vendita della gru. Avrebbe

così scoperto la pretesa impossibilità di montare la gru sul cantiere con un

plinto interrato. Si tratta quindi di una circostanza, oltre che non nuova,

comunque sia prevedibile. A prescindere

dalla sua irricevibilità, dunque, a un sommario esa­me l’eccezione della

clausola rebus sic stantibus non potrebbe essere accolta.

6.3

Per quel che concerne l’errore

essenziale giusta l’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, il Pretore ha rilevato che la

questione se fosse possibile installare sul cantiere una gru con sbraccio da 75

metri si è manifestamente posta prima della conclusione del contratto di vendita

della gru, e addirittura già al momento della modifica del capitolato d’appalto

e del modulo d’offerta, e ciò nonostante la convenuta non ha chiarito né se

fosse fattibile la soluzione con un plinto interrato da essa prospettata, né se

la committenza fosse d’accordo con una seconda possibile soluzione, ovvero quella

del plinto fuori terra. A mente del primo giudice appellarsi ora al­l’errore

essenziale appare un comportamento contrario alla buona fede nei rapporti d’affari

e non merita tutela.

a) La reclamante contesta di non essersi preoccupata

di chiarire la particolare

questione che manifestamente si poneva, sottolinean­do,

ancora una volta, che le parti si erano accordate sulla

posa della gru sul noto cantiere con un plinto interrato previo un sopralluogo

volto a verificare la concreta possibilità di procedere in tal modo. A suo dire l’importanza oggettiva e soggettiva di

tale modalità d’installazione era quindi nota all’CO 1. La reclamante

rimprovera così al Pretore di aver apprezzato i fatti in modo manifestamente

arbitrario e di aver violato l’art. 24 CO. Egli avrebbe

dovuto considerare verosimili le condizioni di rescissione del contratto per

errore essenziale e respingere l’istanza.

b) Per

l’art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore

essenziale. L’errore è essenziale, tra l’altro, quando concerne una determinata

condizione di fatto che la parte in errore considerava come un necessario

elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari (art. 24 cpv.

1.

n. 4 CO). Affinché un errore essenziale possa essere riconoscibile, è pure

necessario che, secondo la buona fede in affari, la controparte abbia potuto

ravvisare che per l’altra parte questa determinata circostanza di fatto

costituiva una condizione del contratto (DTF 118 II 300, consid. 2/b). Secondo

la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, anche

un errore dovuto a negligenza comporta in linea di principio l’annullabilità

del negozio giuridico. Tuttavia, se una parte non si preoccupa al momento della

stipula del contratto di chiarire una particolare questione che manifestamente

si pone, la controparte può dedurne ch’essa sia priva d’importanza per la parte

che non l’ha sollevata (DTF 129 III 365 consid. 5.3; 117 II 223 consid. 3/b; sentenza

della CEF 14.2013.17 del 6 marzo 2013 consid. 5.2). Momento determinante al

fine del giudizio sulla natura essenziale dell’erro­re è quello della sua firma

(DTF 132 III 737 consid. 2).

c) Non

si disconosce che l’istante non ha contestato in sede di replica le allegazioni

della convenuta secondo cui gli amministratori delle sue società hanno

effettuato un sopralluogo sul cantiere prima della firma del contratto, l’amministratore

dell’istante sapeva che la gru era destinata a quel cantiere e anche lui ha

pensato che nello spazio a disposizione sarebbe stato possibile realizzare il

relativo plinto interrato (risposta, pag. 4 ad 6-7). Tuttavia, l’istante ha a

sua volta allegato – senza essere contraddetta dalla convenuta – che quest’ultima

aveva assicurato di aver effettuato tutte le verifiche del caso, “in particolare la compatibilità del plinto con la

zona cantiere” (verbale d’udienza, act. IV pag. 1). In base allo

stesso contratto incombeva del resto alla reclamante di verificare la stabilità del terreno e prepararlo alla posa della gru

(sopra ad A). Sta invero di fatto che anche un errore dovuto a

negligenza comporta in linea di principio l’annullabilità del negozio giuridico.

E non si può dire nel caso specifico che l’istante potesse seriamente pensare

che il luogo in cui la gru doveva essere trasportata e montata non fosse per la

convenuta un elemento essenziale del contratto (che peraltro lo indicava

esplicitamente).

Rimane

nondimeno il fatto che la RE 1 ha assunto un comportamento contrario alla buona

fede e alla lealtà negli affari, assicurando prima della firma del contratto di

aver verificato la possibilità di montare la gru nel luogo pattuito per poi appellarsi all’errore essenziale dopo aver effettivamente eseguito i

dovuti controlli. In altre parole il richiamo all’art. 24 CO pare manifestamente

abusivo nella fattispecie e quindi non meritevole di tutela giusta l’art. 2

cpv. 2 CC. La conclusione del Pretore resiste di conseguenza alla critica, sia

in fatto che in diritto.

d) Non

solo. Come già constatato per l’impossibilità iniziale del contratto (sopra consid. 6.1/d), anche il preteso errore essenziale riguarda

semmai unicamente il montaggio della gru, ma non la vendita in sé. Che l’istante

dovesse sapere che la RE 1 non l’avrebbe comprata se avesse saputo di non

poterla adoperare sul noto cantiere non poggia su elementi oggettivi. Le

dichiarazioni dell’amministratore unico della reclamante (doc. 2) sono al

riguardo semplici allegazioni di parte senza valenza probante, neppure a

livello di semplice verosimiglianza. Anche sotto questo punto di vista la

decisione impugnata merita conferma.

6.4

Da

ultimo, il primo giudice ha constatato che neppure l’eccezione di rescissione

del contratto nel senso degli art. 377 e 378 CO è atta a invalidare il titolo

di rigetto per quanto riguarda il primo acconto di fr. 30'000.– posto in esecuzione, poiché esso è diventato esigibile prima della pretesa

rescissione, la quale ha effetti ex nunc. Oltre a ciò egli ha

ritenuto più verosimile la tesi dell’CO 1, secondo cui gli elementi della

vendita sono nettamente preponderanti rispetto a quelli dell’appalto, “del tutto accessori e marginali” (a fronte del costo delle opere di montaggio che non eccede fr. 5'000.–), per rapporto a quella sostenuta dall’escussa,

per cui il contratto sarebbe da qualificare materialmente come appalto, e più

precisamente come un contratto di fornitura d’ope­­ra (“Werklieferungsvertrag”).

a) In

merito alla prima obiezione del Pretore, l’insorgente osserva che la rescissione

“comporta la dissoluzione del

contratto che viene meno e si tramuta in un rapporto di liquidazione

contrattuale ove la pretesa dell’appaltatore, immediatamente esigibile, dipende

dal lavoro svolto e dal danno subito”. E sotto questo

profilo – essa sostiene – l’istante non ha fornito alcuna prestazione, di modo

che la reclamante è legittimata a rifiutare la propria prestazione – l’acconto

posto in esecuzione – in virtù dell’art. 109 cpv. 1 CO. Quanto alla seconda obiezione, la reclamante ribadisce trattarsi di un contratto di fornitura d’opera (“Werklieferungsvertrag”) rescin­dibile e non

di un contratto di vendita, né puro, né con obbligo di montaggio, la prestazione pattuita non

consistendo in un “semplice allacciamento o messa a dimora di un oggetto

già montato, ma nella costruzione completa

di un macchinario edile (ovvero di un’ope­­ra)”,

mentre il lavoro prestato dall’impresa specializzata nel montaggio di gru

assurge “a un’importanza tale da non poter essere relegato

completamente in secondo piano”.

b) Un

contratto di compravendita con obbligo di montaggio (“Kauf mit Montagepflicht”) combina un contratto di compravendita vertente

sulla fornitura di merce prefabbricata o

preconfezionata con un elemento di appalto, ovvero il relativo montaggio o posa

(Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5a

ed. 2011, pag. 50 ad n. 130). Esso sottostà alle norme sulla compravendita quando

la prestazione di posa riveste natura accessoria e secondaria rispetto a quella

di fornitura della merce. È però assimilato a un contratto d’appalto se l’aspetto del montaggio

è preponderante e a un contratto misto se l’obbligo

di montaggio e quello di fornitura hanno praticamente un valore analogo (Gauch, op. cit., n. 131-133 con rinvii; Zindel/Pulver/Schott in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a

ed. 2015, n. 22 ad art. 363 CO; Chaix in: Commentaire

romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 18 ad art. 363 CO). Un contratto di fornitura d’opera (“Werklieferungsvertrag”) è invece un contratto d’appalto, nel quale l’imprenditore

è obbligato sia alla produzione della costruzione, sia alla fornitura del materiale

(DTF 117 II 274 consid. 3/a).

c) Nella

fattispecie le parti hanno concordato la fornitura di un macchinario

prefabbricato (gru smontata) e la relativa posa (trasporto e montaggio sul

cantiere a__________). L’aspetto della fornitura (e quindi della compravendita)

appare preponderante rispetto a quello del montaggio, sia qualitativamente che

quantitativamente. La gru non sembra poter essere considerata come semplice

materia (“Baustoff” nel senso

dell’art. 365 CO) usata dall’istante per compiere un’opera. Il suo lavoro

consiste solo nell’assembla­­re pezzi prefabbricati destinati a tale uso, ciò

che secondo giurisprudenza e dottrina indizia un contratto di

compravendita con obbligo di montaggio (ZBJV 59/1923 pagg. 305 segg. in merito

alla fornitura di una stufa in ceramica da montare; SJ 1979 pagg. 346 segg. per

l’installazione di una piscina prefabbricata; Gauch,

op. cit., n. 133). Ma volendo anche analizzarlo come contratto misto, alla

fornitura della gru andrebbero applicate le regole della compravendita (Gauch, op. cit., n. 131), che non potrebbe quindi essere rescissa in base agli

art. 377 e 378 CO. Il primo acconto, da versare prima del trasporto e del

montaggio della gru, resta quindi verosimilmente dovuto. Anche quest’ultima critica

cade nel vuoto, segnando così la sorte del reclamo.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il

reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese

in questa procedura.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'000.–,

raggiunge esattamente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).