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Decisione

14.2018.153

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia di fallimento. Solvibilità

5 novembre 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nelle

sue osservazioni del 19 gennaio 2018 all’istanza, il convenuto ha

chiesto la concessione di una dilazione facendo valere di attendere per luglio

un acconto di fr. 35'000.– sui pagamenti diretti dovutigli e il saldo di

alcune fatture emesse per la vendita di prodotti dell’azienda.

Con scritto del 30 gennaio 2018, l’istante ha accettato eccezionalmente un’ultima

proroga fino al 31 luglio 2018. L’8 luglio essa ha comunicato alla Pretura che

il suo credito non era ancora stato saldato e il 28 agosto ha chiesto la continuazione

della procedura.

C. Statuendo

con decisione del 19 settembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 20 settembre 2018 alle ore 08:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di complessivi fr. 143.60.

D. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto personalmente a questa Camera con un reclamo del 20 settembre

2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di essere impossibilitato

a saldare il conto in sospeso. Il 24 settembre il presidente della Camera ha

respinto la domanda di effetto sospensivo.

E. Con

un reclamo complementare del 1° ottobre 2018, RE 1, per il

tramite del proprio patrocinatore __________ PA 1, ha ribadito la sua domanda

di annullamento del fallimento previa concessione dell’effetto sospensivo,

facendo valere di avere nel frattempo provveduto a estinguere il credito dell’istante

e le spese giudiziarie di prima sede. Preso atto di ciò, con decreto del 2 ottobre 2018 il presidente della Camera ha concesso al reclamo

effetto sospensivo parziale. Il 16 ottobre 2018 il reclamante ha comunicato di

aver saldato ulteriori tre esecuzioni. Nel termine impartito per esprimersi sul

reclamo, la controparte è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 20 settembre e completato il 1° ottobre 2018 contro la

sentenza notificata ad RE 1 il 20 settembre 2018, in concreto il reclamo è tempestivo

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità

alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è

pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che

la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 1° ottobre

2018.

dell’UE di Cevio relativa al versamento di fr. 1'734.10 a saldo dell’esecuzione

promossa dall’istante (doc. E accluso al reclamo complementare) e una

rilasciata dalla Pretura il 28 settembre 2018 a conferma del pagamento delle

spese processuali da parte di RE 1, per cui il presupposto di cui all’art. 174

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento – dal conteggio dell’UE di Cevio (al 26 settembre 2018) prodotto

da reclamante (doc. G) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 17

esecuzioni per complessivi fr. 22'125.95, mentre non risultano attestati

di carenza di beni a suo carico. D’altronde appare verosimile ch’egli disponga

di una sostanza immobiliare di oltre fr. 200'000.– (doc. I) e che debba

ancora ricevere entro la fine dell’anno il saldo dei pagamenti diretti 2018, di

circa fr. 22'000.– (doc. M) e un ulteriore contributo per la qualità del

paesaggio di fr. 8'000.– circa (doc. M e O). Ciò porta a ritenere che i

problemi di liquidità all’origine del fallimento siano passeggeri. Ricordato

che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può

affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 19 settembre 2018 dalla Pretura del Distretto di

Vallemaggia nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Cevio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Cevio;

– Ufficio

dei fallimenti, Cevio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Vallemaggia,

Cevio.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).