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Decisione

14.2018.130

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto pubblicitario. Indennità in caso di revoca. Pena convenzionale

14 gennaio 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i canoni scaduti sia per l’eventuale penalità concordata in caso di disdetta.

Osservato come il rigetto possa essere concesso anche qualora sia stato

stabilito un importo forfettario per il risarcimento del danno derivante dalla

disdetta intempestiva, il primo giudice ha escluso nel caso concreto la

possibilità di una riduzione della pena convenzionale nel senso dell’art. 163

cpv. 3 CO, poiché a suo dire la pretesa dell’istante – corrispondente a circa

un anno di canone a fronte di un contratto della durata di vent’anni – non può

essere considerata sproporzionata. Anche volendo applicare le norme del

mandato, come preteso dal convenuto, non si giungerebbe a diversa conclusione,

dal momento che pure per tale tipo di contratto è previsto l’obbligo, in caso

di disdetta in tempo inopportuno, di risarcire il danno. Per tutti questi

motivi, il primo giudice ha accolto l’istanza.

4. Nel

reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di essere incorso in una valutazione

arbitraria laddove ha ritenuto che la CO 1 ha “creato degli spot promozionali”, ribadendo che il contratto pubblicitario sottoscritto dalle parti contiene

le tipiche caratteristiche del contratto di mandato e poteva quindi essere

disdetto in ogni tempo in virtù dell’art. 404 cpv. 1 CO). Trattandosi di norma

imperativa, le parti non possono derogarvi, sicché la clausola n. 5 del

contratto è a suo dire nulla. Contesta d’altronde che sia mai stata concordata

una penale tra le parti e che la documentazione prodotta possa costituire un

valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo preteso.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione.

5.1 Costituisce un titolo di riconoscimento di debito nel senso del­l’art.

82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o

dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno

di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento

della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid.

2.3.1).

5.2 Nella

fattispecie l’istante fonda la propria pretesa sul contratto pubblicitario del

30 luglio 2014 (doc. 1 accluso all’istanza), e meglio sul suo punto 5 relativo

all’importo dovuto in caso di rescissione dello stesso, che per sua scelta ha

deciso di ridurre a fr. 2'156.70. Ora, firmando tale contratto il

reclamante si è effettivamente impegnato a pagare “l’intera somma per il periodo prenotato” in caso di “rescissione

o non rispetto dei termini del presente contratto”

(sopra ad A). Si tratta quindi di un valido riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF per fr. 19'796.40 (v. il

punto 4 sulla seconda pagina del contratto, inizialmente mancante nell’incarto

trasmesso a questa Camera), meno le 37 rate di fr. 165.– mensili già

corrisposte (quella iniziale e quelle da dicembre del 2014 a novembre del

2017), ovvero almeno per i fr. 2'156.70

posti in esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 28 febbraio 2018, ossia dalla scadenza del termine di cinque giorni conferito con

l’ultimo richiamo di pagamento del 20 febbraio 2018 (doc. 7), e

ciò a prescindere dalla questione di sapere se la clausola in questione è una

pena convenzionale o un’indennità forfettaria (sull’idoneità del contratto d’inserzione

pubblicitaria co­me titolo di rigetto provvisorio si veda anche la sentenza del

Tribunale federale 5A_771/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 2.1).

5.3 A

Considerandi

scanso di equivoci va inoltre ricordato che la “__________”, cui è intestato il contratto

pubblicitario, è una ditta individuale, che in quanto tale non ha personalità

giuridica propria ma si confonde con il suo titolare RE 1, unico soggetto

giuridico legittimato passivamente (come cliente, escusso e convenuto).

6.

A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1

Nel

caso in esame, il reclamante sostiene che il contratto invocato dall’istante

soggiace alle norme del mandato e che la clausola n. 5, in quanto contrasta con

la norma imperativa dell’art. 404 cpv. 1 CO, è nulla. Contrariamente a quanto

egli lascia intendere, la questione della qualifica giuridica della clausola in

questione deve ovviamente essere vagliata dal giudice del rigetto – addirittura

d’ufficio trattandosi di un motivo di nullità – ma nei limiti di un esame di

semplice verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF e sentenza della CEF 14.2003.16

del 25 agosto 2003 consid. 4.1).

6.2

Secondo

il Tribunale federale il contratto destinato all’inserzione di un avviso

pubblicitario (cosiddetto “Insertionsvertrag”), in forza del quale una parte s’impegna a pubblicare e a diffondere

degli annunci dietro pagamento, soggiace alle norme del contratto di appalto ai

sensi degli art. 363 e segg. CO (DTF 115 II 59, citata da Zindel/Pulver/Schott in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n.

11a ad art. 363 CO; Koller in: Berner Kommentar, vol.

VI/2/3/1, 1998, n. 233 ad art. 363 CO, pag. 78; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed. 2011, n. 341, che

parla però di contratto innominato con elementi dell’appalto).

6.3

Nella

fattispecie, con la sottoscrizione del contratto in oggetto la CO 1 si è impegnata

a pubblicizzare l’atti­­vità di RE 1 sugli schermi della propria rete, attraverso

una ripetuta programmazione periodicamente aggiornata di materiali video o fotografici

“già definitivi” preparati dal

cliente (doc. 1, punti 1 e 3). Il reclamante rileva a ragione che,

contrariamente a quanto scritto dal primo giudice, la CO 1 non ha creato alcuno

spot promozionale dal momento che i video e le fotografie venivano da lui personalmente

allestiti. Essa si è però impegnata, dietro pagamento di una mercede, a

effettuare un lavoro destinato a produrre un risultato concretizzato su un supporto materiale – diffondere sui propri

schermi gli spot pub­blicitari del cliente –, in altre parole a fornire

un’opera nel senso dell’art. 363 CO. Ne discende che il contratto pubblicitario

sottoscritto dalle parti va verosimilmente qualificato come contratto d’appalto

e non come mandato. Dunque l’art. 404 CO non trova ad applicarsi e la censura

del reclamante cade nel vuoto.

6.4

Per

mera abbondanza non è d’altronde inutile ricordare che secondo il Tribunale

federale i contraenti possono validamente convenire che in caso di revoca intempestiva

del contratto di mandato il mandatario possa rivendicare una pena convenzionale

o un’indennità forfettaria in relazione con il pregiudizio particolare che

gliene deriva nel senso dell’art. 404 cpv. 2 CO (sentenza 4A_294/2012 dell’8

ottobre 2012 consid. 7.2; DTF 110 II 383 consid. 3/a e 109 II 468 consid. 4/b,

citate da Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition,

2017, n. 188 ad art. 82 LEF e da Staehelin, op. cit., n. 129 ad art. 82). Anche per questo motivo il reclamo non può ch’essere respinto.

6.5

Non

è infine necessario esaminare se la clausola n. 5 sia eventualmente da ridurre

in virtù dell’art. 163 cpv. 3 CO, perché il reclamante non l’ha allegato (contrariamente

a quanto sarebbe stato il suo obbligo: sentenza della CEF 14.2013.154 del 28 ottobre

2013.

consid. 4.1).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza

all’istante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (v.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'156.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).