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Decisione

14.2018.128

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Rateazione pattuita all’udienza e non rispettata. Censurata mancanza di motivazione della decisione e violazione del diritto di esser

27 settembre 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

osservazioni scritte del 20 marzo 2018, la convenuta ha proposto di pagare

immediatamente fr. 5'000.– sul conto della Pretura e di saldare il debito

mediante rate mensili di fr. 5'000.– a partire da fine aprile del 2018. All’udienza

di discussione del 23 aprile 2018 le parti hanno pattuito il seguente “piano di rientro”: “premesso che il dovuto odierno equivale a fr. 54'517.–,

la parte convenuta restituirà l’importo citato in rate mensili di fr. 10'000.–

a partire dal 25 aprile 2018 (fr. 5'000.– sono già stati depositati presso

la scrivente Pretura). Il mancato pagamento di una rata comporterà per la parte

attrice il diritto di chiedere il fallimento senza ulteriori formalità,

pertanto la causa rimane sospesa fino al 20 agosto 2018 quando l’attrice

comunicherà di aver ottenuto il pagamento e dunque lo stralcio. I contributi

correnti ossia quelli che maturano tri­mestralmente

adesso dovranno essere corrisposti puntualmente, nel senso che non

verranno accettate domande di proroga”.

C. Il

9 luglio 2018, l’istante ha informato il Pretore che la convenuta aveva versato

una sola rata di fr. 5'000.– il 4 maggio 2018 e, visto il mancato rispetto dell’accordo raggiunto

all’udienza, ha chie­sto l’emanazione del giudizio.

D. Statuendo

con decisione 31 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal

2 agosto 2018 alle ore 08.00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 159.50.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 agosto 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma

della decisione impugnata nel senso di rigettare l’istanza di fallimento. A

sostegno della sua domanda la reclamante lamenta una violazione del proprio diritto

di essere sentita e contesta di avere sospeso i suoi pagamenti. Il 17 agosto

2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazio­ne effetto

sospensivo parziale. Nelle osservazioni del 5 settembre 2018, l’istante ha

postulato la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato lunedì 13 agosto 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

2.

agosto, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF).

2.

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,

fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di

fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF

(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,

e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

3.

Dal

profilo formale, la reclamante fa valere due violazioni del pro­prio diritto di

essere sentita.

3.1

Da

una parte, essa si duole dell’assenza di motivazione della sentenza impugnata.

In realtà, il Pretore vi richiama il verbale di udienza del 23 aprile 2018, dal

quale si evince chiaramente che l’istante avrebbe potuto chiedere “senza ulteriori

formalità” l’ema­­nazione del giudizio in caso di

mancato pagamento di una rata. Siccome la reclamante non pretende di avere

versato tempestivamente tutte le rate pattuite – anzi ammette di avere corrisposto,

oltretutto tardivamente, solo la prima rata (la seconda metà è stata versata il

4.

maggio anziché il 25 aprile 2018) – non può in buona fede pretendere di non

capire il motivo del fallimento, giacché non ha contestato né nelle sue

osservazioni scritte né all’udienza di avere, come allegato nell’istanza, sospeso il pagamento dei

crediti dell’istante (già dal 2016 e per quanto attiene alle

chiusure già dal 2013), fino a totalizzare arretrati per oltre fr. 50'000.– (di cui più della metà

sono oggetto di attestati di carenza di beni) e di essere oggetto di esecuzioni

per fr. 156'451.55 al 1° marzo 2018. Che, del resto,

abbia capito il motivo del fallimento risulta dal fatto di aver contestato di

avere sospeso i suoi pagamenti nel senso dell’art. 190 LEF (sotto consid. 4).

Alla luce del verbale d’udienza e dell’istanza (che non erano allegati al reclamo,

e quindi non sono potuti essere presi in considerazione al momento dell’emanazione

della decisione sulla domanda di effetto sospensivo), la prima censura di

lesione del diritto di essere sentito va disattesa.

3.2

La

reclamante si lamenta inoltre che lo scritto 9 luglio 2018 con cui l’istante ha

informato il Pretore della mancata osservanza dell’accordo e ha postulato l’emanazione

del giudizio non le sia stato comunicato, privandola della possibilità di

esporre l’esisten­­za di trattative in essere tra le parti, che prevedevano il pagamento

di “un acconto” entro il 15 agosto e del saldo entro il 31 agosto 2018.

a) Dall’incarto

della Pretura, invero, non si riesce a determinare se lo scritto in questione è

stato comunicato alla convenuta. Non è, ad ogni modo, di rilievo per il giudizio

odierno. A quest’ultima, in effetti, doveva essere molto chiaro che se non

avesse pagato tempestivamente persino una

sola rata, il Pretore avrebbe statuito “senza ulteriori formalità” (sopra ad B). E anche se le parti aves­sero modificato l’accordo raggiunto all’udienza o avessero intavolato delle

trattative di modifica, la convenuta avrebbe dovuto informarne il Pretore per

evitare la conseguenza ineluttabile da lei accettata all’udienza in caso di

mancato pagamento di una rata. A

ben vedere, la reclamante ha rinunciato al diritto di essere sentita sulla questione del rispetto della dilazione riconoscendo all’istante “il diritto di chiedere il fallimento senza ulteriori formalità”.

b) Un

rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione – peraltro non chiesto

dalla reclamante nelle proprie conclusioni – si ridurrebbe del resto a una mera formalità priva di contenuto,

se non quello di generare ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle

parti a ottenere una decisione celermente, sicché occorre rinunciarvi (sentenza

del Tribunale federale 4A_283/2013

del 20 agosto 2013; sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015

consid. 4.3). Infatti, a sostegno dell’allegazione, fermamente contestata dall’istante,

secondo cui le parti avrebbero successivamente convenuto – in data imprecisata

– il pagamento di “un acconto” – non

specificato – entro il 15 agosto e del saldo entro il 31 agosto 2018, la

reclamante non ha prodotto alcun riscontro oggettivo. Anche alla luce di tale

allegazione, dunque, il primo giudice non avrebbe potuto far altro che

confermare la propria decisione.

4.

Nel

merito, infine, la reclamante nega di aver sospeso i propri pagamenti facendo

valere di avere pagato fr. 10'000.– all’istante durante la procedura di

fallimento e di aver in previsione incassi per oltre fr. 200'000.–

complessivi, che le consentiranno di saldare tutti i suoi debiti ancora in

esecuzione, pari a fr. 50'000.– circa, entro la fine di settembre 2018.

4.1

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili,

lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche

debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti

mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue

attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i

contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale

federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino

un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il

debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’es­­sere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

4.2

Nella

fattispecie, come già rilevato in precedenza (sopra consid. 3.1), la reclamante

non ha contestato le allegazioni dell’istante secondo cui al 1° marzo 2018 a suo carico erano pendenti ben 34 esecuzioni per fr. 156'451.55,

di cui 7 attestati di carenza di beni per fr. 28'381.05 (istanza ad II/4 e

II/6, doc. D e E). Nel reclamo la fallita afferma sì che i debiti ancora in

esecuzione ammonterebbero a soli fr. 50'000.– circa, ma senza prova e

senza confrontarsi con la documentazione prodotta dall’istante. Non nega

neppure di essere in mora nei confronti dell’istante già dal 2014 (istanza ad

II/3 e doc. C). Nelle predette circostanze, a prescindere dal pagamento dei fr. 10'000.–

in prima sede, che rappresenta appena il 6% dei suoi debiti posti in

esecuzione, la reclamante non può seriamente sostenere di non avere sospeso

durevolmente i pagamenti per una parte essenziale della propria attività aziendale.

Quanto ai prospettati incassi, non solo non sono resi verosimili, ma non se ne

potrebbe comunque tenere conto in quanto successivi alla scadenza del termine

di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2). Di conseguenza, la sentenza impugnata,

perlomeno nel suo esito, resiste anche su questo punto alla critica, di modo

che il reclamo va respinto. Essendo stato concesso effetto sospensivo al

gravame, il fallimento dev’essere nuovamente pronunciato.

5.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è a

carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegna

alcuna indennità d’in­­convenienza in assenza di una domanda motivata al

riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è dichiarato il fallimento

della RE 1, __________, dal giorno venerdì 28 settembre 2018 alle ore 10:00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della

RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Cevio;

– Ufficio

dei fallimenti, Cevio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Vallemaggia,

Cevio.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).