14.2018.139
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancanza di un riconoscimento di debito firmato dall’escusso. Richiesta di assunzione di documenti
14 gennaio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.139
Lugano
14 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 giugno 2018 da
RE 1
(rappresentato da RA 1, )
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 31 agosto 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 agosto 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 maggio 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso la CO 1 per
l’incasso di fr. 45'000.– oltre agli interessi del 5% dal 15 dicembre
2017, indicando quale titolo di credito: “Debitore solidale: PINT1 1, __________.
Riconoscimento di debito del 26/06/2016”.
Fatti
B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza dell’11 giugno 2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel
termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 luglio 2018.
C. Statuendo con decisione del 21 agosto 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di complessivi fr. 190.–
e un’indennità di fr. 500.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 agosto 2018 per ottenerne implicitamente
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 31 agosto 2018 contro la sentenza notificata al rappresentante di
RE 1 il 22 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il documento sul quale l’istante
fonda la propria pretesa, ossia lo scritto del 24 giugno 2016 della T__________
SA a RE 1, poiché non è sottoscritto dall’escussa (la CO 1), non può costituire
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Non sussistendo peraltro
alcun impegno firmato dalla convenuta di versare all’istante l’importo posto in
esecuzione, il giudice ha respinto l’istanza in assenza di qualsivoglia
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
4.
Nel reclamo RE 1 ammette l’incompletezza della
documentazione prodotta in prima sede, ma allega di non essere in possesso dei
documenti necessari a “strutturare
in modo esaustivo le richieste che hanno portato al precetto esecutivo e alla situazione attuale” per colpa della CO 1, che non avrebbe
consegnato – nonostante le promesse – le relative schede
e i giustificativi contabili. Chiede pertanto a questa Camera l’autorizzazione
a ottenere una copia di tali atti così da giustificare le proprie richieste nei
confronti della convenuta.
4.1
Sennonché
una simile richiesta non può essere accolta da questa Camera, chiamata, d’ufficio, unicamente a
verificare l’esistenza di un titolo esecutivo e non
(anche) ad accertare l’esistenza e la fondatezza del credito posto in
esecuzione (sopra, consid. 2), men che meno ad assistere le parti nel
raccogliere gli atti necessari a sostanziare le proprie ragioni. La via (agevolata)
della procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è aperta solo al procedente
al beneficio di un titolo nel senso degli art. 80 o 82 LEF (sopra consid. 2).
Incombe unicamente a lui – ad esclusione del giudice – produrne uno con l’istanza. Ove non sia
in grado di presentare un siffatto titolo, l’escutente
deve procedere con un’azione ordinaria di accertamento della propria pretesa,
nell’ambito della quale egli potrà chiedere l’assunzione delle prove necessarie
a dimostrarne il fondamento, compresa, se del caso, l’assunzione di documenti
detenuti dalla controparte (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC), e, in caso di
accoglimento della petizione, ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
(art. 79 LEF).
4.2
Nella
fattispecie, tra i documenti acclusi all’istanza non figura alcun
riconoscimento di debito recante la firma manoscritta (nel senso dell’art. 14
cpv. 1 CO, v. sentenze della CEF 14.2016.141
del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b) del rappresentante della CO 1 (art. 32 cpv. 1 CO) o di un suo
organo (art. 55 cpv. 2 CC). Manca quindi il presupposto essenziale stabilito
dall’art. 82 cpv. 1 LEF per rigettare l’opposizione in via provvisoria. Ne
discende che il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Ciò non impedisce ad ogni
modo al procedente di sottoporre il litigio al giudice ordinario
(art. 79 LEF e sopra consid. 2 e 4.1).
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire
un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in concreto di fr. 45'000.–,
supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).