14.2018.131
Rigetto dell’opposizione in una procedura cambiaria. Vaglia cambiario consegnato senza indicazione delle date di emissione e di scadenza. Successivo completamento da parte del creditore
22 novembre 2018Italiano11 min
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2018.131
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.3695 (opposizione cambiaria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, dipendente dall’opposizione interposta il 30
luglio 2018 dalla
RE 1(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
all’esecuzione cambiaria
promossa contro l’opponente dalla
RE 1,
giudicando sul reclamo del 20 agosto 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 agosto 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo per l’esecuzione cambiaria n. __________
emesso il 26 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la RE 1 ha
escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 615'085.80 oltre agli interessi del
6% dal 6 giugno 2018 e di fr. 565.91, indicando quale titolo di credito
il “vaglia cambiario di
nominali CHF 715'000.00 del 23.05.2018, con scadenza 05.06.2018, scontato per
il minor importo di CHF 616'571.71, insoluto ./. acconti ricevuti CHF 920.00.
Esposizione debitoria relazione n. 372726. Nostre lettere raccomandate del
07.05.2018 e 23.05.2018”.
B. Avendo
l’escussa interposto tempestiva opposizione, conformemente all’art. 181
LEF l’UE l’ha sottoposta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con
il precetto esecutivo e il vaglia cambiario. All’udienza di
discussione tenutasi il 9 agosto 2018, l’istante ha confermato la sua domanda,
mentre la parte convenuta vi si è opposta.
C. Statuendo con decisione del 13 agosto 2018, il Pretore ha ammesso l’opposizione
interposta dall’escussa, ponendo a carico della procedente le spese processuali
di fr. 450.– e un’indennità di fr. 4'500.– a favore dell’opponente.
D. Contro
la sentenza appena citata la procedente è insorta a questa
Camera con un reclamo del 20 agosto 2018 per ottenere il rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 615'491.71
(anziché fr. 615'651.71) oltre agli interessi del 6%
dal 6 giugno 2018 (sull’intero importo anziché su fr. 615'085.80).
E. Con
osservazioni del 6 settembre 2018 l’escussa ha concluso per la reiezione del
reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione nell’esecuzione
cambiaria – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 5 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. b CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro cinque giorni dalla notificazione (art. 185 LEF e 321 cpv. 2 i.f.
CPC). Presentato lunedì 20 agosto 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1
il 14 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo, l’ultimo giorno del termine
cadendo di domenica ed essendo quindi prorogato al giorno feriale successivo
(v. art. 142 cpv. 3 CPC).
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha evidenziato che l’avv. PI 1, amministratore
unico della convenuta al tempo della consegna dell’effetto cambiario alla
procedente, ha validamente sottoscritto il titolo consegnandolo in garanzia con
la data di scadenza in bianco. Sennonché alla data della messa in circolazione
dell’effetto, ovvero il 23 maggio 2018, l’avv. PI 1 non era più amministratore
unico dell’escussa, essendo stato cancellato dal registro di commercio il 24
maggio 2017. Egli non era quindi più legittimato a rappresentarla, motivo per
il quale, a giudizio del Pretore, la sua firma sul vaglia non è più valida, ciò
che giustifica l’ammissione dell’opposizione.
3. A
mente della reclamante il Pretore ha ritenuto a torto che alla data di messa in
circolazione dell’effetto la firma sul vaglia non era più valida. Secondo la
dottrina, infatti, per l’accertamento della validità di un vaglia emesso in
bianco determinante è il momento in cui esso viene consegnato, nella
fattispecie il 5 novembre 2013, e non il momento in cui esso viene completato
dal suo detentore. Ora, proprio il 5 novembre 2013 la CO 1, per il tramite dell’allora
suo amministratore unico, aveva dato alla banca la facoltà “di avvalersi in ogni tempo di tale vaglia cambiario
per il recupero di tutte le somme di cui la ricorrente risultasse essere
creditrice, inserendo a tal fine senza bisogno di preventiva messa in mora,
quella scadenza che la banca, a suo insindacabile giudizio, avrebbe ritenuto di
indicare”. La reclamante rimprovera quindi al Pretore di non aver
tenuto conto del fatto che la compilazione da parte sua dell’effetto ricevuto
con le date di emissione e di scadenza lasciate inizialmente in bianco è
avvenuta in forza di un diritto validamente conferitole dall’escussa Per questo
motivo il fatto che il giorno della messa in circolazione dell’effetto, ovvero
il 23 maggio 2018, l’avv. PI 1 non fosse più amministratore unico della CO 1 è a
suo dire del tutto ininfluente.
4. Nelle
osservazioni al reclamo l’escussa evidenzia che alla data in cui è stato
consegnato in bianco alla banca, il vaglia cambiario non adempiva i requisiti
di legge e non poteva pertanto esplicare alcun effetto. Gli elementi essenziali
del vaglia cambiario sono stati completati solo al momento della sua messa in
circolazione e solo da quel momento il titolo può essere considerato valido.
Secondo la resistente, la banca aveva la facoltà di completare il contenuto del
vaglia unicamente per quanto riguarda la scadenza, ma non in punto al giorno di
emissione. Siccome la data di emissione è stata involontariamente lasciata in
bianco per una svista, il titolo cambiario ha validità ex nunc al momento del completamento, ossia
il 23 maggio 2018, e non ex tunc al
momento in cui è stato firmato e consegnato. L’avv. __________ non essendo più,
a quella data, il suo amministratore unico, a mente della resistente egli non
era più legittimato a rappresentarla, motivo per cui il titolo prodotto non è valido.
5. Nella procedura cambiaria, il giudice chiamato a
pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento
della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali
volute dal diritto cambiario (sentenza della CEF 14.2006.31 del 10 agosto 2006
consid. 1 con riferimenti; Bauer
in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n.
4 ad art. 182 LEF).
5.1 Secondo
l’art. 1096 CO il vaglia cambiario deve contenere la denominazione del titolo
inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto, la promessa
incondizionata di pagare una somma determinata, l’indicazione della scadenza, l’indicazione
del luogo di pagamento, il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve
farsi il pagamento, l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è
emesso e la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
5.2 Nella
fattispecie il vaglia cambiario agli atti (doc. B) adempie
Fatti
i requisiti previsti dall’art. 1096 CO e costituisce, in principio,
titolo per il rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa (art.
182 LEF a contrario). Essa sostiene però che la firma
apposta sul vaglia è dell’avv. __________ e che questi non era più il suo amministratore
alla data di emissione indicata sul titolo.
5.3 Orbene,
è incontestato che il vaglia cambiario non è stato firmato alla data di
emissione (del 23 maggio 2018) indicata sul titolo, bensì al più tardi il 5
novembre 2013, ossia al momento della sua consegna alla banca (“i sottoscritti accludono alla presente un vaglia
cambiario da noi firmato”, doc. E),
a un momento in cui il firmatario, avv. __________, era ancora amministratore
unico della società debitrice (estratto dal registro di commercio accluso alla
notifica dell’opposizione fatta dall’UE il 2 agosto 2018). La data del 23
maggio 2018 è stata successivamente inserita dalla banca. Vero è che la facoltà,
concessa con l’accordo del 5 novembre 2013 (doc. E) dall’escussa alla banca, “di avvalersi in ogni tempo di tale vaglia
cambiario […] inserendo a tale fine e senza bisogno di preventiva messa in
mora, quella scadenza che la banca, a suo insindacabile giudizio, riterrà di
indicare” riguarda in modo esplicito solo la data di
scadenza e non quella di emissione. L’escussa, tuttavia, misconosce che l’accordo indica
anche espressamente che il vaglia cambiario all’ordine della creditrice le è
stato consegnato “con data di
emissione e data di scadenza in bianco”. Diversamente
da quanto da essa sostenuto, le parti hanno quindi volutamente, e non per una
svista, omesso d’indicare sul vaglia la data della sua emissione. Secondo il
principio dell’affidamento l’autorizzazione a completare la data di scadenza si
estende quindi anche,
implicitamente, alla data d’emissione, perché non avrebbe avuto senso
permettere alla banca di prevalersi in ogni tempo del vaglia semplicemente inserendo
“a suo insindacabile giudizio” la data di scadenza, se la validità del
titolo fosse dipesa anche da una separata autorizzazione per quanto attiene
alla data di emissione. Ad ogni modo è abusivo da parte dell’escussa prevalersi
del successivo completamento della data d’emissione – che
come visto sapeva essere stata volontariamente tralasciata – per contestare la
validità della firma apposta dal proprio amministratore unico.
È
d’altronde ammessa la facoltà del creditore di completare successivamente il vaglia cambiario emesso inizialmente in bianco (biancosegno:
art. 1000 per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 2 CO) in conformità con quanto pattuito con il debitore (DTF
120 II 56 consid. 3/d, con rinvii; sentenze della CEF 14.2001.68 del 9 novembre 2001, pag. 3, 14.2016.98 del 21 giugno 2016 consid. 3.3), ciò
che vale anche per quanto attiene alla data di emissione del vaglia (Staehelin in: Basler Kommentar,
Wertpapierrecht, 2012, n. 12 ad art. 1096 CO; Eigenmann
in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 15 ad art. 1096 CO).
Avendo in concreto la RE 1 completato il vaglia cambiario prima alla sua messa
in circolazione conformemente agli accordi intervenuti al momento della sua
consegna, lo stesso costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione quand’anche
l’avv. __________ non fosse più amministratore unico della società escussa alla
data di emissione indicata dalla creditrice sul vaglia cambiario, determinante
essendo la circostanza che l’avv. __________ potesse validamente rappresentare
l’escussa al momento della firma del vaglia e della consegna dello stesso alla
creditrice.
6. Nel
caso specifico il vaglia cambiario di fr. 715'000.– emesso il 23 maggio
2018 all’ordine della RE 1 per il 5 giugno 2018 costituisce pertanto, nei
confronti dell’emittente CO 1, un valido titolo di rigetto dell’opposizione per
quell’importo, ridotto a fr. 615'491.71 in sede
esecutiva, oltre agli interessi di mora del
6% (art. 1018 cpv. 2 e 1045 cpv. 1 n. 2, per il rinvio dell’art. 1099
cpv. 1 CO) dal 6 giugno 2018, ossia dal giorno successivo alla scadenza
indicata sul titolo, però non sull’intero capitale bensì su fr. 615'085.80 come indicato nel precetto esecutivo e nelle osservazioni
scritte di prima sede. Ne discende pertanto il parziale accoglimento del
reclamo e la conseguente riforma del giudizio di prima sede.
7. In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza pressoché totale dell’escussa (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla
reclamante, che non ha motivato le sue richieste né in prima né in seconda sede,
contrariamente a quanto esige l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, consid. 7.2/b).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 615'491.71, supera abbondantemente
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi
n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’opposizione al precetto esecutivo cambiario n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di
Lugano è rigettata limitatamente a fr. 615'491.71 oltre agli interessi del 6% dal 6 giugno
2018 su fr. 615'085.80.
Considerandi
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 450.– sono poste a carico
della CO 1. Non si assegnano indennità.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 780.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si
assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).