14.2018.135
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cartella ipotecaria registrale. Validità del contratto quadro. Indennità d’inconvenienza richiesta dal servizio giuridico della banca reclamante
27 febbraio 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2018.135
14.2018.136
Lugano
27 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nelle cause
SO.2018.172 e SO.2018.173 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promosse con istanze 16 febbraio 2018 dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
AP 1, __________
(patrocinati dall’__________ PA
1, __________)
giudicando sui reclami presentati il 23 agosto 2018 separatamente da RE
1 e da AP 1 contro le due decisioni emesse il 6 agosto 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 giugno 2015 RE 1 e AP 1 in veste di debitori solidali, da una
parte, e la CO 1 (in seguito: Banca) dall’altra, hanno concluso un contratto di
mutuo intitolato “Contratto
quadro per credito di costruzione e ipotecario”, in
forza del quale la Banca ha concesso ai debitori un prestito ipotecario di fr. 7'520'000.–
per il finanziamento di una casa plurifamiliare con 18 appartamenti a __________
. Con separato accordo di “trasferimento
a titolo di garanzia” firmato il 28 ottobre 2015, RE 1
e AP 1 hanno trasferito alla Banca la proprietà di una cartella ipotecaria
registrale di fr. 7'520'000.– gravante collettivamente in primo grado le venti
proprietà per piani (PPP) da n. __________
a __________ del fondo n. __________ RFD di __________, delle quali i debitori
sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno.
B. Con
lettere raccomandate del 15 febbraio 2017, la Banca ha notificato a RE 1 e a AP
1 la disdetta del contratto di mutuo, invitandoli a versarle fr. 2'190'985.44
entro il 31 maggio 2017.
C. Non
avendo gli escussi rimborsato il credito ipotecario nel termine assegnato loro,
con due precetti esecutivi in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ e __________, emessi ambedue
il 21 settembre 2017 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, la Banca ha escusso
solidalmente AP 1 e RE 1 per l’incasso di fr. 2'190'985.44
oltre agli interessi del 10% dal 1° giugno 2017, indicando quale titolo di
credito la “cartella ipotecaria
registrale al 1° rango di nominali CHF 7'520'000.00, Residenza E__________, __________,
con diritto di subingresso, RFD __________ __________S__________, grava i fogli
PPP __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________”.
D. Avendo
RE 1 e AP 1 interposto opposizione
ai precetti esecutivi sia come debitori solidali sia come terzi comproprietari, con istanze del 16 febbraio 2018 la Banca ne ha
chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel
termine impartito, le parti convenute si sono opposte alle istanze con osservazioni scritte del 10 aprile 2018. Nei
successivi allegati spontanei l’istante ha confermato la
sua domanda, mentre le parti convenute vi si sono nuovamente opposte.
E. Statuendo con due decisioni distinte del 6 agosto 2018, il Pretore ha
accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte
dalle parti convenute, ponendo a carico loro in ciascuna delle cause le spese
processuali di fr. 1'100.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.
F. Contro
le sentenze appena citate RE 1 e AP 1 sono insorti a
questa Camera con due reclami del 23 agosto 2018, distinti
ma uguali nel loro contenuto, per ottenerne l’annullamento
e la reiezione delle istanze. Con decreto del 28 agosto 2018 il Presidente di
questa Camera ha congiunto le procedure e concesso effetto sospensivo alle
impugnative. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2018, la Banca ha concluso per la reiezione dei reclami.
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono due decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b
n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni
sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 2 CPC). Presentati il 23 agosto 2018 contro le sentenze notificate al
patrocinatore di RE 1 e di AP 1 il 16 agosto 2018, in concreto i reclami sono
senz’altro tempestivi.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ritiene che la cartella ipotecaria registrale
sulla quale l’istante fonda la propria pretesa costituisce in principio valido
riconoscimento di debito per quanto riguarda sia il pegno sia il credito
incorporato nella cartella, posto che già il suo solo capitale copre il credito
posto in esecuzione, il quale è esigibile, la disdetta essendo stata perlomeno
ratificata dall’istante. In merito alla contestazione dei convenuti, per cui la
controparte non avrebbe potuto versare loro nulla a causa di una condizione
sospensiva del contratto quadro che non si sarebbe realizzata, il Pretore
espone che la clausola in questione esige solo in modo generico la
disponibilità di sufficienti mezzi propri, e non per forza fr. 1'880'000.–.
E comunque sia, l’atto notarile dell’11 gennaio 2017 depositato agli atti
rende verosimile che i convenuti hanno messo a disposizione almeno fr. 500'000.–
per l’acquisto delle PPP, senza contare che la Banca ha dimostrato di aver
versato fr. 2'112'430.40 complessivi.
4. Nei
reclami RE 1 e AP 1 ribadiscono di non aver fornito mezzi propri per fr. 1'880'000.–
come previsto dal contratto quadro di credito, il quale non sarebbe così mai
validamente venuto in essere. Il versamento di fr. 2'190'985.44 è quindi a
loro parere un’iniziativa unilaterale della banca. Essi contestano d’altronde
che l’atto notarile citato dal Pretore renda verosimile il versamento di fr. 500'000.–
da parte loro, in quanto tale cifra non vi è menzionata, né tanto meno i fr. 1'880'000.–
contrattualmente previsti.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1). Nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno,
il giudice verifica d’altronde d’ufficio se vi è un titolo attestante non solo
il credito posto in esecuzione, ma anche l’esistenza del pegno indicato nel
precetto esecutivo (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82
LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta
diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art.
85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di
fondi [RFF, RS 281.42]).
5.1 Per
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione il creditore titolare di una
cartella ipotecaria registrale, che in sé basta siccome per definizione non si
materializza in un titolo, deve produrre un riconoscimento di debito firmato
dal debitore, ad esempio l’atto costitutivo della cartella o la convenzione di
cessione fiduciaria della cartella a titolo di garanzia, oltre a un estratto
del registro fondiario a dimostrazione dell’effettiva iscrizione (e
quindi costituzione) del pegno (sentenza della CEF
14.2017.185 del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 832 n. 44c, consid. 5.1,
e i rinvii).
5.2 Nel caso specifico, costituisce quindi un valido
titolo di rigetto per il credito ipotecario il contratto di trasferimento a
titolo di garanzia della cartella ipotecaria di fr. 7'520'000.–, firmato
dagli escussi, in cui essi hanno riconosciuto il diritto di pegno e il loro
obbligo personale di pagare il debito (doc. G ad n. 2). In assenza di contestazione
dell’attendibilità degli estratti “SIFTI” presentati dall’istante (doc. H),
la cartella deve ritenersi iscritta a registro fondiario. In linea di massima
essa costituisce quindi per il titolare iscritto nel registro – la Banca – un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per almeno fr. 7'520'000.–,
ovvero per un importo nettamente superiore ai fr. 2'190'985.44 (oltre agli
interessi del 10% dal 1° giugno 2017) posti in esecuzione.
5.3 Non vi sono neppure dubbi né sull’esigibilità
del credito incorporato nella cartella ipotecaria né sull’esigibilità del
credito che la stessa è chiamata a garantire, ricordato che salvo convenzione
contraria i due crediti sussistono uno accanto all’altro (art. 842 cpv. 2 CC),
ciò che autorizza il debitore a opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali
derivanti dal rapporto fondamentale (art. 842 cpv. 3 CC).
In
effetti, con raccomandate del 15 febbraio 2017
(doc. C) la Banca ha chiesto il rimborso per il 31 maggio 2017 del credito
erogato sulla base della clausola n. 6 del contratto quadro, che prevede la
possibilità di disdirlo con effetto immediato in qualsiasi momento. Il credito di base è
pertanto diventato esigibile il 1° giugno 2017. Ciò vale però anche per il credito garantito dalla cartella ipotecaria
in forza della cifra 3 cpv. 2 del contratto di trasferimento della cartella
ipotecaria registrale a titolo di garanzia (doc. H), secondo cui la Banca può
far valere i crediti garantiti da cartella ipotecaria alle stesse condizioni
dei crediti garantiti, senza necessità di una disdetta speciale. Ne consegue che l’esigibilità del credito di base comporta l’esigibilità pure del
credito di cartella, alla medesima data (il 1° giugno
2017) o al più tardi tre mesi dopo (il 1° settembre 2017) se come una parte della dottrina vi si
aggiunge il termine di disdetta imperativo dell’art. 847 cpv. 2 CC (vedi
sentenza della CEF 14.2017.185 già citata, consid. 6.3). Sta di fatto che il credito di cartella era
esigibile al momento dell’emissione del precetto esecutivo, avvenuta il 21
settembre 2017.
5.4 I
reclamanti affermano di non aver mai versato fr. 1'880'000.–
a titolo di mezzi propri, motivo per il quale essi considerano che le
condizioni stabilite nei punti 2 e 3 del contratto quadro non sono state
realizzate e lo stesso non è mai validamente venuto in essere. Non contestano
ad ogni modo il versamento a loro favore di parte del credito erogato sulla
base del contratto quadro, ma sostengono che “la decisione di versare unilateralmente l’importo di fr. 2'190'985.44
è da ascrivere ad una iniziativa della banca” (reclami,
pag. 3 n. III/2, cpv. 2 i.f.).
a) Giusta
il punto 2 del contratto quadro (doc. B) il credito erogato era destinato al
finanziamento di una casa plurifamiliare con diciotto appartamenti a __________.
“Per l’acquisto di terreno
sono previsti 2 150 000 CHF e per i costi di costruzione
7 250 000 CHF. Vengono messi a disposizione mezzi propri per un
ammontare di fr. 1'880'000.–”. Il punto 2 non
indica però entro quali termini gli escussi avrebbero dovuto fornire i mezzi
propri, segnatamente se ciò doveva avvenire prima dell’erogazione di qualsiasi
somma da parte della banca o se invece lo poteva essere anche successivamente
in corso di costruzione dell’opera. Dal punto 3 del contratto quadro emerge
però che le parti hanno optato per la seconda ipotesi. Infatti esse hanno
espressamente previsto che per l’erogazione di un qualsiasi credito nel
quadro della linea di credito concessa dovevano essere a disposizione presso la
banca “sufficienti mezzi propri”,
il cui ammontare non è stato stabilito, e non già tutti i mezzi propri indicati
al punto 2.
b) In
concreto, come correttamente accertato dal Pretore, lo scritto del notaio PA 1
dell’11 gennaio 2017 (doc. K, 2° foglio, prime quattro posizioni), attesta che
in occasione dell’esercizio del diritto di compera riferito alle particelle di __________
Fatti
i reclamanti hanno fornito mezzi propri per fr. 500'000.–, ciò che trova
conferma sia nello scritto dello stesso notaio già del 23 giugno 2015 (doc. M
pag. 2 in alto), sia nell’e-mail 3 marzo 2015 degli escussi (doc. J, ad 1). Le
parti hanno manifestamente ritenuto questo importo sufficiente per adempiere la
condizione posta al punto 3 del contratto, dal momento che la Banca ha erogato
a favore dei clienti, senza opposizione da parte loro, il credito per il cui
incasso ora essa procede in via esecutiva. La
loro tardiva contestazione della validità del contratto quadro non può così ch’essere
respinta.
5.5 I
reclamanti criticano ancora il decorrere e l’ammontare degli interessi,
fissati con un saggio del 10%, che secondo loro rasenta l’usura, “a fronte di un contratto mai venuto in essere”. Ora, si è appena detto che il contratto è
valido. La critica cade dunque nel vuoto, fermo restando che il tasso del 10% è
esplicitamente previsto nelle condizioni generali della banca (doc. F, ad B n.
15), accettate dagli insorgenti con la sottoscrizione del documento “Quota di accettazione CO 1 e
nuove Condizioni generali” (doc.
E, pag. 1), e nel contratto quadro per interessi, commissioni e ammortamenti
(doc. B n. 5 pag. 2). Perché le condizioni generali non sarebbero applicabili
essi non spiegano, di modo che la censura, non motivata (come invece prescritto
dall’art. 321 cpv. 1 CPC), è finanche irricevibile. Gli interessi decorrono dal
giorno successivo alla scadenza del termine di disdetta del credito garantito
dalla cartella, ovvero dal 1° giugno 2017 (sopra consid. 5.3). Quanto al tasso d’interesse,
rasenterà forse l’usura, ma non è usurario, sicché la critica si esaurisce alla
fin fine in una mera recriminazione.
6. Infine,
gli escussi censurano il principio dell’accollamento di ripetibili alla
controparte. A parer loro la parte che postula il riconoscimento di un’indennità
d’inconvenienza deve motivarne l’attribuzione, dimostrando l’inconvenienza
subita e quantificandola, quel che in concreto non è avvenuto.
6.1 Nelle
osservazioni ai reclami (ad 17), la Banca, che ha delegato la condotta del
procedimento al proprio dipartimento legale, assevera che la rimunerazione di
un avvocato che funge da organo o impiegato di una persona giuridica, “viene calcolata sulla scorta della tariffa
cantonale valida di volta in volta e adeguata in caso di necessità, con una
riduzione massima di un terzo”. Il Tribunale apprezza
liberamente se accordare indennità d’inconvenienza e l’inoltro di una nota
spese è facoltativo. Ai sensi del Regolamento cantonale sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio, di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili, le spese ripetibili sono stabilite secondo il valore
litigioso (art. 11 cpv. 1). Nel caso in esame sarebbero dovute spese ripetibili
pari al 2-4% del valore litigioso di fr. 2'190'985.44 dedotte le riduzioni
di spesa per una procedura sommaria, importo ben superiore a quello riconosciuto
dal Pretore.
6.2 Giusta
l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte soccombente (nel senso dell’art. 106
cpv. 1 CPC) deve rifondere alla controparte le sue spese di rappresentanza
professionale in giudizio a norma dell’art. 68 CPC, ovvero per le prestazioni
di avvocati (esterni) liberi professionisti legittimati a esercitare la
rappresentanza e in determinati casi di commissari e agenti giuridici
patentati, così come di rappresentati professionalmente qualificati in ambito
di locazione e di lavoro. In linea di massima non entrano invece in considerazione,
neppure a titolo d’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le
prestazioni, fatturate o no, di altri consulenti giuridici come notai,
consulenti indipendenti, impiegati di un servizio giuridico di una banca,
fiduciaria o assicurazione, né di organi della persona giuridica vittoriosa,
fossero anche avvocati (sentenza
del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017, RSPC 2018 pag. 25 seg.
n. 2046, consid. 4.5; per analogia: sentenze 1P.68/2007 del 17 agosto 2007
consid. 5;5P.475/ 2000 dell’8 febbraio 2001 consid. 5; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2019, n. 28 ad art. 95 CPC Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 29 ad art. 95
CPC e i rimandi; contra, però, senza motivazione particolare: Suter/von Holzen in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª ed. 2016, n. 42 ad art. 95 CPC, che erigono l’indennità ridotta a regola
Considerandi
e propugnano per un’indennità intera in caso di causa complessa e dispendiosa).
a) Eccezionalmente, tuttavia, un’indennità, ancorché
ridotta, pare dover essere assegnata all’avvocato
libero professionista che procede in causa propria o in una causa in cui
ha un interesse personale (in particolare come rappresentante legale della
parte od organo) ove si tratti di una causa complessa con un valore litigioso
elevato, che ha comportato un importante dispendio lavorativo, ragionevolmente
sostenibile alla luce del risultato ottenuto (DTF 129 V 116 consid. 4.1 e 110 V
134.
consid. 4/d e 7; sentenze del Tribunale federale 1C_233/2015 del 5 ottobre
2015.
consid. 3.1,6B_251/2015 del 24 agosto 2015 consid. 2.3.2 nonché
5P_187/2004 del 22 luglio 2004 consid. 3). Tale giurisprudenza sembra doversi
estendere alle procedure disciplinate dal CPC (così Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO,
Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 25 ad art. 95 CPC; Schmid in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 32 e 33 ad art. 95 CPC) e dovrebbe giustificare l’attribuzione di un’indennità
d’inconvenienza, qualora la parte abbia presentato al riguardo una
richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza della CEF 14.2017.181 del 1° febbraio
2017.
consid. 5; Tappy, op. cit.,
n. 34 ad art. 95 con rimandi).
b) Che
il medesimo principio sia applicabile anche all’avvocato
dipendente del servizio giuridico di una persona giuridica parte in causa è
sostenibile (in tal senso: Suter/von
Holzen op. cit., n. 42 ad art. 95; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017,
n. 22 ad art. 95 CPC). In effetti, in cause complesse
con un valore litigioso elevato, che hanno comportato un importante dispendio
lavorativo – superiore a quanto si può ragionevolmente
esigere da chiunque, pure da una
persona giuridica, per l’espletamento dei lavori amministrativi normali (cfr. DTF
127.
V 207 consid. 4/a; Tappy,
op. cit., n. 34 ad art. 95), il costo delle prestazioni del servizio giuridico
può essere parificato a una perdita di guadagno risarcibile (cfr. pure
sentenza della CEF 14.2015.177 del 20 gennaio 2016 consid. 7). Ancora una volta
(già citata sentenza della CEF 14.2017.185, consid. 7.2/b, emanata in una causa
in cui la Banca era parte) la questione può però essere lasciata indecisa nella
fattispecie per il seguente motivo.
c) In
ogni ipotesi l’attribuzione di un’indennità alla parte non patrocinata
da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione
di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenze del
Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304, e della CEF
14.2014.152
del 20 ottobre 2014 consid. 3), che nel caso in esame difetta, la
procedente non avendo giustificato la sua richiesta di indennità né quantificato il dispendio di tempo dei propri dipendenti per l’espletamento
delle procedure e le retribuzioni da lei prestate agli stessi per tali
incombenze. I reclami vanno pertanto accolti su questo unico punto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC).
7.1
Per
quanto riguarda le ripetibili, nelle sue osservazioni al reclamo la Banca,
sulla base dell’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (RTar, RL 178.310) e della propria
tariffa per “lavori diversi”, di fr. 140.– all’ora oltre all’IVA del 7.7% (allegato 2 pag. 7),
chiede che le sia assegnata un’indennità d’inconvenienza di almeno fr. 9'137.30,
corrispondente a 60 ore di lavoro, più 1% a copertura delle spese globali per
affrancature e copie, e fr. 653.30 per l’IVA.
7.2
Orbene,
il RTar non si applica alla rimunerazione dei rappresentanti non professionali
e gli “Interessi e condizioni
della Banca WIR” hanno un carattere privato, privo di rilievo per la questione da
risolvere, per tacere del fatto che la tariffa per “lavori diversi” pare destinata a retribuire lavori a favore del
cliente e non ai suoi danni. Semmai la Banca avrebbe
dovuto dimostrare il costo causatole dalle prestazioni
del proprio servizio giuridico per la redazione delle osservazioni al reclamo.
7.3
Ad
ogni modo, non sono dati i presupposti giurisprudenziali – richiamati sopra (consid.
6.
/a) – per l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza. La causa non era
complessa – trattandosi di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione,
che rientra nei normali lavori amministrativi di una banca (il cui
costo ricade nelle spese generali) – e il dispendio lavorativo di 60 ore non è ragionevolmente
sostenibile (nel senso della richiamata giurisprudenza) a fronte di reclami
identici di poche pagine che non sollevavano questioni di principio, tanto che
la stessa Banca nella sua risposta (ad 7) qualifica la motivazione dei reclami
come “molto superficiale” e
priva di “obiezioni serie e
promettenti”. La richiesta di assegnazione di
ripetibili va pertanto respinta.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'190'985.44,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'100.–,
da anticipare dall’istante, sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano
ripetibili.
1.2 Le
spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 1'150.–
e a carico della controparte per la rimanenza. Non si
assegnano ripetibili.
2. Il reclamo di AP 1 è parzialmente accolto.
2.1 Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'100.–,
da anticipare dall’istante, sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano
ripetibili.
2.2 Le
spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 1'150.–
e a carico della controparte per la rimanenza. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).