14.2018.129
Opposizione al sequestro. Credito del sequestrante fondato su un lodo arbitrale internazionale. Cessione parziale di credito. Abuso di diritto. Compensazione
29 gennaio 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.129
Lugano
29 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con
istanza 26 aprile 2018 da
RE 1 (I)
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________
contro
CO 1 (MC)
(patrocinato dall’__________. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 16 agosto 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 luglio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. L’11 dicembre 2009 RE 1 e suo figlio CO 1
hanno sottoscritto un contratto di donazione avente per oggetto in tutto 1575
azioni societarie al portatore di quattro società anonime diverse. In medesima
data CO 1 ha sottoscritto un atto di conferimento a titolo gratuito alla PI 1 di
quanto appena ricevuto in donazione dal padre. Il 2 luglio 2010 RE 1 ha
comunicato di non mantenere il contratto di donazione, a mente sua viziato da
errore essenziale secondo l’art. 23 CO.
Fatti
B. Con
richiesta di arbitrato del 29 novembre 2010 il donante ha chiesto che i due
contratti dell’11 dicembre 2009 venissero dichiarati nulli o, in subordine,
annullati. Il 28 ottobre 2016 il Tribunale
arbitrale costituitosi in __________ nelle persone degli avvocati __________, __________
e __________ ha respinto la petizione di RE 1, condannato a rifondere a CO 1 e
alla PI 1 anticipi già effettuati di fr. 117'000.– e ripetibili di fr. 98'000.– per un totale di fr. 215'000.–.
Con contratto di cessione del 14 luglio 2017 CO 1 ha ceduto a sua madre PI 2 una
parte, pari a fr. 150'000.–, del proprio credito nei confronti del
padre.
C. Con
istanza del 12 aprile 2018 diretto contro suo padre, CO 1 ha chiesto alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare
a concorrenza di fr. 215'000.– il
sequestro “dell’automobile __________,
telaio n. __________, di proprietà di RE 1, presso la __________ SA, succursale
di __________”, con un valore di
stima di fr. 30'000.–. Quale
titolo del credito e causa del sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), CO 1 ha
invocato il lodo arbitrale del 28 ottobre 2016.
D. Avendo il Pretore accolto
integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del giorno
successivo, con istanza 26 aprile 2018 RE 1 ha presentato opposizione al
decreto di sequestro al medesimo giudice, chiedendo di condannare il figlio al pagamento di una cauzione processuale di fr. 15'000.–.
All’udienza tenutasi il 3 luglio 2018 l’opponente si è riconfermato
nella propria opposizione e richiesta di cauzione, mentre il sequestrante ha postulato
la reiezione dell’opposizione al sequestro e della cauzione, producendo un memoriale
di osservazioni. In sede di replica orale, RE 1 ha confermato la sua posizione.
CO 1 non ha duplicato.
E. Statuendo
con decisione 27 luglio 2018 il Pretore ha respinto l’opposizione, confermato
il sequestro e rigettato l’istanza per il versamento di una cauzione
processuale, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 500.–
e ripetibili di fr. 2'500.– a favore della parte sequestrante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo del 15 agosto 2018 per
ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’opposizione al sequestro, previo
conferimento dell’effetto sospensivo al gravame. Con decreto del 16 agosto 2018 il presidente della
Camera ha respinto l’istanza di sospensione.
G. Nelle
sue osservazioni del 19 novembre 2018, CO 1 ha concluso per la reiezione
integrale del reclamo.
Considerandi
in
diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC),
contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e
278.
cpv. 3 LEF) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). La sentenza è stata notificata al patrocinatore
di RE 1 il 6 agosto 2018 (estratto EasyTrack). Presentato
il 15 agosto 2018, in concreto il reclamo è tempestivo, come lo sono pure le
osservazioni 19 novembre 2018 della controparte. Sono invece tardivi, e quindi
inammissibili, gli scritti (con i relativi allegati) presentati da quest’ultima
il 20 novembre 2018 e il 15 gennaio 2019, siccome l’ordinanza 7 novembre 2018
con cui la Camera le ha assegnato un termine di 10 giorni per presentare
osservazioni al reclamo (sulla scorta dell’art. 322 cpv. 2 CPC) le è pervenuta
il 9 novembre 2018 (osservazioni 19 novembre 2018, ad I/1).
1.2
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III
417.
consid. 2.2.4), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione
della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile
2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza
della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione
di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del
Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in:
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.
In
virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore
renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro
(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un
“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano
realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si
siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927
consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento
giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né
definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per
garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8
settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il
decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275
LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte
valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF
129.
III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che il credito di CO 1 si fonda
sul lodo arbitrale internazionale svizzero del 28 ottobre 2016, con il quale
suo padre RE 1 è stato condannato a pagare al figlio e alla PI 1 complessivi fr. 215'000.–. Il fatto che,
come riconosciuto dal sequestrante, una parte del credito, pari a fr. 150'000.–,
è stata da lui ceduta a sua madre PI 2, sicché il credito di sua pertinenza
sussiste ancora soltanto per fr. 65'000.–, a mente del Pretore non è di
rilievo per la decisione di sequestro, il valore dell’automobile sequestrata
non superando fr. 30'000.–. Il credito di fr. 65'000.– risulta
inoltre esigibile, giacché il lodo arbitrale è passato in giudicato in mancanza
di contestazione della sua notifica e di pattuizioni di particolari vie di
ricorso. Da ultimo il primo giudice ha respinto l’eccezione di compensazione
con le pretese di € 1'500'000.–
e di € 19'844.03 fatte valere da RE 1.
Nel primo caso, a sua mente il pignoramento ottenuto dall’opponente in
Italia, vertente su un credito di € 1'500'000.– di PI 2 contro CO 1 a titolo di restituzione di un
prestito concesso a quest’ultimo, non ha avuto alcun effetto sulla titolarità
del credito, rimasto in capo a PI 2. Nel secondo caso le pretese di € 19'844.03 in parte non concernono le parti in causa e in parte non sono state riconosciute
in Svizzera.
Per
quanto riguarda la causa del sequestro (un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
secondo l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), il Pretore ha ritenuto che CO 1 abbia
dimostrato l’esecutività del lodo arbitrale producendo lo scritto 20 gennaio
2017.
dell’avv. __________, patrocinatrice del padre nella procedura arbitrale,
e reso verosimile la sua notifica. Dai documenti agli atti risulta inoltre che
l’automobile sequestrata è di proprietà dell’opponente. Il primo giudice ha
così considerato adempiuti tutti i presupposti per la conferma del sequestro,
mentre ha respinto la domanda di cauzione processuale, ritenendo che CO 1 non
sia verosimilmente domiciliato a __________, bensì a __________ e che nelle
procedure sommarie non vi è obbligo di prestare cauzione.
4.
Nel
reclamo RE 1 rileva che il contratto di cessione del 14 luglio 2017 tra CO 1 e
sua madre non verte sull’intera
somma di fr. 215'000.– di cui al lodo arbitrale, ma è limitato a soli fr. 150'000.–. Secondo lui una tale cessione parziale non
sarebbe ammissibile, poiché la volontà delle parti era quella di “ulteriormente danneggiare e nuovamente
pregiudicare” RE 1 e di eludere
la legge. Tenuto conto dell’abuso di diritto, CO 1 non avrebbe nulla da pretendere dal padre, avendo ceduto il credito. Il reclamante
si duole inoltre che il Pretore non abbia menzionato la cessione e le sue
conseguenze, sostenendo che si tratta di una violazione del diritto di essere
sentito. Egli ribadisce poi anche la mancanza di una dichiarazione d’exequatur del lodo arbitrale sul quale il sequestrante fonda la
propria pretesa. Quanto al credito di € 1'500'000.– (ora ammontante a € 1'719'182.39
compresi gli accessori), citando l’art. 553 CPCit. RE 1 sostiene che esso gli è
stato assegnato in base al “meccanismo del pignoramento presso terzi previsto dal Codice di
procedura italiano” e quindi eccepisce, in
veste di titolare diretto di tale credito, la compensazione con la pretesa del figlio, ciò che il Pretore
non avrebbe valutato adeguatamente. Egli fa inoltre valere un altro credito di
complessivi € 19'844.03 per spese legali
e oneri sempre nei confronti del figlio. Da ultimo, il reclamante si duole
della carenza di motivazione quanto all’assegnazione delle spese processuali
e delle ripetibili, che non tiene conto del reale grado di soccombenza.
5.
Delle
tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra,
consid. 2), il reclamante ne contesta ancora solo una in questa sede, ossia
quella relativa alla verosimiglianza della pretesa vantata dal sequestrante.
Egli si duole infatti che il
Pretore non ha esaminato la sua censura – che ribadisce – riferita alla nullità
della cessione parziale del credito vantato dal sequestrante (consid. 5.1),
contesta nuovamente l’esecutività del lodo arbitrale (consid. 5.2) e ripropone
l’eccezione di compensazione (consid. 5.3).
5.1
Sul primo punto RE 1 rimprovera al Pretore di
non aver trattato la sua censura secondo cui la cessione parziale del credito
vantato dal sequestrante sarebbe abusiva ed elusiva della legge (reclamo, primo
punto 9 a pag. 8). Ora, nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che la
riduzione dell’importo del credito a fr. 65'000.–, dovuta alla cessione
parziale, “non ha comunque
alcun effetto sulla decisione di sequestro, giacché il valore dell’automobile
sequestrata corrisponde a fr. 30'000.–” (consid. 5/b, pag. 5 in alto).
a) Vero
è che il primo giudice non si è determinato sul preteso abuso di diritto di cui
si sarebbe macchiato il sequestrante. Non v’era però motivo per farlo. In
effetti se, come allegato da RE 1, la cessione fosse da considerare nulla, il
sequestrante dovrebbe essere considerato il titolare dell’intera pretesa. Non
si può ragionevolmente pretendere dal Pretore che dovesse immaginare, come pare
risultare dalle considerazioni piuttosto confuse del reclamante (e su questo
punto implicite), che la nullità invocata riguardasse non la cessione, bensì il
suo carattere parziale (anziché integrale), con la conseguenza che l’ex moglie
sarebbe da reputare l’unica titolare dell’intero credito. Tesi del resto peregrina.
b) Non
è infatti contestato – ed è pacifico – che in base al lodo arbitrale del 28
ottobre 2016 RE 1 è stato condannato a rifondere
in solido al figlio e alla PI 1 complessivi
fr. 215'000.– a titolo di anticipi
già effettuati per fr. 117'000.–
e ripetibili di fr. 98'000.– (doc. B nell’incarto di sequestro). Il 14
luglio 2017 il figlio ha ceduto alla madre una parte, pari a fr. 150'000.–,
del proprio credito nei confronti del padre (doc. L nell’incarto dell’opposizione
al sequestro). Di conseguenza, il titolare del credito residuo è il figlio (solidalmente
con la fondazione), non l’ex moglie. In effetti di due cose l’una: o la
cessione è valida e il credito del sequestrante ammonta tuttora a fr. 65'000.–,
oppure è nulla ed egli rimane (con)titolare dell’intera pretesa di fr. 215'000.–.
c) Il
reclamante non spiega come potrebbe essere realizzata una terza alternativa,
che vedrebbe riconosciuta come unica titolare l’ex moglie in forza di una
cessione totale non pattuita dalle parti. Non sufficientemente motivata (v.
sopra consid. 1.2/b), la censura
si avvera finanche irricevibile. Ad ogni modo la nullità della cessione
potrebbe solo impedirne gli effetti (o parte di essi in caso di nullità
parziale), non crearne altri (come la conversione in una cessione totale), non
voluti dalle parti. Nella sentenza citata dal reclamante (4A_125/2010 del 12
agosto 2010), il Tribunale federale ha confermato che il cessionario – non il
cedente – di parte di un credito insufficientemente determinato o determinabile
non è legittimato a farlo valere in giudizio, perché la cessione è da considerare nulla
(consid. 4.4). Secondo la tesi di RE 1, invece, il cessionario sarebbe dovuto essere riconosciuto l’unico
titolare del credito, ciò che è illogico, dal momento che la cessione è viziata.
Può pertanto essere
lasciata indecisa, poiché senza rilievo in concreto, la questione della validità della cessione o del suo
carattere eventualmente revocabile, non senza rilevare come il caso in esame si
distingua da quello sottoposto al Tribunale federale anche per il fatto che i
due crediti ceduti (rimborso anticipi e ripetibili) sono univoci e già
accertati con una decisione arbitrale esecutiva, sicché non sussistono
incertezze sulle loro caratteristiche (identiche, segnatamente per quanto
riguarda causale – lo stesso lodo –, prescrizione e interessi di mora). In
definitiva, è pertanto perlomeno verosimile che il sequestrante sia creditore
nei confronti del reclamante per non meno di fr. 65'000.–.
d) Che,
infine, l’agire del sequestrante sia manifestamente abusivo e volto all’elusione
della legge non consta. Il credito da lui vantato nei confronti del padre è
indiscutibile. In un modo o nell’altro il reclamante è quindi tenuto a farvi
fronte, che sia a favore del figlio o a favore della cessionaria della pretesa.
Anche se la cessione parziale del credito alla madre dovesse considerarsi ostacolare
abusivamente il recupero dei crediti del reclamante verso di lei, la cessione
potrebbe tutt’al più ritenersi inopponibile nei rapporti tra gli ex coniugi, ma
non verso il figlio. Dalla documentazione agli atti non risulta del resto
verosimile che costui abbia assunto in altre procedure posizioni
contraddittorie. Il contratto di cessione prodotto nella causa parallela è il
medesimo di quello ora in discussione. Non è poi a priori manifestamente
opponibile al figlio il comportamento della madre, che secondo il reclamante
avrebbe, nella procedura italiana di pignoramento, sottaciuto la cessione a suo
favore di parte del credito. Anche su questo punto il reclamo manca di consistenza.
5.2
Il
reclamante contesta d’altronde l’esecutività del lodo arbitrale, ribadendo che
il sequestrante non ha prodotto la dichiarazione prevista dall’art. 193 cpv. 2
LDIP, a suo dire necessaria all’ottenimento dell’exequatur.
a) Egli, tuttavia, non si confronta con la motivazione
dettagliata, precisa e
documentata con cui il Pretore ha ritenuto il lodo verosimilmente esecutivo
anche a prescindere da tale dichiarazione (sentenza impugnata, consid. 5/c e –
in riferimento alla causa del sequestro – consid. 6). La censura è di
conseguenza irricevibile (v. sopra consid. 1.2/b).
b) Nel merito, ad ogni buon
conto, il primo giudice evidenzia a ragione che, in linea di massima, il lodo
internazionale emesso in Svizzera è definitivo – e pertanto esecutivo – non
appena è stato notificato (art. 190 cpv. 1 LDIP), ciò che nella fattispecie non
è contestato, e che l’attestazione nel
senso dell’art. 193 cpv. 2 LDIP ha valenza solo dichiarativa e facoltativa,
sicché il creditore può dimostrare il carattere esecutivo del lodo in altro
modo (oltre ai riferimenti
indicati dal Pretore si veda anche la sentenza della CEF 14.2016.297-304 del 27
marzo 2017, RtiD 2017 II 875 n. 43c,
consid. 5.3/a e i rinvii). Ora, neppure in questa sede il reclamante contesta
che il lodo gli sia stato notificato o pretende di averlo impugnato presso un tribunale arbitrale superiore ipoteticamente
designato dalle parti, per tacere del
fatto che un formale exequatur è richiesto solo per i lodi stranieri (art. 194
LDIP).
c) Ma
soprattutto egli misconosce che nella procedura di sequestro l’istante deve
solo rendere verosimili i presupposti stabiliti dalla legge (art. 272 LEF e
sopra consid. 2). Anche come semplice documento probante una decisione
giudiziaria o arbitrale, dovesse essa anche non essere riconoscibile in
Svizzera (ciò che ovviamente non è il caso del lodo qui in discussione), può
bastare a rendere verosimile la pretesa del sequestrante (sentenza del
Tribunale federale 5A_501/2010 del 20 gennaio 2011 consid. 2.3.2; cfr. pure
la DTF 139 III 145 consid. 4.5.2, secondo cui non è arbitrario ammettere che
una decisione straniera emanata in uno Stato non vincolato dalla Convenzione di
Lugano costituisce una causa di sequestro – giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF –
anche se non è ancora stata riconosciuta esecutiva in Svizzera purché, a un
esame incidentale e sommario, appaia verosimile che lo possa essere).
5.3
RE
1, in ultimo luogo, eccepisce nuovamente la compensazione con due crediti di € 19'844.03 e di € 1'500'000.–.
a) In
merito alla prima pretesa, il Pretore ha
stabilito ch’essa si fonda su sentenze italiane che in parte non riguardano le
parti in causa e in parte non sono riconosciute in Svizzera, motivo per cui non
possono essere prese in considerazione. Il reclamante non si confronta
minimamente con la motivazione del primo giudice, ma si limita a elencare
nuovamente, con un “copia e incolla” dell’opposizione al sequestro (act. I,
pag. 5 a metà), la lista delle spese legali e degli oneri, a mente sua dovutigli
dal sequestrante. Al riguardo, il reclamo risulta pertanto inammissibile.
Per abbondanza va del resto osservato che la
differenza tra l’importo del credito vantato dal sequestrante (di fr. 65'000.–)
e quello posto in compensazione (di fr. 23'765.20 al tasso di cambio dell’1.1976 al 26 aprile 2018, data dell’opposizione
al sequestro, secondo il sito “www.fxtop.com”
che fornisce i tassi diffusi dalla Banca
centrale europea, da ritenersi notori [(DTF
137.
III 625 consid. 3]) supera il valore di
stima dell’automobile sequestrata (di fr. 30'000.–), che comunque non è divisibile, ragion per cui anche in caso di
compensazione il sequestro rimarrebbe
giustificato.
b) Per
quel che concerne la seconda pretesa, il reclamante ricorda di aver fatto
pignorare in Italia il credito di € 1'500'000.– di PI 2 nei confronti del figlio CO 1, e
ciò in forza del suo credito di medesimo importo, accertato con sentenza emessa
il 29 aprile 2015 dalla sezione seconda civile della Corte d’appello di __________
(doc. A, E e R nell’inc. SO.2018.361). Il Pretore – riferendosi a una sentenza del
5.
dicembre 2017 della terza Camera civile del Tribunale d’appello relativa a un’azione
di contestazione di una pretesa promossa da RE 1 nei confronti del figlio (inc.
13.2017
, consid. 5.5) – ha stabilito che “il pignoramento non ha avuto alcun effetto sulla
titolarità del credito, che è rimasta in capo a PI 2” (sentenza impugnata,
consid. 5/d, pag. 6 in alto).
aa) Sebbene
in sé, è vero, il pignoramento di un credito non ne modifichi la titolarità,
che rimane del debitore fino all’eventuale aggiudicazione o assegnazione, nella
presente causa RE 1 ha reso verosimile di aver ottenuto l’assegnazione in
pagamento del credito del figlio contro la madre in virtù dell’art. 553 CPCit.
sulla scorta della decisione 4 settembre 2017 del Tribunale di __________ (doc.
G, dispositivo n. 3). Contrariamente a quanto allegato dal figlio in prima sede
– e comunque sia non riproposto in sede nelle osservazioni al reclamo – il
credito assegnato appariva esigibile giacché il Tribunale di __________, con
decisione del 4 giugno 2018 (doc. R), ha dichiarato inopponibile al procedente RE
1.
il contratto di mutuo gratuito concluso dalla madre con il figlio, che
prevedeva una scadenza di rimborso al 31 dicembre 2043 (doc. G pag. 2), e ha confermato
l’assegnazione in pagamento del credito di € 1'500'000.– “non alla data del termine pattuito nel
contratto di mutuo”.
bb) Sennonché
la Corte suprema di cassazione, con sentenza del 24 aprile 2018 (doc. 7), ha
cassato la decisione della Corte d’appello di __________ e rinviato la
controversia all’autorità inferiore per nuova decisione in diversa composizione.
La ricevibilità di questo documento, prodotto da CO 1 dopo l’udienza di discussione
dell’opposizione al sequestro (scritto dell’11 luglio 2018), è indubbia, il
giudice del sequestro dovendo riesaminare la causa nel suo insieme e tenere
conto della situazione nello stato in cui si presenta al momento della
decisione su opposizione (DTF 140 III 471 consid. 4.2.3). Ed è anche indubbio
che la Corte di cassazione, pur limitandosi ad accogliere l’ottavo motivo di cassazione, ha
annullato l’intero dispositivo della decisione della Corte d’appello con cui è stato imposto a PI 2 di
pagare all’ex marito una penale di € 1'500'000.–, dato che l’autorità precedente
è stata invitata a valutare l’eventuale eccessività della (intera) penale.
cc) Ora,
l’effetto della cassazione della decisione d’appello si estende, giusta l’art.
336.
comma 2 CPCit., agli atti pre-esecutivi ed esecutivi posti in essere dopo
la pronuncia della sentenza d’appello invocata quale titolo esecutivo, come
agli atti pre-esecutivi ed esecutivi eseguiti prima di tale pronuncia sulla
scorta della decisione di primo grado provvisoriamente esecutiva (sentenza
della Corte suprema di cassazione n. 2955 del 7 febbraio 2013, consid. 3). In una
sentenza del giorno successivo (n__________ la Corte di cassazione ha invero limitato l’effetto
cassatorio agli atti esecutivi successivi alla pronuncia della sentenza d’appello,
ma il contrasto non ha effetti pratici nel caso in esame, giacché l’assegnazione
del credito di € 1'500'000.– è avvenuta il 4 settembre 2017 sulla scorta della
sentenza della Corte d’appello di __________ del 29 aprile 2015, che in riforma
della decisione di primo grado, aveva appunto posto a carico di PI 2 la prestazione della penale
di € 1'500'000.–. Ne discende che, sotto il profilo della verosimiglianza,
l’assegnazione del noto credito pare perlomeno sospesa fino alla decisione definitiva
su rinvio. Merita perciò conferma la decisione impugnata anche relativamente all’eccezione di compensazione in esame, ancorché per altri
motivi.
6.
Da ultimo, RE 1 reputa che la ripartizione delle spese processuali (fr. 500.– a suo carico) e l’assegnazione delle ripetibili di primo grado (fr. 2'500.– a favore del figlio) non tengano conto del reale grado di soccombenza delle
parti, nella misura in cui le sue censure non sarebbero state tutte affrontate
dal Pretore. In verità, già si è detto che l’unica citata dal reclamante era di
difficile comprensione (sopra consid. 5.1/a) e ad ogni modo egli è risultato
soccombente sia sull’opposizione al sequestro, sia sull’istanza per il
versamento di una cauzione, ricordato che determinante per la valutazione del
grado di soccombenza è solo la sorte delle domande e non quella degli argomenti
giuridici proposti dalle parti (Tappy
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a
ed. 2019, n. 15 ad art. 106 CPC e i rinvii).
Ne segue che anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'000.– (sentenze
del Tribunale federale 5A_171/2014 del 14 luglio 2014 consid. 2.3 e 5A_28/2013 del 15 aprile 2013 consid. 2.4.2), raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 750.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante,
sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).