Lexipedia

Decisione

14.2018.140

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 gennaio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 novembre 2017 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 5'467.55

oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2017, indicando quale titolo di

credito le “Fatture no. __________,

__________, __________, __________”.

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 marzo

2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lu­gano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 18 maggio 2018, cui sono seguite la replica del 30 maggio e la

duplica del 14 giugno 2018, con cui le parti si sono riconfermate nelle

rispettive e contrastanti domande.

D. Statuendo con decisione del 22 agosto 2018, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 300.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 31 agosto 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 3 ottobre

2018 la CO 1 ha presentato una domanda di prestazione di

una cauzione (ai sensi dell’art. 99 CPC) chiedendo inoltre – in attesa del pagamento

della stessa da parte dell’istante – la sospensione della procedura e l’annullamento

del termine per presentare le osservazioni al reclamo. Con decreto del giorno

successivo il presidente della Camera ha respinto le richieste dell’istante,

che nel termine impartito non ha poi inoltrato osservazioni al reclamo. Il 23

gennaio 2019, l’avv. PA 1 ha informato la Camera di non più rappresentare la RE

1 e chiesto d’inviare ogni futura corrispondenza direttamente alla società.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 31 agosto 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 23 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nel

reclamo, la RE 1 ritiene, tra le altre cose, “superficiale ed errata” la

conclusione cui è giunto il primo giudice, in particolare laddove ha ritenuto

che le sue allegazioni “risultano

prive di fondamento e non infirmano,

quindi, la validità della pretesa avan­zata”.

Ribadisce al proposito l’eccezione di mancato adempimento contrattuale da parte della procedente

(ai sensi dell’art. 82 CO), sostenendo ch’essa non era

legittimata a chiedere alcunché né per il mese di luglio 2017 – non essendole

per tale mese state fornite le credenziali di accesso ai servizi e le password

– né per i tre mesi successivi, dal momento che oltre ad aver disdetto il contratto

con effetto immediato al 31 luglio 2017, le credenziali successivamente

fornitele non erano funzionanti, impedendole così di usufruire dei servizi

della società istante. Rimprovera poi al Pretore di non aver minimamente

esaminato l’eccezione secondo cui le prestazioni indicate sulle fatture in

oggetto – oltre ad essere “errate

ed esorbitanti” – non fanno riferimento ai servizi indicati

negli ordini da essa sottoscritti, sottolineando in particolare come il “saldo dei canoni per disdetta in un’unica

soluzione” (di fr. 3'501.89) non sia mai stato da

lei accettato (reclamo, pag. 6 ad 5).

3.

Ora,

è giurisprudenza consolidata che, sebbene il giudice non sia tenuto a esporre

esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi

dettagliatamente su di esse – potendosi limitare a trattare quelle di rilievo

per il giudizio –, la motivazione della sua decisione (nel senso dell’art. 238

lett. g CPC) dev’es­­sere redatta in modo tale che l’interessato possa capirne

la portata e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio al­l’autorità

superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami; sentenze della CEF 14.2016.29

del 13 luglio 2016 consid. 5 e 14.2014.162 del 18 dicembre 2014 consid. 5).

3.1

Sennonché

nella fattispecie il Pretore non si è affatto determinato sugli

argomenti sollevati dalla reclamante già nelle sue osservazioni all’istanza

(pag. 3 ad 17-18 e 25-26), ribaditi sia con la duplica (pag. 3 ad 13 e 17) sia

davanti a questa Camera, ma si è limitato a considerare in modo generico che “l’insieme della documentazione prodotta dall’istante

– ossia le offerte menzionanti il prodotto/servizio, il prezzo unitario e il

prezzo totale, debitamente sottoscritte dalla convenuta unitamente alle

condizioni generali e alle fatture […]” costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF, e a qualificare le censure dell’e­­scussa come “prive di fondamento”.

Così facendo, egli non ha dato modo alla convenuta di capire i motivi – appunto

non esplicitati – per cui ha respinto le argomentazioni da essa addotte per infirmare

il titolo di rigetto.

a) In

effetti, siccome è pacifico che le fatture prodotte dall’istante da sole non

possono, poiché non sottoscritte dall’escussa (come invece esige l’art. 82 cpv.

1.

LEF), assurgere a titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, il Pretore

avrebbe dovuto accertare d’uf­­ficio

(e a maggior ragione a fronte dell’esplicita contestazione del­la convenuta) che ogni posizione delle singole fatture corrispondesse a

una delle prestazioni

comprese nelle offerte sottoscritte dall’escussa (e prodotte dall’istante), o

perlomeno che tali corrispondenze siano state esplicitate

in modo convincente dall’i­­stante, sul quale grava l’onere di allegazione al

fine di consentire una verifica senza eccessive difficoltà degli importi posti

in esecuzione. Non solo. Il Pretore avrebbe dovuto inoltre dare atto

puntualmente dell’esito di tale verifica nella sua motivazione.

b) D’altronde,

il primo giudice non ha neppure spiegato il motivo per cui ha ritenuto

priva di fondamento l’eccezione d’inadempimento delle prestazioni

dovute dalla società procedente, ribadita a più riprese dall’escussa già in

prima sede. Occorre ricordare al riguardo che ove l’escusso contesti in modo

sufficientemente circostanziato e non palesemente insostenibile la correttezza

del­l’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’am­­bito di

un contratto bilaterale, incombe al procedente dimostrare di avere adempiuto

correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione

all’esecuzione volta all’in­­casso della propria pretesa (cosiddetta “Basler

Praxis”, cui questa Camera ha aderito recentemente: sentenze 14.2017.131 del­l’11

agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid.

5.

/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c).

3.2

L’assenza

di motivazione – non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC – costituisce una

manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g CPC) e del diritto di essere

sentita della reclamante (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC). Ora, un tale vizio

comporta – per principio – l’annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalla fondatezza di tale decisione nel merito. Eccezioni sono

possibili solo per disattenzioni non particolarmente gravi o per disattenzioni

che, pur gravi, l’autorità di ricorso può sanare essa medesima poiché rinviare

gli atti al primo giudice sarebbe una vana formalità e causerebbe un’inutile

protrazione della procedura (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con richiami). Nella

fattispecie la violazione del diritto di essere sentito lamentata dalla

reclamante non è di poco conto, giacché riguarda le sue due principali censure,

relative al titolo di rigetto medesimo (nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF), e l’esito

della controversia non appare evidente. Non incombe a questa Camera, nelle

descritte circostanze, di sanarla in questa sede, pronunciandosi sulla causa

per la prima volta al posto del giudice naturale e sottraendo alle parti il

doppio grado di giurisdizione. La decisione impugnata va pertanto annullata e

la causa rinviata al Pretore affinché provveda a emanare un nuovo giudizio

debitamente motivato nel senso dei soprastanti considerandi (art. 327 cpv. 3

lett. b CPC).

4.

La tassa per il presente giudizio e la

decisione sulla domanda di prestazione di una cauzione, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta al

riguardo (art. 105 CPC e sentenza della CEF 14.2013.125 del 31 ottobre 2013

consid. 2). Quanto alle

spese ed eventuali ripetibili di prima sede, esse saranno fissate dal Pretore un’altra

volta con il nuovo giudizio.

5.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'467.55,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è

accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata

al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.–, già anticipati dalla

reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

–, ,;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).