14.2018.128
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Rateazione pattuita all’udienza e non rispettata. Censurata mancanza di motivazione della decisione e violazione del diritto di esser
27 settembre 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.128
Lugano
27 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con
istanza 5 marzo 2018 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 13 agosto 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 31 luglio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 5
marzo 2018, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Vallemaggia di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 53'161.95
oltre agli accessori.
Fatti
B. Con
osservazioni scritte del 20 marzo 2018, la convenuta ha proposto di pagare
immediatamente fr. 5'000.– sul conto della Pretura e di saldare il debito
mediante rate mensili di fr. 5'000.– a partire da fine aprile del 2018. All’udienza
di discussione del 23 aprile 2018 le parti hanno pattuito il seguente “piano di rientro”: “premesso che il dovuto odierno equivale a fr. 54'517.–,
la parte convenuta restituirà l’importo citato in rate mensili di fr. 10'000.–
a partire dal 25 aprile 2018 (fr. 5'000.– sono già stati depositati presso
la scrivente Pretura). Il mancato pagamento di una rata comporterà per la parte
attrice il diritto di chiedere il fallimento senza ulteriori formalità,
pertanto la causa rimane sospesa fino al 20 agosto 2018 quando l’attrice
comunicherà di aver ottenuto il pagamento e dunque lo stralcio. I contributi
correnti ossia quelli che maturano trimestralmente
adesso dovranno essere corrisposti puntualmente, nel senso che non
verranno accettate domande di proroga”.
C. Il
9 luglio 2018, l’istante ha informato il Pretore che la convenuta aveva versato
una sola rata di fr. 5'000.– il 4 maggio 2018 e, visto il mancato rispetto dell’accordo raggiunto
all’udienza, ha chiesto l’emanazione del giudizio.
D. Statuendo
con decisione 31 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal
2 agosto 2018 alle ore 08.00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 159.50.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 agosto 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma
della decisione impugnata nel senso di rigettare l’istanza di fallimento. A
sostegno della sua domanda la reclamante lamenta una violazione del proprio diritto
di essere sentita e contesta di avere sospeso i suoi pagamenti. Il 17 agosto
2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Nelle osservazioni del 5 settembre 2018, l’istante ha
postulato la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato lunedì 13 agosto 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
2.
agosto, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF).
2.
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF
(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,
e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
3.
Dal
profilo formale, la reclamante fa valere due violazioni del proprio diritto di
essere sentita.
3.1
Da
una parte, essa si duole dell’assenza di motivazione della sentenza impugnata.
In realtà, il Pretore vi richiama il verbale di udienza del 23 aprile 2018, dal
quale si evince chiaramente che l’istante avrebbe potuto chiedere “senza ulteriori
formalità” l’emanazione del giudizio in caso di
mancato pagamento di una rata. Siccome la reclamante non pretende di avere
versato tempestivamente tutte le rate pattuite – anzi ammette di avere corrisposto,
oltretutto tardivamente, solo la prima rata (la seconda metà è stata versata il
4.
maggio anziché il 25 aprile 2018) – non può in buona fede pretendere di non
capire il motivo del fallimento, giacché non ha contestato né nelle sue
osservazioni scritte né all’udienza di avere, come allegato nell’istanza, sospeso il pagamento dei
crediti dell’istante (già dal 2016 e per quanto attiene alle
chiusure già dal 2013), fino a totalizzare arretrati per oltre fr. 50'000.– (di cui più della metà
sono oggetto di attestati di carenza di beni) e di essere oggetto di esecuzioni
per fr. 156'451.55 al 1° marzo 2018. Che, del resto,
abbia capito il motivo del fallimento risulta dal fatto di aver contestato di
avere sospeso i suoi pagamenti nel senso dell’art. 190 LEF (sotto consid. 4).
Alla luce del verbale d’udienza e dell’istanza (che non erano allegati al reclamo,
e quindi non sono potuti essere presi in considerazione al momento dell’emanazione
della decisione sulla domanda di effetto sospensivo), la prima censura di
lesione del diritto di essere sentito va disattesa.
3.2
La
reclamante si lamenta inoltre che lo scritto 9 luglio 2018 con cui l’istante ha
informato il Pretore della mancata osservanza dell’accordo e ha postulato l’emanazione
del giudizio non le sia stato comunicato, privandola della possibilità di
esporre l’esistenza di trattative in essere tra le parti, che prevedevano il pagamento
di “un acconto” entro il 15 agosto e del saldo entro il 31 agosto 2018.
a) Dall’incarto
della Pretura, invero, non si riesce a determinare se lo scritto in questione è
stato comunicato alla convenuta. Non è, ad ogni modo, di rilievo per il giudizio
odierno. A quest’ultima, in effetti, doveva essere molto chiaro che se non
avesse pagato tempestivamente persino una
sola rata, il Pretore avrebbe statuito “senza ulteriori formalità” (sopra ad B). E anche se le parti avessero modificato l’accordo raggiunto all’udienza o avessero intavolato delle
trattative di modifica, la convenuta avrebbe dovuto informarne il Pretore per
evitare la conseguenza ineluttabile da lei accettata all’udienza in caso di
mancato pagamento di una rata. A
ben vedere, la reclamante ha rinunciato al diritto di essere sentita sulla questione del rispetto della dilazione riconoscendo all’istante “il diritto di chiedere il fallimento senza ulteriori formalità”.
b) Un
rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione – peraltro non chiesto
dalla reclamante nelle proprie conclusioni – si ridurrebbe del resto a una mera formalità priva di contenuto,
se non quello di generare ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle
parti a ottenere una decisione celermente, sicché occorre rinunciarvi (sentenza
del Tribunale federale 4A_283/2013
del 20 agosto 2013; sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015
consid. 4.3). Infatti, a sostegno dell’allegazione, fermamente contestata dall’istante,
secondo cui le parti avrebbero successivamente convenuto – in data imprecisata
– il pagamento di “un acconto” – non
specificato – entro il 15 agosto e del saldo entro il 31 agosto 2018, la
reclamante non ha prodotto alcun riscontro oggettivo. Anche alla luce di tale
allegazione, dunque, il primo giudice non avrebbe potuto far altro che
confermare la propria decisione.
4.
Nel
merito, infine, la reclamante nega di aver sospeso i propri pagamenti facendo
valere di avere pagato fr. 10'000.– all’istante durante la procedura di
fallimento e di aver in previsione incassi per oltre fr. 200'000.–
complessivi, che le consentiranno di saldare tutti i suoi debiti ancora in
esecuzione, pari a fr. 50'000.– circa, entro la fine di settembre 2018.
4.1
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili,
lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti
mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il
debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
4.2
Nella
fattispecie, come già rilevato in precedenza (sopra consid. 3.1), la reclamante
non ha contestato le allegazioni dell’istante secondo cui al 1° marzo 2018 a suo carico erano pendenti ben 34 esecuzioni per fr. 156'451.55,
di cui 7 attestati di carenza di beni per fr. 28'381.05 (istanza ad II/4 e
II/6, doc. D e E). Nel reclamo la fallita afferma sì che i debiti ancora in
esecuzione ammonterebbero a soli fr. 50'000.– circa, ma senza prova e
senza confrontarsi con la documentazione prodotta dall’istante. Non nega
neppure di essere in mora nei confronti dell’istante già dal 2014 (istanza ad
II/3 e doc. C). Nelle predette circostanze, a prescindere dal pagamento dei fr. 10'000.–
in prima sede, che rappresenta appena il 6% dei suoi debiti posti in
esecuzione, la reclamante non può seriamente sostenere di non avere sospeso
durevolmente i pagamenti per una parte essenziale della propria attività aziendale.
Quanto ai prospettati incassi, non solo non sono resi verosimili, ma non se ne
potrebbe comunque tenere conto in quanto successivi alla scadenza del termine
di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2). Di conseguenza, la sentenza impugnata,
perlomeno nel suo esito, resiste anche su questo punto alla critica, di modo
che il reclamo va respinto. Essendo stato concesso effetto sospensivo al
gravame, il fallimento dev’essere nuovamente pronunciato.
5.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è a
carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegna
alcuna indennità d’inconvenienza in assenza di una domanda motivata al
riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è dichiarato il fallimento
della RE 1, __________, dal giorno venerdì 28 settembre 2018 alle ore 10:00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Cevio;
– Ufficio
dei fallimenti, Cevio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Vallemaggia,
Cevio.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).