Lexipedia

Decisione

14.2018.158

Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito a desistenza dell’escutente circa una pretesa e pagamento dell’altra da parte dell’escusso. Ripartizione e quantificazione delle ri

28 febbraio 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 7 maggio

2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo della Magliasina. Il 9 luglio 2018 il convenuto ha versato all’Uffi­­cio

d’esecuzione complessivi fr. 1'573.30 (fr. 1'500.– per le ripetibili poste

in esecuzione e fr. 73.30 per le spese d’esecuzione) e con osservazioni scritte del medesimo

giorno, egli si è opposto al­l’istanza per quanto attiene

al contributo alimentare di fr. 2'885.–. Con lettera del 25 luglio 2018 l’istante

ha chiesto al Giudice di pace “di

annullare l’istanza inoltrata il 7 maggio 2018 contro RE 1 [omissis] in quanto

ha provveduto al pagamento”.

C. Statuendo con decisione del 25 settembre 2018, il Giudice di pace ha stralciato

la causa dal ruolo, ponendo le spese processuali di fr. 40.– a carico dell’istante.

Non ha assegnato ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2018 per ottenere, in

via principale, l’annullamento del dispositivo sulle spese processuali e l’assegnazione

di ripetibili di almeno fr. 650.– e, in via subordinata, l’annullamento

del dispositivo sulle spese processuali e il rinvio degli atti al Giudice di

pace per nuova decisione sulle ripetibili a lui dovute dall’istante. Nelle sue

osservazioni del 18 ottobre 2018, CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie

affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna –

inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese

(art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 3 ottobre 2018 contro la sentenza notificata direttamente ad RE 1

(e non alla sua patrocinatrice) il 26 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie i documenti prodotti dalle parti in sede di reclamo figurano

già nell’incarto di prima sede.

2.

Nella decisione impugnata, il Giudice di

pace, preso atto della co­municazione

del 25 luglio 2018 “con la quale l’istante

comunica il ritiro dell’opposizione alla citata esecuzione” (recte: ritira l’istanza), ha stralciato la

causa dal ruolo in virtù dell’art. 241 CPC e ha posto la tassa di giustizia a

carico della parte istante, omettendo, senza motivazione, di statuire sulla

richiesta di ripetibili contenuta nelle osservazioni all’istanza.

3.

Nel

reclamo RE 1 fa valere di aver risposto all’istan­­za, tramite il suo legale, producendo

un conteggio dettagliato dei pagamenti degli alimenti e gli estratti del conto

postale. Dato che l’ex moglie, secondo lui, avrebbe avviato l’esecuzione in

malafede, il 12 gennaio 2018, dopo aver ricevuto, il 3 gennaio antecedente, il

contributo alimentare del dicembre del 2017, sapendo che gli accrediti delle

pensioni, contrariamente ai salari, non avvengono all’inizio del mese, il

reclamante ricorda di aver chiesto al Giudice di pace l’assegnazione di un

congruo importo a titolo di ripetibili. Sennonché questi ha stralciato la procedura

di propria iniziativa senza interpellare le parti e senza assegnare ripetibili.

Ora, sostiene il reclamante, CO 1 risulta soccombente sulla questione degli

alimenti e lo deve quindi indennizzare “per l’importante e necessario lavoro di ricostruzione

dei versamenti effettuati alla ex moglie che egli ha dovuto effettuare”, mentre l’“aspetto

ripetibili” si è risolto immediatamente. A

mente sua, si dovrebbe inoltre considerare che il valore del contributo

alimentare (fr. 2'885.–) è il

doppio di quello delle ripetibili poste in esecuzione (fr. 1'500.–). Tenuto

conto dell’art. 11 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’uffi­­cio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 178.310) e della

temerarietà dell’istante, il reclamante chiede l’assegnazione di ripetibili per

la prima istanza di almeno fr. 650.–, sottolineando che questa Camera può

in sé decidere senza necessità di rinviare gli atti al Giudice di pace.

4.

Nelle

osservazioni al reclamo CO 1 contesta la richiesta di ripetibili, asserendo di

aver provveduto sia ad “annullare” l’istanza “a seguito

del pagamento”, sia a cancellare il relativo precetto

esecutivo. D’altronde, essa aggiunge, le spese giudiziarie di fr. 40.– sono

già state poste a suo carico.

5.

La

transazione, l’acquiescenza e la desistenza devono essere consegnate al giudice

per iscritto (con relativa firma di entrambe le parti, rispettivamente dell’acquiescente

o del desistente), oppure oralmente con la loro consegna a verbale, che le

parti devono firmare giusta l’art. 241 cpv. 1 CPC (Trezzini in: Trezzini

et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 29 ad art. 241 CPC). In concreto,

il 25 luglio 2018 l’escutente ha trasmesso al Giudice di pace una lettera da

lei firmata, in cui ha chiesto di “annullare”

l’i­­stanza. Essa risulta quindi desistente per la pretesa di fr. 2'885.– relativa al contributo alimentare per dicembre del 2017. Mentre la causa è diventata senza oggetto, nel senso dell’art. 242

CPC, per quanto attiene all’altra pretesa (di fr. 1'500.– per ripetibili)

in seguito al versamento di complessivi fr. 1'573.– (fr. 1'500.– + di

fr. 73.30 di spese d’esecuzione) effettuato dall’escusso all’Ufficio

esecuzione di Lugano il 9 luglio 2018 (doc. 1), ossia dopo la presentazione dell’istanza (il 7 maggio

2018), siccome al riguardo l’escusso è da considerare liberato (art. 12 cpv. 2

LEF).

5.1

Il

Giudice di pace ha quindi correttamente stralciato l’intera causa dal ruolo

(art. 241 cpv. 3 e 242 CPC), dopo aver intimato alle parti, il 10 agosto 2018, la

lettera in cui l’escutente ha chiesto di “annullare”

l’istanza e le osservazioni della controparte. Le parti sono quindi state poste

in grado di esprimersi, spontaneamente, sulla ripartizione delle spese

giudiziarie (cfr. Trezzini,

op. cit., n. 39 ad art. 241 e n. 9 ad art. 242; Tappy

in:

Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2a ed. 2018, n. 6 ad art. 242 CPC). Che il

primo giudice dovesse anche impartire loro un termine al riguardo è una

questione che può essere lasciata indecisa nella fattispecie, dal momento che

le parti hanno avuto nuovamente l’occasione di esprimersi in sede di reclamo.

5.2

Sta

di fatto, però, che il Giudice di pace non ha statuito sulla richiesta di

ripetibili formulata dal convenuto. Non è tuttavia necessario

rinviargli la causa perché stabilisca l’importo delle ripetibili dovute,

siccome il reclamante chiede il rinvio solo in via subordinata e la causa è

matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla

questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

6.

In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale

può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado

minimo di complessità della causa (Bohnet,

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini, op. cit., n. 1 segg. ad art. 68). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la

rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette

ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte

soccombente, che in caso di desistenza è l’attore (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC

permetta una ripartizione secondo equità, ciò che è prescritto in particolare

nei casi in cui la causa è stata stralciata dal ruolo in quanto priva di

oggetto, ove la legge non preveda altrimenti (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC).

6.1

Nel

caso specifico, CO 1 risulta desistente – e dunque soccombente – per circa i ⅔ dell’importo

posto in esecuzione (fr. 2'885.– / fr. 4'385.–), mentre per il restante ⅓ riferito all’indennità

ripetibili di fr. 1'500.– le spese processuali vanno po­ste a carico dell’escusso,

che con il suo pagamento tardivo ha reso la causa senza oggetto relativamente a

questa seconda pretesa, ricordato che il diritto alle ripetibili è diventato

esigibile con la notifica al reclamante della decisione del 21 agosto 2014, che

accerta tale diritto (sentenza della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD

2018.

II 817 n. 40c, consid. 5.2/d). Non si scorgono d’altronde motivi di equità

per scostarsi da tale ripartizione. Che l’istante abbia agito – a detta del

reclamante – in malafede riguarda semmai la pretesa per alimenti – per cui

risulta già integralmente soccombente – e non quella per le ripetibili.

6.2

Per quanto attiene alla quantificazione delle ripetibili,

il giudice le assegna secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).

a) Giusta

l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile

fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di

esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure

speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il

20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le

ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,

l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’av­­vocato, avuto riguardo

dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta

sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario

dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del

caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità

competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

b) Nel caso specifico, tenuto del valore di causa, di fr. 4'385.–, l’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento stabilisce

l’indennità per ripetibili tra un minimo di fr. 130.– (15% x 20% di

fr. 4'385.–) e un massimo di fr. 770.–

(25% x 70% di fr. 4'385.–) arrotondati. Vista la relativa semplicità della causa e

il dispendio di tempo contenuto ch’essa esigeva dal patrocinatore dell’escus­­so

– bastava in pratica produrre la prova dei pagamenti degli alimenti – occorre

riferirsi alla fascia medio-bassa della tariffa. Posto che un patrocinatore solerte,

diligente, conciso e speditivo non

avrebbe dedicato più di un’ora di lavoro alla redazione delle osservazioni all’istanza,

un’indennità di fr. 300.– appare

una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati

nell’interesse del cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art.

11.

cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi

straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC.

Tenuto conto della reciproca soccombenza parziale (sopra consid. 6.1),

il reclamante ha diritto a un terzo dell’indennità integrale (⅔ meno ⅓: RtiD 2016 II 638 n. 24c consid. 3/b, con rimandi), ovvero a fr. 100.–.

Il reclamo va quindi parzialmente

accolto in questi limiti e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede

riformato di conseguenza. La tassa di fr. 40.– rimane invariata, giacché

neppure la resistente chiede di assegnarne una parte all’escusso.

7.

Premesso che il valore litigioso in

questa sede è di fr. 650.– (l’in­dennità chiesta dal reclamante), la tassa

del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), segue

la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece

questione di ripetibili, CO 1 non avendo formulato né motivato (giusta l’art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC) alcuna richiesta al riguardo.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 650.–, non

raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza

il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. Le spese processuali di fr. 40.–,

anticipate dall’istante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà al convenuto fr. 100.–

per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 17/20 e per i restanti 3/20 a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).