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Decisione

14.2018.135

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cartella ipotecaria registrale. Validità del contratto quadro. Indennità d’inconvenienza richiesta dal servizio giuridico della banca reclamante

27 febbraio 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i reclamanti hanno fornito mezzi propri per fr. 500'000.–, ciò che trova

conferma sia nello scritto dello stesso notaio già del 23 giugno 2015 (doc. M

pag. 2 in alto), sia nell’e-mail 3 marzo 2015 degli escussi (doc. J, ad 1). Le

parti hanno manifestamente ritenuto questo importo sufficiente per adempiere la

condizione posta al punto 3 del contratto, dal momento che la Banca ha erogato

a favore dei clienti, senza opposizione da parte loro, il credito per il cui

incasso ora essa procede in via esecutiva. La

loro tardiva contestazione della validità del contratto quadro non può così ch’essere

respinta.

5.5 I

reclamanti criticano ancora il decorrere e l’ammontare degli interessi,

fissati con un saggio del 10%, che secondo loro rasenta l’usura, “a fronte di un contratto mai venuto in essere”. Ora, si è appena detto che il contratto è

valido. La critica cade dunque nel vuoto, fermo restando che il tasso del 10% è

esplicitamente previsto nelle condizioni generali della banca (doc. F, ad B n.

15), accettate dagli insorgenti con la sottoscrizione del documento “Quota di accettazione CO 1 e

nuove Condizioni generali” (doc.

E, pag. 1), e nel contratto quadro per interessi, commissioni e ammortamenti

(doc. B n. 5 pag. 2). Perché le condizioni generali non sarebbero applicabili

essi non spiegano, di modo che la censura, non motivata (come invece prescritto

dall’art. 321 cpv. 1 CPC), è finanche irricevibile. Gli interessi decorrono dal

giorno successivo alla scadenza del termine di disdetta del credito garantito

dalla cartella, ovvero dal 1° giugno 2017 (sopra consid. 5.3). Quanto al tasso d’interesse,

rasenterà forse l’usura, ma non è usurario, sicché la critica si esaurisce alla

fin fine in una mera recriminazione.

6. Infine,

gli escussi censurano il principio dell’accollamento di ripetibili alla

controparte. A parer loro la parte che postula il riconoscimento di un’indennità

d’inconvenienza deve motivarne l’attri­­buzione, dimostrando l’inconvenienza

subita e quantificandola, quel che in concreto non è avvenuto.

6.1 Nelle

osservazioni ai reclami (ad 17), la Banca, che ha delegato la condotta del

procedimento al proprio dipartimento legale, assevera che la rimunerazione di

un avvocato che funge da organo o impiegato di una persona giuridica, “viene calcolata sulla scorta della tariffa

cantonale valida di volta in volta e adeguata in caso di necessità, con una

riduzione massima di un terzo”. Il Tribunale apprezza

liberamente se accordare indennità d’inconvenienza e l’i­­noltro di una nota

spese è facoltativo. Ai sensi del Regolamento cantonale sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio, di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili, le spese ripetibili sono stabilite secondo il valore

litigioso (art. 11 cpv. 1). Nel caso in esame sarebbero dovute spese ripetibili

pari al 2-4% del valore litigioso di fr. 2'190'985.44 dedotte le riduzioni

di spesa per una procedura sommaria, importo ben superiore a quello riconosciuto

dal Pretore.

6.2 Giusta

l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte soccombente (nel senso dell’art. 106

cpv. 1 CPC) deve rifondere alla controparte le sue spese di rappresentanza

professionale in giudizio a norma dell’art. 68 CPC, ovvero per le prestazioni

di avvocati (esterni) liberi professionisti legittimati a esercitare la

rappresentanza e in determinati casi di commissari e agenti giuridici

patentati, così come di rappresentati professionalmente qualificati in ambito

di locazione e di lavoro. In linea di massima non entrano invece in considerazione,

neppure a titolo d’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le

prestazioni, fatturate o no, di altri consulenti giuridici come notai,

consulenti indipendenti, impiegati di un servizio giuridico di una banca,

fiduciaria o assicurazione, né di organi della persona giuridica vittoriosa,

fossero anche avvocati (sentenza

del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017, RSPC 2018 pag. 25 seg.

n. 2046, consid. 4.5; per analogia: sentenze 1P.68/2007 del 17 agosto 2007

consid. 5;5P.475/ 2000 dell’8 febbraio 2001 consid. 5; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 28 ad art. 95 CPC Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 29 ad art. 95

CPC e i rimandi; contra, però, senza motivazione particolare: Suter/von Holzen in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leu­enberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª ed. 2016, n. 42 ad art. 95 CPC, che erigono l’indennità ridotta a regola

Considerandi

e propugnano per un’indennità intera in caso di causa complessa e dispendiosa).

a) Eccezionalmente, tuttavia, un’indennità, ancorché

ridotta, pare dover essere assegnata all’avvocato

libero professionista che pro­cede in causa propria o in una causa in cui

ha un interesse personale (in particolare come rappresentante legale della

parte od organo) ove si tratti di una causa complessa con un valore litigioso

elevato, che ha comportato un importante dispendio lavorativo, ragionevolmente

sostenibile alla luce del risultato ottenuto (DTF 129 V 116 consid. 4.1 e 110 V

134.

consid. 4/d e 7; sentenze del Tribunale federale 1C_233/2015 del 5 ottobre

2015.

consid. 3.1,6B_251/2015 del 24 agosto 2015 consid. 2.3.2 nonché

5P_187/2004 del 22 luglio 2004 consid. 3). Tale giurisprudenza sembra doversi

estendere alle procedure disciplinate dal CPC (così Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO,

Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 25 ad art. 95 CPC; Schmid in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a

ed. 2014, n. 32 e 33 ad art. 95 CPC) e dovrebbe giustificare l’attribuzione di un’indennità

d’inconvenienza, qualora la parte ab­bia presentato al riguardo una

richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza della CEF 14.2017.181 del 1° febbraio

2017.

consid. 5; Tappy, op. cit.,

n. 34 ad art. 95 con rimandi).

b) Che

il medesimo principio sia applicabile anche all’avvocato

dipendente del servizio giuridico di una persona giuridica parte in causa è

sostenibile (in tal senso: Suter/von

Holzen op. cit., n. 42 ad art. 95; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017,

n. 22 ad art. 95 CPC). In effetti, in cause complesse

con un valore litigioso elevato, che hanno comportato un importante dispendio

lavorativo – superiore a quanto si può ragionevolmente

esigere da chiunque, pure da una

persona giuridica, per l’espletamento dei lavori amministrativi normali (cfr. DTF

127.

V 207 consid. 4/a; Tappy,

op. cit., n. 34 ad art. 95), il costo delle prestazioni del servizio giuridico

può essere parificato a una perdita di guadagno risarcibile (cfr. pure

sentenza della CEF 14.2015.177 del 20 gennaio 2016 consid. 7). Ancora una volta

(già citata sentenza della CEF 14.2017.185, consid. 7.2/b, emanata in una causa

in cui la Banca era parte) la questione può però essere lasciata indecisa nella

fattispecie per il seguente motivo.

c) In

ogni ipotesi l’attribuzione di un’indennità alla parte non patrocinata

da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione

di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenze del

Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304, e della CEF

14.2014.152

del 20 ottobre 2014 consid. 3), che nel caso in esame difetta, la

procedente non avendo giustificato la sua richiesta di indennità né quantificato il dispendio di tempo dei propri dipendenti per l’esple­­tamento

delle procedure e le retribuzioni da lei prestate agli stessi per tali

incombenze. I reclami vanno pertanto accolti su questo unico punto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC).

7.1

Per

quanto riguarda le ripetibili, nelle sue osservazioni al reclamo la Banca,

sulla base dell’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RTar, RL 178.310) e della propria

tariffa per “lavori diversi”, di fr. 140.– all’ora oltre all’IVA del 7.7% (allegato 2 pag. 7),

chiede che le sia assegnata un’indennità d’in­­convenienza di almeno fr. 9'137.30,

corrispondente a 60 ore di lavoro, più 1% a copertura delle spese globali per

affrancature e copie, e fr. 653.30 per l’IVA.

7.2

Orbene,

il RTar non si applica alla rimunerazione dei rappresentanti non professionali

e gli “Interessi e condizioni

della Banca WIR” hanno un carattere privato, privo di rilievo per la questione da

risolvere, per tacere del fatto che la tariffa per “lavori diversi” pare destinata a retribuire lavori a favore del

cliente e non ai suoi danni. Semmai la Banca avrebbe

dovuto dimostrare il costo causatole dalle prestazioni

del proprio servizio giuridico per la redazione delle osservazioni al reclamo.

7.3

Ad

ogni modo, non sono dati i presupposti giurisprudenziali – richiamati sopra (consid.

6.

/a) – per l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza. La causa non era

complessa – trattandosi di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione,

che rientra nei normali lavori amministrativi di una banca (il cui

costo ricade nelle spese generali) – e il dispendio lavorativo di 60 ore non è ragionevolmente

sostenibile (nel senso della richiamata giurisprudenza) a fronte di reclami

identici di poche pagine che non sollevavano questioni di principio, tanto che

la stessa Banca nella sua risposta (ad 7) qualifica la motivazione dei reclami

come “molto superficiale” e

priva di “obiezioni serie e

promettenti”. La richiesta di assegnazione di

ripetibili va pertanto respinta.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'190'985.44,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è parzialmente accolto.

1.1 Di

conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'100.–,

da anticipare dall’i­­stante, sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano

ripetibili.

1.2 Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 1'150.–

e a carico della controparte per la rimanenza. Non si

assegnano ripetibili.

2. Il reclamo di AP 1 è parzialmente accolto.

2.1 Di

conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'100.–,

da anticipare dall’i­­stante, sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano

ripetibili.

2.2 Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 1'150.–

e a carico della controparte per la rimanenza. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).