14.2018.150
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Richiamo documenti. Errore essenziale. Dolo commesso da un terzo. Nullità della pretesa fideiussione
27 maggio 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.150
Lugano
27 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.2746 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 maggio 2017
dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. dott. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 13 settembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 30 agosto 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 14 giugno 2004, l’avv. dott. PI 1, a quel tempo direttore e
presidente della società panamense CO 1, ha consegnato all’avv. PI 1,
patrocinatrice della beneficiaria economica di quella società, uno scritto del
seguente tenore:
“Gentile Collega, Le confermo che in occasione
dell’odierno incontro presso il suo Studio Le ho consegnato copia di un ordine
di bonifico della D__________., __________, che ho ricevuto per fax il 13
giugno 2004, nonché copia di un mio ordine di bonifico alla Banca __________ del
4 giugno 2004. Non ho tuttavia la certezza che il bonifico di D__________ vada
a buon fine. Se il bonifico di cui ho detto sopra non avvenisse, Le confermo di
ritenermi responsabile e debitore nei confronti di CO 1, __________, per l’importo
di CHF 1'900'848.– (un milione novecentomilaottocentoquarantotto) a far
capo dal 18 maggio 2004. […] Infine m’impegno inderogabilmente ad estinguere
il debito di CHF 1'900'848.– entro il 28 giugno 2004”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 marzo 2009 dall’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano, la CO 1 ha proceduto contro RE 1 per l’incasso di fr. 1'900'848.–
oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2004. L’opposizione interposta da
quest’ultimo è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con decisione del 18 dicembre 2009, ormai passata in
giudicato, motivo per il quale, così richiesto dalla creditrice, il 1°
settembre 2010 l’UE di Lugano ha eseguito il pignoramento e il 4 ottobre 2010
ha spedito alle parti il relativo verbale a valersi quale attestato provvisorio
di carenza di beni in quanto il valore di stima complessivo dei beni pignorati
risultava inferiore all’importo del credito posto in esecuzione.
C. Il
3 aprile 2017 la CO 1 ha chiesto contro RE 1 il sequestro di ulteriori beni,
asseritamente di proprietà della moglie, sequestro che il Pretore del Distretto
di Lugano ha decretato il 5 aprile 2017.
D. Sulla
scorta della domanda di esecuzione a convalida del sequestro presentata dalla CO
1 il 6 aprile 2017, l’11 maggio 2017 l’UE di Lugano ha emesso un nuovo
precetto esecutivo (n. 2__________) nei confronti di RE 1 per l’incasso di fr. 1'900'848.–
oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2004, indicando quale titolo di credito
l’“esecuzione a convalida del
sequestro n. __________7. Riconoscimento di debito del 14.06.2004 già oggetto
di attestato provvisorio di carenza beni”.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 maggio
2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 6 novembre 2017. Con replica del 15 novembre 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta
con duplica del 29 novembre 2017 vi si è nuovamente opposta.
F. Statuendo con decisione del 30 agosto 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 5'000.–
a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 settembre 2018 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13
settembre 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 3
settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore evidenzia che nello scritto firmato dall’escusso
il 14 giugno 2004, egli si riconosce debitore di una somma di denaro determinata
nei confronti della CO 1 qualora il bonifico della D__________ rispettivamente
il conseguente ordine da lui dato alla Banca __________, non fossero andati a
buon fine, circostanza pacifica nella fattispecie. Malgrado il convenuto abbia
preso impegni anche nei confronti della beneficiaria economica della CO 1, per
il primo giudice egli si è comunque riconosciuto chiaramente debitore nei
confronti della società procedente, motivo per cui questo documento costituisce
in principio valido riconoscimento di debito a suo favore.
3.1
Nel
reclamo RE 1 argomenta anzitutto che se si esamina la fattispecie nel suo
complesso, la corrispondenza del 2004 si riferisce sempre e solo alla
beneficiaria economica della CO 1.
Ora,
diversamente da quanto egli afferma, dalla sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione
prolata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il 18 dicembre 2009
(inc. __________) – agli atti come documento E –, non risulta in alcun modo che
legittimata ad agire fosse la beneficiaria economica della CO 1: al contrario
dalla stessa emerge chiaramente che la legittimazione ad agire sulla base del
riconoscimento di debito del 14 giugno 2004 è stata riconosciuta alla stessa CO
1, a favore della quale il Pretore ha concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione.
3.2
Il
reclamante richiama poi vari documenti presenti nel citato incarto, che
attesterebbero ulteriormente che il tentativo di recuperare ____________________
sarebbe stato fatto a nome della beneficiaria economica e non della stessa CO 1.
In linea di massima il richiamo a documenti presenti in un altro incarto, come
l’edizione di documenti, sono però inammissibili in una procedura d’indole
sommaria, poiché solo i documenti prodotti dalle parti con gli allegati di
causa o all’udienza (sulla tenuta della quale esse non possono però fare
assegnamento: art. 253 CPC e Mazan in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 3 ad art. 254 CPC) soddisfano l’esigenza d’immediata disponibilità cui
l’art. 254 cpv. 1 CPC, di principio, subordina la ricevibilità dei mezzi di
prova ammessi nelle procedure sommarie (DTF 138 III 638 consid. 4.3.1; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a
ed. 2017, n. 14 ad art. 254 CPC). Ciò vale a maggior ragione in una causa di rigetto dell’opposizione, giacché il richiamo d’incarti cozza contro l’esigenza di celerità dei procedimenti esecutivi
(sentenza della CEF 14.2017.204 del 21 giugno 2018, consid. 6.2/a e 14.2014.147
del 13 aprile 2015 consid. 8.2/a), specie ove, come nella fattispecie, la parte
avrebbe potuto senza difficoltà produrre già in prima sede tutti i documenti
che riteneva necessari alla tutela dei propri interessi (sentenza della CEF
14.
2014.242 dell’8 giugno 2015, RtiD 2016 I 719 n. 43c consid. 7.3). Per
tacere del fatto, sia come sia, che RE 1 non ha chiesto in prima sede il richiamo
dei documenti presenti nell’incarto __________ e che nuovi mezzi di prova non
sono ammessi in sede di reclamo (sopra consid. 1.2).
3.3
In fin dei conti, rimane del resto il fatto incontrovertibile che nello
scritto del 2004 PI 1 si è impegnato esplicitamente a favore della CO 1 e non
della sua beneficiaria economica. È
irrilevante la circostanza che lo stesso sia stato allestito dalla patrocinatrice
della procedente. Il reclamante, che ha una formazione
giuridica, non pretende per avventura di aver agito, su questo punto, sotto l’influsso
di un dolo o di un errore essenziale. Il suo costituisce
pertanto in principio un riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF a
favore della procedente per l’importo indicato nella propria dichiarazione.
4.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
4.1
Il
Pretore ha respinto l’eccezione sollevata da RE 1, secondo cui il riconoscimento
di debito del 14 giugno 2004 sarebbe viziato da errore essenziale, perché egli lo
avrebbe sottoscritto sulla base delle rassicurazioni contenute nella comunicazione
del 18 maggio 2004, in seguito rivelatasi falsa, trasmessagli dalla __________
e sottoscritta da PI 4, a tenore della quale l’importo spettante alla CO 1 gli
sarebbe stato riaccreditato alcuni giorni dopo. A mente del primo giudice, infatti, nel testo del
riconoscimento lo stesso PI 1 ha dichiarato di non avere
la certezza che l’ordine di bonifico della D__________ fosse andato a buon
fine, manifestando così di aver avuto già allora piena consapevolezza di non
potersi fidare delle rassicurazioni del 18 maggio 2004. In ogni caso – conclude
il Pretore – PI 1 non ha ossequiato il termine di un anno per comunicare alla
controparte ch’egli non intendeva mantenere il contratto (art. 31 cpv. 1 CO),
avendo già nel 2009 eccepito senza successo il medesimo errore nella prima causa
di rigetto dell’opposizione vinta dalla CO 1 (inc. __________, doc. E).
Il
reclamante contesta invece di aver avuto piena consapevolezza, né nel 2004 né
nel 2009, che il bonifico della D__________ fosse potuto non andare a buon
fine. Dice di aver saputo con certezza della falsità dei documenti allestiti da
P__________ solo con la condanna penale contro di lui dell’agosto del 2016. Il
suo errore non sarebbe pertanto inverosimile ed egli l’ha poi eccepito entro l’anno,
rispettando il termine sancito dall’art. 31 CO.
a) Giusta
l’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO l’errore è essenziale in particolare quando concerne
una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un
necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari. È
d’altronde necessario che l’errore sia stato riconoscibile per la controparte (DTF
118.
II 300, consid. 2/b).
b) Nel
noto scritto del 2004 RE 1 si è impegnato “inderogabilmente” a pagare
alla CO 1 fr. 1'900'848.– entro il 28 giugno 2004 qualora un ordine di bonifico
della D__________ non fosse andato a buon fine né fosse intervenuto, entro il
15.
giugno 2004, un bonifico da parte della __________. PI 1 pare quindi essere
stato cosciente che i bonifici in questione non erano certi ed è proprio per
questo motivo ch’egli si è impegnato ad assumere personalmente il debito. Non risulta
così, a prima vista, ch’egli abbia considerato quei bonifici come un elemento
necessario alla sottoscrizione del riconoscimento di debito e ad ogni modo la CO
1.
non l’avrebbe potuto ravvisare leggendo lo scritto del 14 giugno 2004. Corretta pertanto la conclusione
del Pretore che ha ritenuto per inverosimile la tesi dell’errore essenziale
– o perlomeno meno verosimile della tesi avversa.
c) In
ogni caso, come correttamente sottolineato dal primo giudice, PI 1 ha
verosimilmente lasciato ampiamente trascorrere il termine di un
anno per comunicare alla controparte ch’egli non intendeva mantenere il proprio
impegno (art. 31 cpv. 1 CO),
atteso che, per il decorso di tale termine, determinante risulta
essere il momento in cui egli ha saputo che la promessa di pagamento contenuta
nello scritto del 29 aprile 2004 della __________ (doc. 8) non è stata
mantenuta, ossia subito dopo la scadenza del 15 giugno
2004.
indicata nel riconoscimento di debito, e non quello
della successiva condanna per falsità in documenti ripetuta dell’autore della
promessa.
d) Nulla
cambia al riguardo la censura – esplicitamente sollevata dal reclamante per la
prima volta in questa sede – secondo cui egli sarebbe stato raggirato da P__________
con macchinazioni e documenti in seguito rivelatisi falsi per obbligarlo a
prestare una garanzia, sicché all’errore essenziale si aggiungerebbe anche il dolo.
Infatti, la vittima di un dolo commesso da un terzo (in
concreto per ipotesi P__________) non è autorizzata a considerarsi svincolata
dai propri impegni, a meno che l’altra parte al momento della conclusione del
contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo (art. 28 cpv. 2 CO),
circostanza che nella fattispecie il reclamante neppure pretende si sia
realizzata. Non è così necessario verificare se il reclamante ha reso
verosimile la pretesa falsità della promessa del 18 maggio
2004.
Ad ogni modo il dispositivo della condanna agli atti (doc. 12) non consente
di ritenere che lo scritto del 18 maggio 2004 faccia parte della lista dei 91
documenti giudicati falsi, in mancanza dell’atto d’accusa in cui essi sono
descritti.
4.2
Nella
decisione impugnata, il primo giudice ha respinto l’eccezione sollevata dall’opponente
secondo cui il riconoscimento di debito del 2004 rappresenterebbe una
fideiussione e come tale non ossequierebbe le condizioni di forma e il
requisito del consenso della moglie. Questo perché PI 1 non ha garantito il
buon adempimento dell’impegno contrattuale della __________ nei confronti della
CO 1, ma ha dichiarato di ritenersi “responsabile e debitore” nei confronti della CO
1.
qualora il bonifico della D__________ a suo favore non fosse andato a buon
fine.
a) A
mente di PI 1, stante il fatto che l’interpretazione della propria
dichiarazione richiedeva un pieno potere di cognizione, il Pretore avrebbe
dovuto ammettere l’opposizione e rinviare l’istante al merito, tanto più che in
caso di dubbio il giudice deve decidere a favore della fideiussione. Il
reclamante gli rimprovera inoltre di aver tralasciato il fatto qualificante che
distingue l’assunzione solidale del debito dalla fideiussione: il carattere
accessorio dell’impegno del fideiussore rispetto a quello del debitore principale. Nella fattispecie, egli
sostiene, è pacifico che l’obbligo principale fosse della D__________
che avrebbe dovuto versare il denaro alla __________, la quale lo avrebbe poi
restituito alla CO 1 PI 1, a suo modo di vedere, ha riconosciuto un impegno
solo se contro ogni aspettativa la D__________ non avesse adempiuto il proprio.
b) Il
reclamante pare confondere due aspetti ben distinti della procedura di rigetto
provvisorio dell’opposizione (art. 82 LEF): quello del titolo di rigetto (cpv.
1) e quello delle eccezioni dell’escusso (cpv. 2).
aa) In
una prima fase, il giudice deve verificare che la pretesa dell’istante sia
fondata su un riconoscimento di debito o un atto pubblico nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF. Incombe a quest’ultimo dimostrare tale presupposto (sentenza
del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con
rimandi). In caso di dubbio il giudice deve respingere l’istanza
e rinviarlo al merito (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015,
consid. 7.1).
Qualora
poi l’escusso sollevi immediatamente eccezioni suscettibili d’infirmare il
riconoscimento di debito, in una seconda fase il giudice deve appurare se le stesse
sono verosimili in fatto e in diritto e respingere l’istanza ove ricavi l’impressione,
sulla scorta d’indizi oggettivi che risultano dagli atti, che le eccezioni sono
fondate, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che non
lo siano (cfr. DTF 138 III 233 consid. 4.1.1). L’escusso può invocare
qualsiasi mezzo di difesa di diritto civile – eccezioni od obiezioni –,
segnatamente un vizio di forma che colpisce il proprio obbligo, come la
mancanza dell’atto pubblico o del consenso del coniuge nel contratto di
fideiussione (art. 493 e 494 CO; DTF 119 Ia 441; sentenza del Tribunale
federale 5A_849/ 2012 del 25 giugno 2013 consid. 2.1).
bb) Per
quanto riguarda il caso in rassegna, incombeva pertanto al reclamante rendere
verosimile che il proprio impegno del 2004 fosse da qualificare come
fideiussione. E, verificata l’esistenza di un valido titolo di rigetto, il
Pretore poteva legittimamente respingere l’eccezione di nullità e accogliere l’istanza
nella misura in cui è giunto alla conclusione, in base a un sommario esame, che
la tesi dell’escusso è inverosimile.
c) La
decisione impugnata resiste alla critica anche sotto il profilo dell’art. 82
cpv. 2 LEF. Il riconoscimento di debito del 14 giugno 2004 (doc. C) non si
riferisce ad alcuna fideiussione né ad alcuna garanzia. E contrariamente a
quanto asserisce il reclamante, in base agli atti non risulta per nulla “pacifico” che la D__________
fosse debitrice, men che meno principale, della somma in questione verso la CO
1.
Lo scritto del 12 maggio 2004 (doc. 10) ne conferma solo il trasferimento
sul conto della CO 1 presso la Banca __________ quale controvalore di titoli
che però sembravano poi dover essere consegnati alla __________ (doc. 8 e 9).
Anche lo scritto 18 maggio 2004 di quest’ultima (doc. 11) non fornisce dettagli
sull’operazione. Chi sia l’effettiva controparte della CO 1 non è dato di
sapere. Specie perché nel noto riconoscimento, successivo, del 14 giugno 2004,
lo stesso PI 1 non indica le società D__________. e/o __________ come debitrici
principali.
d) Non dà quindi adito a critiche la motivazione del Pretore secondo cui,
perlomeno a un esame di verosimiglianza, PI 1 non ha garantito il debito di
altri (che sia la D__________ e/o la __________), ma si è dichiarato personalmente e irrevocabilmente
“responsabile
e debitore” di fr. 1'900'848.–
nei confronti della CO 1 a condizione che la somma non le
fosse stata bonificata sul suo conto prima del 15 giugno 2004. Il suo appare
così un obbligo indipendente – e non accessorio come
quello tipicamente assunto dal fideiussore –, tanto più se si pensa ch’egli ha
una formazione giuridica, sicché l’uso del termine “debitore” assume rilevanza
decisiva. Anche su questo punto la sentenza impugnata merita conferma.
4.3
Il
Pretore ha respinto la censura dell’escusso secondo cui l’impegno da lui
assunto nei confronti della CO 1 è un contratto con sé stesso da reputare nullo
perché a quell’epoca egli era amministratore della procedente. PI 1 ribadisce
per contro che quale amministratore unico egli non poteva obbligarsi a favore
della società, ma unicamente a favore della beneficiaria economica della
stessa, vera destinataria del riconoscimento di debito.
In
realtà, nello scritto del 2004 egli si è espressamente riconosciuto debitore
della procedente e non della sua beneficiaria economica. Come pertinentemente
osservato dal Pretore, non esiste poi alcuna norma giuridica che vieti all’amministratore
unico di una società di assumere impegni personali a favore della stessa,
trattandosi di due soggetti giuridici distinti, motivo per il quale anche
questa eccezione deve essere respinta.
4.4
Il
Pretore ha respinto l’eccezione secondo cui il credito della CO 1 non sarebbe
di fr. 1'900'848.–, ma semmai soltanto di fr. 1'558'470.–, come
risulterebbe da un rapporto
dell’Equipe finanziaria del Ministero pubblico (in
seguito: EFIN; doc. 21), poiché il convenuto non ha “concretizza[to] in sé alcuna censura particolare nei
confronti del riconoscimento di debito atta ad inficiarlo”.
a) L’escusso reputa che secondo l’estratto
dell’EFIN
l’eventuale credito della CO 1 nel fallimento della __________ sarebbe di fr. 1'558'478.10,
motivo per cui l’importo dedotto in esecuzione non corrisponde a quanto
accertato in sede penale e l’importo del riconoscimento di debito va pertanto
ridotto.
b) La
ricevibilità della censura è dubbia, giacché il reclamante non spiega perché
gli accertamenti penali dovrebbero prevalere sul proprio riconoscimento di
debito. Dal rapporto dell’EFIN, del resto, emerge unicamente che l’importo
netto investito dalla CO 1 nella __________ assomma fr. 1'558'470.–,
ma non anche quale sia l’effettivo credito della
procedente nei confronti di lui o della stessa __________. Il reclamante non
spiega poi perché la CO 1 non possa pretendere, oltre alla retrocessione del
proprio investimento, anche gli eventuali utili derivanti dalla gestione o
altre pretese. A fronte del chiaro tenore dello scritto del 14 giugno 2004, nel
quale PI 1 si è riconosciuto debitore della CO 1 di fr. 1'900'848.–, anche
questa censura va disattesa, ciò che segna definitivamente l’esito del reclamo.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'900'848.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).