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Decisione

14.2018.144

Opposizione al sequestro. Riconoscimento di debito. Errore essenziale. Fideiussione. Responsabilità del coniuge per i debiti dell’altro sui beni ricevuti in seguito a un cambiamento del regime matrimo

25 marzo 2019Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

le sentenze appena citate dirette nei suoi confronti, RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami distinti del 10

settembre 2018 per ottenerne l’annullamento, l’acco­­glimento delle opposizioni

ai sequestri e la revoca degli stessi. Stante l’esito del

giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alla controparte per

osservazioni.

L. I reclami inoltrati da PI 1 nelle due procedure da lui avviate sono

stati respinti con sentenza separata (inc. 14.2018.148/149).

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro

– sono delle decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett.

b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319

lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza

riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono di analogo contenuto (ancorché non tutte le censure siano

identiche) e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo

complesso di fatti e vertenti sull’appli­­cazione delle stesse norme

giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura,

di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.

c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 10 settembre 2018 contro le sentenze notificate all’allora

patrocinatore di RE 1 il 31 agosto 2018, in concreto i reclami sono tempestivi.

1.3

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le

parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e

326.

cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a),

verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10

aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura

dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9

agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid.

3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III

639.

consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.

320.

lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la

Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,

senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del

Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC

commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.

). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante

esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento

giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né

definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria

(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per

garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Preliminarmente, RE 1 afferma che il

Pretore avreb­be dovuto respingere le istanze di sequestro

poiché vertono su beni indistinti, non essendo dato di sapere di chi sono le “350 azioni nominative di __________ SA” e la “1/2 della part.

n. __________ RFD di __________” (reclamo nella causa

relativa al primo sequestro [in seguito: reclamo 1], ad 2). La questione è però

stata superata dalla comunicazione 6 aprile 2017 del Pretore all’UE di Lugano

(sopra ad D).

4.

Nella

decisione impugnata relativa alla prima causa, il Pretore ha anzitutto

considerato che il (primo) sequestro non risultava precluso dal fatto che la

procedente aveva già prima fatto valere la pretesa da garantire in sede penale,

anche perché l’opponente non ha menzionato le norme o i principi che vi

osterebbero. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto senza pertinenza

per la decisione di sua competenza che la richiesta della CO

1.

volta al­l’esecuzione di un pignoramento complementare nei

confronti di PI 1 fosse stata giudicata perenta da una

sentenza dell’autorità di vigilanza passata in giudicato.

4.1

Nel

primo reclamo (ad 3) RE 1 ribadisce che la procedente ha presentato una

richiesta di risarcimento danni in sede penale, poi ritirata, e “non si è manifestata” al momento della vendita di uno stabile di PI 1 sito in via __________

a __________. Così facendo, sostiene la reclamante, la procedente ha abusato

manifestamente del proprio diritto, perché essa non può rimanere inattiva in

alcune sedi e poi richiedere sequestri in altre. Senza

contare che la CO 1 ha già promosso contro di lei un’azione revocatoria, ciò

che escluderebbe un sequestro al mo­mento attuale, siccome essa sapeva almeno

dal 2010 che i beni sequestrati le appartenevano.

RE

1, d’altronde, reitera la pertinenza della decisione 30 gennaio 2013 (inc.

15.2012

) con cui questa Camera ha accertato la perenzione del diritto della

CO 1 di chiedere un pignoramento complementare giusta l’art. 115 cpv. 3

LEF, reputando inimmaginabile che si possano sequestrare beni a distanza di

anni dopo che una sentenza passata in giudicato sancisce l’impignorabilità

degli stessi per decorrenza del termine di perenzione.

4.2

Differentemente

da quanto afferma la reclamante, con la citata sentenza la CEF non ha sancito l’impignorabilità

dei beni ora sequestrati, ma si è limitata ad accertare la perenzione del

termine di un anno prescritto dall’art. 115 cpv. 3 LEF per chiedere un pignoramento

complementare a quello eseguito nel 2010. Tale decisione non osta

pertanto alla concessione del contestato sequestro, che, come visto (sopra consid. 2), è subordinata alla

realizzazione dei tre presupposti stabiliti all’art. 272 cpv. 1 LEF: verosimile

esistenza del credito vantato dal sequestrante, di una causa di sequestro e di

beni appartenenti al debitore. Tra queste condizioni non figura il rispetto di

determinati termini. Di conseguenza, l’eventuale inattività della creditrice

per un determinato lasso di tempo, o il ritiro di procedure già avviate, non si

oppone alla concessione del sequestro, purché a seguito di

tale inoperatività del creditore il suo credito non risulti prescritto,

circostanza che l’opponente non pretende essersi verificata in concreto. E chi

tarda a far valere il suo credito nei termini legali di prescrizione non abusa,

di per sé, del suo diritto (DTF 131 III 443 consid. 5.1 e i rinvii; sentenza

della CEF 14.2013.156 del 6 novembre 2013 consid. 5.1). Ne consegue che le

censure sollevate da RE 1 devono essere disattese.

5.

In entrambe le decisioni impugnate, il Pretore ha ritenuto il credito della procedente sufficientemente

verosimile sulla scorta dello scritto del 14 giugno 2004 di PI 1 all’avv. PI 2, nel quale questi si è riconosciuto

debitore verso la CO 1 di fr. 1'900'848.– a far tempo dal 18 maggio 2004 nell’ipotesi

in cui l’ordine di bonifico della PI 3. non fosse andato a buon fine.

Al

riguardo il Pretore ha respinto l’eccezione sollevata da RE 1, secondo cui il

riconoscimento di debito del 14 giu­gno 2004 sarebbe viziato da errore

essenziale, perché PI 1 lo avrebbe sottoscritto sulla base delle rassicurazioni

contenute nella comunicazione del 18 maggio 2004 trasmessagli dalla PI 4 e

sottoscritta da PI 5, a tenore del quale l’importo spettante alla CO 1 gli

sarebbe stato riaccreditato alcuni giorni dopo. A mente del primo giudice, infatti,

nel testo del riconoscimento lo stesso PI 1 dichiara di non avere la certezza

che l’ordine di bonifico della PI 3 vada a buon fine, manifestando così di aver

avuto già allora piena consapevolezza di non potersi fidare delle

rassicurazioni del 18 maggio 2004. In ogni caso – conclude il Pretore – PI 1

non ha ossequiato il termine di un anno per comunicare alla controparte ch’egli

non intendeva mantenere il contratto (art. 31 cpv. 1 CO), avendo già nel 2009

eccepito senza successo il medesimo errore in una causa di rigetto dell’opposizione

vinta dalla CO 1

5.1

La

reclamante (ad 6-8 nel reclamo 1 e ad 5-7 nel reclamo 2) argomenta che l’errore

essenziale è dato perché PI 1 ha scoperto di essere stato raggirato da PI 5,

nel 2004, solo il 23 agosto 2016, allorquando quest’ultimo è stato processato e

condannato fra l’altro per falso in documenti in relazione proprio agli atti sui

quali si appoggia la sequestrante. A mente della reclamante, sono falsi sia il fax

di __________ del 29 aprile 2004 sul quale suo marito si è fondato per firmare

il riconoscimento di debito, sia le lettere di conferma della PI 3 e della PI 4

del maggio del 2004. Avendo fatto valere l’errore essenziale il 24 aprile 2017,

PI 1 avrebbe rispettato il termine di un anno dell’art. 31 CO.

5.2

Giusta

l’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO l’errore è essenziale in particolare quando concerne

una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un

necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari. È

d’altronde necessario che l’errore sia stato riconoscibile per la controparte (DTF

118.

II 300, consid. 2/b).

a) Nello

scritto 14 giugno 2004 (doc. A e sopra ad A) PI 1 si è impegnato “inderogabilmente” a

pagare alla CO 1 fr. 1'900'848.– entro il 28 giugno 2004 qualora un ordine

di bonifico della PI 3 non fosse andato a buon fine né fosse intervenuto un

bonifico da parte della PI 4 entro il 15 giugno 2004. PI 1 sembrava quindi cosciente

che i bonifici in questione non erano certi ed è proprio per questo motivo ch’egli

si è impegnato ad assumere personalmente il debito. Egli non risulta quindi

aver considerato quei bonifici come un elemento necessario alla sottoscrizione del

riconoscimento di debito, e ad ogni modo la CO 1 non l’a­­vrebbe potuto

ravvisare leggendo lo scritto del 14 giugno 2004. A un esame sommario come quello che gli competeva (sopra consid. 2), ben

poteva il Pretore tenere per inverosimile la tesi dell’errore essenziale.

b) Ad

ogni buon conto, come correttamente sottolineato dal primo giudice, a prima

vista PI 1 ha lasciato ampiamente trascorrere il termine di un

anno per comunicare alla controparte ch’egli non intendeva mantenere il proprio

impegno (art. 31 cpv. 1 CO),

atteso che, per il decorso di tale termine, determinan­te

risulta essere il momento in cui egli ha saputo che la promessa di pagamento

contenuta nello scritto del 18 maggio 2004 della PI 4 (doc. 9) non è stata

mantenuta, ossia poco tempo dopo la ricezione dello stesso, e non quello della

successiva condanna per falsità in documenti ripetuta dell’estensore di quello

scritto. Per tacere del fatto che il dispositivo della condanna agli atti (doc.

10) non consente di ritenere che lo scritto del 18 maggio 2004 faccia parte

della lista dei 91 documenti giudicati falsi, in mancanza dell’atto d’accusa in

cui essi sono descritti.

5.3

Per

la reclamante (ad 9 nel reclamo 1 e ad 8 nel reclamo 2), il Pretore non poteva

respingere, nella prima causa, la sua censura per cui l’impegno del marito

verso la CO 1 è un contratto con sé stesso da reputare nullo e, nella seconda

causa, qualificare come “paradossale” la sua eccezione di dolo invocando la

funzione di amministratore unico del medesimo. A ben vedere i due argomenti

criticati non sono per nulla contraddittori. Come pertinentemente osservato dal

Pretore, non esiste infatti norma giuridica che vieti all’amministratore unico

di una società di assumere impegni personali a favore della stessa, trattandosi

di due soggetti giuridici distinti. Viceversa, non si può, è vero, escludere in

teoria la possibilità che l’assunzione di debito sia (“forse”, secondo la stessa

reclamante) viziata da un dolo della società, ma nella fattispecie sembra proprio inverosimile che PI 1, nella sua qualità di unico

rappresentante della CO 1, abbia ingannato sé stesso.

6.

In

entrambe le decisioni impugnate, il primo giudice ha respinto l’eccezione

sollevata dall’opponente secondo cui il riconoscimento di debito del 2004

rappresenterebbe una fideiussione e come tale non ossequierebbe le condizioni

di forma e il requisito del consenso della moglie. Questo perché PI 1 non ha

garantito il buon adempimento dell’impegno contrattuale della PI 4 nei

confronti della CO 1 risultante dai fax del 29 aprile 2004 e del 18 maggio 2004,

ma ha dichiarato di ritenersi “responsabile

e debitore” nei confronti della CO 1 qualora il

bonifico della __________. a suo favore non fosse andato a buon fine.

6.1

A

mente di RE 1 (reclamo 1 ad 10-15 e reclamo 2 ad 9-14) il Pretore ha

tralasciato il fatto qualificante che distingue l’assunzione solidale del

debito dalla fideiussione: il carattere accessorio dell’impegno del fideiussore

rispetto a quello del debitore

principale. Nella fattispecie è pacifico che l’obbligo

principale era della PI 3, che avrebbe dovuto versare il denaro alla PI 4, la

quale lo avrebbe poi restituito alla CO 1 PI 1, a suo modo di vedere, ha

riconosciuto un impegno solo se contro ogni aspettativa la PI 3 non avesse adem­piuto

il proprio.

6.2

In

realtà, in base agli atti non risulta per nulla “pacifico” che la PI 3 fosse

debitrice, men che meno principale, della somma in questione verso la CO 1 Lo

scritto del 12 maggio 2004 (doc. 8) ne conferma solo il trasferimento sul conto

della CO 1 presso la PI 6 quale controvalore di titoli che però sembravano poi

dover essere consegnati alla PI 4 (doc. 6 e 7). Anche lo scritto 18 maggio 2004

di quest’ultima (doc. 9) non fornisce dettagli sull’operazione. Chi sia l’effettiva

controparte della CO 1 non è dato di sapere. Specie perché nel noto

riconoscimento, successivo, del 14 giugno 2004 (doc. A) lo stesso PI 1 non

indica le società PI 3 e/o PI 4 come debitrici principali. Nulla cambiano al

riguardo i precedenti scritti 3 giugno 2004 dell’avv. PI 2 e 4 giugno 2004 di PI

1.

prodotti per la prima volta con i reclami (doc. 27 nel primo e doc. 17 nel

secondo). Il primo scritto si riferisce ancora una volta al più volte

annunciato bonifico senza precisare chi sia il debitore della somma dovuta,

mentre il secondo conferma, se ce ne fosse bisogno, il ruolo centrale del suo

estensore.

Non dà quindi adito a critiche la motivazione del Pretore secondo cui,

perlomeno a un sommario esame, PI 1 non pare aver garantito il debito di altri

(che sia la PI 3 e/o la PI 4), ma si

è dichiarato personalmente e irrevocabilmente “responsabile e debitore” di fr. 1'900'848.–

nei confronti della CO 1 a condizione che la somma non le fosse stata bonificata

sul suo conto prima del 15 giugno 2004. Il suo appare così un obbligo indipendente – e non accessorio come quello tipicamente assunto

dal fideiussore –, tanto più se si pensa ch’egli ha una formazione giuridica,

sicché l’uso del termine “debitore” assume rilevanza decisiva. Anche su questo punto le sentenze impugnate

meritano conferma.

7.

In ambedue i reclami (ad 16-17, rispettivamente 15-16) RE 1 reputa “sorprendente” il

legame tra le decisioni che riguardano le opposizioni ai sequestri inoltrate

dal marito, giudicate irricevibili poiché egli non fa valere interessi propri

(avendo dichiarato che i beni sequestrati appartengono alla moglie), e le

decisioni che la concernono personalmente, respinte perché il Pretore ha

considerato che tali beni, nonostante siano formalmente intestati a lei, sono

in realtà di pertinenza del marito. A mente della reclamante di due cose l’una:

o i beni sono del marito e allora la sua opposizione va esaminata, oppure i

beni sono suoi e il loro sequestro è escluso.

La

questione si pone invece in altri termini, quelli giustamente evidenziati dal

Pretore. PI 1 non ha alcun interesse personale degno di protezione a opporsi al

sequestro di beni che pretende di pertinenza della moglie e neppure quest’ultima

ha un interesse personale a criticare le decisioni emesse nei confronti del

marito, fermo restando che il Pretore non ha ritenuto i beni sequestrati di

pertinenza di PI 1, ma ha considerato ch’essi, pur di proprietà della moglie,

rispondono dei debiti del marito in virtù dell’art. 193 CC (sotto consid. 10).

8.

Secondo

la reclamante (ad 18, risp. 19) la gestione patrimoniale dei beni della CO 1

spettava alla PI 4 e nel riconoscimento di debito PI 1 si è limitato a garantire

il rimborso “dei denari” da parte della gestrice. A suo dire la prestazione principale è stata

estinta con il dividendo versato ai vari creditori nel fallimento della PI 4. Oltre

a fare cadere l’impegno accessorio del marito, il dividendo andrebbe dedotto dall’eventuale

credito della CO 1

8.1

Il

Pretore ha respinto tale eccezione, ritenendola incompatibile con il tenore

dell’impegno assunto da PI 1 nel riconoscimento di debito. Il primo giudice, d’altronde,

rileva che l’opponente non ha reso verosimile l’estinzione del credito principale

e che la sequestrante ha contestato di aver ricevuto pagamenti nel fallimento

della PI 4 e nei procedimenti penali.

8.2

Dagli

atti citati dall’opponente (doc. 11 e 12) non emerge in alcun modo, invero, l’effettivo

versamento di un dividendo a favore della CO 1, che l’opponente peraltro

nemmeno quantifica. Così stando le cose, l’impegno assunto da PI 1 a favore

della procedente sussiste a prima vista nella sua integralità,

indipendentemente dalla natura giuridica che si vuole attribuire allo stesso.

9.

Nella

sentenza relativa alla seconda causa (consid. 7.5), il Pretore ha respinto l’eccezione

secondo cui il credito della CO 1 non sarebbe di fr. 1'900'848.– ma semmai

di fr. 1'558'470.–, come risulterebbe da un rapporto dell’Equipe

finanziaria del Ministero pubblico (in seguito: EFIN) del 4 aprile 2012, perché

ha considerato tale rapporto troppo lacunoso per quantificare il credito

diversamente da quanto indicato dallo stesso PI 1 nel riconoscimento di debito

del 2004.

9.1

RE

1.

reputa l’estratto dell’EFIN invece “chiarissimo”, in quanto poggia su accertamenti effettuati in sede penale relativi

all’importo investito dal beneficiario economico della CO 1, via un veicolo

panamense, in PI 4, da cui risulta che l’importo di fr. 1'900'848.– è in

realtà composto di fr. 1'558'470.– più gli utili derivanti dalla gestione.

9.2

La

ricevibilità della censura è dubbia. La reclamante non spiega infatti perché la

CO 1 non potrebbe far valere anche gli utili derivanti dalla gestione. Del

resto, nello scritto del 14 giugno 2004 PI 1 si è riconosciuto debitore della CO

1.

proprio di fr. 1'900'848.–. La sentenza impugnata non presta quindi

fianco alla critica.

10.

In

merito al presupposto della verosimile appartenenza dei beni da sequestrare, il

Pretore ha ricordato che l’art. 193 CC protegge i crediti sorti prima della

costituzione o della modificazione del regime dei beni e che nella procedura

esecutiva contro il coniuge debitore, i creditori possono far pignorare,

rispettivamente rientrare nella massa fallimentare, i beni dell’altro coniuge

che rispondono del credito ai sensi dell’art. 193 CC. Ora, nel caso di specie

il credito della CO 1 nei confronti del coniuge debitore è sorto ed è divenuto

esigibile prima della stipula della convenzione matrimoniale dell’8 luglio

2004, motivo per il quale in concreto risulta applicabile l’art. 193 CC, per

cui i beni di RE 1, che rispondono per il credito della CO 1 verso PI 1,

possono essere sequestrati.

10.1

A

mente di RE 1 (n. 19-20, risp. 22-23) i sequestri sono da revocare anzitutto perché

sugli stessi beni (quelli indicati nei decreti di sequestro) non possono

coesistere l’azione revocatoria promossa dalla CO 1 con petizione del 14

gennaio 2013 e l’azione dell’art. 193 CC sulla quale questa società fonda il

diritto di far sequestrare i beni a lei formalmente intestati.

Per

il Tribunale federale, è vero, allorquando le condizioni del­l’art. 193 CC sono

realizzate, l’azione revocatoria è di principio esclusa (DTF 127 III 5 consid. 2/a

e i rinvii). E in concreto la sequestrante

postula il sequestro dei beni di proprietà della reclamante proprio sulla base

dell’art. 193 CC. In sede di opposizione al sequestro, tuttavia, l’applicabilità

della norma dev’essere esaminata soltanto sotto l’angolo della verosimiglianza

(art. 272 LEF), sicché non si pone (ancora) il problema della concorrenza di

tale strumento con l’azione revocatoria, fermo restando, ad ogni modo, che

secondo la giurisprudenza appena citata le pretese sgorganti dall’art. 193 CC

hanno priorità su quelle revocatorie. Sarà dunque semmai compito del giudice

competente di statuire sull’azione revocatoria e di decretarne l’irricevibilità.

10.2

La

reclamante obietta ancora che i beni intestati al coniuge possono sì essere

pignorati o fatti rientrare nella massa fallimentare del coniuge escusso, ma

non possono essere sequestrati (reclamo 1 ad 23 e reclamo 2 ad 26).

a) Secondo

l’art. 193 cpv. 1 CC, la costituzione o modificazione del regime dei beni e le

liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un

coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto

di essere soddisfatti. Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei

coniugi, giusta il secondo capoverso questi è tenuto al pagamento dei debiti

nei limiti del valore dei beni ricevuti. Scopo dell’art. 193 CC è di evitare

che la libertà contrattuale nell’ambito dei contratti matrimoniali e la

possibilità di cambiare in ogni momento il regime matrimoniale durante il

matrimonio conformemente all’art. 182 CC sia di pregiudizio ai creditori dei

coniugi (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6ª ed. 2018, n. 1 ad art. 193

CC; Philippin in:

Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 11 ad art. 193 CC). L’intento legislativo si concretizza o con la possibilità per i

creditori di far capo ai valori patrimoniali trapassati malgrado il cambio di

proprietà, oppure attraverso la responsabilità accessoria e sussidiaria del

coniuge favorito per l’avve­­nuto arricchimento qualora i valori patrimoniali

non siano più pre­senti (Hausheer/Aebi-Müller,

op. cit., n. 2 ad art. 193).

b) L’art.

193.

cpv. 1 CC permette ai creditori, nell’esecuzione promossa contro il coniuge

il cui debito è sorto nei loro confronti prima del trapasso dei beni all’altro

coniuge, di far pignorare e realizzare, rispettivamente rientrare nella massa

fallimentare, i beni sottratti come se l’adozione, la modifica o la

liquidazione del regime matrimoniale non fosse avvenuta (DTF 142 III 73 consid.

4.

; Philippin, op.

cit., n. 34 ad art. 193, parla di un “droit de suite”).

Conformemente allo scopo perseguito dalla norma, è di

tutta evidenza che tali beni possono pure essere sequestrati a garanzia delle

pretese dei creditori prima ch’essi siano pignorati o devoluti loro nel

fallimento. Che il Tribunale federale, nella sentenza appena menzionata, non lo

indichi esplicitamente non può essere interpretato come un silenzio

qualificato. È infatti risaputo che sequestrabilità e pignorabilità degli

attivi del debitore seguono sostanzialmente le stesse regole (art. 275 LEF).

Ora, beni formalmente intestati a terzi possono essere pignorati non solo se il

trapasso è manifestamente abusivo (art. 2 CC) o revocabile (art. 285 segg.

LEF), ma pure se sono adempiuti i presupposti dell’art. 193 CC. Perché ciò non

dovesse valere anche per il sequestro la reclamante non spiega. La sua censura

è pertanto infondata, se non irricevibile.

10.3

La

reclamante fa valere (ad 21-22, risp. 24-25) di aver partecipato all’aumento

dei beni del marito, in particolare prestandogli aiuto nel costruire la sua

fortuna, e di aver reso verosimile di vantare pretese nei confronti di lui

sulla scorta degli art. 163-166 CC, come confermano gli accrediti educativi

conteggiati dall’AVS, che attestano la presa a carico dei figli da parte sua. Orbene,

il contributo dell’art. 164 CC non è pignorabile e le pretese basate sugli art.

163-165 CC diventano esigibili al momento dello scioglimento del regime

matrimoniale, vale a dire, nella fattispecie, con la sottoscrizione della

convenzione matrimoniale, avvenuta prima dell’avvio delle esecuzioni della CO 1

a) A parte il fatto che RE 1 non specifica

precisamen­te né quantifica le sue asserite pretese

matrimoniali, ad ogni modo esse non figurano tra i beni indicati nei decreti di

sequestro (sopra ad C e F). La loro pretesa impignorabilità è dunque priva di

rilevanza.

b) D’altronde,

la garanzia dell’art. 193 CC vale per i crediti sorti – anche se non erano

ancora esigibili – prima del trapasso dei beni (DTF 142 III 73 consid. 4.2 e 4.5). Il momento determinante non è quindi, come

crede la reclamante, quello dell’avvio delle esecuzioni promosse dalla CO 1,

bensì quello della nascita della sua pretesa verso PI 1, al più tardi il 14

giugno 2004, data del noto riconoscimento di debito (doc. A). Precede così la

sottoscrizione della convenzione matrimoniale, dell’8 luglio 2004 (doc. G). Tra

i crediti protetti dall’art. 193 CC non rientrano quelli del coniuge favorito,

che non può pretendere di essere disinteressato su beni propri. Semmai, egli

deve rifarsi sui beni dell’altro coniuge. Le eventuali pretese della moglie contro

il marito non ostano così ai sequestri contestati.

10.4

Per

inciso (ad 22, risp. 25) la reclamante scrive che non è necessario intaccare il

proprio patrimonio dal momento che la CO 1 ha a disposizione quello del marito.

Essa non rende però verosimile che il patrimonio del marito sia sufficiente a

soddisfare il credito della sequestrante né in quale misura. La censura è

pertanto priva di pregio.

10.5

La

reclamante (ad 22, risp. 25) allega ancora che al momento della conclusione

della convenzione matrimoniale non era possibile prevedere l’esito della “vicenda PI 4”, ciò

che, secondo la giurisprudenza di questa Camera, escluderebbe il sequestro.

a) Essa

misconosce che la giurisprudenza citata riguarda casi di sequestro di beni trasferiti

a terzi con atti manifestamento abusivi (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabili

(art. 285 e segg. LEF) tendenti a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni

a scapito di altri (sentenza della

CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 846 n. 54c, consid.

6.

/c). Il presupposto della prevedibilità della lesione degli

interessi dei creditori non è invece richiesto ove il trapasso sia simulato

(stessa sentenza, consid.

6.

/d, e 14.2017.190 del 7 settembre 2018,

consid. 6.2). E non lo deve nemmeno essere nei casi in cui il

trasferimento dei beni al coniuge ricade sotto l’art. 193 CC, giacché per l’applicazione

di tale norma non è necessario che l’attribuzione sia stata fatta con l’in­­tenzione

di danneggiare i creditori (DTF 142 III 73 consid. 4.2 e i

riferimenti). La loro protezione è di conseguenza indipendente da ogni

preventiva prevedibilità del pregiudizio che l’adozione,

la modifica o la liquidazione del regime matrimoniale potrebbero recar loro. Già

per questo motivo la doglianza cade nel vuoto.

b) Sia

come sia, al momento di firmare la convenzione matrimoniale PI 1 pareva

ovviamente in grado di prevedere che l’assegnazione alla moglie di beni per ben

fr. 1'280'000.– avrebbe potuto compromettere l’impegno da lui assunto

qualche giorno prima a favore della CO 1 per fr. 1'900'848.–.

11.

Infine,

la reclamante (ad 24 risp. 27) postula la revoca dei sequestri anche perché,

dandosi il proprio compossesso sui beni sequestrati, la sequestrante avrebbe

dovuto avviare una contestazione della sua rivendicazione entro 20 giorni a

norma dell’art. 108 LEF. Come si evince però testualmente dalla norma citata

(cpv. 2) il termine invocato dev’essere fissato dall’ufficio d’ese­­cuzione,

ciò che la reclamante non rende verosimile sia stato fatto in concreto. La

reiezione di quest’ultima censura segna definitivamente la sorte del reclamo.

12.

Le spese processuali di questa sede, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono

stati intimati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

13.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'900'848.–,

supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Le procedure di reclamo relative alle cause

__________ (inc. 14.2018.144) e __________ (inc. 14.2018.145) sono congiunte.

2.

Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa __________ è

respinto.

Le

spese processuali di fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo nella causa __________ è respinto.

Le

spese processuali di fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).