14.2018.133
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Pronuncia prima della scadenza del termine per le osservazioni all’istanza. Diritto di essere sentito. Riconoscimento di debito. Debitore solidale
14 gennaio 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.133
Lugano
14 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 17 luglio
2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 agosto 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’8 agosto 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 19 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 32'943.– oltre agli interessi del 5%
dal 18 dicembre 2017, indicando quale titolo di credito: “Fatture n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________,
__________, __________. Riconoscimento di debito del 18.12.17”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 luglio
2018 la CO 1. ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord. Con decreto del 19 luglio 2018, il Pretore aggiunto ha
impartito alla convenuta un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni
scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisione dell’8 agosto 2018, il Pretore aggiunto ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 410.–
e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante. Il giorno successivo l’escussa
ha consegnato brevi manu allo sportello della Pretura le proprie osservazioni scritte all’istanza.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 20 agosto 2018 per ottenerne lo “stralcio” e l’emanazione di una nuova decisione.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 20 agosto 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 13
agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto, riferendosi alla documentazione
prodotta dall’istante – in particolare alla “Convenzione/riconoscimento di debito” del 18 dicembre 2017 – e rilevata l’assenza di osservazioni della
convenuta nel termine impartito, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta da costei per l’importo posto in esecuzione.
4.
Nel
reclamo la RE 1 lamenta che nella decisione impugnata non siano state
considerate le sue osservazioni, inviate entro il termine assegnato, e postula
pertanto lo stralcio della stessa e l’emanazione di una nuova decisione.
4.1
Il
decreto del 19 luglio 2018 con cui il Pretore aggiunto ha trasmesso alla convenuta
l’istanza di rigetto dell’opposizione, assegnandole un termine di 10 giorni per
presentare le proprie osservazioni scritte, è stato notificato il 23 luglio (v.
estratto EasyTrack relativo alla raccomandata __________), ossia durante le
ferie estive (dal 15 al 31 luglio compresi), in cui i termini rimangono sospesi
(art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC). Il termine di 10
giorni ha iniziato pertanto a decorrere dal 2 agosto 2018 (DTF 96 III 50
consid. 3) ed è scaduto domenica 12 agosto, per cui la scadenza è stata
riportata al primo giorno feriale seguente, lunedì 13 agosto 2018 (art. 142
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Le osservazioni del 9 agosto 2018
della RE 1 presentate “brevi
manu” alla Pretura erano perciò senz’altro tempestive,
sicché il primo giudice, statuendo prima della scadenza del termine impartito,
ha evidentemente violato il diritto di essere sentita della convenuta.
4.2
Ora,
sebbene una simile violazione implichi di principio l’annullamento
della decisione impugnata, in concreto non si giustifica tuttavia di annullare
la sentenza impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice, poiché la reclamante si è già espressa nelle (tempestive) osservazioni all’istanza,
richiamate col reclamo, sicché la causa è da ritenersi matura per il giudizio
e la Camera può dunque statuire essa stessa – prendendo in considerazione
quanto addotto in prima sede dalla RE 1 – senza retrocederla al primo giudice
(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), a tutto beneficio dell’esigenza di celerità (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20
agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015,
consid. 4.3).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.2
Nella fattispecie non è contestato – ed è anche pacifico – che il
documento intitolato “Convenzione/riconoscimento
di debito” costituisce di principio un valido titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per
l’importo posto in esecuzione, siccome è sottoscritto sia dalla RE 1 sia dal
suo presidente PI 1 in veste di debitore solidale (doc. U accluso all’istanza),
e la società convenuta vi si è riconosciuta debitrice nei confronti dell’istante
di complessivi fr. 32'943.– a saldo di sedici fatture relative alla
fornitura di materiale edile (doc. C-T), che si è impegnata a saldare in
quattro rate distinte. Per quanto concerne invece gli interessi di mora, le
parti hanno espressamente convenuto che “in caso d’inosservanza delle scadenze, il creditore è
autorizzato a chiedere un interesse del 5% per l’importo del debito residuo” (doc. U, metà pagina), sicché il riconoscimento di debito vale anche
titolo di rigetto provvisorio per gli interessi di mora del 5% dalla data della
sua sottoscrizione, ossia dal 18 dicembre 2017.
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1
Nel
caso specifico, la RE 1 ha sostenuto nelle sue osservazioni all’istanza di non
aver potuto onorare le promesse di versamento rateale stabilite nella “Convenzione/riconoscimento di debito” a causa di un ritardo nell’ottenimento di una licenza edilizia, concludendo
con una richiesta, rivolta all’escutente, di “concordare una nuova dilazione di pagamento”. Sennonché, la reclamante non ha reso verosimile, come le incombeva,
di aver effettivamente ottenuto una nuova dilazione o di avervi avuto diritto.
Ed eventuali difficoltà finanziarie non costituiscono un motivo che secondo la
legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può
prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto
dell’opposizione.
6.2
Non
merita una miglior sorte la richiesta della reclamante volta allo “stralcio” di una delle due esecuzioni promosse,
singolarmente e per il medesimo importo, nei confronti
suoi e del suo presidente, PI 1. In effetti, quest’ultimo si è espressamente
impegnato “a titolo personale
e in qualità di debitore solidale” della convenuta a
onorare il pagamento delle rate “nei
tempi e nei termini stabiliti” (doc. U, ultima frase).
Ne segue che la CO 1 era legittimata a esigere da ognuno di essi il pagamento
dell’intero debito (art. 144 cpv. 1 CO) fino alla sua completa estinzione (art.
144.
cpv. 2 CO). E sul piano esecutivo la procedente era tenuta a escuterli separatamente
facendo spiccare due precetti distinti (art. 70 cpv. 2 LEF), senza essere
obbligata a menzionare il vincolo di solidarietà (sentenza della CEF
14.2015
/159 dell’11 dicembre 2015, consid. 6.3, con riferimenti), fermo restando
che nel caso in cui uno dei debitori solidali dovesse estinguere il proprio debito
mediante pagamento o compensazione, anche l’altro ne sarebbe liberato (art. 147
cpv. 1 CO). In definitiva il reclamo, infondato nel merito, va respinto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece questione di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'943.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).