Lexipedia

Decisione

14.2018.131

Rigetto dell’opposizione in una procedura cambiaria. Vaglia cambiario consegnato senza indicazione delle date di emissione e di scadenza. Successivo completamento da parte del creditore

22 novembre 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti previsti dall’art. 1096 CO e costituisce, in principio,

titolo per il rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa (art.

182 LEF a contrario). Essa sostiene però che la firma

apposta sul vaglia è dell’avv. __________ e che questi non era più il suo amministratore

alla data di emissione indicata sul titolo.

5.3 Orbene,

è incontestato che il vaglia cambiario non è stato firmato alla data di

emissione (del 23 maggio 2018) indicata sul titolo, bensì al più tardi il 5

novembre 2013, ossia al momento della sua consegna alla banca (“i sottoscritti accludono alla presente un vaglia

cambiario da noi firmato”, doc. E),

a un momento in cui il firmatario, avv. __________, era ancora amministratore

unico della società debitrice (estratto dal registro di commercio accluso alla

notifica dell’opposizione fatta dall’UE il 2 agosto 2018). La data del 23

maggio 2018 è stata successivamente inserita dalla banca. Vero è che la facoltà,

concessa con l’accordo del 5 novembre 2013 (doc. E) dall’escussa alla banca, “di avvalersi in ogni tempo di tale vaglia

cambiario […] inserendo a tale fine e senza bisogno di preventiva messa in

mora, quella scadenza che la banca, a suo insindacabile giudizio, riterrà di

indicare” riguarda in modo esplicito solo la data di

scadenza e non quella di emissione. L’escussa, tuttavia, misconosce che l’accordo indica

anche espressamente che il vaglia cambiario all’ordine della creditrice le è

stato consegnato “con data di

emissione e data di scadenza in bianco”. Diversamente

da quanto da essa sostenuto, le parti hanno quindi volutamente, e non per una

svista, omesso d’indicare sul vaglia la data della sua emissione. Secondo il

principio dell’affidamento l’autorizzazione a completare la data di scadenza si

estende quindi anche,

implicitamente, alla data d’emissione, perché non avrebbe avuto senso

permettere alla banca di prevalersi in ogni tempo del vaglia semplicemente inserendo

“a suo insindacabile giudizio” la data di scadenza, se la validità del

titolo fosse dipesa anche da una separata autorizzazione per quanto attiene

alla data di emissione. Ad ogni modo è abusivo da parte dell’escussa prevalersi

del successivo completamento della data d’emissione – che

come visto sapeva essere stata volontariamente tralasciata – per contestare la

validità della firma apposta dal proprio am­ministratore unico.

È

d’altronde ammessa la facoltà del creditore di completare successivamente il vaglia cambiario emesso inizialmente in bianco (biancosegno:

art. 1000 per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 2 CO) in conformità con quanto pattuito con il debitore (DTF

120 II 56 con­sid. 3/d, con rinvii; sentenze della CEF 14.2001.68 del 9 novembre 2001, pag. 3, 14.2016.98 del 21 giugno 2016 consid. 3.3), ciò

che vale anche per quanto attiene alla data di emissione del vaglia (Staehelin in: Basler Kommentar,

Wertpapierrecht, 2012, n. 12 ad art. 1096 CO; Eigenmann

in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 15 ad art. 1096 CO).

Avendo in concreto la RE 1 completato il vaglia cambiario prima alla sua messa

in circolazione conformemente agli accordi intervenuti al momento della sua

consegna, lo stesso costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione quand’anche

l’avv. __________ non fosse più amministratore unico della società escussa alla

data di emissione indicata dalla creditrice sul vaglia cambiario, determinante

essendo la circostanza che l’avv. __________ potesse validamente rappresentare

l’escussa al momento della firma del vaglia e della consegna dello stesso alla

creditrice.

6. Nel

caso specifico il vaglia cambiario di fr. 715'000.– emesso il 23 maggio

2018 all’ordine della RE 1 per il 5 giugno 2018 costituisce pertanto, nei

confronti dell’emittente CO 1, un valido titolo di rigetto dell’opposizione per

quel­l’importo, ridotto a fr. 615'491.71 in sede

esecutiva, oltre agli interessi di mora del

6% (art. 1018 cpv. 2 e 1045 cpv. 1 n. 2, per il rinvio dell’art. 1099

cpv. 1 CO) dal 6 giugno 2018, ossia dal giorno successivo alla scadenza

indicata sul titolo, però non sull’inte­ro capitale bensì su fr. 615'085.80 come indicato nel precetto esecutivo e nelle osservazioni

scritte di prima sede. Ne discende pertanto il parziale accoglimento del

reclamo e la conseguente riforma del giudizio di prima sede.

7. In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza pressoché totale dell’escussa (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla

reclamante, che non ha motivato le sue richieste né in prima né in seconda sede,

contrariamente a quanto esige l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, consid. 7.2/b).

8. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 615'491.71, supera abbondantemente

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi

n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’opposizione al precetto esecutivo cambiario n. __________

dell’Uffi­cio d’esecuzione di

Lugano è rigettata limitatamente a fr. 615'491.71 oltre agli interessi del 6% dal 6 giugno

2018 su fr. 615'085.80.

Considerandi

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 450.– sono poste a carico

della CO 1. Non si assegnano indennità.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 780.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si

assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).