14.2018.132
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cessione del credito menzionato in un attestato di carenza di beni. Prescrizione. Regiudicata
12 febbraio 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.132
Lugano
12 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2018.1386 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 13 marzo 2018 da
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2,
)
giudicando sul reclamo del 20 agosto 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 agosto 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 settembre 1986 è stato dichiarato il fallimento di CO 1, titolare della ditta individuale “__________”. Al termine della
liquidazione, il 21 marzo 1988 l’Ufficio dei fallimenti di Dübendorf ha
rilasciato a favore dell’PI 1 di __________ due attestati di carenza beni, uno
per fr. 35'847.10 e l’altro per fr. 4'088.95. Quale titolo del primo
credito è stata indicata una fornitura di merce del 1° luglio 1985 (“Warenlieferung lt. R vom 1.7.1985, Zins und Kosten”). Sul retro di quel
documento, nella sua qualità di presidente del consiglio d’amministrazione dell’PI
1 con firma individuale RE 1 ha sottoscritto una cessione del credito a favore
di sé stesso, indicando quale data di cessione il 10 maggio 1988. Il 10 marzo
1993 è fallita a sua volta l’PI 1, che il 9 luglio 1998, chiusa la liquidazione,
è stata cancellata dal registro di commercio.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 giugno 2010 dall’Ufficio
esecuzione di Appenzell Mittelland, RE
1 ha avviato una prima esecuzione contro CO 1 per l’incasso
di complessivi fr. 39'936.05, indicando quale titolo
di credito i due attestati di carenza beni. L’escusso ha interposto opposizione
a tale precetto esecutivo e l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio. Con
decisione del 25 maggio 2011, il Tribunale di prima istanza di Appenzello Esterno
(Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden) ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da CO 1. Il
ricorso presentato da quest’ultimo al Tribunale federale è stato respinto,
nella misura della sua ricevibilità, con sentenza del 20 ottobre 2011 (inc.
5A_586/2011).
C. Il
23 giugno 2011 CO 1 ha quindi promosso un’azione di disconoscimento di quel
debito dinanzi al Tribunale di Appenzello Esterno, che l’ha respinta il 12
maggio 2015. L’appello proposto l’11 settembre 2015 da CO 1 contro tale
sentenza è invece stato accolto il 1° marzo 2016 dal Tribunale superiore di
Appenzello Esterno (Obergericht
Appenzell Ausserrhoden), che ha accertato l’inesistenza
del credito di fr. 39'936.05 posto in esecuzione. RE
1 ha impugnato senza successo il giudizio al Tribunale
federale (sentenza 5A_648/2016 del 3 luglio 2017).
D. Con
cessione a trattative private (“Abtretungserklärung [Freihandverkaufsverfügung])” del 3 gennaio 2018, in qualità di amministrazione ordinaria del
fallimento dell’PI 1 l’Ufficio dei fallimenti di Oerlikon-Zurigo ha ceduto a RE 1 la pretesa della massa fallimentare fondata sul primo attestato di carenza di beni di fr. 35'847.10.
E. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, RE
1 ha nuovamente escusso CO 1, questa volta per l’incasso
di fr. 22'602.05 (anziché fr. 35'847.10), oltre agli interessi del 5%
dal 20 gennaio 2018, indicando quale titolo di credito la “Warenlieferung lt. R vom 1.7.1985, Zins und Kosten;
attestato di carenza di beni (resto)”.
F. Avendo CO 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 13 marzo 2018 RE 1 ne
ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 giugno 2018,
postulando inoltre il gratuito patrocinio. Con replica del 2 luglio 2018
e duplica del 13 luglio 2018 le parti sono poi rimaste sulle rispettive e
contrastanti posizioni.
G. Statuendo con decisione dell’8 agosto 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,
così come la domanda di gratuito patrocinio, ponendo a carico dell’escutente le spese
processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 1'750.– a favore della parte convenuta.
H. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 agosto 2018 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 24 settembre 2018, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 5 ottobre 2018 e duplica
spontanea del 25 ottobre 2018 le parti si sono riconfermate nelle rispettive
domande.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 9
agosto 2018, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno
successivo, è scaduto domenica 19 agosto, sicché il reclamo, presentato il
primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 20 agosto 2018, è tempestivo (art.
142.
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, pur ritenendo l’esposizione dell’istante
poco chiara in merito al titolo di rigetto invocato, il
Pretore ha osservato che al riguardo potrebbe entrare in considerazione l’attestato di carenza beni rilasciato il 21 marzo 1988 a favore dell’PI 1 e
ceduto a RE 1 il 3 gennaio 2018 dall’Ufficio dei fallimenti di
Oerlikon-Zürich. Facendo riferimento alla sentenza del Tribunale federale
emessa il 3 luglio 2017 nella causa di disconoscimento di debito, il primo
giudice ha nondimeno constatato che nel merito è stata accertata l’inesistenza
del credito vantato dall’istante, egli non risultandone il titolare.
Poiché
l’attestato di carenza beni è stato ceduto all’istante solo a inizio 2018, dopo
la decisione del Tribunale federale, il Pretore ha d’altronde reputato il
credito prescritto dal 1° gennaio 2017 (secondo l’art. 149a cpv. 1 LEF).
Gli atti della prima procedura esecutiva non possono
infatti, a mente sua, essere considerati come validi atti interruttivi “in quanto non derivanti e non riguardanti il
creditore”, che fino al 3 gennaio 2018 era l’PI 1 e in
seguito la sua massa fallimentare. Al momento della cessione, dunque, l’attestato
di carenza beni risultava già prescritto da almeno un anno.
4.
Nel
reclamo RE 1 asserisce di essere stato convinto di poter avviare a nome suo,
sulla scorta delle cessioni degli attestati
di carenza di beni del 10 maggio 1988 e del 3 gennaio 2018, le due
procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1. Il reclamante ritiene d’altronde
applicabile alla fattispecie la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo
cui la prescrizione è interrotta anche quando l’atto
interruttivo non è compiuto dal creditore, bensì da un terzo non legittimato, qualora
il debitore riconosca o possa riconoscere in buona fede a quale pretesa è riferita, poiché a suo giudizio l’esecuzione avviata nel 2010 riguardava chiaramente i noti attestati di carenza beni e il debitore aveva contestato
unicamente la validità della cessione, ma non la pretesa in sé, ben conscio di
quale essa fosse. Nella causa di disconoscimento di debito – egli sottolinea
infine – il Tribunale federale non
ha stabilito che la cessione degli attestati di carenza beni fosse nulla, ma solo
che non era stato comprovato a sufficienza che la cessione era avvenuta prima
del fallimento dell’PI 1. Ne conclude che il credito da
lui ora fatto valere non è prescritto.
5.
Nelle
osservazioni al reclamo, CO 1 ripete che la cessione del 10 maggio 1988 non era
valida, sicché gli atti intrapresi dal reclamante prima
della cessione del 3 gennaio 2018 non hanno potuto esplicare alcun effetto –
ancor meno l’interruzione della prescrizione – ritenuto che in tale momento
egli non era titolare delle
pretese poste in esecuzione e nel frattempo prescrittesi.
E né l’PI 1, né la sua massa fallimentare hanno interposto alcun atto interruttivo
prima del 1° gennaio 2018. A mente del convenuto, ad ogni
modo, è stato accertato giudizialmente ch’egli non è debitore di fr. 39'935.50
complessivi nei confronti del reclamante. D’altronde, non sarebbe stato
possibile, secondo lui, riconoscere la pretesa fatta valere nei suoi confronti,
perché l’indicazione del creditore sul precetto esecutivo emesso nel 2010 era errata
e quindi nulla. Infine il convenuto rileva che il credito ora in esame, il cui
importo (fr. 22'602.05) è diverso da quelli indicati negli attestati di carenza
beni (di fr. 35'847.10 e di fr. 4'088.95), non è
minimamente supportato da prove materiali suscettibili di attestarne la
fondatezza e l’entità.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Se
concerne un credito fondato sul diritto privato, l’attestato di carenza di beni
costituisce per legge, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo
indicato nell’attestato. In concreto, nell’istanza del 13 marzo 2018 RE 1 ha
indicato come titolo di rigetto dapprima un “attestato
di carenza di beni (1.1.1985)”, poi un “attestato di carenza di beni da 1.7.1985”. L’unico attestato di carenza di beni agli atti è
però stato emesso il 21 marzo 1988 dall’Ufficio dei fallimenti di Dübendorf nei
confronti dell’PI 1 e indica come causa della pretesa di complessivi fr. 35'847.10
una fornitura di merce del 1° luglio 1985, inclusi interessi e costi (“Warenlieferung lt. R vom 1.7.1985, Zins und Kosten”).
Malgrado l’errore di formulazione contenuta nell’istanza, è indubbio che la
stessa si riferisce al credito per quella fornitura
di merce, menzionata sia nel precetto esecutivo che nell’attestato di
carenza di beni prodotto con l’istanza (doc. C). È evidente anche per il
convenuto, che si fonda sulla precedente esecuzione e sulle risultanze della
relativa azione di disconoscimento di debito per opporsi anche alla nuova
esecuzione.
6.2
Non
vi è invece identità tra l’escutente indicato sia sul precetto esecutivo, sia
nell’istanza (RE 1), e il creditore designato nel titolo (la PI 1). Ora, nel
caso in cui il creditore cambia dopo l’allestimento del riconoscimento di
debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell’opposizione sempre che dimostri
l’avvenuta cessione con documenti. L’atto di cessione dev’essere prodotto
quale componente del titolo di rigetto, che il giudice è tenuto a verificare d’ufficio
(DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2014.117 del 3 novembre
2014, consid. 7.2/a; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 73 ad art. 82 LEF).
Nel
caso in esame, l’istante ha accluso al suo scritto del 12 giugno 2018 alla
Pretura la dichiarazione di cessione (“Abtretungserklärung
(Freihandsverkaufsverfügung)” del 3 gennaio 2018 con relativa
traduzione in italiano (doc. E), mediante la quale l’Ufficio dei fallimenti di
Oerlikon-Zürich, in qualità di amministrazione ordinaria nel fallimento dell’PI
1, ha ceduto a RE 1 la pretesa di fr. 35'847.10 indicata nell’attestato di
carenza beni emesso il 21 marzo 1988 dall’Ufficio dei fallimenti di Dübendorf
(doc. C). Il reclamante ha così dimostrato l’avvenuta cessione, la cui validità
non è discussa né discutibile.
6.3
Secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, l’attestato di carenza di beni prodotto
con l’istanza vale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 35'847.10
(doc. C), e quindi anche per l’importo di fr. 22'602.05 posto in
esecuzione (doc. B), il diritto
esecutivo non obbligando il creditore a escutere il debitore per l’intero
importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di
procedere per una frazione di esso (sentenza della CEF 14.2017.12
del 4 maggio 2017, consid. 4.3/b, e i rinvii). Non importa poi
che il credito in questione non sia supportato da prove materiali suscettibili
di attestarne la fondatezza e l’entità. Per ottenere il rigetto dell’opposizione
l’escutente può infatti limitarsi a produrre un titolo di rigetto. Incombe
semmai all’escusso giustificare immediatamente eccezioni atte a infirmare tale
titolo, in tutto o in parte (art. 82 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2016.237
del 30 gennaio 2017 consid. 5 e 7.2).
6.4
In
virtù dell’art. 149 cpv. 4 LEF (per il rinvio dell’art. 265 cpv. 2), l’attestato
di carenza di beni non giustifica per contro il rigetto dell’opposizione per
gli interessi di mora.
7.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
7.1
Nella fattispecie, il convenuto ha eccepito la
prescrizione del credito posto in esecuzione, che il Pretore ha ritenuto
verosimile, perché a suo parere l’escutente non l’ha interrotta con la prima
esecuzione promossa nel 2010, siccome non ha provato di essere legittimato,
come cessionario, ad avviarla.
a) È
indiscusso che nel caso concreto il termine di prescrizione ventennale
sancito dall’art. 149a cpv. 1 LEF per gli attestati di carenza di beni
sarebbe di principio giunto a scadenza il 31 dicembre 2016 in virtù dell’art. 2
cpv. 5 delle disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994.
È altresì pacifico che la prescrizione può tuttavia essere interrotta mediante atti
di esecuzione (art. 135 n. 2 CO), che fanno così decorrere, conformemente a
quanto previsto dall’art. 137 cpv. 1 CO, un nuovo termine di prescrizione
ventennale nel senso dell’art. 149a cpv. 1 LEF (sentenza della CEF
14.2017.91
del 12 settembre 2017, consid. 6.1 con rinvii; FF 1991 III 74). Vero è che gli atti interruttivi
secondo l’art. 135 n. 2 CO devono in sé essere compiuti dal creditore della
pretesa (DTF 111 II 364, consid. 4/a). Secondo il Tribunale federale, però, la
prescrizione è anche interrotta quando l’atto interruttivo è compiuto da un
terzo non legittimato ove il debitore riconosca o possa riconoscere senz’alcun
dubbio, secondo il principio dell’affidamento, di quale pretesa si tratta. In
tali casi il debitore non
viene infatti leso nei propri interessi degni di protezione (DTF 136 III 550, consid. 3.4.1; sentenza
del Tribunale federale 4A_576/2010 del 7 giugno 2010, consid. 3.1.1 non
pubblicato in DTF 137 III 352).
b) Nel caso in rassegna il Pretore ha misconosciuto
che gli atti compiuti da RE 1 nella prima esecuzione avviata nel 2010 hanno verosimilmente
interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine
ventennale fino al 2030. Nulla cambia il fatto che RE 1 non abbia dimostrato,
in quell’esecuzione, di essersi validamente fatto cedere dalla PI 1, prima del
suo fallimento, il credito menzionato nell’attestato di carenza di beni del 21 marzo 1988. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale appena
citata, infatti, anche atti interruttivi di terzi sono efficaci purché l’identità
del credito sia indubbia, ciò che era il caso nel 2010, come risulta dall’esposizione
dei fatti nella sentenza del
Tribunale federale 5A_648/2016 del 3 luglio 2017 (doc. D ad A). L’unica incertezza riguardava la
data della cessione – e quindi la legittimazione dell’escutente – mentre l’esistenza
delle pretese – e dunque la loro identità – non erano controverse (doc. D, pagg. 3 e 4: “umstritten ist einzig das Datum der Abtretung
der Verlustscheinforderungen… [omissis] … Der Bestand der Forderungen als
solcher ist nicht bestritten”).
Contrariamente
a quanto asserisce CO 1 nelle osservazioni al reclamo, che la designazione del
creditore sul precetto esecutivo del 2010 fosse eventualmente errata
(e meglio non provata) non ne determina la nullità, prevista solo nel caso di
menzioni suscettibili di effettivamente trarre l’escusso in errore (sentenza
della CEF 15.2015.70 del 6 novembre 2015 consid. 3 con rinvii), ma semmai porta
all’accoglimento dell’azione di disconoscimento di debito (come verificatosi
nel caso in esame). Non può nemmeno seriamente pretendere di non aver potuto
capire di quali crediti si trattasse, giacché erano indicati negli attestati di
carenza di beni prodotti nella causa di rigetto dell’opposizione e in quella
di disconoscimento di debito. Sulla questione della prescrizione il reclamo si
rivela di conseguenza fondato.
7.2
In riferimento alla sentenza del Tribunale federale emessa il 3 luglio
2017.
nella causa di disconoscimento di debito, sia il Pretore che l’escusso ritengono che l’inesistenza
del credito vantato dall’istante è stata accertata nel merito. Non si
disconosce che il Tribunale superiore di Appenzello Esterno ha accertato l’inesistenza
del credito (recte: dei crediti) di fr. 39'936.05 dedotta nell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Appenzell Mittelland, con una sentenza del 1° marzo 2016 da considerare passata in giudicato, giacché il ricorso
interposto da RE 1 è stato respinto dal Tribunale federale
(doc. D, consid. D e dispositivo n. 1).
a) Orbene,
in virtù del principio della regiudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC), è
vietato rimettere in discussione, in una nuova causa tra le stesse parti, una
pretesa identica che è già stata oggetto di una decisione definitiva. Vi è
identità di oggetto quando, in una come nell’altra causa, le parti sottopongono
al tribunale la stessa pretesa e le medesime conclusioni, fondandosi sullo
stesso complesso di fatti (DTF 139 III 131 consid. 3.2.3 con rimandi). L’identità
dell’oggetto s’intende nel senso sostanziale; non è né necessario né
determinante che le conclusioni siano formulate in modo identico in entrambe le
cause. La regiudicata si estende inoltre a tutti i fatti compresi nella causa, inclusi
quelli di cui il giudice non ha potuto tenere conto perché non sono stati
allegati, non lo sono stati in modo formalmente corretto e tempestivo o non
sono stati sufficientemente dimostrati (DTF 139 III 129 consid. 3.1). In linea
di massima solo il giudizio di merito (Sachurteil)
è dotato di regiudicata. È quindi necessario che il giudice abbia esaminato il
fondamento sostanziale della pretesa dedotta in causa; per determinare se tale
presupposto è dato, occorre riferirsi ai motivi del giudizio, quand’anche la
regiudicata verta solo sul dispositivo (DTF 136 III 348 consid. 2.1 e i rinvii;
sentenza del Tribunale federale 4A_481/2017 del 25 luglio 2018).
b) Nel
caso in rassegna, il Tribunale superiore di Appenzello Esterno
non ha esaminato se il credito posto in esecuzione esisteva, ma si è limitato
ad appurare che l’escutente non aveva provato la data della cessione del
credito da lui vantato, sicché non aveva dimostrato di essere stato titolare
del credito al momento dell’inoltro dell’esecuzione (ritenuto che la cessione
sarebbe stata da reputare nulla in virtù dell’art. 204 LEF se fosse stata posteriore
all’apertura del fallimento della PI 1). D’altronde, la nuova causa di rigetto
dell’opposizione poggia su un fatto nuovo, ovverosia la cessione di credito del
3.
gennaio 2018 (doc. E). Pare così inverosimile che la regiudicata della
sentenza del 1° marzo 2016 si estenda alla causa in esame. Anche su questo
punto il reclamo è da accogliere e giustifica la riforma della sentenza impugnata
nel senso dell’accoglimento dell’istanza, tranne per quanto attiene agli
interessi di mora (sopra consid. 6.4).
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art.
106.
cpv. 2 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'602.05,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione
di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 22'602.05
(senza interessi).
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono poste a carico del convenuto per 9/10 e a carico dell’istante
per il rimanente 1/10. Il convenuto rifonderà all’istante fr. 1'400.– per ripetibili
ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste per 1/10 a suo carico e per i
rimanenti 9/10 a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 800.– per
ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).