14.2018.147
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un riconoscimento di debito recante la firma manoscritta dell’escusso
31 gennaio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.147
Lugano
31 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 25 giugno 2018 dalla
RE 1
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 10 settembre 2018 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 4 settembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 26 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la RE 1 (in
seguito RE 1) ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 17'260.55 oltre agli
interessi del 5% dall’8 novembre 2015, indicando quale titolo di credito: “Saldo fattura dell’ 08.10.2015, prestazioni
eseguite quali studio d’architettura”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 giugno
2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona aggiungendo alla pretesa di fr. 17'260.55 indicata sul precetto
esecutivo un’altra di fr. 401.35 oltre agli interessi del 5% dal 15
agosto 2015. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 21 agosto 2018.
C. Statuendo con decisione del 4 settembre 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di complessivi fr. 160.–
e un’indennità di fr. 300.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 10 settembre 2018 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 10 settembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 5
settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso concreto è pertanto irricevibile, poiché presentata per la prima volta
col reclamo, la tabella indicante i costi delle “prestazioni di base” della
società di architettura (allegato 1).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver rilevato l’assenza,
tra i documenti prodotti dall’istante, di un qualsivoglia titolo di rigetto
(provvisorio o definitivo) dell’opposizione. Egli ha inoltre osservato come
la fattura indicata sul precetto esecutivo sia già stata interamente saldata
dal convenuto e ha escluso che l’opposizione potesse essere rigettata per la pretesa
di fr. 401.35 aggiunta solo con l’istanza.
4.
Nel
reclamo la RE 1 precisa che per le diverse prestazioni effettuate a favore dell’escusso
sono state emesse due distinte fatture, l’una il 15 luglio (per fr. 17'661.90)
e l’altra l’8 ottobre 2015 (per fr. 17'260.55), e che l’importo già
corrisposto da CO 1 è da imputare alla prima, mentre quello posto in esecuzione
è riferito alla seconda fattura, rimasta scoperta. Ammette di aver omesso d’indicare
sul precetto esecutivo l’importo residuo della prima fattura (di fr. 401.35).
Ritiene tuttavia che a fronte di due richiami, di uno “specchietto “ricapitolativo”
e di una lettera di spiegazioni, il convenuto – che d’altronde non ha mai
sollevato alcuna obiezione alla documentazione trasmessagli – non può negare di
aver ricevuto le due fatture e di averne saldato, peraltro parzialmente, solo
una.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1
Orbene,
come correttamente rilevato dal Pretore, il problema nella fattispecie è che
nessuno dei documenti prodotti dalla società istante reca la firma manoscritta,
nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO (sentenze della
CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996
consid. 3/b), di CO 1 o di un suo rappresentante
(art. 32 cpv. 1 CO), né la documentazione riveste d’altronde le
caratteristiche di un atto pubblico. In altre parole manca un titolo di rigetto
provvisorio.
a) In
effetti, semplici fatture come quelle del 15 luglio 2015 (doc. E) e dell’8
ottobre 2015 (doc. F) prodotte in prima sede dalla RE 1, poiché non
sottoscritte da quest’ultimo, non possono costituire secondo la legge (art. 82
cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza
della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e ciò a
prescindere dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il
Pretore, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2).
b) Per
lo stesso motivo, neppure i due richiami del 25 gennaio e del 16 marzo 2016
(doc. B e C), né la lettera dell’11 novembre 2015 (doc. D), possono assurgere a
un valido riconoscimento di debito. Occorre infatti ricordare che né la pretesa
mancata contestazione delle fatture e dei richiami, né il pagamento
parziale di una fattura da parte del debitore sono
di rilievo in questa sede, perché un riconoscimento (tacito) di debito per atti
concludenti – in quanto sprovvisto della firma dell’escusso – non
darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017,
consid. 5.2/b, 14.2016.141 del 17 novembre 2016, consid. 5 e 14.2011.226 del 16
febbraio 2012 consid. 3.2).
5.2
Ne
discende che, in assenza del presupposto essenziale stabilito dall’art. 82 cpv.
1.
LEF, il reclamo non può ch’essere respinto e la decisione impugnata confermata. La
sentenza odierna, ad ogni modo, non priva la reclamante del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario, alfine di far accertare
la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79
LEF e sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire
un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 17'661.90 (sommando le
pretese di fr. 17'260.55 e fr. 401.35), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).