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14.2018.13

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30 luglio 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i ritardi nella consegna dell’immobile

– a suo dire noti, accettati e tollerati da RE 1 –, CO 1 obietta

che nel sottoscrivere la procura a favore di PINT4 1 (doc. 5), l’istante ha

accettato la proroga del diritto di compera sino al 30 settembre 2016, momento

in cui l’appartamento era pronto alla consegna.

Orbene,

già in quella procura RE 1 ha accettato la proroga in questione (“si intende ulteriormente prorogare fino al

30 settembre 2016 il termine di esercizio del diritto di compera”). Il problema è che a causa della mancata autentica della firma del

mandante sulla procura, il rogito è nullo e senza effetti (art. 216 cpv. 2 CO;

DTF 112 II 332 consid. 1/a; SJ 2002 I 407; sentenza del Tribunale federale

5A.33/2006 del 24 aprile 2007 consid. 5; Fa­sel

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a

ed. 2015, n. 18 ad art. 216 CO; Foëx in: Commentaire romand, Code des obligations

I, 2a ed. 2012, n. 17 e 25 ad art. 216 CO) – come attestato dal notaio PINT1 1 nella dichiarazione del 26

settembre 2016 (doc. 6) – l’elemento essenziale della durata del diritto di

esercitare il diritto di compera (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a

ed. 2012, n. 1700 e 1702; Foëx,

op. cit., n. 25 ad art. 216) non essendo stato pattuito nella forma dell’atto

pubblico. La nullità concerne non solo la facoltà di annotare il diritto di

compera a registro fondiario, ma tutte le clausole del contratto, che non

possono più essere fatte valere giudizialmente neppure dalle parti (Fasel, op. cit., n. 19 ad art. 216). Non

entra d’altron­de in considerazione un abuso manifesto di diritto da parte di RE

1, poiché il contratto non è stato eseguito (DTF 112 II 332

consid. 1/a; SJ 2002 I 407; sentenza del Tribunale federale 4P.195/2003 del 17

febbraio 2004 consid. 3.1; Fasel, op. cit., n. 20-21 ad art. 216; Foëx, op. cit., n. 19 ad art. 216) –

egli mai ha dichiarato di esercitare il diritto di compera sebbene abbia

continuato a interessarsi all’avanzamento dei lavori e all’acquisto dell’appartamento

(v. scambio di messaggi (chat) intercorso con CO 1 nel periodo

tra dicembre 2015 e il mese di giugno 2016, doc. 7). Ne consegue che il

diritto di compera è scaduto inutilizzato il 1° dicembre 2014.

d) Rimane

da determinare se il fatto che RE 1 non abbia avviato le pratiche per l’ottenimento dell’autorizzazione

ai sensi della LAFE sia da considerare, nel senso dell’art. IV del rogito del

2011, un motivo di mancato esercizio del diritto di

compera imputabile al beneficiario. CO 1, nelle osservazioni al reclamo,

ribadisce che da tale circostanza si deve dedurre che gli atti

notarili allestiti dall’avv. PINT1 1 non hanno mai vincolato le parti. In realtà, il rogito non subordina la propria validità

all’avvio e al successo di tali pratiche – RE 1 si limita a dichiarare nelle

premesse di volerle avviare. L’unica conseguenza, se tale omissione dovesse

essere imputata al beneficiario come colpa, sarebbe di limitare il suo diritto

di restituzione alla metà dell’ac­­conto (art. IV).

Precisato ciò, il mancato esercizio del diritto di compera

appare imputabile a RE 1, che ha rinunciato od omesso di farne la dichiarazione

scritta al notaio e di versare il saldo del prezzo di compravendita entro la

scadenza prorogata al 1° dicembre 2014, contrariamente a quanto promesso

(v. doc. C, art. I ad 2.3 e II). Che a tale

data l’appartamento non fosse pronto per essere abitato e utilizzato non pare bastare

da sé solo a liberarlo dalla sua promessa. L’art. IV, quale eccezione all’acquisizione

da parte dei concedenti della metà

dell’acconto nel caso in cui il mancato eser­cizio del diritto di compera sia imputabile al

beneficiario, rinvia infatti all’art. VII/10, il quale riserva a favore di

quest’ultimo, qualora i concedenti violino il proprio impegno di terminare l’appartamen­to

entro la scadenza pattuita (art. VII/2), il diritto di fissare ai concedenti un

ultimo termine ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 CO e quindi, trascorso infruttuoso

tale termine, di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 cpv. 1 CO. Ora,

non si evince né dalle allegazioni delle parti né dagli atti che RE 1 abbia

fatto uso di siffatta facoltà. Egli sembra quindi essere rimasto vincolato alla

sua promessa di acquisto (contrariamente a PINT3 1, cfr. doc. D, art. 1

pag. 4) e di averla disattesa non esercitando il diritto di compera entro il 1°

dicembre 2014. Giusta l’art. IV pare quindi legittimato a esigere la restituzione

solo della metà dell’acconto. Questa è ad ogni modo un’interpretazione

possibile del contratto del 2011, che esclude, in assenza di certezza sul

titolo di rigetto, l’accoglimento dell’istanza per la metà dei fr. 230'000.–

versati in acconto (sopra consid. 5.1).

e) Il reclamante ha limitato la sua pretesa nei confronti dell’escusso alla metà dell’importo (intero)

corrisposto ai concedenti, poiché per l’altra metà ha escusso l’altro

concedente, PINT2 1. Si pone così il quesito se l’opposizione dev’essere

rigettata per la metà dell’acconto, come richiesto (numericamente) dal reclamante,

o solo per un quarto (l’altro quarto essendo a carico di PINT2 1), giacché complessivamente

il titolo prodotto non giustifica il rigetto per più della metà. Ebbene, l’art.

IV del contratto del 2011 non prevede alcun vincolo di solidarietà tra i concedenti

Considerandi

(contrariamente a quanto stabilisce l’art. 2 del rogito del 2014: doc. D pag. 4), sicché, non potendo presumerne uno

(art. 143 cpv. 2 CO), il rigetto dev’essere limitato a un quarto dell’acconto (fr. 57'500.–). In questi limiti, il

reclamo si rivela pertanto fondato.

5.3

Per quanto concerne il secondo atto, con il quale il 27 giugno 2014 PINT3

1.

ha ceduto a RE 1 il proprio credito di fr. 230'000.– vantato nei

confronti di CO 1 e di PINT2 1 (doc. D), il primo giudice ha invece giustamente

ritenuto che lo stesso costituisce un valido riconoscimento di debito per l’intero

importo. D’altronde, lo stesso convenuto ritiene “corretto” di dover

corrispondere la metà del credito (ossia fr. 115'000.–) all’istante sulla

base di tale cessione (osservazioni al reclamo, pag. 4 in alto e pag. 7).

Pacifico quindi il carattere esecutivo del

rogito in questione per l’importo che lo stesso istan­te, di scelta

propria, ha limitato nei confronti dell’escusso alla metà, ovvero a fr. 115'000.–

(istanza, pagg. 1 e 5 ad 6), malgrado l’impegno solidale assunto dai concedenti

(doc. D, art. 2).

6.

A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

6.1

Evocando la nozione d’inefficacia sancita dall’art. 26 LAFE, CO 1 sostiene

nelle osservazioni al reclamo che gli atti notarili allestiti dall’avv. PINT1 1

non hanno mai vincolato le parti, dal momento che RE 1 non ha provveduto ad

avviare e a concludere positivamente presso

l’autorità competente le relative pratiche per l’ottenimento dell’autorizzazione

ai sensi della LAFE.

Stante

l’art. 26 LAFE, i negozi giuridici concernenti un acquisto

per il quale l’acquirente deve chiedere un’autorizzazione rimangono inefficaci

fintanto che manca l’autorizzazione definitiva e diventano nulli se l’acquirente

attua il negozio giuridico senza chiedere l’autorizzazione o prima che vi sia l’autorizzazione

definitiva (art. 26 cpv. 2 lett. a LAFE), oppure se l’autorità di prima istanza

nega o revoca definitivamente l’autorizzazione (art. 26 cpv. 2 lett. b LAFE).

Nel caso concreto, il mancato avvio della procedura LAFE ha reso inefficaci (ma

non nulli) i rogiti allestiti dall’avv. PINT1 1. L’inefficacia riguarda però

unicamente l’anno­­tazione del diritto di compera nel registro fondiario, conformemente

allo scopo della LAFE. Quanto invece pattuito in merito alla restituzione dell’acconto

e alla pena convenzionale (sesta premessa, art. IV e VII/10) vincola le parti

e, di riflesso, il giudice del rigetto, ricordato che i contraenti possono

limitare contrattualmente le conseguenze di un contratto nullo (art. 20 cpv. 2

CO e Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5a ed. 2012, n. 512), purché non

ledano quanto statuito dal diritto imperativo. Non risulta

che l’art. 26 cpv. 4 lett. b LAFE sia cogente, perché non impone alle parti di

ripetere le prestazioni fornite ma ne offre loro solo la facoltà (“le

prestazioni fornite possono essere ripetute”). Nel caso in rassegna,

pare così verosimile che la regolamentazione adottata dalle parti deroghi validamente

a quanto prescritto dall’art. 26 cpv. 4 lett. b LAFE. Fintanto, in effetti, che

si possa far valere una pretesa derivante da un contratto, l’appli­­cazione

delle regole sull’indebito arricchimento è esclusa (DTF 135 III 293 consid.

6.

). La censura è quindi priva di consistenza.

6.2

Richiamando

la sentenza 13 marzo 2012 della terza Camera civile del Tribunale d’appello

(inc. 13.2011.83/13.2012.23) in cui, in un caso a suo dire analogo a quello in

esame, il giudice aveva riconosciuto il diritto del beneficiario alla restituzione

dell’acconto sulla base delle norme relative all’indebito arricchimento ai

sensi dell’art. 62 CO, l’escusso sostiene che il credito vantato dall’i­­stante

sarebbe ad ogni modo prescritto il 1° dicembre 2015, ossia un anno dopo l’unica

proroga riconosciuta da RE 1. Sennonché quest’ultimo non fonda l’istanza sugli

art. 26 cpv. 4 lett. b LAFE e 62 CO, bensì, validamente (sopra consid. 6.1),

sull’art. IV del rogito del 2011. La pretesa di restituzione (della metà) dell’acconto

appare quindi verosimilmente sottoposta al­l’ordinaria prescrizione decennale

prescritta dall’art. 127 CO. Pure quest’ultima censura cade di conseguenza nel

vuoto.

7.

In

definitiva, i rogiti in questione costituiscono pertanto un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 172'500.–, ossia per il

quarto dell’acconto corrisposto da RE 1 ai concedenti sulla base del rogito n. __________

(doc. C), di fr. 57'700.–, som­mato alla metà del credito ceduto all’istante

da PINT3 1 con il rogito n. __________ (doc. D), pari a fr. 115'000.–.

8.

Sulle

spese esecutive pretese dall’istante deciderà invece l’uffi­­cio d’esecuzione –

e non il giudice del rigetto – con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF;

DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e

15.2012.16

del 28 febbraio 2012).

9.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art.

106.

cpv. 2 CPC), pari per il reclamante a un quarto in prima sede (ottiene

ragione per fr. 172'500.– anziché fr. 230'000.–) e alla metà in seconda

sede (fr. 57'500.– su fr. 115'000.–).

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 115'000.–

(in seconda sede), supera la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è

parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione

impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è

parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione in­terposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

d’esecuzione di Mendrisio è

rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 172'500.– oltre agli interessi del 5% dal 20 settembre 2016.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 750.–, da

anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico in

ragione di 1/4 e per i restanti 3/4 a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’istante fr. 4'000.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste carico delle parti metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).