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Decisione

14.2018.15

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Rappresentanza professionale nelle causa sommarie previste dalla LEF. Rinuncia a prelevare spese processuali

15 marzo 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2018.15

Lugano

15 marzo 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° febbraio

2018 dalla

RE 1 USA

(rappresentata dalla RA 1,)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2018 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 5 febbraio 2018 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 gennaio 2018

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1, ora in

liquidazione, per l’incasso di fr. 27'881.67 oltre agli interessi del 9%

dal 7 maggio 2016 e di fr. 1'701.–;

che

avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1°

febbraio 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, per il tramite della RA 1;

che statuendo con decisione del 5 febbraio 2018, il Pretore ha respinto l’istanza “siccome irricevibile”, ponendo a carico dell’escu­­tente le spese processuali di fr. 250.–;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2018 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice

per nuovo giudizio sul merito;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

Considerandi

che

presentato il 7 febbraio 2018 contro la sentenza notificata alla rappresentante

della RE 1 il 6 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo (combinati

art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

il Pretore ha considerato l’istanza irricevibile poiché presentata da una rappresentante

– la RA 1 – che non rientra a suo parere in nessuna delle categorie di persone autorizzate

dall’art. 68 cpv. 2 CPC a esercitare la rappresentante professionale in giudizio;

che

tale motivazione, corretta fino al 31 dicembre 2017, non tiene però conto della

modifica dell’art. 27 LEF entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (legge federale del 25 settembre

2015, RU 2016, 3643), secondo cui ormai chiunque ha l’esercizio

dei diritti civili, comprese le persone giuridiche (FF 2014, 7509 ad 1.2.1), è

autorizzato a rappresentare, anche professionalmente, altre persone nel

procedimento esecutivo;

che

per il rinvio dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC ciò vale anche per la rappresentanza

professionale nelle pratiche trattate in procedura sommaria previste dalla LEF

a tenore dell’art. 251 CPC (FF 2014, 7510 ad 1.2.2);

che

la RA 1 era pertanto abilitata a presentare l’istanza del 1° febbraio 2018;

che

la decisione impugnata va così annullata e la causa rinviata al primo giudice

perché si determini sul merito (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), senza prima

interpellare la controparte, siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la

sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore potrà statuire con pieno

potere di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale

6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I

715.

n. 34c consid. 5.3);

che,

tuttavia, il Pretore dovrà sospendere la procedura fino a quando non verrà

decisa la continuazione della procedura di fallimento decretato il 16 febbraio

2018.

nei confronti della convenuta, riattivandola ove il fallimento dovesse

essere chiuso per mancanza di attivo (sentenza della CEF 14.2013.187 del 2 marzo

2015);

che per equità (art.

107.

cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali per il presente

giudizio, non potendosi dire causate né dall’istante né dalla convenuta, che

non è stata interpellata né in prima sede né in seconda (la notificazione del reclamo

effettuato dalla Camera il 19 febbraio 2018 non essendo valida poiché è posteriore

alla dichiarazione del fallimento);

che non

si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2

CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non

anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.

5);

che sulle spese processuali di

prima istanza, annullate con la decisione impugnata, il Pretore statuirà

nuovamente se la causa non dovesse diventare senza oggetto;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 29'582.67,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo

giudizio sul merito dopo l’eventuale chiusura del fallimento della CO 1 per mancanza

di attivo.

2. Non

si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazione con eventuali

altri suoi debiti, l’anticipo di fr. 260.– è restituito alla RE 1

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).