14.2018.15
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Rappresentanza professionale nelle causa sommarie previste dalla LEF. Rinuncia a prelevare spese processuali
15 marzo 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2018.15
Lugano
15 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° febbraio
2018 dalla
RE 1 USA
(rappresentata dalla RA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 5 febbraio 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 gennaio 2018
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1, ora in
liquidazione, per l’incasso di fr. 27'881.67 oltre agli interessi del 9%
dal 7 maggio 2016 e di fr. 1'701.–;
che
avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1°
febbraio 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, per il tramite della RA 1;
che statuendo con decisione del 5 febbraio 2018, il Pretore ha respinto l’istanza “siccome irricevibile”, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2018 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice
per nuovo giudizio sul merito;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
Considerandi
che
presentato il 7 febbraio 2018 contro la sentenza notificata alla rappresentante
della RE 1 il 6 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo (combinati
art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
il Pretore ha considerato l’istanza irricevibile poiché presentata da una rappresentante
– la RA 1 – che non rientra a suo parere in nessuna delle categorie di persone autorizzate
dall’art. 68 cpv. 2 CPC a esercitare la rappresentante professionale in giudizio;
che
tale motivazione, corretta fino al 31 dicembre 2017, non tiene però conto della
modifica dell’art. 27 LEF entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (legge federale del 25 settembre
2015, RU 2016, 3643), secondo cui ormai chiunque ha l’esercizio
dei diritti civili, comprese le persone giuridiche (FF 2014, 7509 ad 1.2.1), è
autorizzato a rappresentare, anche professionalmente, altre persone nel
procedimento esecutivo;
che
per il rinvio dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC ciò vale anche per la rappresentanza
professionale nelle pratiche trattate in procedura sommaria previste dalla LEF
a tenore dell’art. 251 CPC (FF 2014, 7510 ad 1.2.2);
che
la RA 1 era pertanto abilitata a presentare l’istanza del 1° febbraio 2018;
che
la decisione impugnata va così annullata e la causa rinviata al primo giudice
perché si determini sul merito (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), senza prima
interpellare la controparte, siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la
sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore potrà statuire con pieno
potere di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I
715.
n. 34c consid. 5.3);
che,
tuttavia, il Pretore dovrà sospendere la procedura fino a quando non verrà
decisa la continuazione della procedura di fallimento decretato il 16 febbraio
2018.
nei confronti della convenuta, riattivandola ove il fallimento dovesse
essere chiuso per mancanza di attivo (sentenza della CEF 14.2013.187 del 2 marzo
2015);
che per equità (art.
107.
cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali per il presente
giudizio, non potendosi dire causate né dall’istante né dalla convenuta, che
non è stata interpellata né in prima sede né in seconda (la notificazione del reclamo
effettuato dalla Camera il 19 febbraio 2018 non essendo valida poiché è posteriore
alla dichiarazione del fallimento);
che non
si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2
CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non
anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.
5);
che sulle spese processuali di
prima istanza, annullate con la decisione impugnata, il Pretore statuirà
nuovamente se la causa non dovesse diventare senza oggetto;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 29'582.67,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo
giudizio sul merito dopo l’eventuale chiusura del fallimento della CO 1 per mancanza
di attivo.
2. Non
si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazione con eventuali
altri suoi debiti, l’anticipo di fr. 260.– è restituito alla RE 1
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).