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Decisione

14.2018.147

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un riconoscimento di debito recante la firma manoscritta dell’escusso

31 gennaio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 giugno

2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona aggiungendo alla pretesa di fr. 17'260.55 indicata sul precetto

esecutivo un’altra di fr. 401.35 oltre agli interessi del 5% dal 15

agosto 2015. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta al­l’istanza con osservazioni

scritte del 21 agosto 2018.

C. Statuendo con decisione del 4 settembre 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di complessivi fr. 160.–

e un’indennità di fr. 300.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 10 settembre 2018 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 10 settembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 5

settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso concreto è pertanto irricevibile, poiché presentata per la prima volta

col reclamo, la tabella indicante i costi delle “prestazioni di base” della

società di architettura (allegato 1).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver rilevato l’assenza,

tra i documenti prodotti dall’istante, di un qualsivoglia titolo di rigetto

(provvisorio o definitivo) dell’opposi­­zione. Egli ha inoltre osservato come

la fattura indicata sul precetto esecutivo sia già stata interamente saldata

dal convenuto e ha escluso che l’opposizione potesse essere rigettata per la pretesa

di fr. 401.35 aggiunta solo con l’istanza.

4.

Nel

reclamo la RE 1 precisa che per le diverse prestazioni effettuate a favore dell’escusso

sono state emesse due distinte fatture, l’una il 15 luglio (per fr. 17'661.90)

e l’altra l’8 ottobre 2015 (per fr. 17'260.55), e che l’importo già

corrisposto da CO 1 è da imputare alla prima, mentre quello posto in esecuzione

è riferito alla seconda fattura, rimasta scoperta. Ammette di aver omesso d’indicare

sul precetto esecutivo l’importo residuo della prima fattura (di fr. 401.35).

Ritiene tuttavia che a fronte di due richiami, di uno “specchietto “ricapitolativo”

e di una lettera di spie­gazioni, il convenuto – che d’altronde non ha mai

sollevato alcuna obiezione alla documentazione trasmessagli – non può negare di

aver ricevuto le due fatture e di averne saldato, peraltro parzialmente, solo

una.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1

Orbene,

come correttamente rilevato dal Pretore, il problema nella fattispecie è che

nessuno dei documenti prodotti dalla società istante reca la firma manoscritta,

nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO (sentenze della

CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996

consid. 3/b), di CO 1 o di un suo rappresentante

(art. 32 cpv. 1 CO), né la documentazione riveste d’altronde le

caratteristiche di un atto pubblico. In altre parole manca un titolo di rigetto

provvisorio.

a) In

effetti, semplici fatture come quelle del 15 luglio 2015 (doc. E) e dell’8

ottobre 2015 (doc. F) prodotte in prima sede dalla RE 1, poiché non

sottoscritte da quest’ultimo, non possono costituire secondo la legge (art. 82

cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza

della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e ciò a

prescindere dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il

Pretore, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2).

b) Per

lo stesso motivo, neppure i due richiami del 25 gennaio e del 16 marzo 2016

(doc. B e C), né la lettera dell’11 novembre 2015 (doc. D), possono assurgere a

un valido riconoscimento di debito. Occorre infatti ricordare che né la pretesa

mancata contestazione delle fatture e dei richiami, né il pagamento

parziale di una fattura da parte del debitore sono

di rilievo in questa sede, perché un riconoscimento (tacito) di debito per atti

concludenti – in quanto sprovvisto della firma dell’escusso – non

darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017,

consid. 5.2/b, 14.2016.141 del 17 novembre 2016, consid. 5 e 14.2011.226 del 16

febbraio 2012 consid. 3.2).

5.2

Ne

discende che, in assenza del presupposto essenziale stabilito dall’art. 82 cpv.

1.

LEF, il reclamo non può ch’essere respinto e la decisione impugnata confermata. La

sentenza odierna, ad ogni modo, non priva la reclamante del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario, alfine di far accertare

la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79

LEF e sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire

un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 17'661.90 (sommando le

pretese di fr. 17'260.55 e fr. 401.35), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).