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Decisione

14.2018.148

Opposizione al sequestro. Irricevibilità per carenza d’interesse degno di protezione dell’opponente

22 marzo 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 6 aprile 2017 l’Ufficio di esecuzione

di Lugano ha eseguito il se­questro

(n. __________) e con istanza 18 aprile 2017 i coniugi PI 1 e PI 1 hanno presentato opposizione al decreto di sequestro al

medesimo giudice che l’ha pronunciato. Alle udienze di discussione del 22

giugno 2017 gli opponenti

hanno confermato le rispettive opposizioni, mentre la con­troparte ha concluso,

nella procedura riguardante PI 1, per la reiezione dell’opposizione, e nella procedura riguardante

PI 1 ha postulato in via principale la decla­ratoria d’inammissibilità

dell’opposizione per carenza del presup­posto processuale dell’interesse degno

di protezione e in via subordinata la reiezione della stessa.

C. In integrale accoglimento della nuova

istanza presentata il 23 ago­sto 2017 dalla CO 1 contro PI

1 a garanzia dello stesso credito, con decreto del 24 agosto 2017 il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato, sempre fino a concorrenza di fr. 1'900'848.–

oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2004, il sequestro di altri oggetti

(azioni, arredo domestico, rendita e crediti).

D. L’Ufficio

di esecuzione di Mendrisio e quello di Lugano hanno eseguito il secondo

sequestro rispettivamente il 25 agosto e il 31 agosto 2017 e con istanze 4

settembre 2017 PI 1 e PI 1 hanno di nuovo presentato opposizione al decreto di

sequestro al medesimo giudice. Con osservazioni del 16 ottobre 2017 la parte

creditrice ha concluso per la reiezione delle stesse, mentre con

controsservazioni del 30 e del 31 ottobre 2017 i coniugi hanno confermato le rispettive

opposizioni.

E. Statuendo

con quattro decisioni separate del 30 agosto 2018 il Pretore ha respinto

entrambe le opposizioni di PI 1, mentre ha dichiarato irricevibili ambedue le

opposizioni di PI 1, ponendo a carico di lui le spese processuali di fr. 500.–

e ripetibili di fr. 3'500.– a favore della sequestrante per ognuna delle

cause che lo riguardano.

F. Contro

le sentenze appena citate dirette nei suoi confronti, PI 1 è insorto a questa Camera con due reclami distinti del 13

settembre 2018 per ottenerne l’annullamento e il rinvio delle cause al primo

giudice affinché si pronunci sulle sue op­posizioni. Stante

l’esito del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alla

controparte per osservazioni.

G. I

reclami inoltrati da PI 1 nelle due procedure da lei avviate sono stati

respinti con sentenza odierna separata (inc. 14.2018.144/145).

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro

– sono delle decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett.

b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319

lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza

riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione

delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di

procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art.

125.

lett. c CPC), pur

mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono

essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 13 settembre 2018 contro le sentenze notificate al

patrocinatore di PI 1 il 3 settembre 2018, in concreto i reclami sono tempestivi.

2.

Nelle sentenze impugnate il Pretore ha rilevato che PI 1, nel sostenere

che il sequestro riguarda solo beni appartenenti formalmente e materialmente

alla moglie RE 1, non ha reso verosimile un interesse proprio a opporsi ai

sequestri. Per questo motivo il primo giudice ha dichiarato irricevibili le sue

opposizioni per carenza di interesse degno di protezione.

2.1

In

ambedue i reclami PI 1 evidenzia che nelle decisioni riguardanti RE 1, il

Pretore ha ritenuto che i sequestri sono leciti perché i beni indicati dalla CO

1, no­nostante siano formalmente intestati alla moglie, sono in realtà di

pertinenza del marito. A mente dell’opponente, però, di due cose l’una: o i

beni sono della moglie e allora l’opposizione di lei va accolta ed è corretto

ritenere ch’egli non abbia interesse a op­porsi al sequestro, oppure i beni

vengono considerati di lui e allora la sua opposizione dev’essere vagliata nel

merito.

2.2

Giusta

l’art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un’azione

o di un’istanza se sono dati tutti i presupposti processuali, fra cui rientra

segnatamente l’interesse degno di protezione

dell’attore o dell’istante. L’esigenza di un interesse va­le pure per l’opposizione

al sequestro, l’art. 278 cpv. 1 LEF precisando che l’opponente dev’essere “toccato

nei suoi diritti”, così come per il reclamo

contro la decisione su opposizione nel senso dell’art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a

ed. 2010, n. 20 ad art. 278 LEF con rinvio). Ora, nella misura in cui il

debitore è il destinatario del sequestro, la legittimazione a interporre

opposizione e a impugnare la decisione su opposizione deve in linea di

massima essergli riconosciuta, tranne quando

egli sostiene che i beni sequestrati appartengono a terzi e non rende

verosimile un interesse proprio a opporsi al sequestro (v. fra tante: sentenze

della CEF 14.2016.33 del 28 settembre 2016, RtiD 2017 I 758 n. 51c consid. 1.5 e 14.2010.40

del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 2.1).

2.3

Orbene,

in prima sede PI 1 ha contestato di essere titolare dei beni sequestrati

affermando che gli stessi sono di proprietà

della moglie (opposizioni al sequestro del 18 aprile 2017 [inc.

SO.2017.1961], pag. 3 n. 5, pag. 8 n. 21c e 22, pag. 9 n. 23b, e del 4

settembre 2017 [inc. SO.2017.4553], pag. 4 n. 12). Egli non specifica né

giustifica un (altro) interesse attuale, concreto e personale a opporsi al

sequestro, tanto meno ove si pensi che il titolare da lui indicato – sua moglie

– è intervenuta in difesa dei propri interessi interponendo personalmente

opposizione al sequestro.

a) In

queste circostanze, il Pretore si è determinato correttamente rifiutando di entrare in materia sull’opposizione

formulata da PI 1 e dichiarandola irricevibile per carenza d’interes­­se

degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a, 60 CPC), e ciò anche se poi

egli ha respinto l’opposizione presentata da RE 1. Questo perché

determinante per stabilire la legittimazione dell’opponente a interporre

opposizione sono solo le argomentazioni sollevate dallo stesso nella procedura

che lo riguarda e non anche eventuali accertamenti di segno opposto effettuati dal giudice nell’ambito di un’altra

procedura giudiziaria nel­la quale egli non è parte (per

tacere del fatto che nelle cause dirette contro la moglie il Pretore non ha

ritenuto che i beni sequestrati fossero del marito, ma ha considerato che gli

stessi rispondessero del debito di quest’ultimo in virtù dell’art. 193 CC [DTF 142 III 73 consid. 4.2] e fossero quindi

sequestrabili).

b) L’esigenza

di un interesse degno di protezione

riguarda infatti la pretesa – ovvero l’affermazione di un diritto per cui è

chiesta la tutela giurisdizionale (di natura processuale) – e non il diritto

stes­so (di natura sostanziale) (Bohnet

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,

n. 89 ad art. 59 CPC). Dal profilo

della ricevibilità, il giudice deve quindi solo verificare se l’ac­­coglimento

della domanda (in casu

opposizione) potrebbe avere effetti positivi sulla situazione giuridica o

materiale personale, attuale ed effettiva della parte richiedente, a

prescindere dalle sue concrete possibilità di successo (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 27 ad art. 59 CPC). L’accertamento dell’esistenza

di un interesse degno di protezione personale, attuale ed effettivo avviene

pertanto sulla scorta delle sole

allegazioni del richiedente (cfr. Müller

in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 56 ad art. 59 CPC), senza esame, pur sommario,

della fondatezza della pretesa (in particolare della legittimazione

attiva: sentenza del Tribunale federale 4A_212/2018 del 22 maggio 2018 consid.

2.

; Trezzini, op. cit. loc.

cit.), la quale viene esaminata nel merito unicamente se la domanda è

ricevibile.

Così,

se i beni sequestrati sono della moglie, come RE 1 ha allegato in prima sede,

egli non risulta avere alcun interesse effettivo a opporsi al sequestro né alcun interesse personale a dolersi della reiezione dell’opposizione interposta dalla mo­glie,

come giustamente rilevato dal Pretore. I reclami vanno pertanto

respinti.

3.

Le spese processuali di questa sede, stabilite in applicazione de­gli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non

sono stati intimati per os­servazioni, non essendo incorsa in spese in questa

sede.

4.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'900'848.–,

supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le procedure di reclamo relative alle cause

SO.2017.1961 (inc. 14.2018.148) e SO.2017.4553 (inc. 14.2018.149) sono congiunte.

2. Il

reclamo nella causa SO.2017.1961 è respinto.

Le

spese processuali di fr. 500.–, già anticipate dal reclamante, sono poste

a suo carico.

3. Il reclamo nella causa SO.2017.4553

è respinto.

Le

spese processuali di fr. 500.–, già anticipate dal reclamante, sono poste

a suo carico.

4. Notificazione a:

– , ,

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).