Lexipedia

Decisione

14.2018.129

Opposizione al sequestro. Credito del sequestrante fondato su un lodo arbitrale internazionale. Cessione parziale di credito. Abuso di diritto. Compensazione

29 gennaio 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

richiesta di arbitrato del 29 novembre 2010 il donante ha chiesto che i due

contratti dell’11 dicembre 2009 venissero dichiarati nulli o, in subordine,

annullati. Il 28 ottobre 2016 il Tribunale

arbitrale costituitosi in __________ nelle persone degli avvocati __________, __________

e __________ ha respinto la petizione di RE 1, condannato a rifondere a CO 1 e

alla PI 1 anticipi già effettuati di fr. 117'000.– e ripetibili di fr. 98'000.– per un totale di fr. 215'000.–.

Con contratto di cessione del 14 luglio 2017 CO 1 ha ceduto a sua madre PI 2 una

parte, pari a fr. 150'000.–, del proprio credito nei confronti del

padre.

C. Con

istanza del 12 aprile 2018 diretto contro suo padre, CO 1 ha chiesto alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare

a concorrenza di fr. 215'000.– il

sequestro “dell’automobile __________,

telaio n. __________, di proprietà di RE 1, presso la __________ SA, succursale

di __________”, con un valore di

stima di fr. 30'000.–. Quale

titolo del credito e causa del sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), CO 1 ha

invocato il lodo arbitrale del 28 ottobre 2016.

D. Avendo il Pretore accolto

integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del giorno

successivo, con istanza 26 aprile 2018 RE 1 ha presentato opposizione al

decreto di sequestro al medesimo giudice, chiedendo di condannare il figlio al pagamento di una cauzione processuale di fr. 15'000.–.

All’udien­­za tenutasi il 3 luglio 2018 l’opponente si è riconfermato

nella propria opposizione e richiesta di cauzione, mentre il sequestrante ha postulato

la reiezione dell’opposizione al sequestro e della cauzione, producendo un memoriale

di osservazioni. In sede di replica orale, RE 1 ha confermato la sua posizione.

CO 1 non ha duplicato.

E. Statuendo

con decisione 27 luglio 2018 il Pretore ha respinto l’opposizione, confermato

il sequestro e rigettato l’istanza per il versamento di una cauzione

processuale, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 500.–

e ripetibili di fr. 2'500.– a favore della parte sequestrante.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è

insorto a questa Camera con un reclamo del 15 agosto 2018 per

ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’opposizione al sequestro, pre­vio

conferimento dell’effetto sospensivo al gravame. Con decreto del 16 agosto 2018 il presidente della

Camera ha respinto l’istan­­za di sospensione.

G. Nelle

sue osservazioni del 19 novembre 2018, CO 1 ha concluso per la reiezione

integrale del reclamo.

Considerandi

in

diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC),

contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e

278.

cpv. 3 LEF) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). La sentenza è stata notificata al patrocinatore

di RE 1 il 6 agosto 2018 (estratto Easy­Track). Presentato

il 15 agosto 2018, in concreto il reclamo è tempestivo, come lo sono pure le

osservazioni 19 novembre 2018 della controparte. Sono invece tardivi, e quindi

inammissibili, gli scritti (con i relativi allegati) presentati da quest’ultima

il 20 novembre 2018 e il 15 gennaio 2019, siccome l’ordinanza 7 novembre 2018

con cui la Camera le ha assegnato un termine di 10 giorni per presentare

osservazioni al reclamo (sulla scorta dell’art. 322 cpv. 2 CPC) le è pervenuta

il 9 novembre 2018 (osservazioni 19 novembre 2018, ad I/1).

1.2

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,

fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III

417.

consid. 2.2.4), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione

della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile

2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza

della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione

di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234

consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del

Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in:

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In

virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore

renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro

(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un

“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano

realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si

siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927

consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante

esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento

giuridico dell’istanza, il giudice pro­cede a un esame sommario, cioè né

definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria

(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per

garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8

settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il

decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275

LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte

valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF

129.

III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che il credito di CO 1 si fonda

sul lodo arbitrale internazionale svizzero del 28 ottobre 2016, con il quale

suo padre RE 1 è stato condannato a pagare al figlio e alla PI 1 complessivi fr. 215'000.–. Il fatto che,

come riconosciuto dal sequestrante, una parte del credito, pari a fr. 150'000.–,

è stata da lui ceduta a sua madre PI 2, sicché il credito di sua pertinenza

sussiste ancora soltanto per fr. 65'000.–, a mente del Pretore non è di

rilievo per la decisione di sequestro, il valore dell’automobile sequestrata

non superando fr. 30'000.–. Il credito di fr. 65'000.– risulta

inoltre esigibile, giacché il lodo arbitrale è passato in giudicato in mancanza

di contestazione della sua notifica e di pattuizioni di particolari vie di

ricorso. Da ultimo il primo giudice ha respinto l’eccezione di compensazione

con le pretese di € 1'500'000.–

e di € 19'844.03 fatte valere da RE 1.

Nel primo caso, a sua mente il pignoramento ottenuto dall’oppo­­nente in

Italia, vertente su un credito di € 1'500'000.– di PI 2 contro CO 1 a titolo di restituzione di un

prestito concesso a quest’ultimo, non ha avuto alcun effetto sulla titolarità

del credito, rimasto in capo a PI 2. Nel secondo caso le pretese di € 19'844.03 in parte non concernono le parti in causa e in parte non sono state riconosciute

in Svizzera.

Per

quanto riguarda la causa del sequestro (un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

secondo l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), il Pretore ha ritenuto che CO 1 abbia

dimostrato l’esecutività del lodo arbitrale producendo lo scritto 20 gennaio

2017.

dell’avv. __________, patrocinatrice del padre nella procedura arbitrale,

e reso verosimile la sua notifica. Dai documenti agli atti risulta inoltre che

l’automobile sequestrata è di pro­prietà dell’opponente. Il primo giudice ha

così considerato adem­piuti tutti i presupposti per la conferma del sequestro,

mentre ha respinto la domanda di cauzione processuale, ritenendo che CO 1 non

sia verosimilmente domiciliato a __________, bensì a __________ e che nelle

procedure sommarie non vi è obbligo di prestare cauzione.

4.

Nel

reclamo RE 1 rileva che il contratto di cessione del 14 luglio 2017 tra CO 1 e

sua madre non verte sull’intera

somma di fr. 215'000.– di cui al lodo arbitrale, ma è limitato a soli fr. 150'000.–. Secondo lui una tale cessione parziale non

sarebbe ammissibile, poiché la volontà delle parti era quella di “ulteriormente danneggiare e nuovamente

pregiudicare” RE 1 e di eludere

la legge. Tenuto conto dell’abuso di diritto, CO 1 non avrebbe nulla da pretendere dal padre, avendo ceduto il credito. Il reclamante

si duole inoltre che il Pretore non abbia menzionato la cessione e le sue

conseguenze, sostenendo che si tratta di una violazione del diritto di essere

sentito. Egli ribadisce poi anche la mancanza di una dichiarazione d’exequatur del lodo arbitrale sul quale il sequestrante fonda la

propria pretesa. Quanto al credito di € 1'500'000.– (ora ammontante a € 1'719'182.39

compresi gli accessori), citando l’art. 553 CPCit. RE 1 sostiene che esso gli è

stato assegnato in base al “meccanismo del pignoramento presso terzi previsto dal Codice di

procedura italiano” e quindi eccepisce, in

veste di titolare diretto di tale credito, la compensazione con la pretesa del figlio, ciò che il Pretore

non avrebbe valutato adeguatamente. Egli fa inoltre valere un altro credito di

complessivi € 19'844.03 per spese legali

e oneri sempre nei confronti del figlio. Da ultimo, il reclamante si duole

della carenza di motivazione quanto all’as­­segnazione delle spese processuali

e delle ripetibili, che non tiene conto del reale grado di soccombenza.

5.

Delle

tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra,

consid. 2), il reclamante ne contesta ancora solo una in questa sede, ossia

quella relativa alla verosimiglianza della pretesa vantata dal sequestrante.

Egli si duole infatti che il

Pretore non ha esaminato la sua censura – che ribadisce – riferita alla nullità

della cessione parziale del credito vantato dal sequestrante (consid. 5.1),

contesta nuovamente l’esecutività del lodo arbitrale (consid. 5.2) e ripropone

l’eccezione di compensazione (consid. 5.3).

5.1

Sul primo punto RE 1 rimprovera al Pretore di

non aver trattato la sua censura secondo cui la cessione parziale del credito

vantato dal sequestrante sarebbe abusiva ed elusiva della legge (reclamo, primo

punto 9 a pag. 8). Ora, nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che la

riduzione dell’importo del credito a fr. 65'000.–, dovuta alla cessione

parziale, “non ha comunque

alcun effetto sulla decisione di sequestro, giacché il valore dell’automobile

sequestrata corrisponde a fr. 30'000.–” (consid. 5/b, pag. 5 in alto).

a) Vero

è che il primo giudice non si è determinato sul preteso abuso di diritto di cui

si sarebbe macchiato il sequestrante. Non v’era però motivo per farlo. In

effetti se, come allegato da RE 1, la cessione fosse da considerare nulla, il

sequestrante dovrebbe essere considerato il titolare dell’intera pretesa. Non

si può ragionevolmente pretendere dal Pretore che dovesse immaginare, come pare

risultare dalle considerazioni piuttosto confuse del reclamante (e su questo

punto implicite), che la nullità invocata riguardasse non la cessione, bensì il

suo carattere parziale (anziché integrale), con la conseguenza che l’ex moglie

sarebbe da reputare l’unica titolare dell’intero credito. Tesi del resto peregrina.

b) Non

è infatti contestato – ed è pacifico – che in base al lodo arbitrale del 28

ottobre 2016 RE 1 è stato condannato a rifondere

in solido al figlio e alla PI 1 complessivi

fr. 215'000.– a titolo di anticipi

già effettuati per fr. 117'000.–

e ripetibili di fr. 98'000.– (doc. B nell’incarto di sequestro). Il 14

luglio 2017 il figlio ha ceduto alla madre una parte, pari a fr. 150'000.–,

del proprio credito nei confronti del padre (doc. L nell’incarto del­l’opposizione

al sequestro). Di conseguenza, il titolare del credito residuo è il figlio (solidalmente

con la fondazione), non l’ex moglie. In effetti di due cose l’una: o la

cessione è valida e il credito del sequestrante ammonta tuttora a fr. 65'000.–,

oppure è nulla ed egli rimane (con)titolare dell’intera pretesa di fr. 215'000.–.

c) Il

reclamante non spiega come potrebbe essere realizzata una terza alternativa,

che vedrebbe riconosciuta come unica titolare l’ex moglie in forza di una

cessione totale non pattuita dalle parti. Non sufficientemente motivata (v.

sopra consid. 1.2/b), la censura

si avvera finanche irricevibile. Ad ogni modo la nullità della cessione

potrebbe solo impedirne gli effetti (o parte di essi in caso di nullità

parziale), non crearne altri (come la conversione in una cessione totale), non

voluti dalle parti. Nella sentenza citata dal reclamante (4A_125/2010 del 12

agosto 2010), il Tribunale federale ha confermato che il cessionario – non il

cedente – di parte di un credito insufficientemente determinato o determinabile

non è legittimato a farlo valere in giudizio, perché la cessione è da considerare nulla

(consid. 4.4). Secondo la tesi di RE 1, invece, il cessionario sarebbe dovuto essere riconosciuto l’unico

titolare del credito, ciò che è illogico, dal momento che la cessione è viziata.

Può pertanto essere

lasciata indecisa, poiché senza rilievo in con­creto, la questione della validità della cessione o del suo

carattere eventualmente revocabile, non senza rilevare come il caso in esame si

distingua da quello sottoposto al Tribunale federale anche per il fatto che i

due crediti ceduti (rimborso anticipi e ripetibili) sono univoci e già

accertati con una decisione arbitrale esecutiva, sicché non sussistono

incertezze sulle loro caratteristiche (identiche, segnatamente per quanto

riguarda causale – lo stesso lodo –, prescrizione e interessi di mora). In

definitiva, è pertanto perlomeno verosimile che il sequestrante sia creditore

nei confronti del reclamante per non meno di fr. 65'000.–.

d) Che,

infine, l’agire del sequestrante sia manifestamente abusivo e volto all’elusione

della legge non consta. Il credito da lui vantato nei confronti del padre è

indiscutibile. In un modo o nell’altro il reclamante è quindi tenuto a farvi

fronte, che sia a favore del figlio o a favore della cessionaria della pretesa.

Anche se la cessione parziale del credito alla madre dovesse considerarsi ostacolare

abusivamente il recupero dei crediti del reclamante verso di lei, la cessione

potrebbe tutt’al più ritenersi inopponibile nei rapporti tra gli ex coniugi, ma

non verso il figlio. Dalla documentazione agli atti non risulta del resto

verosimile che costui abbia assunto in altre procedure posizioni

contraddittorie. Il contratto di cessione prodotto nella causa parallela è il

medesimo di quello ora in discussione. Non è poi a priori manifestamente

opponibile al figlio il comportamento della madre, che secondo il reclamante

avrebbe, nella procedura italiana di pignoramento, sottaciuto la cessione a suo

favore di parte del credito. Anche su questo punto il reclamo manca di consistenza.

5.2

Il

reclamante contesta d’altronde l’esecutività del lodo arbitrale, ribadendo che

il sequestrante non ha prodotto la dichiarazione prevista dall’art. 193 cpv. 2

LDIP, a suo dire necessaria all’otteni­­mento dell’exequatur.

a) Egli, tuttavia, non si confronta con la motivazione

dettagliata, pre­cisa e

documentata con cui il Pretore ha ritenuto il lodo verosimilmente esecutivo

anche a prescindere da tale dichiarazione (sentenza impugnata, consid. 5/c e –

in riferimento alla causa del sequestro – consid. 6). La censura è di

conseguenza irricevibile (v. sopra consid. 1.2/b).

b) Nel merito, ad ogni buon

conto, il primo giudice evidenzia a ragione che, in linea di massima, il lodo

internazionale emesso in Svizzera è definitivo – e pertanto esecutivo – non

appena è stato notificato (art. 190 cpv. 1 LDIP), ciò che nella fattispecie non

è contestato, e che l’attestazione nel

senso dell’art. 193 cpv. 2 LDIP ha valenza solo dichiarativa e facoltativa,

sicché il creditore può dimostrare il carattere esecutivo del lodo in altro

modo (oltre ai riferimenti

indicati dal Pretore si veda anche la sentenza della CEF 14.2016.297-304 del 27

marzo 2017, RtiD 2017 II 875 n. 43c,

consid. 5.3/a e i rinvii). Ora, neppure in questa sede il reclamante contesta

che il lodo gli sia stato notificato o pretende di averlo impugnato presso un tribunale arbitrale superiore ipoteticamente

designato dalle parti, per tacere del

fatto che un formale exequatur è richiesto solo per i lodi stranieri (art. 194

LDIP).

c) Ma

soprattutto egli misconosce che nella procedura di sequestro l’istante deve

solo rendere verosimili i presupposti stabiliti dalla legge (art. 272 LEF e

sopra consid. 2). Anche come semplice documento probante una decisione

giudiziaria o arbitrale, dovesse essa anche non essere riconoscibile in

Svizzera (ciò che ovviamente non è il caso del lodo qui in discussione), può

bastare a rendere verosimile la pretesa del sequestrante (sentenza del

Tribunale federale 5A_501/2010 del 20 gennaio 2011 consid. 2.3.2; cfr. pure

la DTF 139 III 145 consid. 4.5.2, secondo cui non è arbitrario ammettere che

una decisione straniera emanata in uno Stato non vincolato dalla Convenzione di

Lugano costituisce una causa di sequestro – giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF –

anche se non è ancora stata riconosciuta esecutiva in Svizzera purché, a un

esame incidentale e sommario, appaia verosimile che lo possa essere).

5.3

RE

1, in ultimo luogo, eccepisce nuovamente la compensazione con due crediti di € 19'844.03 e di € 1'500'000.–.

a) In

merito alla prima pretesa, il Pretore ha

stabilito ch’essa si fonda su sentenze italiane che in parte non riguardano le

parti in causa e in parte non sono riconosciute in Svizzera, motivo per cui non

possono essere prese in considerazione. Il reclamante non si confronta

minimamente con la motivazione del primo giudice, ma si limita a elencare

nuovamente, con un “copia e incolla” dell’opposizione al sequestro (act. I,

pag. 5 a metà), la lista delle spese legali e degli oneri, a mente sua dovutigli

dal sequestrante. Al riguardo, il reclamo risulta pertanto inammissibile.

Per abbondanza va del resto osservato che la

differenza tra l’im­­porto del credito vantato dal sequestrante (di fr. 65'000.–)

e quello posto in compensazione (di fr. 23'765.20 al tasso di cambio dell’1.1976 al 26 aprile 2018, data dell’opposizione

al sequestro, se­condo il sito “www.fxtop.com”

che fornisce i tassi diffusi dalla Banca

centrale europea, da ritenersi notori [(DTF

137.

III 625 con­sid. 3]) supera il valore di

stima dell’automobile sequestrata (di fr. 30'000.–), che comunque non è divisibile, ragion per cui anche in caso di

compensazione il sequestro rimarrebbe

giustificato.

b) Per

quel che concerne la seconda pretesa, il reclamante ricorda di aver fatto

pignorare in Italia il credito di € 1'500'000.– di PI 2 nei confronti del figlio CO 1, e

ciò in forza del suo credito di medesimo importo, accertato con sentenza emessa

il 29 aprile 2015 dalla sezione seconda civile della Corte d’appello di __________

(doc. A, E e R nell’inc. SO.2018.361). Il Pretore – riferendosi a una sentenza del

5.

dicembre 2017 della terza Camera civile del Tribunale d’appello relativa a un’azione

di contestazione di una pretesa promossa da RE 1 nei confronti del figlio (inc.

13.2017

, consid. 5.5) – ha stabilito che “il pignoramento non ha avuto alcun effetto sulla

titolarità del credito, che è rimasta in capo a PI 2” (sentenza impugnata,

consid. 5/d, pag. 6 in alto).

aa) Sebbene

in sé, è vero, il pignoramento di un credito non ne modifichi la titolarità,

che rimane del debitore fino all’eventuale aggiudicazione o assegnazione, nella

presente causa RE 1 ha reso verosimile di aver ottenuto l’assegnazione in

pagamento del credito del figlio contro la madre in virtù dell’art. 553 CPCit.

sulla scorta della decisione 4 settembre 2017 del Tribunale di __________ (doc.

G, dispositivo n. 3). Contrariamente a quanto allegato dal figlio in prima sede

– e comunque sia non riproposto in sede nelle osservazioni al reclamo – il

credito assegnato appariva esigibile giacché il Tribunale di __________, con

decisione del 4 giugno 2018 (doc. R), ha dichiarato inopponibile al procedente RE

1.

il contratto di mutuo gratuito concluso dalla madre con il figlio, che

prevedeva una scadenza di rimborso al 31 dicembre 2043 (doc. G pag. 2), e ha confermato

l’assegnazione in pagamento del credito di € 1'500'000.– “non alla data del termine pattuito nel

contratto di mutuo”.

bb) Sennonché

la Corte suprema di cassazione, con sentenza del 24 aprile 2018 (doc. 7), ha

cassato la decisione della Corte d’ap­­pello di __________ e rinviato la

controversia all’autorità inferiore per nuova decisione in diversa composizione.

La ricevibilità di questo documento, prodotto da CO 1 dopo l’udienza di discussione

dell’opposizione al sequestro (scritto dell’11 luglio 2018), è indubbia, il

giudice del sequestro dovendo riesaminare la causa nel suo insieme e tenere

conto della situazione nello stato in cui si presenta al momento della

decisione su opposizione (DTF 140 III 471 consid. 4.2.3). Ed è anche indubbio

che la Corte di cassazione, pur limitandosi ad accogliere l’ottavo motivo di cassazione, ha

annullato l’intero dispositivo della decisione del­la Corte d’appello con cui è stato imposto a PI 2 di

pagare all’ex marito una penale di € 1'500'000.–, dato che l’autorità precedente

è stata invitata a valutare l’eventuale eccessività della (intera) penale.

cc) Ora,

l’effetto della cassazione della decisione d’appello si estende, giusta l’art.

336.

comma 2 CPCit., agli atti pre-esecutivi ed esecutivi posti in essere dopo

la pronuncia della sentenza d’ap­­pello invocata quale titolo esecutivo, come

agli atti pre-esecutivi ed esecutivi eseguiti prima di tale pronuncia sulla

scorta della decisione di primo grado provvisoriamente esecutiva (sentenza

della Corte suprema di cassazione n. 2955 del 7 febbraio 2013, consid. 3). In una

sentenza del giorno successivo (n__________ la Corte di cassazione ha invero limitato l’effetto

cassatorio agli atti esecutivi successivi alla pronuncia della sentenza d’appello,

ma il contrasto non ha effetti pratici nel caso in esame, giacché l’assegnazione

del credito di € 1'500'000.– è avvenuta il 4 settembre 2017 sulla scorta della

sentenza della Corte d’appello di __________ del 29 aprile 2015, che in riforma

della decisione di primo grado, aveva appunto posto a carico di PI 2 la prestazione della penale

di € 1'500'000.–. Ne discende che, sotto il pro­filo della verosimiglianza,

l’assegnazione del noto credito pare per­lomeno sospesa fino alla decisione definitiva

su rinvio. Merita per­ciò conferma la decisione impugnata anche relativamente all’ec­­cezione di compensazione in esame, ancorché per altri

motivi.

6.

Da ultimo, RE 1 reputa che la ripartizione delle spese processuali (fr. 500.– a suo carico) e l’assegnazione delle ripetibili di primo grado (fr. 2'500.– a favore del figlio) non tengano conto del reale grado di soccombenza delle

parti, nella misura in cui le sue censure non sarebbero state tutte affrontate

dal Pretore. In verità, già si è detto che l’unica citata dal reclamante era di

difficile comprensione (sopra consid. 5.1/a) e ad ogni modo egli è risultato

soccombente sia sull’opposizione al sequestro, sia sull’istanza per il

versamento di una cauzione, ricordato che determinante per la valutazione del

grado di soccombenza è solo la sorte delle domande e non quella degli argomenti

giuridici proposti dalle parti (Tappy

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a

ed. 2019, n. 15 ad art. 106 CPC e i rinvii).

Ne segue che anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'000.– (sentenze

del Tribunale federale 5A_171/2014 del 14 luglio 2014 consid. 2.3 e 5A_28/2013 del 15 aprile 2013 consid. 2.4.2), raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 750.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante,

sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).