14.2018.154
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità
12 febbraio 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.154
Lugano
12 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20 luglio
2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare della ditta individuale __________,
__________)
giudicando sul reclamo del 27 settembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 14 settembre 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 20 luglio 2018 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 121.20 più interessi e
spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 29 agosto 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 14 settembre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento di RE 1 dal 17 settembre 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
1° ottobre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Nel termine impartito, la controparte non ha presentato
osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 27 settembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il
24.
settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 27 settembre
2018.
dall’Ufficio di esecuzione di Locarno relativa al versamento di fr. 194.50
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (n. __________), per cui il primo
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante si è limitato a produrre altre
cinque ricevute attestanti il pagamento a saldo di altrettante esecuzioni
giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (per fr. 1'529.90 complessivi)
e ad assicurare che con l’avvio di nuovi cantieri avrebbe avuto la possibilità
di risanare “quanto prima” l’azienda,
impegnandosi a fornire “in breve
tempo” i piani di rientro concordati con le
aziende creditrici.
a) Ora, semplici allegazioni non bastano a rendere
verosimile la propria solvibilità, occorrono riscontri oggettivi (sopra
consid. 2.1), che devono essere prodotti entro la scadenza del termine di ricorso
(DTF 136 III 295 consid. 3.2).
b) Nella fattispecie, al momento della concessione dell’effetto
sospensivo parziale (il 1° ottobre 2018), nei
confronti del reclamante erano pendenti 35 esecuzioni per oltre fr. 30'000.–
complessivi, di cui 25 sfociate in attestati di carenza beni (ACB) per complessivi
fr. 25'153.65, due in comminatorie di fallimento e una in un avviso di
pignoramento. Malgrado la sua solvibilità non apparisse verosimile, l’effetto sospensivo
è stato conferito al reclamo perché RE 1 era “ancora
in tempo per estinguere tali debiti entro la scadenza del termine di reclamo,
giovedì 4 ottobre 2018, o perlomeno per rendere verosimile di essere in grado
di estinguerli a breve, producendo riscontri documentati e oggettivi, non
bastando al riguardo le semplici allegazioni contenute nel reclamo”.
c) Fuori
termine, il 17 ottobre 2018 il reclamante ha prodotto la copia di preventivi
non ancora accettati dai clienti e di alcune richieste per e-mail di piani di
rientro. Il 6 novembre egli ha poi fatto pervenire due ricevute del giorno
precedente relative al pagamento di fr. 230.– all’CO 1, la quale ha poi
ritirato l’esecuzione
sfociata nell’ACB n. __________, e di fr. 164.45 all’Ufficio esazione e
condoni (senza riferimento). Sollecitato il 16 novembre 2018 a
documentare tutti i piani di rateazione conclusi con i creditori così come di
ogni altro pagamento o dilazione, il 14 dicembre RE 1 ha reso verosimile di aver versato fr. 164.45 e fr. 177.90
a saldo di due ulteriori ACB (n. __________ e __________) rilasciati nel 2015 a
favore del Canton Ticino (e tuttora iscritti nel registro delle esecuzioni) e
dimostrato di averne estinto un terzo (n. __________) con fr. 290.– dietro
consenso della creditrice (CO 1). Egli ha d’altronde trasmesso l’accettazione
da parte della __________ di un piano di rientro per tre sue pretese sfociate
in altrettanti ACB per complessivi fr. 1'767.90 e un preventivo del 15
novembre 2018, firmato dal cliente, relativo a lavori per poco più di fr. 14'000.–.
RE 1 ha concluso assicurando che, non appena avesse avuto le possibilità
economiche, avrebbe aggiornato la Camera sui pagamenti effettuati.
d) Da
allora il reclamante non si è più manifestato. È tuttora oggetto di 26 ACB per fr. 23'635.60
complessivi, di una comminatoria di fallimento (n. __________) per fr. 1'131.55
notificata il 4 settembre 2018 e di 5 precetti esecutivi, di cui tre non
sospesi da opposizione. Orbene,
l’esistenza di attestati di carenza di beni certificano in modo ufficiale l’insolvibilità
del debitore, specie perché diversi di essi vertono su importi modesti (ad
esempio: n. __________ fr. 256.05;
n. __________ fr. 257.70; n. __________ fr. 165.35) e perché le
difficoltà di pagamento durano da tempo – l’ACB più vecchio (n. __________ per fr. 455.15) risale al
2015.
e) Ciò
porta a concludere che il reclamante, già da tempo, non dispone di liquidità
sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli
oneri sociali. In queste circostanze si può quindi affermare che la sua incapacità
di pagamento appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto
della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e
il fallimento di RE 1 confermato. Essendo stato
concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento dev’essere nuovamente
pronunciato e pubblicato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti,
sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1
CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non
avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento di
RE 1, titolare della ditta __________, __________, da mercoledì 13
febbraio 2019 alle ore 09:00.
2. È
ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
3. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
di RE 1.
4. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).