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Decisione

14.2018.139

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancanza di un riconoscimento di debito firmato dall’escusso. Richiesta di assunzione di documenti

14 gennaio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al

precetto esecutivo, con istanza dell’11 giugno 2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel

termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 luglio 2018.

C. Statuendo con decisione del 21 agosto 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese proces­suali di complessivi fr. 190.–

e un’indennità di fr. 500.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 agosto 2018 per ottenerne implicitamente

l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 31 agosto 2018 contro la sentenza notificata al rappresentante di

RE 1 il 22 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il documento sul quale l’istante

fonda la propria pretesa, ossia lo scritto del 24 giugno 2016 della T__________

SA a RE 1, poiché non è sottoscritto dall’escussa (la CO 1), non può costituire

un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Non sussistendo peraltro

alcun impegno firmato dalla convenuta di versare all’istante l’importo posto in

esecuzione, il giudice ha respinto l’istanza in assenza di qualsivoglia

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

4.

Nel reclamo RE 1 ammette l’incompletezza della

documentazione prodotta in prima sede, ma allega di non essere in possesso dei

documenti necessari a “strutturare

in modo esaustivo le richieste che hanno portato al precetto esecutivo e alla situazione attuale” per colpa della CO 1, che non avrebbe

con­segnato – nonostante le promesse – le relative schede

e i giustificativi contabili. Chiede pertanto a questa Camera l’autorizzazio­­ne

a ottenere una copia di tali atti così da giustificare le proprie richieste nei

confronti della convenuta.

4.1

Sennonché

una simile richiesta non può essere accolta da questa Camera, chiamata, d’ufficio, unicamente a

verificare l’esisten­­za di un titolo esecutivo e non

(anche) ad accertare l’esistenza e la fondatezza del credito posto in

esecuzione (sopra, consid. 2), men che meno ad assistere le parti nel

raccogliere gli atti necessari a sostanziare le proprie ragioni. La via (agevolata)

della procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è aperta solo al procedente

al beneficio di un titolo nel senso degli art. 80 o 82 LEF (sopra consid. 2).

Incombe unicamente a lui – ad esclusione del giudice – produrne uno con l’istanza. Ove non sia

in grado di pre­sentare un siffatto titolo, l’escutente

deve procedere con un’a­­zione ordinaria di accertamento della propria pretesa,

nell’ambito della quale egli potrà chiedere l’assunzione delle prove necessarie

a dimostrarne il fondamento, compresa, se del caso, l’assun­­zione di documenti

detenuti dalla controparte (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC), e, in caso di

accoglimento della petizione, ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione

(art. 79 LEF).

4.2

Nella

fattispecie, tra i documenti acclusi all’istanza non figura alcun

riconoscimento di debito recante la firma manoscritta (nel senso dell’art. 14

cpv. 1 CO, v. sentenze della CEF 14.2016.141

del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b) del rappresentante della CO 1 (art. 32 cpv. 1 CO) o di un suo

organo (art. 55 cpv. 2 CC). Manca quindi il presupposto essenziale stabilito

dall’art. 82 cpv. 1 LEF per rigettare l’opposizione in via provvisoria. Ne

discende che il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Ciò non impedisce ad ogni

modo al procedente di sottoporre il litigio al giudice ordinario

(art. 79 LEF e sopra consid. 2 e 4.1).

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire

un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in concreto di fr. 45'000.–,

supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).