14.2018.152
Rigetto provvisorio e definitivo dell’opposizione. Contributi di mantenimento pattuiti dai coniugi sulla scorta di una convenzione sugli effetti del divorzio poi non omologata. Ripetibili. Compensazio
7 marzo 2019Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.152
Lugano
7 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
e definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, promossa con istanza 24 maggio 2018 da
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 20 settembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 30 agosto 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 23 gennaio 2015 i coniugi RE 1 e CO 1 hanno firmato una “convenzione sulle conseguenze accessorie al
divorzio”, con cui hanno concordato d’introdurre
congiuntamente una domanda di scioglimento del loro matrimonio e di
omologazione della convenzione. I coniugi hanno in particolare attribuito l’abitazione
ex coniugale di __________ in uso alla moglie, il marito essendosi
già costituito domicilio separato dal gennaio 2015, fissato un contributo
alimentare per la moglie (fr. 3'700.–) e i quattro figli (fr. 950.–
ognuno) di fr. 7'500.– mensili complessivi, pattuito che l’ex abitazione
coniugale rimane di esclusiva proprietà della moglie, così
come il debito ipotecario gravante il medesimo e – a liquidazione delle reciproche prestazioni di dare e avere assunte
dalle parti per la casa – riconosciuto
al marito una pretesa di fr. 50'000.– a saldo di ogni e qualsiasi sua
pretesa, e di conseguenza convenuto la compensazione delle rispettive pretese
pensionistiche.
Al
punto (11) denominato “entrata
in vigore e validità”, i coniugi hanno stabilito che “la presente convenzione entra immediatamente
in vigore con la sua firma come convenzione di separazione di fatto. Come
convenzione di divorzio con l’omologazione da parte del Pretore ai sensi dell’art.
140 CCS. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2015 come
convenzione provvisionale fino al momento in cui sarà omologata dal Pretore
competente”.
B. Con
istanza di divorzio del 30 gennaio 2015 i coniugi hanno chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, lo scioglimento del matrimonio e l’omologazione
della convenzione. Alla loro audizione avvenuta il 21 novembre 2017, entrambe
le parti hanno dichiarato di non confermare il contenuto della convenzione e il
marito non ha nemmeno confermato la sua volontà di divorziare. Con sentenza
emessa l’indomani, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda comune di
divorzio, obbligando RE 1 a rifondere alla moglie fr. 1'500.– per ripetibili.
C. Il
17 gennaio 2018 CO 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Vallemaggia
una petizione di divorzio unilaterale con istanza supercautelare e cautelare.
Statuendo su un’istanza di provvedimenti supercautelari inoltrata dalla moglie il
21 marzo 2018, con decisione cautelare del 4 aprile 2018 il Pretore ha – tra l’altro
– fissato i contributi di mantenimento per moglie e figli per il periodo dal 1°
aprile al 18 agosto 2018, pari a fr. 9'357.80 mensili.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2018 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 15'000.–,
2) fr. 4'000.– e 3) fr. 1'500.–, indicando quali titoli di credito “(1) Alimenti non versati per moglie e 4
figli, secondo convenzione accessorie al divorzio firmato il 23 gennaio 2015
(mesi non versati gennaio e febbraio 2015 fr. 7'500.– x 2, (2) pagamento
parziale degli alimenti marzo 2018 (fr. 7'500.– ./. fr. 3'500.–), (3)
Doc. DM2015.29 del 22.11.2017 cresciuta in giudicato per ripetibili alla
moglie”.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 maggio
2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 9 luglio 2018. Con replica spontanea del 18
luglio 2018 l’istante ha confermato la sua domanda, producendo documenti nuovi.
Il convenuto non ha presentato una duplica spontanea.
F. Statuendo con decisione del 30 agosto 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta
per complessivi fr. 19'000.– (fr. 15'000.– + fr. 4'000.–)
e in via definitiva per i rimanenti fr. 1'500.–, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–. Non ha assegnato ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 settembre 2018 per ottenerne
l’annullamento –
previa concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio – e la reiezione
dell’istanza, con assegnazione di fr. 1'500.– per
ripetibili di primo grado. Nelle sue osservazioni del 5
ottobre 2018, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo, postulando l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza di almeno fr. 1'300.–.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 20 settembre 2018 contro la sentenza notificata alla
patrocinatrice di RE 1 il 10 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia invece il rigetto
provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia
fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2).
La
procedura di rigetto, sia definitivo che provvisorio, è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente
verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). La decisione
di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).
3. Nella
decisione impugnata il Pretore ha considerato che la mancata conferma davanti
al giudice del divorzio sia della volontà del marito
di divorziare sia del contenuto della “convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio” concerne l’omologazione di tale convenzione,
ma non ne infirma la valenza di riconoscimento
di debito quale “convenzione provvisionale”, sia per i contributi alimentari di gennaio e
febbraio del 2015, sia per quello di marzo del 2018, tanto più che il marito ha
versato per quest’ultimo mese un acconto di fr. 3'500.– ammettendo così il
proprio obbligo. Il Pretore ha d’altronde reputato apparentemente “falsa” la censura del convenuto secondo cui egli
avrebbe ancora vissuto con la famiglia durante i mesi di gennaio e febbraio del
2015 e avrebbe provveduto al suo sostentamento, dal momento che dalla
convenzione sulle conseguenza accessorie del divorzio, da lui firmata, risulta
ch’egli si è costituito un domicilio separato dal gennaio 2015. Sulla scorta delle allegazioni non contestate dal marito contenute
nella replica spontanea, il primo giudice non ha poi ritenuto credibile l’esistenza
del credito di fr. 405'000.– posto in compensazione da costui sulla base
del contratto di
compravendita del 23 gennaio 2009, con cui ha ceduto alla
moglie la sua quota di comproprietà della casa coniugale.
Di
conseguenza egli ha rigettato l’opposizione in via provvisoria per complessivi fr. 19'000.– (fr. 15'000.–
a titolo di contributi per moglie e figli per gennaio e febbraio del 2015 e fr. 4'000.–
a titolo di saldo degli alimenti per marzo del 2018), e in
via definitiva per fr. 1'500.– (corrispondenti alle ripetibili
assegnate alla moglie nella sentenza
22 novembre 2017 dal Pretore aggiunto, sopra ad B).
4. Nel
reclamo RE 1 ribadisce prima di tutto che la convenzione di divorzio è stata
revocata ed è decaduta con l’audizione dei coniugi del 21 novembre 2017 (sotto consid.
6.1). Contesta pure di avere versato alla moglie un acconto di fr. 3'500.–
per il contributo di
mantenimento di marzo del 2018, trattandosi in realtà di
un versamento di fr. 3'536.70 a titolo di “pensione” (consid. 6.2). L’escusso sottolinea poi che,
pur avendo lasciato l’abitazione coniugale l’11 gennaio
2015, ha comunque coperto tutte le spese della famiglia
per i mesi di gennaio e di febbraio del 2015 (consid 6.3).
Si lamenta inoltre del fatto che il primo giudice non si è confrontato con la
sua censura relativa all’indebito prelievo di fr. 70'000.– da parte della
moglie (consid 6.4). Da ultimo, egli eccepisce nuovamente la compensazione con
il proprio credito di fr. 405'000.– nei confronti della moglie per la
vendita della casa coniugale (consid. 6.5).
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e quindi un titolo di rigetto provvisorio – l’atto
pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo
rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere)
all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
a) In
particolare, un contratto di mantenimento (o una convenzione in tal senso) non omologato
da un giudice vincola le parti e legittima di principio il rigetto provvisorio
dell’opposizione (sentenza del Tribunale federale 5A_436/2012 del 24 settembre
2012, consid. 2.4 segg.; sentenza della CEF 14.2009.81 del 16 novembre 2009,
consid. 1, massimata in RtiD 2010 II 718 n. 59c). Il debitore del contributo
può però rendere verosimile che successivamente la convenzione sia stata revocata
in modo informale o che sia stata modificata. Il rigetto provvisorio dell’opposizione
può essere concesso anche nel caso in cui è pendente una procedura per fissare
Fatti
i contributi di mantenimento. La possibilità che un tribunale modificherà l’obbligo contrattuale non costituisce (né giustifica)
un’eccezione secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, Ergänzungsband zur 2.
Auflage 2017, n. 142 ad art.
82 LEF e i rinvii).
b) Nel
caso specifico, il reclamante ha firmato la “convenzione sulle conseguenze accessorie al
divorzio”, obbligandosi così a versare, a partire dal
1° gennaio 2015 contributi alimentari di complessivi fr. 3'800.– (4 x fr. 950.–)
mensili per i quattro figli e di fr. 3'700.– mensili per la moglie (doc.
F), e ciò da subito in quanto “convenzione
provvisionale” fino al
momento dell’omologazione da parte del Pretore competente (doc. F, pt. 11 a
pag. 5). RE 1 obietta che la convenzione è stata revocata ed è
decaduta il 21 novembre 2017, poiché “entrambi i coniugi hanno dichiarato di non confermare il contenuto della convenzione”. Trattandosi però di una circostanza successiva alla firma della stessa, incombe a lui, come
convenuto, di renderla verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF e sopra consid. 5.1/a).
La censura andrà quindi esaminata come tale con le altre eccezioni da lui
sollevate (sotto consid. 6.1).
c) Per
quanto attiene alla convenzione come riconoscimento di debito, a questo stadio del ragionamento basta constatare
che in assenza di omologazione essa ha continuato a
reggere le relazioni tra le parti fino alla sua sostituzione con la decisione del 4 aprile 2018 del Pretore del Distretto di Vallemaggia, con effetto
dal 1° aprile 2018 (doc. W e 12). La convenzione non prevede infatti la propria
revoca o decadenza in caso di mancata omologazione. Anzi, le parti hanno
convenuto ch’essa entrava immediatamente in vigore con la sua firma “come convenzione di separazione di fatto” (doc. F ad 11). Ed è costante e incontestato che le parti vivono
tuttora separate di fatto, che la convenzione non è stata omologata, che una
modifica giudiziale del loro accordo di fatto è avvenuta solo con la suddetta
decisione del 4 aprile 2018 e che, comunque sia, il marito si è attenuto a
quanto pattuito per i mesi da marzo del 2015 a febbraio del 2018 (osservazioni
all’istanza pag. 3 ad c: “i
coniugi si sono accordati nel senso che il pagamento dei contributi di
mantenimento avrebbe avuto inizio con il mese di marzo 2015”; replica spontanea a pag. 2 in alto).
La
decisione impugnata, laddove
considera la convenzione come un valido riconoscimento di debito per gli
alimenti di gennaio e febbraio del 2015 (per fr. 15'000.–) e di marzo del
2018 (per fr. 4'000.–, dedotto l’acconto di fr. 3'500.–
che l’escutente allega di avere già ricevuto) resiste quindi alla critica sia
in fatto che in diritto.
5.2 Per quanto riguarda la pretesa di fr. 1'500.–
vantata dalla moglie per ripetibili, come rettamente
accertato dal primo giudice la decisione del 22 novembre 2017 con la
quale il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, ha
respinto la domanda comune di divorzio
(inc. DM.2015.29, doc. C), giustifica
il rigetto definitivo dell’opposizione
per le ripetibili di fr. 1'500.– poste a carico del marito, ciò ch’egli
neppure contesta, poiché tale decisione è esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv.
1 LEF (è addirittura passata in giudicato: doc. C, sul retro).
6. A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (Staehelin,
op. cit., n. 87
seg. ad art. 82).
6.1 RE
1 ha anzitutto fatto valere
che la convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio è stata revocata ed è decaduta in occasione dell’udienza del 21
novembre 2017, nel corso della quale entrambi i coniugi
hanno dichiarato di non confermare il contenuto della convenzione.
a) Il
Pretore ha respinto l’eccezione rilevando come la manifestazione di volontà delle parti di non confermare la convenzione
concernesse la sua omologazione, ma non infirmasse la sua valenza come
riconoscimento di debito.
RE
1 gli rimprovera di avere omesso di considerare che neppure
la moglie ha accettato il contenuto della convenzione e che la procedura
inerente alla domanda comune di divorzio con intesa totale è stata stralciata
dai ruoli, i coniugi avendo rinunciato a proporre l’azione di divorzio nel
termine impartito. A mente del reclamante la convenzione avrebbe
così perso validità ed esecutività contestualmente alla dichiarazione dei
coniugi. Il ragionamento del primo giudice inerente alla sussistenza del riconoscimento di debito come convenzione
provvisionale non avrebbe senso, poiché una sua
omologazione sarebbe ormai esclusa dopo che ambedue i coniugi hanno dichiarato
di non confermarne il contenuto, tanto più che né nella petizione di divorzio
del 17 gennaio 2018, né nell’istanza di provvedimenti supercautelari del 21
marzo 2018, la moglie ne ha chiesto l’omologazione, sicché essa rimarrebbe
valida sine die.
b) Sta
però di fatto che in occasione dell’udienza del 21 novembre 2017, le
parti si sono limitate a dichiarare di non confermare la convenzione del 23
gennaio 2015, ma come rettamente rilevato dal Pretore “nell’ambito della domanda comune di divorzio con intesa
totale” (v. la frase introduttiva del verbale, doc. 2), mentre nulla
hanno detto sulla sua validità come “convenzione
di separazione di fatto” (doc. F ad 11). A ragione il
Pretore non ha quindi ritenuto verosimile la revoca della convenzione, per
tacere del fatto che il marito ha poi effettivamente versato integralmente gli
alimenti convenuti dal marzo del 2015 al febbraio del 2018 (sopra consid.
5.1/b).
c) Non
si disconosce che la reiezione dell’istanza comune di divorzio e la mancata
introduzione di un’azione di divorzio unilaterale nel termine impartito ai
coniugi hanno reso senza oggetto le domande di misure cautelari e supercautelari, determinando lo stralcio delle relative procedure dal ruolo (doc. 10 e 11). Siffatte decisioni
non paiono però di natura a influire sull’accordo dei coniugi circa il
mantenimento di moglie e figli durante la separazione di fatto. Siccome non è
stato omologato, tale accordo non può infatti essere considerato come una
misura cautelare che sarebbe decaduta con la fine della procedura principale. Del
resto le decisioni in questione non dispongono nulla in proposito. E un accordo
di mantenimento, pur non omologato da un giudice, vincola le parti e legittima
di principio il rigetto provvisorio dell’opposizione finché – come nella
fattispecie – non è stata resa verosimile la sua revoca o modifica (sopra consid.
5.1/a).
d) Che la convenzione abbia validità sine die non
è una conseguenza ineluttabile del ragionamento del Pretore, quantunque
ne dica il reclamante. È risaputo che i
coniugi possono in ogni tempo, insieme o separatamente, adire il giudice a
protezione della loro unione, in particolare perché decreti contributi
di mantenimento (art. 173 e 176 cpv. 1 n. 1 CC) od ordini i necessari
provvedimenti cautelari durante la procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC).
Anche se il giudice deve prendere come punto di partenza l’intesa dei coniugi
(espressa o tacita) sul riparto dei compiti e delle risorse durante la vita in
comune giusta l’art. 163 cpv. 2 CC, egli la può (e deve) modificare quanto
occorre per tenere conto della nuova situazione, in specie delle spese
supplementari dovute all’esistenza di due economie domestiche separate (DTF
137 III 387 consid. 1; sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello
11.2015.58 del 29 maggio 2017, consid. 4).
Ne
consegue, nel caso concreto, che i coniugi potevano in ogni tempo far
modificare o adattare la nota convenzione a eventuali cambiamenti rilevanti
della loro situazione economica. Essa non era quindi valida a tempo
indeterminato. A un esame sommario anche su questo punto il
ricorso manca di consistenza.
6.2 Rimprovera poi il reclamante al Pretore
di avere accertato arbitrariamente il versamento da parte sua alla moglie di un
“acconto” di fr. 3'500.– per il contributo di mantenimento di marzo del
2018, mentre si tratta in realtà di un versamento di fr. 3'536.70 a titolo
di “pensione” come risulta dall’estratto bancario della Postfinance (doc. B,
pag. 5).
La
questione è senza interesse. Come spiegato al considerando precedente, il
titolo di rigetto per gli alimenti di marzo del 2018 è, come per i mesi
precedenti, la nota convenzione. Che il versamento verta poi su fr. 3'536.70 (e non su fr. 3'500.– come allegato
dall’istante e preso in considerazione dal Pretore) è un’allegazione
che spettava all’escusso formulare in prima sede (art. 82 cpv. 2 LEF) – e non
al primo giudice accertare d’ufficio (sentenza della CEF 14.2015.119/121 del 13
novembre 2015 consid. 9.2). In sede di reclamo essa è tardiva e pertanto inammissibile
(sopra consid. 1.2).
6.3 Per
quanto riguarda i contributi di gennaio e febbraio del 2015, il Pretore ha
constatato che secondo il terzo punto della convenzione RE 1 ha lasciato l’abitazione
coniugale nel gennaio del 2015, costituendosi altrove un domicilio separato. Appare
così come falsa – a suo giudizio – l’argomentazione secondo cui egli avrebbe
continuato a vivere nell’abitazione coniugale ancora per due mesi, provvedendo
al sostentamento della famiglia.
Il reclamante ribadisce invece di aver lasciato l’abitazione coniugale
solo l’11 gennaio 2015 e sostiene di aver coperto tutte le spese della famiglia
per i mesi di gennaio e di febbraio del 2015, iniziando a versare i contributi
di mantenimento stabiliti a suo tempo a partire dal marzo del 2015. In quei due
mesi, egli soggiunge, la moglie avrebbe avuto a disposizione anche le sue carte
bancarie, mentre lui avrebbe pagato gli interessi ipotecari relativi all’abitazione
coniugale per lo stesso periodo, di fr. 1'150.– mensili.
a) L’allegazione
del marito secondo cui egli avrebbe lasciato l’abitazione
coniugale l’11 gennaio 2015 è nuova e quindi irricevibile (sopra consid. 1.2).
Ad ogni modo, non appare idonea a rendere verosimile ch’egli abbia provveduto a
mantenere la famiglia durante i mesi di gennaio e di febbraio del 2015. Egli
stesso ammette del resto che “le prove
documentali di cui dispone […] sono poca cosa…” (reclamo pag 6 ad c). Ciò vale anche per l’affermazione
relativa all’uso delle sue carte bancarie da parte della moglie. In prima sede
ha citato genericamente al riguardo i doc. 3, 7, 8 e 9, ma il primo estratto
conto e l’ordine di bonifico si riferiscono
a operazioni avvenute nel marzo del 2015, mentre per i due ultimi
estratti conto il reclamante non ha indicato quali prelievi o acquisti
sarebbero da imputare alla moglie, se non i due trasferimenti di fr. 1'150.–
ciascuno del 19 gennaio 2015 (doc. 8 pag. 5) e del 19 febbraio 2015 (doc. 9
Considerandi
pag. 4) con la causale “RE 1 e/o CO 1
interessi ipotecari”.
b) È
vero che il Pretore non si è determinato su questi due trasferimenti. È
altrettanto vero che non è dato di sapere a chi essi sono stati destinati (alla
moglie, al marito, a entrambi) né a quale mutuo e a quale periodo si
riferiscono. La moglie sostiene che gli importi sarebbero rimasti nella
disponibilità del marito. Egli non fornisce indizi di segno contrario. In
queste circostanze non può essere seriamente rimproverato al Pretore di non
aver considerato verosimile l’estinzione degli alimenti dovuti per gennaio e
febbraio del 2015.
6.4
Il reclamante si lamenta inoltre che il Pretore non si sia confrontato
con l’eccezione di compensazione da lui sollevata in prima sede in merito al prelievo
a suo dire indebito di fr. 70'005.– effettuato il 6 marzo 2015 dalla moglie dal conto congiunto
dei coniugi senza il consenso del marito, per di più dopo l’avvenuta separazione e la sottoscrizione della convenzione.
a) Non
si disconosce che il Pretore non si è espresso al riguardo. Non si
giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto
al primo giudice per nuovo giudizio, poiché neppure il reclamante chiede tanto
– conclude per la riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione
dell’istanza –, la causa è matura
per il giudizio e i fatti pertinenti non sono contestati, sicché la Camera può statuire
essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla al primo giudice
(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2016,
consid. 7).
b) In
prima sede RE 1 ha sì reso verosimile un prelievo della moglie di fr. 70'005.–
dal conto congiunto il 6 marzo 2015 (doc. 3 pag. 2 e doc. 7), ma non il suo
asserito carattere “indebito”, che gli darebbe un diritto al rimborso da porre in compensazione con
i crediti posti in esecuzione. Al contrario, è la moglie, nella replica
spontanea all’istanza (pag. 2) – e nelle osservazioni al reclamo – ad avere
reso verosimile che la somma in questione proveniva da un credito limitato a fr. 170'000.–
concesso dalla __________ nella forma di anticipi a termine fisso e garantito
da pegni gravanti l’abitazione
coniugale di proprietà esclusiva della moglie, in base al
contratto concluso dai coniugi il 17 febbraio 2015 allo scopo di procurare alla
moglie le “liquidità per la
gestione dell’attività [sua]” e il proprio “fabbisogno personale” (contratto di credito, doc. X). RE 1 non si è espresso al riguardo, neppure
in sede di reclamo. A un esame sommario – che semmai potrà essere approfondito
nella procedura di divorzio – l’eccezione di compensazione invocata dal marito
non pare verosimile e dunque va respinta.
6.5
Infine,
relativamente all’eccezione di compensazione con il credito di fr. 405'000.– vantato nei confronti della moglie sulla base del contratto di
compravendita del 23 gennaio 2009 (con cui il convenuto ha venduto all’istante
la propria quota di ½ della particella n. __________ RFD di __________), egli fa valere che il Pretore ha accertato i fatti
in modo arbitrario nel seguire la tesi della moglie,
secondo cui essa avrebbe comprato la quota del marito a scopo di ottimizzazione
fiscale, e nel ritenere l’intero suo credito inesistente senza nemmeno considerare l’apporto
di fr. 14'463.45 proveniente dal terzo pilastro di
lui. A suo parere l’indicazione del prezzo nel contratto di compravendita, “di gran lunga inferiore al prezzo di mercato”, non è falsa, tanto che il primo giudice non ha segnalato il caso al
Ministero pubblico. Va quindi presunta esatta (art. 9 CC). Il reclamante
afferma inoltre di aver finanziato l’acquisto iniziale della particella non
solo con il proprio terzo pilastro, ma di non essere tenuto a dimostrarne l’entità
in questa sede. Egli precisa poi di non aver presentato una duplica spontanea
in prima sede, perché non la reputava necessaria, avendo già contestato l’istanza
con le proprie osservazioni.
Per
abbondanza il reclamante evidenzia che nella nuova procedura di divorzio
(unilaterale) la moglie non ha più rinunciato alla suddivisione dell’avere
previdenziale pattuita nella convenzione di
divorzio del 2015 “a compensazione dei rapporti di dare e avere tra le
parti, tra cui vi era appunto il credito del marito di fr. 405'000.–”. Tutte le pretese
tra i coniugi sarebbero così nuovamente valide.
b) Se eccepisce la
compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti
dell’escutente (art. 120 CO), incombe all’escusso rendere verosimile non solo
il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di
giustificativi concreti e oggettivi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità
del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza
del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.
82.
con rimandi).
aa) Nelle
proprie osservazioni all’istanza, l’escusso ha fatto valere la compensazione rinviando
al contratto di compravendita del 23 gennaio 2009, da cui risulta ch’egli ha
venduto alla moglie la sua quota di comproprietà di un mezzo per fr. 405'000.–,
“importo che viene pagato
separatamente tra le parti”, e sostenendo che la moglie “sino ad oggi non ha mai versato alcunché al marito, sebbene nel
frattempo abbia venduto l’intera particella no. __________ RFD __________, compresa pertanto la quota a suo tempo
acquistata dal marito e non ancora pagata” (osservazioni all’istanza,
pagg. 3 e 4).
La
moglie, da parte sua, ha documentato in modo dettagliato la provenienza dei
soldi con cui i coniugi, il 5 giugno 2008, avevano acquistato la particella metà
ciascuno. Dai documenti agli atti risulta che il marito aveva investito per
tale acquisto fr. 14'463.45 (e nulla di più) e la moglie fr. 69'453.55
(doc. H, I, L, M, N, O e P). Sei mesi dopo tale operazione, il marito ha
venduto alla moglie la propria quota di comproprietà, a dire di quest’ultima a
scopo di ottimizzazione fiscale, poiché “a settembre del 2008 [essa] aveva infatti venduto un
immobile di sua esclusiva proprietà e l’acquisto dell’intera proprietà da
parte sua era finalizzato e necessario all’ottenimento del differimento della
TUI (imposta sugli utili immobiliari) per un importo maggiore” (doc. Q).
bb) A
un sommario esame, in fatto come in diritto, come quello che gl’incombe (Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.),
La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 107-108 ad art. 82 LEF con i rinvii), ben poteva il Pretore ritenere la tesi della moglie più verosimile
di quella del marito e considerare non credibile il credito di fr. 405'000.–
opposto da quest’ultimo in compensazione, dal momento ch’egli non si è determinato
sulle allegazioni della moglie. Vero è che non era tenuto a farlo, ma non può
ora lamentarsi di non essere stato creduto. Ch’egli avesse contestato “i fatti dell’istanza” non è di rilievo, poiché la questione della compensazione si è posta solo
dopo ch’egli l’aveva eccepita in sede di risposta all’istanza. Il Pretore
poteva quindi a buon diritto reputare le spiegazioni della moglie non contestate
dal marito – né dal profilo formale né dal profilo materiale – e considerare da
lui condiviso lo scopo di ottimizzazione fiscale invocato dalla moglie, specie
perché a quel momento i coniugi non erano ancora separati. Senza contare che l’esigibilità
del prezzo di compravendita è discutibile, le parti avendo apparentemente
escluso un pagamento immediato nel prevedere che l’importo in questione “viene pagato separatamente tra le parti”.
cc) Ciò
posto, non si disconosce che la tesi della moglie possa risultare problematica
dal punto di vista fiscale e penale. Tuttavia, in una procedura di tipo
sommario limitata ai fatti (e ai documenti) che le parti sono disposte a
rivelare in sede giudiziaria, il giudice del rigetto solitamente non è in grado
di determinare se vi sono sufficienti indizi di reati penali o d’infrazioni
fiscali. Nel caso in rassegna, i termini della questione si evinceranno in modo
sufficientemente chiaro solo in sede di scioglimento del regime matrimoniale.
Allo stadio attuale della causa, non si può rimproverare al Pretore di non aver
segnalato il caso al Ministero pubblico.
dd) Quanto
a un’eventuale compensazione limitata ai fr. 14'463.45
prelevati dal proprio terzo pilastro, l’escusso non ha contestato, in prima
sede, la (contro) compensazione opposta dalla moglie con un suo credito in
restituzione di fr. 50'000.– versati al marito in
base alla convenzione sugli effetti del divorzio del 2015, poi non omologata (replica
spontanea, pag. 4 a metà). E nel reclamo egli non spende una parola in merito.
Non è così necessario approfondire la questione.
ee) È infine tardiva la censura – espressa per abbondanza nel reclamo – secondo
cui le reciproche pretese dei coniugi sarebbero risorte dopo che la moglie, con
la nuova petizione di divorzio, ora non rinuncia più alla suddivisione dell’avere
di previdenza professionale. Essa, infatti, sarebbe dovuta essere invocata “immediatamente”,
secondo il testo dell’art. 82 cpv. 2 LEF, già in prima sede (sentenza della CEF
14.2017.225
del 21 giugno 2018 consid. 7.2). Sia come sia, la questione è
prematura: andrà risolta in sede di scioglimento del regime matrimoniale.
ff) Ne
discende che sia l’accertamento dei fatti sia la conclusione in diritto cui è
giunta il Pretore in merito alla compensazione eccepita dal reclamante non
prestano il fianco alla critica.
7.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso
può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza
il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
dimostri che è prescritto. Poiché si è già verificato che, a un esame di mera
verosimiglianza, il Pretore ha giustamente respinto l’eccezione di
compensazione con il credito di fr. 405'000.– vantato
dal marito, a maggior ragione tale
eccezione è senza pregio nella misura in cui è diretta contro il credito per
ripetibili, in assenza di prove documentali assolutamente chiare e univoche
giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 115 III 100).
8.
La tassa del presente giudizio, in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.1
RE 1 chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio in questa sede,
asserendo di non essere in grado di assumere le spese di procedura e di patrocinio.
Egli si propone di comprovare la sua situazione finanziaria “con la produzione del certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria, non appena in suo possesso”. Secondo lui sarebbe inoltre adempiuta la condizione della probabilità
di esito favorevole del gravame, motivo per cui sarebbero date tutte le condizioni
per la concessione dell’assistenza giudiziaria.
a) Ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata
inoltre all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato,
segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1
lett. c CPC). L’istante deve esporre la sua situazione reddituale e
patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende
proporre (art. 119 cpv. 2 CPC).
b) In
concreto, il reclamante non ha né prodotto il certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria, né esposto la sua situazione finanziaria. Mancando già uno dei
presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio, l’istanza va respinta.
Dalla decisione cautelare del 4 aprile 2018 del Pretore del Distretto di Vallemaggia
risulta del resto a favore del marito, dedotto il proprio fabbisogno e quello
della famiglia, un’eccedenza di fr. 2'729.70 mensili (doc. W consid. 8),
apparentemente sufficiente a far fronte alle spese processuali – contenute
visto il carattere sommario della procedura – della causa in esame.
8.2
Da parte sua CO
1.
postula l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza
di fr. 1'300.– arrotondati per i costi di preparazione delle osservazioni al reclamo esposti
dall’avv. PI 1, che ci avrebbe dedicato almeno quattro ore
a fr. 280.– l’una (e-mail del 3 ottobre 2018 allegato alle osservazioni).
a) Giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte soccombente (nel senso
dell’art. 106 cpv. 1 CPC) deve rifondere alla controparte le sue spese di
rappresentanza professionale in giudizio a norma dell’art. 68 CPC, ovvero per
le prestazioni di avvocati (esterni) liberi professionisti legittimati a
esercitare la rappresentanza e in determinati casi di commissari e agenti
giuridici patentati, così come di rappresentati professionalmente qualificati
in ambito di locazione e di lavoro. In linea di massima non entrano invece in
considerazione, neppure a titolo d’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC), le prestazioni, fatturate o no, di altri consulenti giuridici
come notai, consulenti indipendenti, impiegati di un servizio giuridico di una
banca, fiduciaria o assicurazione, né di organi della persona giuridica
vittoriosa, fossero anche avvocati
(sentenze del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017, RSPC 2018
pag. 25 seg. n. 2046, consid. 4.5, e della CEF 14.2018.135/136 del 4 febbraio
2019.
consid. 6.2 e i rinvii).
Eccezioni
sono ammesse in casi debitamente motivati ove si tratti di una causa complessa
con un valore litigioso elevato, che ha comportato un importante dispendio
lavorativo, ragionevolmente sostenibile alla luce del risultato ottenuto (sentenza
della CEF 14.2017.181 del 1° febbraio 2017 consid. 5).
b) Nel caso concreto, CO 1 non ha quindi diritto né
a un’indennità per ripetibili giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, l’avv.
PI 1 non rappresentandola professionalmente
in questa causa e in questa sede, né a un’indennità d’inconvenienza a
norma dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, siccome essa non ha motivato di avervi
diritto.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. L’istanza
di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio sono
poste a suo carico del reclamante. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).