14.2018.156
Rigetto definitivo dell’opposizione. Transazione giudiziale. Gratuito patrocinio
14 febbraio 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.156
Lugano
14 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 332 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 8 agosto 2018 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 28 settembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 14 settembre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 4 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso
il marito RE 1 per l’incasso di fr. 3'465.– oltre agli interessi del 5%
dal 1° aprile 2018, indicando quale titolo di credito il “mancato versamento alimenti
aprile-giugno-luglio 2018 (fr. 1'155.– mensili)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza datata 8 agosto
2018 (ma pervenuta a destinazione solo il 24 agosto) CO 1 ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine
impartito, il 7 settembre 2018 il convenuto ha trasmesso
al Giudice di pace una serie di documenti, senza però esprimersi sull’istanza.
C. Statuendo con decisione del 14 settembre 2018, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 125.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 settembre 2018 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, così come l’ammissione all’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio. Stante l’esito del giudizio odierno, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 settembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18
settembre, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nella
fattispecie, in prima sede il reclamante non ha presentato osservazioni all’istanza
ma si è limitato a trasmettere alla Giudicatura di pace – entro il termine
assegnatogli – un plico di documenti senza commentarli. Ne discende che tutte
le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono da considerare nuove e pertanto
irricevibili in questa sede, così come la dichiarazione del Comune di __________
del 25 settembre 2018 (doc. D). Diversa è invece la
questione relativa alla (contestata) qualità di titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione della transazione contenuta nel verbale d’udienza, su cui la
procedente fonda la propria pretesa, poiché il divieto sancito dall’art. 326
cpv. 1 CPC riguarda solo le allegazioni di fatto e non (anche)
quelle di diritto. E ad ogni modo la Camera è tenuta a verificare
d’ufficio se la documentazione prodotta costituisce valido titolo
di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 5).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
sentenza impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver considerato
che la decisione del 4 ottobre 2010 prodotta dall’escutente, poiché regolarmente notificata e passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per l’importo posto in esecuzione. Dall’esame dei documenti prodotti dall’escusso
senza alcun commento, il primo giudice ha dedotto che quest’ultimo è senz’altro
confrontato con “gravi
problemi economici”, ma che tale circostanza non lo
esime dal rispettare il pagamento dei contributi alimentari stabiliti nella decisione
prodotta.
4.
Nel
reclamo RE 1 contesta anzitutto che il verbale di udienza del 4 ottobre 2010
sul quale l’istante fonda la propria pretesa possa costituire un valido titolo
di rigetto dell’opposizione, dal momento che non risulta munito dell’“apposito e usuale” timbro
di passaggio in giudicato formale. Rileva inoltre che la decisione prodotta
concerne una procedura di trattenuta salariale, valida unicamente nei confronti
del terzo debitore, che non è dato di sapere né se – come si evince dal verbale
– è stato fissato un termine alle parti per determinarsi a seguito di tale
udienza, né se il Pretore ha nel
frattempo ricevuto qualsivoglia comunicazione dalle medesime, e non è stato
prodotto il precedente verbale del 1° marzo 2010 citato dal Pretore.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF, le transazioni giudiziali, ove siano esecutive,
sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (art.
208.
cpv. 2 e 241 cpv. 2 CPC). Perché sia equiparato a una transazione
giudiziale, l’accordo concluso dalle parti deve poi figurare in un verbale d’udienza
firmato dalle stesse (art. 241 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.1; sentenza
della CEF 14.2017.139 dell’11 gennaio 2018, consid. 4.1).
5.2
Nel
caso concreto l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto sul
verbale dell’udienza tenutasi il 4 ottobre 2010 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, in una causa di protezione dell’unione
coniugale promossa da CO 1 nei confronti del marito. Preso atto della volontà dei
coniugi di riconoscere anche nel merito l’assetto cautelare vigente, che secondo
il verbale del 1° marzo 2010 prevedeva a favore della moglie alimenti di fr. 1'155.–
mensili, salvo a stabilire ch’essi sarebbero stati pagati per trattenuta,
anche in caso di riconciliazione, il Pretore ha omologato “nel merito l’assetto di cui al verbale del 1. marzo
2010, con la seguente precisazione riguardante il punto 4: l’alimento è fissato
in CHF 1'155.– mensili, pagati per trattenuta da __________ Sagl” e ha stralciato la lite “per transazione”.
Orbene,
poiché firmata dalle parti e debitamente verbalizzata dal Pretore, l’intesa da
esse raggiunta soddisfa i requisiti di una transazione giudiziale e va quindi
parificata a una decisione esecutiva, che come tale costituisce di principio un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80
cpv. 2 n. 1 LEF per le tre mensilità di aprile, giugno e luglio 2018 convenute
a titolo di contributo alimentare per la moglie per complessivi fr. 3'465.–
(3 x fr. 1'155.–). Siccome non risulta dal verbale che sia stata stabilita
una scadenza mensile fissa entro la quale il contributo alimentare doveva
essere versato (nel senso degli art. 102 cpv. 2 e, a contrario, 105 cpv. 1 CO), gli interessi di mora, al tasso
legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), decorrono dal 6 luglio 2018, ossia dal giorno
(non computato) della notifica del precetto esecutivo
(Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition,
2017, n. 62 ad art. 82 LEF con rinvii), e non dal 1° aprile 2018 come richiesto dall’istante. La decisione
impugnata va quindi modificata su questo punto.
5.3
Contrariamente
poi a quanto sostiene RE 1, l’assenza dell’“apposito ed usuale timbro di crescita in giudicato
formale” non osta a conferire alla transazione valenza
di titolo di rigetto definitivo: anzitutto perché, in linea di principio, è
sufficiente che il titolo sia esecutivo (art. 80 cpv. 1 LEF) – non è più, dal
2011, richiesto il passaggio in giudicato (RtiD 2012 I 975 n. 48c consid. 4.3)
– sicché basta la produzione di un’attestazione di esecutività (art. 336 cpv. 2
CPC), perlomeno per le decisioni appellabili, ma anche perché la transazione
giudiziaria – e l’art. 241 cpv. 2 CPC lo esplicita chiaramente – ha per legge l’effetto
di una sentenza “passata in
giudicato”, impugnabile solo con il rimedio giuridico
straordinario della revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (DTF 139 III 134 consid. 1.3), che non
preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione
impugnata (art. 331 cpv. 1 CPC). Senza contare che non è il decreto di stralcio
a essere parificato a un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, bensì
la transazione in esso contenuta (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a
ed. 2017, n. 40 ad art. 242 CPC e sopra consid. 5.1). La censura
manca pertanto di consistenza.
5.4
Il
reclamante non può neanche essere seguito laddove afferma che il verbale si
riferisce (esclusivamente) a una procedura di trattenuta salariale, che
varrebbe unicamente nei confronti del terzo debitore (nella fattispecie la __________
Sagl). La transazione omologata dal Pretore, infatti, verte anche sulla fissazione,
nel merito, degli alimenti a favore della moglie. Certo, l’accordo conferma l’assetto
cautelare vigente, stabilito nel verbale del 1° marzo 2010, ma costituisce
comunque una regolamentazione nuova, che si sostituisce, “nel merito”, a quella provvisionale antecedente.
Poco importa, in queste circostanze, che l’istante non abbia prodotto il
verbale del 1° marzo 2010. Quello del 4 ottobre 2010 agli atti basta a
dimostrare l’esistenza di un (nuovo) accordo sugli alimenti, che vincola le
parti ed è parificabile a un titolo di rigetto definitivo in virtù della sua
trascrizione nel verbale d’udienza. Anche sotto questo profilo,
la decisione impugnata resiste alla critica.
5.5
Il reclamante denuncia ancora una pretesa “mancanza di chiarezza documentale”, asserendo che non è dato di sapere né se – come
si evince dal verbale – è stato fissato un termine alle parti per determinarsi
a seguito di tale udienza, né se il Pretore ha nel frattempo ricevuto qualsivoglia comunicazione
dalle medesime. In realtà, la richiesta dei coniugi di assegnare loro “un termine per determinarsi” appare solo interlocutoria. A fronte
della rassicurazione del Pretore per cui avrebbero sempre potuto riconciliarsi,
essi hanno firmato il verbale quand’anche non fosse stato impartito loro alcun
termine. Del resto l’effettività della transazione omologata dal Pretore non è
subordinata a una conferma dei coniugi. Ove essi avessero revocato o modificato
la loro intesa dopo l’udienza, oppure ove la stessa fosse
stata annullata in una procedura di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC e
sopra consid. 5.3), sarebbe
spettato al marito escusso eccepirlo in prima sede e dimostrarlo con documenti (art.
81.
cpv. 1 LEF). Tale ipotesi non essendosi verificata, il
reclamo non può ch’essere respinto, tranne che per gli
interessi di mora (sopra consid. 5.2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC). Sulla sua domanda di gratuito patrocinio valgono le seguenti
considerazioni.
6.1
Ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata
inoltre all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato,
segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1
lett. c CPC).
6.2
Nel caso specifico, contrariamente a quanto sostiene RE 1, l’esito del
reclamo appariva già di primo acchito privo di possibilità di successo, tanto
da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni. Ha infatti
egli stesso firmato nel 2010 un verbale d’udienza in cui “l’alimento [a favore della moglie] è fissato in CHF 1'155.–
mensili”, che peraltro non ha mai preteso di avere
contestato prima del 2018. Può quindi essere lasciata aperta la questione di
sapere se la designazione di un patrocinatore d’ufficio fosse necessaria per
tutelare i propri diritti, pur dovendo constatare che la causa in oggetto era
oggettivamente di scarsa complessità e la moglie non era assistita da un
avvocato. Non essendo pertanto adempiute le condizioni
– cumulative – per l’ottenimento del gratuito patrocinio, la domanda va
pertanto respinta.
6.3
In
considerazione dell’esiguità della modifica di quanto deciso dal Giudice di
pace (limitata alla questione degli interessi, v. consid. 5.2), il dispositivo
sulle spese processuali di prima sede può rimanere invariato.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'465.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è
parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione
impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva
limitatamente a fr. 3'465.– oltre agli interessi del 5% dal 6
luglio 2018.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
sono poste a carico del reclamante.
3. La
domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).