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Decisione

14.2018.132

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cessione del credito menzionato in un attestato di carenza di beni. Prescrizione. Regiudicata

12 febbraio 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 giugno 2010 dall’Ufficio

esecuzione di Appenzell Mittelland, RE

1 ha avviato una prima esecuzione contro CO 1 per l’in­­casso

di complessivi fr. 39'936.05, indicando quale titolo

di credito i due attestati di carenza beni. L’escusso ha interposto opposizione

a tale precetto esecutivo e l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio. Con

decisione del 25 maggio 2011, il Tribunale di prima istanza di Appenzello Esterno

(Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden) ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da CO 1. Il

ricorso presentato da quest’ultimo al Tribunale federale è stato respinto,

nella misura della sua ricevibilità, con sentenza del 20 ottobre 2011 (inc.

5A_586/2011).

C. Il

23 giugno 2011 CO 1 ha quindi promosso un’azio­­ne di disconoscimento di quel

debito dinanzi al Tribunale di Appenzello Esterno, che l’ha respinta il 12

maggio 2015. L’appello proposto l’11 settembre 2015 da CO 1 contro tale

sentenza è invece stato accolto il 1° marzo 2016 dal Tribunale superiore di

Appenzello Esterno (Obergericht

Appenzell Ausser­rhoden), che ha accertato l’inesistenza

del credito di fr. 39'936.05 posto in esecuzione. RE

1 ha impugnato senza successo il giudizio al Tribunale

federale (sentenza 5A_648/2016 del 3 luglio 2017).

D. Con

cessione a trattative private (“Abtretungserklärung [Freihandverkaufsverfügung])” del 3 gennaio 2018, in qualità di amministra­zione ordinaria del

fallimento dell’PI 1 l’Ufficio dei fallimenti di Oerlikon-Zurigo ha ceduto a RE 1 la pretesa del­la massa fallimentare fondata sul primo attestato di carenza di beni di fr. 35'847.10.

E. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, RE

1 ha nuovamente escusso CO 1, questa volta per l’incas­­so

di fr. 22'602.05 (anziché fr. 35'847.10), oltre agli interessi del 5%

dal 20 gennaio 2018, indicando quale titolo di credito la “Wa­renlieferung lt. R vom 1.7.1985, Zins und Kosten;

attestato di carenza di beni (resto)”.

F. Avendo CO 1 interposto opposizione al

precetto ese­cutivo, con istanza del 13 marzo 2018 RE 1 ne

ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istan­­za con osservazioni scritte del 18 giugno 2018,

postulando inoltre il gratuito patrocinio. Con replica del 2 luglio 2018

e duplica del 13 luglio 2018 le parti sono poi rimaste sulle rispettive e

contrastanti posizioni.

G. Statuendo con decisione dell’8 agosto 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,

così come la domanda di gratuito patrocinio, ponendo a carico dell’escutente le spese

processuali di fr. 400.– e un’in­­dennità di fr. 1'750.– a favore della parte convenuta.

H. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 agosto 2018 per ottenerne l’an­­nullamento

e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 24 settembre 2018, CO 1 ha concluso per la reie­zione del reclamo. Con replica spontanea del 5 ottobre 2018 e duplica

spontanea del 25 ottobre 2018 le parti si sono riconfermate nelle rispettive

domande.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 9

agosto 2018, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno

successivo, è scaduto domenica 19 agosto, sicché il reclamo, presentato il

primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 20 agosto 2018, è tempestivo (art.

142.

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, pur ritenendo l’esposizione dell’istan­­te

poco chiara in merito al titolo di rigetto invocato, il

Pretore ha osservato che al riguardo potrebbe entrare in considerazione l’at­­testato di carenza beni rilasciato il 21 marzo 1988 a favore del­l’PI 1 e

ceduto a RE 1 il 3 gennaio 2018 dal­l’Ufficio dei fallimenti di

Oerlikon-Zürich. Facendo riferimento alla sentenza del Tribunale federale

emessa il 3 luglio 2017 nella causa di disconoscimento di debito, il primo

giudice ha nondimeno constatato che nel merito è stata accertata l’inesistenza

del credito vantato dall’istante, egli non risultandone il titolare.

Poiché

l’attestato di carenza beni è stato ceduto all’istante solo a inizio 2018, dopo

la decisione del Tribunale federale, il Pretore ha d’altronde reputato il

credito prescritto dal 1° gennaio 2017 (secondo l’art. 149a cpv. 1 LEF).

Gli atti della prima procedura esecutiva non possono

infatti, a mente sua, essere considerati come validi atti interruttivi “in quanto non derivanti e non riguardanti il

creditore”, che fino al 3 gennaio 2018 era l’PI 1 e in

seguito la sua massa fallimentare. Al momento della cessione, dunque, l’attestato

di carenza beni risultava già prescritto da almeno un anno.

4.

Nel

reclamo RE 1 asserisce di essere stato convinto di poter avviare a nome suo,

sulla scorta delle cessioni degli attestati

di carenza di beni del 10 maggio 1988 e del 3 gennaio 2018, le due

procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1. Il reclamante ritiene d’altronde

applicabile alla fattispecie la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo

cui la prescrizione è interrotta anche quando l’atto

interruttivo non è compiuto dal creditore, bensì da un terzo non legittimato, qualora

il debitore riconosca o possa riconoscere in buona fede a quale pretesa è riferita, poiché a suo giudizio l’esecuzione avviata nel 2010 riguardava chiaramente i noti attestati di carenza beni e il debitore aveva contestato

unicamente la validità della cessione, ma non la pretesa in sé, ben conscio di

quale essa fosse. Nella causa di disconoscimento di debito – egli sottolinea

infine – il Tri­bunale federale non

ha stabilito che la cessione degli attestati di carenza beni fosse nulla, ma solo

che non era stato comprovato a sufficienza che la cessione era avvenuta prima

del fallimento dell’PI 1. Ne conclude che il credito da

lui ora fatto valere non è prescritto.

5.

Nelle

osservazioni al reclamo, CO 1 ripete che la cessione del 10 maggio 1988 non era

valida, sicché gli atti intrapresi dal reclamante prima

della cessione del 3 gennaio 2018 non hanno potuto esplicare alcun effetto –

ancor meno l’interru­­zione della prescrizione – ritenuto che in tale momento

egli non era titolare delle

pretese poste in esecuzione e nel frattempo pre­scrittesi.

E né l’PI 1, né la sua massa fallimentare han­no interposto alcun atto interruttivo

prima del 1° gennaio 2018. A mente del convenuto, ad ogni

modo, è stato accertato giudizialmente ch’egli non è debitore di fr. 39'935.50

complessivi nei confronti del reclamante. D’altronde, non sarebbe stato

possibile, secondo lui, riconoscere la pretesa fatta valere nei suoi confronti,

perché l’indicazione del creditore sul precetto esecutivo emesso nel 2010 era errata

e quindi nulla. Infine il convenuto rileva che il credito ora in esame, il cui

importo (fr. 22'602.05) è diverso da quelli indicati negli attestati di carenza

beni (di fr. 35'847.10 e di fr. 4'088.95), non è

minimamente supportato da prove materiali suscettibili di attestarne la

fondatezza e l’entità.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Se

concerne un credito fondato sul diritto privato, l’attestato di carenza di beni

costituisce per legge, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione ai sen­si dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo

indicato nell’attestato. In concreto, nell’istanza del 13 marzo 2018 RE 1 ha

indicato come titolo di rigetto dapprima un “attestato

di carenza di beni (1.1.1985)”, poi un “attestato di carenza di beni da 1.7.1985”. L’uni­­co attestato di carenza di beni agli atti è

però stato emesso il 21 marzo 1988 dall’Ufficio dei fallimenti di Dübendorf nei

confronti dell’PI 1 e indica come causa della pretesa di complessivi fr. 35'847.10

una fornitura di merce del 1° luglio 1985, inclusi interessi e costi (“Warenlieferung lt. R vom 1.7.1985, Zins und Kosten”).

Malgrado l’errore di formulazione contenuta nell’i­­stanza, è indubbio che la

stessa si riferisce al credito per quella fornitura

di merce, menzionata sia nel precetto esecutivo che nel­l’attestato di

carenza di beni prodotto con l’istanza (doc. C). È evidente anche per il

convenuto, che si fonda sulla precedente esecuzione e sulle risultanze della

relativa azione di disconoscimento di debito per opporsi anche alla nuova

esecuzione.

6.2

Non

vi è invece identità tra l’escutente indicato sia sul precetto esecutivo, sia

nell’istanza (RE 1), e il creditore designato nel titolo (la PI 1). Ora, nel

caso in cui il creditore cambia dopo l’allestimento del riconoscimento di

debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell’opposizione sempre che dimostri

l’avvenuta cessione con documenti. L’atto di cessione de­v’essere prodotto

quale componente del titolo di rigetto, che il giudice è tenuto a verificare d’ufficio

(DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2014.117 del 3 novembre

2014, consid. 7.2/a; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 73 ad art. 82 LEF).

Nel

caso in esame, l’istante ha accluso al suo scritto del 12 giugno 2018 alla

Pretura la dichiarazione di cessione (“Abtretungser­klärung

(Freihandsverkaufsverfügung)” del 3 gennaio 2018 con relativa

traduzione in italiano (doc. E), mediante la quale l’Ufficio dei fallimenti di

Oerlikon-Zürich, in qualità di amministrazione ordinaria nel fallimento dell’PI

1, ha ceduto a RE 1 la pretesa di fr. 35'847.10 indicata nell’attestato di

carenza beni emesso il 21 marzo 1988 dall’Ufficio dei fallimenti di Düben­dorf

(doc. C). Il reclamante ha così dimostrato l’avvenuta cessione, la cui validità

non è discussa né discutibile.

6.3

Secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, l’attestato di carenza di beni prodotto

con l’istanza vale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizio­­ne per fr. 35'847.10

(doc. C), e quindi anche per l’importo di fr. 22'602.05 posto in

esecuzione (doc. B), il diritto

esecutivo non obbligando il creditore a escutere il debitore per l’intero

importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di

procedere per una frazione di esso (sentenza della CEF 14.2017.12

del 4 maggio 2017, consid. 4.3/b, e i rinvii). Non importa poi

che il credito in questione non sia supportato da prove materiali suscettibili

di attestarne la fondatezza e l’entità. Per ottenere il rigetto dell’opposizione

l’escutente può infatti limitarsi a produrre un titolo di rigetto. Incombe

semmai all’escusso giustificare immediatamente eccezioni atte a infirmare tale

titolo, in tutto o in parte (art. 82 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2016.237

del 30 gen­naio 2017 consid. 5 e 7.2).

6.4

In

virtù dell’art. 149 cpv. 4 LEF (per il rinvio dell’art. 265 cpv. 2), l’attestato

di carenza di beni non giustifica per contro il rigetto dell’opposizione per

gli interessi di mora.

7.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

7.1

Nella fattispecie, il convenuto ha eccepito la

prescrizione del credito posto in esecuzione, che il Pretore ha ritenuto

verosimile, perché a suo parere l’escutente non l’ha interrotta con la prima

esecuzione promossa nel 2010, siccome non ha provato di essere legittimato,

come cessionario, ad avviarla.

a) È

indiscusso che nel caso concreto il termine di prescrizione ventennale

sancito dall’art. 149a cpv. 1 LEF per gli attestati di carenza di beni

sarebbe di principio giunto a scadenza il 31 dicembre 2016 in virtù dell’art. 2

cpv. 5 delle disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994.

È altresì pacifico che la prescrizione può tuttavia essere interrotta mediante atti

di esecuzione (art. 135 n. 2 CO), che fanno così decorrere, conformemente a

quanto previsto dall’art. 137 cpv. 1 CO, un nuovo termine di prescrizione

ventennale nel senso dell’art. 149a cpv. 1 LEF (sentenza della CEF

14.2017.91

del 12 settembre 2017, consid. 6.1 con rinvii; FF 1991 III 74). Vero è che gli atti interruttivi

secondo l’art. 135 n. 2 CO devono in sé essere compiuti dal creditore della

pretesa (DTF 111 II 364, consid. 4/a). Secondo il Tribunale federale, però, la

prescrizione è anche interrotta quando l’atto interruttivo è compiuto da un

terzo non legittimato ove il debitore riconosca o possa riconoscere senz’alcun

dubbio, secondo il principio dell’affidamento, di quale pretesa si tratta. In

tali casi il debitore non

viene infatti leso nei propri interessi degni di protezione (DTF 136 III 550, consid. 3.4.1; sentenza

del Tribunale federale 4A_576/2010 del 7 giugno 2010, consid. 3.1.1 non

pubblicato in DTF 137 III 352).

b) Nel caso in rassegna il Pretore ha misconosciuto

che gli atti compiuti da RE 1 nella prima esecuzione avviata nel 2010 hanno verosimilmente

interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine

ventennale fino al 2030. Nulla cambia il fatto che RE 1 non abbia dimostrato,

in quell’esecuzione, di essersi validamente fatto cedere dalla PI 1, prima del

suo fallimento, il credito menzionato nell’attestato di carenza di beni del 21 marzo 1988. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale appena

citata, infatti, anche atti interruttivi di terzi sono efficaci purché l’identità

del credito sia indubbia, ciò che era il caso nel 2010, come risulta dall’esposizione

dei fatti nella sentenza del

Tribunale federale 5A_648/2016 del 3 luglio 2017 (doc. D ad A). L’unica incertezza riguardava la

data della cessione – e quindi la legittimazione dell’escutente – mentre l’esistenza

delle pretese – e dunque la loro identità – non erano controverse (doc. D, pagg. 3 e 4: “umstritten ist einzig das Datum der Abtretung

der Verlust­scheinforderungen… [omissis] … Der Bestand der Forderungen als

solcher ist nicht bestritten”).

Contrariamente

a quanto asserisce CO 1 nelle osservazioni al reclamo, che la designazione del

creditore sul precetto esecutivo del 2010 fosse eventualmente errata

(e meglio non provata) non ne determina la nullità, prevista solo nel caso di

menzioni suscettibili di effettivamente trarre l’escusso in errore (sentenza

della CEF 15.2015.70 del 6 novembre 2015 consid. 3 con rinvii), ma semmai porta

all’accoglimento dell’azione di disconoscimento di debito (come verificatosi

nel caso in esame). Non può nemmeno seriamente pretendere di non aver potuto

capire di quali crediti si trattasse, giacché erano indicati negli attestati di

carenza di beni prodotti nella causa di rigetto dell’oppo­­sizione e in quella

di disconoscimento di debito. Sulla questione della prescrizione il reclamo si

rivela di conseguenza fondato.

7.2

In riferimento alla sentenza del Tribunale federale emessa il 3 luglio

2017.

nella causa di disconoscimento di debito, sia il Pretore che l’escusso ritengono che l’inesistenza

del credito vantato dall’istante è stata accertata nel merito. Non si

disconosce che il Tribunale superiore di Appenzello Esterno ha accertato l’inesi­­stenza

del credito (recte: dei crediti) di fr. 39'936.05 dedotta nel­l’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Appenzell Mittelland, con una sentenza del 1° marzo 2016 da considerare passata in giudicato, giacché il ricorso

interposto da RE 1 è stato respinto dal Tribunale federale

(doc. D, consid. D e dispositivo n. 1).

a) Orbene,

in virtù del principio della regiudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC), è

vietato rimettere in discussione, in una nuova causa tra le stesse parti, una

pretesa identica che è già stata oggetto di una decisione definitiva. Vi è

identità di oggetto quando, in una come nell’altra causa, le parti sottopongono

al tribunale la stessa pretesa e le medesime conclusioni, fondandosi sullo

stesso com­plesso di fatti (DTF 139 III 131 consid. 3.2.3 con rimandi). L’iden­tità

dell’oggetto s’intende nel senso sostanziale; non è né necessario né

determinante che le conclusioni siano formulate in modo identico in entrambe le

cause. La regiudicata si estende inoltre a tutti i fatti compresi nella causa, inclusi

quelli di cui il giudice non ha potuto tenere conto perché non sono stati

allegati, non lo sono stati in modo formalmente corretto e tempestivo o non

sono stati sufficientemente dimostrati (DTF 139 III 129 consid. 3.1). In linea

di massima solo il giudizio di merito (Sachurteil)

è dotato di regiudicata. È quindi necessario che il giudice abbia esaminato il

fondamento sostanziale della pretesa dedotta in causa; per determinare se tale

presupposto è dato, occorre riferirsi ai motivi del giudizio, quand’anche la

regiudicata verta solo sul dispositivo (DTF 136 III 348 consid. 2.1 e i rinvii;

sentenza del Tribunale federale 4A_481/2017 del 25 luglio 2018).

b) Nel

caso in rassegna, il Tribunale superiore di Appenzello Esterno

non ha esaminato se il credito posto in esecuzione esisteva, ma si è limitato

ad appurare che l’escutente non aveva provato la data della cessione del

credito da lui vantato, sicché non aveva dimostrato di essere stato titolare

del credito al momento del­l’inoltro dell’esecuzione (ritenuto che la cessione

sarebbe stata da reputare nulla in virtù dell’art. 204 LEF se fosse stata posteriore

all’apertura del fallimento della PI 1). D’altronde, la nuova causa di rigetto

dell’opposizione poggia su un fatto nuovo, ovverosia la cessione di credito del

3.

gennaio 2018 (doc. E). Pare così inverosimile che la regiudicata della

sentenza del 1° marzo 2016 si estenda alla causa in esame. Anche su questo

punto il reclamo è da accogliere e giustifica la riforma della sentenza impugnata

nel senso dell’accoglimento dell’istanza, tranne per quanto attiene agli

interessi di mora (sopra consid. 6.4).

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art.

106.

cpv. 2 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'602.05,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione

di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 22'602.05

(senza interessi).

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono poste a carico del convenuto per 9/10 e a carico dell’istante

per il rimanente 1/10. Il convenuto rifonderà all’istante fr. 1'400.– per ripetibili

ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste per 1/10 a suo carico e per i

rimanenti 9/10 a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 800.– per

ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).