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Decisione

14.2018.142

Fallimento. Presupposti per la reiezione dell’istanza o per l’annullamento del fallimento

21 settembre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione dell’11 luglio 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 22 agosto 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 23 agosto 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 settembre

2018 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante l’esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 3 settembre 2018 contro la sentenza notificata RE 1 il 25

agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

Giusta

l’art. 172 LEF il giudice (di prima istanza) rigetta la domanda di fallimento

quando la comminatoria di fallimento sia stata annullata dall’autorità di

vigilanza (n. 1), quando al debitore siano stati restituiti i termini o egli

sia stato ammesso al beneficio dell’opposizione tardiva (n. 2) e quando il

debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese,

è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione (n. 3). In virtù dell’art.

174.

cpv. 2 LEF, d’altronde, l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

Ora,

nel caso in esame la reclamante si limita ad affermare che “tra

le parti ci si sta proponendo dei pagamenti dilazionati” senza

produrre alcuna conferma della controparte, e soprattutto senza dimostrare di

avere ottenuto dall’istante, prima della pronuncia del fallimento, una

dilazione nel senso dell’art. 172 n. 3 LEF, né – successivamente – il ritiro della domanda di fallimento

entro la scadenza del termine di ricorso (DTF 136 III 295

consid. 3.2), per tacere del fatto ch’essa non spende una parola sulla propria

solvibilità, peraltro dubbia, siccome a suo carico sono stati rilasciati 4

attestati di carenza di beni per quasi fr. 35'000.–. Non essendo adempiuto

nessuno dei presupposti degli art. 172 o 174 LEF, il reclamo non può ch’essere

respinto e il fallimento della RE 1 confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

3. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).