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Decisione

14.2018.151

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo. Pagamento parziale imputato sugli interessi senza contestazione da parte dell’escusso

28 febbraio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 luglio 2018 dal­l’Ufficio di

esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 150'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 15 giugno 2015, indicando quale titolo di credito

il “Prestito”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 agosto

2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna. Il convenuto ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine

per formulare osservazioni.

D. Statuendo con decisione del 6 settembre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente

a fr. 136'250.– senza interessi, ponendo le spese processuali di fr. 650.–

a carico del convenuto in ragione di 4/5 e per il restante 1/5 a carico dell’istante. Non sono state

assegnate indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 settembre 2018 per

ottenerne l’annullamento e l’accoglimento (in sé parziale perché non ha più

chiesto gli interessi) dell’istanza. CO 1 non ha

presentato una risposta.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11

settembre 2018 contro la sentenza notificata alla rappresentante di RE 1 il 7

settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Di conseguenza, la richiesta del reclamante di essere sentito, così come la

produzione di due nuovi documenti con il reclamo, sono inammissibili.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato che l’allegato al

contratto di mutuo costituisce in sé valido riconoscimento di debito per fr. 150'000.–,

esigibili dal 1° luglio 2018. Egli ha considerato il giustificativo del

versamento di fr. 13'750.–, effettuato il 7 marzo 2018 dal convenuto in

favore dell’istante, come “pagamento parziale

del marzo precedente” e

ha rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 136'250.–.

Il primo giudice ha inoltre stabilito che su tale importo non vengono

riconosciuti interessi convenzionali del 5% dal 15 giugno 2015, agli atti non

trovandosi alcun documento che attesti la pattuizione d’interessi. Non ha

neppure riconosciuto interessi di mora a partire dalla data d’esigibilità né

indennità, siccome non richiesti.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che il debito di CO 1 nei suoi confronti è di fr. 150'000.–, non di fr. 136'250.–. Il versamento dei fr. 13'750.–

riguarderebbe in effetti gli interessi del 5% per il 2017 calcolati sui

complessivi fr. 275'000.– prestati all’escusso sia da lui (per fr. 150'000.–),

sia da sua moglie PI 1 (per fr. 125'000.–), e non invece un rimborso di

una parte del debito. Da ultimo, il reclamante rileva che il precetto esecutivo

fatto notificare dalla moglie all’escusso si sarebbe “perso”, ma che non appena esso verrà notificato il suo

rappresentante si premurerà di continuare anche l’esecuzione della moglie.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso

o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o

perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma

di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III

301.

consid. 2.3.1 con rimandi).

5.2

Nella fattispecie l’allegato al contratto di mutuo del 15 giugno 2015

firmato il 12 dicembre 2016 da CO 1, con cui egli si è obbligato a rimborsare il

prestito di fr. 150'000.– entro il 30 giugno 2018 con le modalità

ivi previste (doc. A), costituisce un valido riconoscimento di

debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i fr. 150'000.– posti

in esecuzione, essendo l’importo da rimborsare esigibile dal 1°

luglio 2018 (art. 102 cpv. 2 CO).

6.

All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

6.1

Nel

caso specifico, il Pretore aggiunto ha considerato il versamento di fr. 13'750.–

un rimborso parziale del mutuo, sicché l’ha dedotto dal capitale e rigettato in

via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 136'520.–. Sennonché

l’escusso – che non ha presentato osservazioni all’istanza – non ha mai

eccepito tale estinzione parziale né

negato di aver versato i fr. 13'750.– a titolo d’interessi dovuti

per il 2017 (“Schuldzinsen 2017”), ciò che del resto pare risultare dall’estratto bancario

prodotto dall’escutente (doc. C). Il primo giudice non era quindi autorizzato a dedurre

d’ufficio la somma in questione. Incombe infatti all’escusso l’one­re di

addurre e di rendere verosimili le eccezioni suscettibili d’in­­firmare il

riconoscimento di debito (sopra consid. 6; sentenze del Tribunale federale 5A_77/2011

del 16 febbraio 2012 consid. 2 e della CEF 14.2015.119/121 consid. 9.2). L’istanza

sarebbe quindi dovuta essere accolta per l’intero credito posto in esecuzione.

Su questo punto il reclamo è fondato.

6.2

Il

Pretore aggiunto non ha d’altronde esteso il rigetto dell’opposi­­zione agli

interessi convenzionali del 5% dal 15 giugno 2015 chiesti sull’intero

credito nel precetto esecutivo e nell’istanza, non scorgendo nei documenti agli

atti alcuna pattuizione al riguardo. Nel reclamo l’escutente non si confronta

con l’argomen­­tazione del primo giudice e nemmeno chiede più il rigetto anche

per gli interessi. In definitiva il reclamo deve quindi essere accolto, nel

senso però dell’accoglimento solo parziale dell’istanza, per fr. 150'000.–

(invece di fr. 136'520.–), ma senza interessi.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di prima sede va

invece ripartita tra le parti in funzione della loro relativa soccombenza

reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). In nessuna delle sedi, invece, si pone

problema d’indennità d’inconvenienza, il

reclamante non avendo postulato alcuna richiesta in merito, men che meno

motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150'000.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta. L’opposizione interposta dal convenuto

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

d’esecuzione di Locarno è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 150'000.– (senza interessi).

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 650.–, anticipate dall’istan­­te, sono poste a suo carico

in ragione di 3/20 e per i restanti 17/20

a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano

indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).