14.2018.157
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia di fallimento. Solvibilità
12 ottobre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.157
Lugano
12 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 30 luglio 2018 dalla
CO 1
(rappresentata dal proprio Servizio incassi,
__________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 2 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 settembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 30 luglio 2018 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di
Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'576.80 più interessi e spese.
Fatti
B. Nel
termine impartito dal Pretore il convenuto non ha presentato osservazioni
scritte né le parti hanno chiesto la convocazione di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 27 settembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal 28 settembre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 2 ottobre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il 5 ottobre 2018 il reclamante ha presentato un’“istanza d’assunzione suppletoria di mezzi di
prova”. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa
in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 2 ottobre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29
settembre 2018, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure l’“istanza d’assunzione suppletoria di mezzi di
prova” presentata il 5 ottobre 2018.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 28 settembre
2018.
dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona (doc. E) relativa al versamento
di fr. 2'099.60 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui
il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – con l’“istanza d’assunzione suppletoria di mezzi di prova” il reclamante ha dimostrato di avere estinto, con un versamento di fr. 50'000.–
eseguito il 5 ottobre 2018, tutte le altre sue esecuzioni pendenti giunte allo
stadio della continuazione, tranne una di fr. 2'441.90 (n. __________) per
cui il pignoramento è stato fissato per il 23 gennaio 2019. A
suo carico sono invero in fase preliminare ancora 13 esecuzioni per quasi fr. 45'000.–,
che però riguardano essenzialmente contributi pubblici e assicurativi, e non
salari, sicché la sua attività commerciale (nel settore della carrozzeria)
appare tutto sommato economicamente sostenibile, tanto che a suo carico non
risultano registrati attestati di carenza di beni.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve
termine, purché egli, d’ora in poi, curi anche gli aspetti gestionali e contabili
della propria impresa. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,
nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 27 settembre 2018 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).