14.2018.153
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia di fallimento. Solvibilità
5 novembre 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.153
Lugano
5 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.236 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Vallemaggia promossa con istanza 21 dicembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 20 settembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 19 settembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Cevio, il 21 dicembre
2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'403.40 più interessi
e spese.
Fatti
B. Nelle
sue osservazioni del 19 gennaio 2018 all’istanza, il convenuto ha
chiesto la concessione di una dilazione facendo valere di attendere per luglio
un acconto di fr. 35'000.– sui pagamenti diretti dovutigli e il saldo di
alcune fatture emesse per la vendita di prodotti dell’azienda.
Con scritto del 30 gennaio 2018, l’istante ha accettato eccezionalmente un’ultima
proroga fino al 31 luglio 2018. L’8 luglio essa ha comunicato alla Pretura che
il suo credito non era ancora stato saldato e il 28 agosto ha chiesto la continuazione
della procedura.
C. Statuendo
con decisione del 19 settembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal 20 settembre 2018 alle ore 08:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di complessivi fr. 143.60.
D. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto personalmente a questa Camera con un reclamo del 20 settembre
2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di essere impossibilitato
a saldare il conto in sospeso. Il 24 settembre il presidente della Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo.
E. Con
un reclamo complementare del 1° ottobre 2018, RE 1, per il
tramite del proprio patrocinatore __________ PA 1, ha ribadito la sua domanda
di annullamento del fallimento previa concessione dell’effetto sospensivo,
facendo valere di avere nel frattempo provveduto a estinguere il credito dell’istante
e le spese giudiziarie di prima sede. Preso atto di ciò, con decreto del 2 ottobre 2018 il presidente della Camera ha concesso al reclamo
effetto sospensivo parziale. Il 16 ottobre 2018 il reclamante ha comunicato di
aver saldato ulteriori tre esecuzioni. Nel termine impartito per esprimersi sul
reclamo, la controparte è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 20 settembre e completato il 1° ottobre 2018 contro la
sentenza notificata ad RE 1 il 20 settembre 2018, in concreto il reclamo è tempestivo
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 1° ottobre
2018.
dell’UE di Cevio relativa al versamento di fr. 1'734.10 a saldo dell’esecuzione
promossa dall’istante (doc. E accluso al reclamo complementare) e una
rilasciata dalla Pretura il 28 settembre 2018 a conferma del pagamento delle
spese processuali da parte di RE 1, per cui il presupposto di cui all’art. 174
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – dal conteggio dell’UE di Cevio (al 26 settembre 2018) prodotto
da reclamante (doc. G) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 17
esecuzioni per complessivi fr. 22'125.95, mentre non risultano attestati
di carenza di beni a suo carico. D’altronde appare verosimile ch’egli disponga
di una sostanza immobiliare di oltre fr. 200'000.– (doc. I) e che debba
ancora ricevere entro la fine dell’anno il saldo dei pagamenti diretti 2018, di
circa fr. 22'000.– (doc. M) e un ulteriore contributo per la qualità del
paesaggio di fr. 8'000.– circa (doc. M e O). Ciò porta a ritenere che i
problemi di liquidità all’origine del fallimento siano passeggeri. Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 19 settembre 2018 dalla Pretura del Distretto di
Vallemaggia nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Cevio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Cevio;
– Ufficio
dei fallimenti, Cevio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Vallemaggia,
Cevio.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).