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Decisione

14.2018.133

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Pronuncia prima della scadenza del termine per le osservazioni all’istanza. Diritto di essere sentito. Riconoscimento di debito. Debitore solidale

14 gennaio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 luglio

2018 la CO 1. ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord. Con decreto del 19 luglio 2018, il Pretore aggiunto ha

impartito alla convenuta un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni

scritte all’istanza.

C. Statuendo con decisione dell’8 agosto 2018, il Pretore aggiunto ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 410.–

e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante. Il giorno successivo l’escussa

ha consegnato brevi manu allo sportello della Pretura le proprie osservazioni scritte all’istanza.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 20 agosto 2018 per ottenerne lo “stralcio” e l’emanazione di una nuova decisione.

Stante l’esi­­to del giudizio odierno, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 20 agosto 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 13

agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto, riferendosi alla documentazione

prodotta dall’istante – in particolare alla “Convenzione/riconoscimento di debito” del 18 dicembre 2017 – e rilevata l’assenza di osservazioni della

convenuta nel termine impartito, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta da costei per l’importo posto in esecuzione.

4.

Nel

reclamo la RE 1 lamenta che nella decisione impugnata non siano state

considerate le sue osservazioni, inviate entro il termine assegnato, e postula

pertanto lo stralcio della stessa e l’emanazione di una nuova decisione.

4.1

Il

decreto del 19 luglio 2018 con cui il Pretore aggiunto ha trasmesso alla convenuta

l’istanza di rigetto dell’opposizione, assegnandole un termine di 10 giorni per

presentare le proprie osservazioni scritte, è stato notificato il 23 luglio (v.

estratto EasyTrack relativo alla raccomandata __________), ossia durante le

ferie estive (dal 15 al 31 luglio compresi), in cui i termini rimangono sospesi

(art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC). Il termine di 10

giorni ha iniziato pertanto a decorrere dal 2 agosto 2018 (DTF 96 III 50

consid. 3) ed è scaduto domenica 12 agosto, per cui la scadenza è stata

riportata al primo giorno feriale seguente, lunedì 13 agosto 2018 (art. 142

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Le osservazioni del 9 agosto 2018

della RE 1 presentate “brevi

manu” alla Pretura erano perciò senz’altro tempestive,

sicché il primo giudice, statuendo prima della scadenza del termine impartito,

ha evidentemente violato il diritto di essere sentita della convenuta.

4.2

Ora,

sebbene una simile violazione implichi di principio l’annul­­lamento

della decisione impugnata, in concreto non si giustifica tuttavia di annullare

la sentenza impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice, poiché la reclamante si è già espressa nelle (tempestive) osservazioni all’istanza,

richiamate col reclamo, sic­ché la causa è da ritenersi matura per il giudizio

e la Camera può dunque statuire essa stessa – prendendo in considerazione

quanto addotto in prima sede dalla RE 1 – senza retrocederla al primo giudice

(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), a tutto beneficio dell’esigenza di celerità (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20

agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015,

consid. 4.3).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.2

Nella fattispecie non è contestato – ed è anche pacifico – che il

documento intitolato “Convenzione/riconoscimento

di debito” costituisce di principio un valido titolo

di rigetto provvisorio dell’oppo­­sizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per

l’importo posto in esecuzione, siccome è sottoscritto sia dalla RE 1 sia dal

suo presidente PI 1 in veste di debitore solidale (doc. U accluso all’istanza),

e la società convenuta vi si è riconosciuta debitrice nei confronti dell’istante

di complessivi fr. 32'943.– a saldo di sedici fatture relative alla

fornitura di materiale edile (doc. C-T), che si è impegnata a saldare in

quattro rate distinte. Per quanto concerne invece gli interessi di mora, le

parti hanno espressamente convenuto che “in caso d’inosservanza delle scadenze, il creditore è

autorizzato a chiedere un interesse del 5% per l’importo del debito residuo” (doc. U, metà pagina), sicché il riconoscimento di debito vale anche

titolo di rigetto provvisorio per gli interessi di mora del 5% dalla data della

sua sottoscrizione, ossia dal 18 dicembre 2017.

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1

Nel

caso specifico, la RE 1 ha sostenuto nelle sue osservazioni all’istanza di non

aver potuto onorare le promesse di versamento rateale stabilite nella “Convenzione/riconoscimento di debito” a causa di un ritardo nell’ottenimento di una licenza edilizia, concludendo

con una richiesta, rivolta all’escutente, di “concordare una nuova dilazione di pagamento”. Sennonché, la reclamante non ha reso verosimile, come le incombeva,

di aver effettivamente ottenuto una nuova dilazione o di avervi avuto diritto.

Ed eventuali difficoltà finanziarie non costituiscono un motivo che secondo la

legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’auto­­rità giudiziaria può

prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto

dell’opposizione.

6.2

Non

merita una miglior sorte la richiesta della reclamante volta allo “stralcio” di una delle due esecuzioni promosse,

singolarmen­te e per il medesimo importo, nei confronti

suoi e del suo presidente, PI 1. In effetti, quest’ultimo si è espressamente

impegnato “a titolo personale

e in qualità di debitore solidale” della convenuta a

onorare il pagamento delle rate “nei

tempi e nei termini stabiliti” (doc. U, ultima frase).

Ne segue che la CO 1 era legittimata a esigere da ognuno di essi il pagamento

dell’intero debito (art. 144 cpv. 1 CO) fino alla sua completa estinzione (art.

144.

cpv. 2 CO). E sul piano esecutivo la procedente era tenuta a escuterli separatamente

facendo spiccare due precetti distinti (art. 70 cpv. 2 LEF), senza essere

obbligata a menzionare il vincolo di solidarietà (sentenza della CEF

14.2015

/159 dell’11 dicembre 2015, consid. 6.3, con riferimenti), fermo restando

che nel caso in cui uno dei debitori solidali dovesse estinguere il proprio debito

mediante pagamento o compensazione, anche l’altro ne sarebbe liberato (art. 147

cpv. 1 CO). In definitiva il reclamo, infondato nel merito, va respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece questione di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'943.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).