14.2018.151
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo. Pagamento parziale imputato sugli interessi senza contestazione da parte dell’escusso
28 febbraio 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.151
Lugano
28 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa ____________________ (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 9 agosto 2018 da
RE 1
(rappresentato da RA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo dell’11 settembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 6 settembre 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 15 giugno 2015 RE 1 ha concesso a CO 1 un mutuo di
fr. 150'000.–. Il 12 dicembre 2016 le parti hanno sottoscritto un allegato
a tale contratto (“Anhang zum
Darlehensvertrag vom 15. Juni 2015”), in cui hanno
modificato le modalità di rimborso del mutuo. Esso è stato confermato fino al
30 giugno 2018 e il mutuatario si è obbligato a rimborsare – con il provento di
ogni eventuale vendita di azioni sia della __________ di __________, sia della __________
di __________ – in primis i due mutui concessigli da PI 1 (moglie di RE
1) il 10 novembre 2011 e il 10 gennaio 2015 e/o il mutuo ottenuto dall’istante.
Il 7 marzo 2018 CO 1 ha
versato a RE 1 fr. 13'750.– a titolo d’interessi
dovuti per il 2017 (“Schuldzinsen
2017”).
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 luglio 2018 dall’Ufficio di
esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 150'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 15 giugno 2015, indicando quale titolo di credito
il “Prestito”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 agosto
2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna. Il convenuto ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine
per formulare osservazioni.
D. Statuendo con decisione del 6 settembre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente
a fr. 136'250.– senza interessi, ponendo le spese processuali di fr. 650.–
a carico del convenuto in ragione di 4/5 e per il restante 1/5 a carico dell’istante. Non sono state
assegnate indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 settembre 2018 per
ottenerne l’annullamento e l’accoglimento (in sé parziale perché non ha più
chiesto gli interessi) dell’istanza. CO 1 non ha
presentato una risposta.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11
settembre 2018 contro la sentenza notificata alla rappresentante di RE 1 il 7
settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Di conseguenza, la richiesta del reclamante di essere sentito, così come la
produzione di due nuovi documenti con il reclamo, sono inammissibili.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato che l’allegato al
contratto di mutuo costituisce in sé valido riconoscimento di debito per fr. 150'000.–,
esigibili dal 1° luglio 2018. Egli ha considerato il giustificativo del
versamento di fr. 13'750.–, effettuato il 7 marzo 2018 dal convenuto in
favore dell’istante, come “pagamento parziale
del marzo precedente” e
ha rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 136'250.–.
Il primo giudice ha inoltre stabilito che su tale importo non vengono
riconosciuti interessi convenzionali del 5% dal 15 giugno 2015, agli atti non
trovandosi alcun documento che attesti la pattuizione d’interessi. Non ha
neppure riconosciuto interessi di mora a partire dalla data d’esigibilità né
indennità, siccome non richiesti.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che il debito di CO 1 nei suoi confronti è di fr. 150'000.–, non di fr. 136'250.–. Il versamento dei fr. 13'750.–
riguarderebbe in effetti gli interessi del 5% per il 2017 calcolati sui
complessivi fr. 275'000.– prestati all’escusso sia da lui (per fr. 150'000.–),
sia da sua moglie PI 1 (per fr. 125'000.–), e non invece un rimborso di
una parte del debito. Da ultimo, il reclamante rileva che il precetto esecutivo
fatto notificare dalla moglie all’escusso si sarebbe “perso”, ma che non appena esso verrà notificato il suo
rappresentante si premurerà di continuare anche l’esecuzione della moglie.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso
o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o
perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma
di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III
301.
consid. 2.3.1 con rimandi).
5.2
Nella fattispecie l’allegato al contratto di mutuo del 15 giugno 2015
firmato il 12 dicembre 2016 da CO 1, con cui egli si è obbligato a rimborsare il
prestito di fr. 150'000.– entro il 30 giugno 2018 con le modalità
ivi previste (doc. A), costituisce un valido riconoscimento di
debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i fr. 150'000.– posti
in esecuzione, essendo l’importo da rimborsare esigibile dal 1°
luglio 2018 (art. 102 cpv. 2 CO).
6.
All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che
deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
6.1
Nel
caso specifico, il Pretore aggiunto ha considerato il versamento di fr. 13'750.–
un rimborso parziale del mutuo, sicché l’ha dedotto dal capitale e rigettato in
via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 136'520.–. Sennonché
l’escusso – che non ha presentato osservazioni all’istanza – non ha mai
eccepito tale estinzione parziale né
negato di aver versato i fr. 13'750.– a titolo d’interessi dovuti
per il 2017 (“Schuldzinsen 2017”), ciò che del resto pare risultare dall’estratto bancario
prodotto dall’escutente (doc. C). Il primo giudice non era quindi autorizzato a dedurre
d’ufficio la somma in questione. Incombe infatti all’escusso l’onere di
addurre e di rendere verosimili le eccezioni suscettibili d’infirmare il
riconoscimento di debito (sopra consid. 6; sentenze del Tribunale federale 5A_77/2011
del 16 febbraio 2012 consid. 2 e della CEF 14.2015.119/121 consid. 9.2). L’istanza
sarebbe quindi dovuta essere accolta per l’intero credito posto in esecuzione.
Su questo punto il reclamo è fondato.
6.2
Il
Pretore aggiunto non ha d’altronde esteso il rigetto dell’opposizione agli
interessi convenzionali del 5% dal 15 giugno 2015 chiesti sull’intero
credito nel precetto esecutivo e nell’istanza, non scorgendo nei documenti agli
atti alcuna pattuizione al riguardo. Nel reclamo l’escutente non si confronta
con l’argomentazione del primo giudice e nemmeno chiede più il rigetto anche
per gli interessi. In definitiva il reclamo deve quindi essere accolto, nel
senso però dell’accoglimento solo parziale dell’istanza, per fr. 150'000.–
(invece di fr. 136'520.–), ma senza interessi.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di prima sede va
invece ripartita tra le parti in funzione della loro relativa soccombenza
reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). In nessuna delle sedi, invece, si pone
problema d’indennità d’inconvenienza, il
reclamante non avendo postulato alcuna richiesta in merito, men che meno
motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150'000.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta. L’opposizione interposta dal convenuto
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
d’esecuzione di Locarno è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 150'000.– (senza interessi).
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 650.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo carico
in ragione di 3/20 e per i restanti 17/20
a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).