14.2018.140
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 gennaio 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.140
Lugano
28 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 marzo 2018
dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, )
contro
RE 1
(già patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 31 agosto 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 22 agosto 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Tra il 2010 e il 2016 la RE 1 ha sottoscritto nove offerte della CO
1 relative alla fornitura di attrezzatura
d’ufficio (software, hardware e altro materiale di tecnologia dell’informazione [IT]) così come alla sua installazione e configurazione. Per i mesi da
agosto a ottobre 2017 la CO 1 ha emesso tre fatture di fr. 552.85, 526.95
e fr. 545.–, indicanti, la prima 16 posizioni e le altre due 15. Con email
del 17 ottobre 2018 essa ha poi disdetto tutti i contratti per il 31 ottobre
2017 e il 1° novembre 2017 ha emesso un’ultima fattura per fr. 3'842.75
(incluso un “saldo canoni per
disdetta in un’unica soluzione” di fr. 3'501.89).
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 novembre 2017 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 5'467.55
oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2017, indicando quale titolo di
credito le “Fatture no. __________,
__________, __________, __________”.
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 marzo
2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 18 maggio 2018, cui sono seguite la replica del 30 maggio e la
duplica del 14 giugno 2018, con cui le parti si sono riconfermate nelle
rispettive e contrastanti domande.
D. Statuendo con decisione del 22 agosto 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 300.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 31 agosto 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 3 ottobre
2018 la CO 1 ha presentato una domanda di prestazione di
una cauzione (ai sensi dell’art. 99 CPC) chiedendo inoltre – in attesa del pagamento
della stessa da parte dell’istante – la sospensione della procedura e l’annullamento
del termine per presentare le osservazioni al reclamo. Con decreto del giorno
successivo il presidente della Camera ha respinto le richieste dell’istante,
che nel termine impartito non ha poi inoltrato osservazioni al reclamo. Il 23
gennaio 2019, l’avv. PA 1 ha informato la Camera di non più rappresentare la RE
1 e chiesto d’inviare ogni futura corrispondenza direttamente alla società.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 31 agosto 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 23 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nel
reclamo, la RE 1 ritiene, tra le altre cose, “superficiale ed errata” la
conclusione cui è giunto il primo giudice, in particolare laddove ha ritenuto
che le sue allegazioni “risultano
prive di fondamento e non infirmano,
quindi, la validità della pretesa avanzata”.
Ribadisce al proposito l’eccezione di mancato adempimento contrattuale da parte della procedente
(ai sensi dell’art. 82 CO), sostenendo ch’essa non era
legittimata a chiedere alcunché né per il mese di luglio 2017 – non essendole
per tale mese state fornite le credenziali di accesso ai servizi e le password
– né per i tre mesi successivi, dal momento che oltre ad aver disdetto il contratto
con effetto immediato al 31 luglio 2017, le credenziali successivamente
fornitele non erano funzionanti, impedendole così di usufruire dei servizi
della società istante. Rimprovera poi al Pretore di non aver minimamente
esaminato l’eccezione secondo cui le prestazioni indicate sulle fatture in
oggetto – oltre ad essere “errate
ed esorbitanti” – non fanno riferimento ai servizi indicati
negli ordini da essa sottoscritti, sottolineando in particolare come il “saldo dei canoni per disdetta in un’unica
soluzione” (di fr. 3'501.89) non sia mai stato da
lei accettato (reclamo, pag. 6 ad 5).
3.
Ora,
è giurisprudenza consolidata che, sebbene il giudice non sia tenuto a esporre
esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi
dettagliatamente su di esse – potendosi limitare a trattare quelle di rilievo
per il giudizio –, la motivazione della sua decisione (nel senso dell’art. 238
lett. g CPC) dev’essere redatta in modo tale che l’interessato possa capirne
la portata e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità
superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami; sentenze della CEF 14.2016.29
del 13 luglio 2016 consid. 5 e 14.2014.162 del 18 dicembre 2014 consid. 5).
3.1
Sennonché
nella fattispecie il Pretore non si è affatto determinato sugli
argomenti sollevati dalla reclamante già nelle sue osservazioni all’istanza
(pag. 3 ad 17-18 e 25-26), ribaditi sia con la duplica (pag. 3 ad 13 e 17) sia
davanti a questa Camera, ma si è limitato a considerare in modo generico che “l’insieme della documentazione prodotta dall’istante
– ossia le offerte menzionanti il prodotto/servizio, il prezzo unitario e il
prezzo totale, debitamente sottoscritte dalla convenuta unitamente alle
condizioni generali e alle fatture […]” costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82
cpv. 1 LEF, e a qualificare le censure dell’escussa come “prive di fondamento”.
Così facendo, egli non ha dato modo alla convenuta di capire i motivi – appunto
non esplicitati – per cui ha respinto le argomentazioni da essa addotte per infirmare
il titolo di rigetto.
a) In
effetti, siccome è pacifico che le fatture prodotte dall’istante da sole non
possono, poiché non sottoscritte dall’escussa (come invece esige l’art. 82 cpv.
1.
LEF), assurgere a titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, il Pretore
avrebbe dovuto accertare d’ufficio
(e a maggior ragione a fronte dell’esplicita contestazione della convenuta) che ogni posizione delle singole fatture corrispondesse a
una delle prestazioni
comprese nelle offerte sottoscritte dall’escussa (e prodotte dall’istante), o
perlomeno che tali corrispondenze siano state esplicitate
in modo convincente dall’istante, sul quale grava l’onere di allegazione al
fine di consentire una verifica senza eccessive difficoltà degli importi posti
in esecuzione. Non solo. Il Pretore avrebbe dovuto inoltre dare atto
puntualmente dell’esito di tale verifica nella sua motivazione.
b) D’altronde,
il primo giudice non ha neppure spiegato il motivo per cui ha ritenuto
priva di fondamento l’eccezione d’inadempimento delle prestazioni
dovute dalla società procedente, ribadita a più riprese dall’escussa già in
prima sede. Occorre ricordare al riguardo che ove l’escusso contesti in modo
sufficientemente circostanziato e non palesemente insostenibile la correttezza
dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di
un contratto bilaterale, incombe al procedente dimostrare di avere adempiuto
correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler
Praxis”, cui questa Camera ha aderito recentemente: sentenze 14.2017.131 dell’11
agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid.
5.
/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c).
3.2
L’assenza
di motivazione – non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC – costituisce una
manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g CPC) e del diritto di essere
sentita della reclamante (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC). Ora, un tale vizio
comporta – per principio – l’annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalla fondatezza di tale decisione nel merito. Eccezioni sono
possibili solo per disattenzioni non particolarmente gravi o per disattenzioni
che, pur gravi, l’autorità di ricorso può sanare essa medesima poiché rinviare
gli atti al primo giudice sarebbe una vana formalità e causerebbe un’inutile
protrazione della procedura (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con richiami). Nella
fattispecie la violazione del diritto di essere sentito lamentata dalla
reclamante non è di poco conto, giacché riguarda le sue due principali censure,
relative al titolo di rigetto medesimo (nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF), e l’esito
della controversia non appare evidente. Non incombe a questa Camera, nelle
descritte circostanze, di sanarla in questa sede, pronunciandosi sulla causa
per la prima volta al posto del giudice naturale e sottraendo alle parti il
doppio grado di giurisdizione. La decisione impugnata va pertanto annullata e
la causa rinviata al Pretore affinché provveda a emanare un nuovo giudizio
debitamente motivato nel senso dei soprastanti considerandi (art. 327 cpv. 3
lett. b CPC).
4.
La tassa per il presente giudizio e la
decisione sulla domanda di prestazione di una cauzione, stabilita in applicazione degli art. 48
e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta al
riguardo (art. 105 CPC e sentenza della CEF 14.2013.125 del 31 ottobre 2013
consid. 2). Quanto alle
spese ed eventuali ripetibili di prima sede, esse saranno fissate dal Pretore un’altra
volta con il nuovo giudizio.
5.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'467.55,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è
accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata
al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.–, già anticipati dalla
reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
–, ,;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).