14.2018.143
Opposizione al sequestro. Verosimiglianza dell’esistenza e dell’importo del credito. Nova in sede di reclamo. Richiesta del sequestrante volta a obbligare il debitore a fornirgli una garanzia bancaria
14 novembre 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.143
Lugano
14 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con
istanza 24 luglio 2018 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 settembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 28 agosto 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 settembre 2015 RE 1 in qualità di “creditore” da una parte e CO
1 in veste di “debitore” dall’altra, hanno sottoscritto un “accordo privato”, in forza
del quale il primo si è impegnato a trasferire su un conto intestato al secondo
fr. 50'000.– (con giorno di valuta 17 settembre 2015), e quest’ultimo a
restituirgli la somma prestata mediante rate di fr. 500.– mensili, la
prima volta il 30 settembre 2015. Le parti hanno inoltre convenuto un tasso d’interesse
del 2% – calcolato sul valore a quel momento in essere del prestito – e un ammortamento
straordinario di fr. 4'000.– “affinché il rimborso dell’intero debito si estingua sull’arco di 5
anni”, entrambi da corrispondere entro il 31 gennaio
di ogni anno. Il contratto è stato firmato in qualità di garante anche da PINT2
1 il quale, oltre a verificare il corretto svolgimento del contratto, si è
impegnato a subentrare al posto di CO 1 qualora quest’ultimo non avesse
ottemperato ai propri doveri.
B. L’accordo
in questione è stato poi sostituito da un secondo, stipulato il 30 novembre
2016, con il quale le parti hanno stabilito che PINT2 1 veniva liberato dal suo
ruolo di garante senza che nulla fosse più dovuto da parte sua a RE 1 e a CO 1.
Inoltre, con la sottoscrizione dello stesso il creditore e il debitore davano
atto che l’accordo del 15 settembre 2015 non avrebbe più esplicato alcun
effetto giuridico e che i rapporti tra di loro sarebbero continuati secondo
accordi privati da concordarsi separatamente.
C. Con
un terzo accordo sottoscritto il 2 maggio 2018 CO 1, richiamando quanto
pattuito nel precedente contratto, si è impegnato a estinguere il proprio
debito nei confronti di RE 1 nel senso che avrebbe continuato a versargli le
rate di fr. 500.– entro il quinto giorno di ogni mese “senza interessi per la differenza di data
valuta rispetto a quanto a suo tempo concordato. Per quanto concerne gli
interessi di fr. 120.– maturati fino a quel momento il debitore ha
dichiarato che sarebbero stati da pagare pure dopo il pagamento delle rate di fr. 500.–
[…] mensili, alla stessa scadenza, sempre senza interessi, e così pure la rata
rimasta impagata di fr. 4'400.– […], che pure sarà saldata invece in rate
di fr. 500.– […] ciascuna, dopo il pagamento delle rate di fr. 500.–
[…] sopra indicate, ritenuto che comunque fr. 500.– […] sono da versarsi
al 31.12 di ogni anno, in aggiunta all’importo di fr. 500.– […] usuale”. Egli ha inoltre accettato che il ritardato pagamento di una sola rata
avrebbe reso esigibile l’intero saldo da lui dovuto. In calce a tale
dichiarazione, il 4 maggio 2018 RE 1 ha apposto la propria firma per accordo.
D. Con
istanza del 15 luglio 2018 diretta contro CO 1 e completata – su richiesta del
Pretore aggiunto – il 18 luglio 2018, RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) il sequestro
del salario che il convenuto percepisce quale dipendente della società PINT1 1 in
__________, pari a fr. 3'100.– mensili, sino a concorrenza di fr. 31'064.55
oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2018. Quale titolo del credito l’istante
ha indicato i tre accordi, rispettivamente del 15 settembre 2015, del 30 novembre
2016 e del 2 maggio 2018, sottoscritti col debitore e relativi
al prestito personale da lui concesso a favore di CO 1.
E. Con
decreto del 18 luglio 2018 (inc. __________) il
Pretore aggiunto ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro
di quanto richiesto, rendendo attento il creditore in merito alla sua
responsabilità nel senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse
essere accertata giudizialmente l’inesistenza del credito. Essendo il sequestro
stato eseguito lo stesso giorno dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (verbale
n. __________, da cui si evince che l’importo del salario da sequestrare è
stato fissato in fr. 1'404.– mensili), con istanza del 24 luglio 2018 CO 1
ha presentato opposizione al suddetto decreto davanti al medesimo giudice. Con
uno scritto del 27 luglio 2018 inoltrato spontaneamente alla Pretura, RE 1 ha
chiesto – seppur implicitamente – la reiezione dell’opposizione, sostenendo che
il mancato versamento della rata relativa al mese di marzo 2018 aveva fatto
scattare la clausola di esigibilità dell’intero saldo.
F. All’udienza di discussione del 21 agosto 2018 la
parte debitrice ha confermato la sua opposizione, ribadendo che dopo la sottoscrizione
della dichiarazione del 2/4 maggio 2018 egli ha eseguito dei versamenti mensili
di fr. 500.–, come risulta dalle ricevute da lui prodotte rispettivamente
del 4 maggio, del 1° giugno e del 5 luglio 2018, mentre il sequestrante ha
concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro.
G. Statuendo
con decisione del 28 agosto 2018 il Pretore ha accolto l’opposizione e
annullato il sequestro, ponendo a carico della parte sequestrante le spese
processuali di fr. 200.– senza assegnare indennità.
H. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 settembre 2018 per ottenerne l’annullamento, la
reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Nelle sue
osservazioni dell’8 ottobre 2018, CO 1 ha implicitamente concluso per la
reiezione del reclamo, sottolineando la sua intenzione di mantenere gli accordi
presi e di continuare a versare le rate pattuite. Il medesimo giorno il
sequestrante ha inoltrato a questa Camera uno scritto in cui, tra le altre
cose, lamentava il mancato pagamento da parte dell’opponente della rata di
settembre 2018, producendo al proposito l’estratto del conto relativo a tale
mese.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 settembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il
29 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo. Lo sono
pure le osservazioni al reclamo inoltrate da CO 1 a questa Camera l’8 ottobre
2018, l’ordinanza del 12 settembre trasmessagli dal presidente della Camera
essendo stata da lui ritirata il 29 settembre 2018 (v. tracciamento EasyTrack
relativo alla raccomandata estera n. __________). Lo scritto presentato dal
reclamante “brevi manu” lo stesso 8 ottobre 2018 è invece tardivo, poiché inoltrato
più di 10 giorni dopo la sentenza impugnata, sicché va estromesso dall’incarto.
1.2 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le
parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e
326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a),
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10
aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura
dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9
agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid.
3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III
639 consid. 4.3). Ciò posto, risultano così di per sé ammissibili i documenti
prodotti da RE 1 per la prima volta col reclamo, in particolare gli estratti
del suo conto privato presso la banca __________ aggiornati rispettivamente al
20 agosto e al 6 settembre 2018. Lo stesso non può invece dirsi per quello prodotto
con il complemento al reclamo, relativo al periodo dal 4 settembre al 2 ottobre
2018 (sopra, consid. 1.1). Ad ogni modo, tale documento non è di rilievo
per l’esito del giudizio odierno.
c) L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere
censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero
arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia
suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi,
soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la
portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare
prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per
analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013,
consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento
giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né
definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per
garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella
decisione impugnata il Pretore, riferendosi al mancato pagamento della rata di
marzo 2018 per la quale RE 1 ha avviato la procedura di sequestro, ha anzitutto
osservato come dal plico di documenti prodotti dal creditore si evince che il 7
marzo 2018 la parte debitrice ha versato fr. 500.–. Pur non essendo
chiaramente indicato che tale pagamento fosse riferito alla rata dovuta per
tale mese, il primo giudice ha constatato che, comunque sia, tra i vari
giustificativi agli atti solo uno (quello del 4 maggio 2018) precisa la
mensilità (aprile) cui è destinata. Egli rileva tuttavia come nell’ultimo
accordo del 2 maggio 2018 non vi è alcuna indicazione in merito alla tempistica
di rimborso delle rate precedenti la sua sottoscrizione, né contiene scadenze
precise, come del resto ammesso dallo stesso sequestrante. Nemmeno è possibile a
suo dire invocare il primo accordo sottoscritto dalle parti – lo stesso essendo
stato annullato e sostituito da quello successivo del 30 novembre 2016 – né possono
essere considerati i versamenti effettuati dal debitore prima del 2 maggio
2018, poiché eseguiti in momenti diversi senza indicazione della mensilità cui
si riferiscono. Per tutti questi motivi, non essendo stata resa verosimile l’esistenza
di un credito esigibile, egli ha accolto l’opposizione e annullato il
sequestro, prescindendo dall’esame degli ulteriori requisiti per la concessione
dello stesso.
4. Nel
reclamo RE 1 ribadisce come il debitore non rispetti “le regole e le clausole”
degli accordi sottoscritti né le scadenze dei rimborsi. In particolare egli
sostiene che CO 1 non ha ancora corrisposto le rate mensili di gennaio 2017,
marzo 2018, luglio e agosto 2018, né quella annuale di fr. 4'474.55 da
versare nel gennaio 2018, di modo che invoca nuovamente l’applicabilità della
clausola di esigibilità pattuita con la sottoscrizione dell’accordo del 2
maggio 2018. Chiede pertanto che il sequestro venga mantenuto e che l’opponente
rimborsi l’intero saldo del debito, oltre agli interessi, tramite rate mensili
di fr. 1'404.– come stabilito originariamente dal Pretore aggiunto (recte: dall’Ufficio
di esecuzione). Data l’inaffidabilità del debitore, il reclamante pretende
inoltre che quest’ultimo gli presenti “una garanzia bancaria quale fideiussione solidale (non annullabile) fino
al rimborso totale dell’intero debito”.
5. Nelle
sue stringate osservazioni CO 1 ritiene di aver rispettato l’accordo del 2
maggio 2018 rilevando alcuni errori nell’esposizione dei fatti presentati da RE
1 col suo reclamo. Sottolinea ad ogni modo che è sua intenzione mantenere gli
accordi presi e continuare a versare le rate pattuite di fr. 500.–
mensili.
6. Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del
sequestro (sopra, consid. 2), controversa nella fattispecie è solo quella relativa
al credito. La questione centrale è pertanto quella di sapere se il Pretore ha
applicato in modo errato il diritto – e pertanto l’art. 272 cpv. 1 cifra 1 LEF
– laddove ha ritenuto che, sulla scorta dei documenti da lui prodotti, RE 1 non
ha reso verosimile l’esigibilità del credito a garanzia del quale chiede la
conferma del sequestro.
6.1 A
sostegno della propria pretesa, con l’istanza di sequestro RE 1 ha prodotto i tre
noti accordi (plico doc. D), rispettivamente del 15 settembre 2015, del 30 novembre
2016 e del 4 maggio 2018 (sopra ad A-C). Egli ha preteso il pagamento dell’intero
saldo rimasto scoperto sulla base del terzo accordo poiché aveva constatato nuovi ritardi nel pagamento di quanto
pattuito. Nelle sue osservazioni all’opposizione al sequestro egli ha precisato
che l’opponente non aveva corrisposto la rata di marzo 2018, rendendo quindi
immediatamente esigibile l’importo ancora dovuto. Nel
reclamo, infine, RE 1 sostiene che la controparte non ha ancora corrisposto le
rate mensili di gennaio 2017, marzo 2018, luglio e agosto 2018, né quella annuale
di fr. 4'474.55 da versare nel gennaio 2018.
6.2 A parte quella relativa alla rata di marzo 2018, le allegazioni del
reclamante sono nuove, nel senso che non sono state formulate in prima sede.
Pure gli estratti del conto a lui intestato presso la banca __________ (l’uno
del 20 agosto, l’altro del 6 settembre 2018) acclusi al reclamo sono nuovi.
Tuttavia, già si è detto (sopra, consid. 1.2/b) che nella procedura di
opposizione il reclamante può far valere fatti e mezzi di
prova nuovi davanti all’autorità di reclamo,
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza impugnata (ciò che
ancora è stato ribadito nella sentenza 14.2016.33 del 28 settembre 2016,
consid. 1.4/a e b con rinvii) fino alla chiusura dello scambio degli allegati.
Nulla osta pertanto all’esame di quei fatti e documenti nuovi.
6.3 Ora,
in quanto riferita alle rate di gennaio 2017, marzo 2018 e a quella annuale, la
censura è infondata, dal momento che con il terzo accordo le parti hanno
convenuto che il mutuatario avrebbe continuato a versare rate mensili di fr. 500.–,
entro il quinto giorno di ogni mese, “fino ad estinzione del proprio debito da mutuo come accordo modificato
il 30.11.2016”. Pare così molto verosimile che tale
pattuizione riguardi anche eventuali rate anteriori rimaste scoperte – in
particolare quelle di gennaio 2017 e marzo 2018 –, che secondo il nuovo accordo
andranno estinte mediante il versamento delle normali rate mensili di fr. 500.–.
È del resto ciò che le parti hanno esplicitamente convenuto per la “rata annuale” di fr. 4'400.–
(invero di fr. 4'000.– nel primo accordo) e per gli interessi arretrati di
fr. 120.–. Applicare le scadenze originarie alle rate insolute maturate
prima del terzo accordo non sembra d’altronde sostenibile, dal momento che il
secondo accordo ha revocato gli effetti del primo e che gli “accordi privati”
da concordare separatamente, previsti in sostituzione del primo accordo, non appaiono
poi essere stati conclusi (o perlomeno non sono stati prodotti). Su questo
punto la sentenza impugnata resiste alla critica.
6.4 Per
quanto concerne la rata del mese di luglio 2018, contrariamente a quanto
sostiene RE 1, con la sua opposizione il debitore ha dimostrato di avergli
versato fr. 500.– per tale mensilità entro il termine stabilito, ossia il
5 luglio 2018 (doc. D accluso all’opposizione al sequestro). L’avvenuto
pagamento di quella rata è inoltre confermato dall’estratto
conto prodotto per la prima volta col reclamo, sicché anche tale censura cade
nel vuoto.
6.5 Sulla
scorta dell’estratto conto del 6 settembre 2018 relativo al mese di agosto 2018,
il sequestrante ha invece reso verosimile che per tale mese il debitore non ha
versato la relativa rata entro il quinto giorno. E nelle sue osservazioni al
reclamo, CO 1 non spende una parola su tale punto, dichiarando unicamente la
propria intenzione di mantenere gli accordi presi e di continuare a
corrispondere le rate pattuite. Sennonché il mancato pagamento di tale
mensilità, essendo subordinato all’ultimo accordo del 2 maggio 2018, ha fatto
scattare la clausola di esigibilità dell’intero debito. Da questo nuovo fatto –
di cui il Pretore non era al corrente al momento dell’emanazione della decisione
– si può concludere che il creditore ha reso verosimile l’esigibilità della sua
pretesa di rimborso immediato dell’intero saldo scoperto del mutuo.
6.6 Per
quanto attiene all’ammontare della stessa, con l’istanza di sequestro RE 1 ha
prodotto la copia degli estratti del proprio conto privato per i mesi da
settembre 2015 fino al 4 aprile 2018 (v. plico doc. C), da cui risultano tutti
Fatti
i pagamenti delle rate, degli ammortamenti e degli interessi effettuati dal
debitore sino a tale giorno, per un totale di fr. 22'802.95 di cui fr. 21'500.–
relativi al rimborso del capitale (le rate di fr. 500.– e i due
ammortamenti di fr. 4'000.–) e per la rimanenza agli interessi. Nel
rendiconto del 1° aprile 2018 annesso ai suddetti estratti e allestito dallo
stesso sequestrante, quest’ultimo ha indicato un saldo – al 31 marzo 2018 – di fr. 32'564.55.
In calce allo stesso, il 9 luglio 2018 il creditore ne ha aggiornato l’importo al
30 giugno a fr. 31'064.55, dedotti gli ulteriori tre versamenti di fr. 500.–
ciascuno. Al proposito CO 1 si limita nelle sue osservazioni a sostenere che “nel reclamo troppi punti menzionati non
rispecchiano il vero”, senza tuttavia indicare quali. Non
avendone il debitore contestato l’ammontare ancora dovuto, si giustifica di
mantenere il sequestro per tale importo .
7. Il reclamante chiede infine che il debitore gli fornisca “una garanzia bancaria quale fideiussione
Considerandi
solidale (non annullabile) fino al rimborso totale dell’intero debito”. Non cita però alcuna base legale a sostegno di tale pretesa. Il
diritto del sequestro non prevede del resto alcuna garanzia del genere, siccome
il sequestro costituisce già di per sé una misura conservativa a
garanzia del credito del sequestrante (mentre la garanzia di cui all’art. 273
cpv. 1 LEF è istituita a favore del debitore e quella dell’art. 277 LEF mira a
sostituire i beni sequestrati, ove essi siano lasciati a disposizione del
debitore). Su questo punto il reclamo va di conseguenza disatteso.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca
soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC).
Non
pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza al reclamante, che
non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv.
3.
lett. c CPC), né in prima né in seconda sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'064.55 raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata
sono così riformati:
1. L’opposizione al sequestro non è ammessa e di conseguenza il
sequestro n. __________ del 18 luglio 2018 è mantenuto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.–, già anticipate dalla parte
opponente, sono poste a suo carico.
2. La
richiesta di prestazione di garanzia è irricevibile.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 50.– e a
carico di CO 1 per la rimanenza.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).