14.2018.158
Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito a desistenza dell’escutente circa una pretesa e pagamento dell’altra da parte dell’escusso. Ripartizione e quantificazione delle ri
28 febbraio 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.158
Lugano
28 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 7 maggio
2018 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 25 settembre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di (1) fr. 2'885.– e di (2) fr. 1'500.–,
indicando quali titoli di credito: “(1) Alimenti di dicembre 2017 (entro il 5.12.2017) e (2) Ripetibili
sentenza Pretura del 21.8.2014”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 maggio
2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo della Magliasina. Il 9 luglio 2018 il convenuto ha versato all’Ufficio
d’esecuzione complessivi fr. 1'573.30 (fr. 1'500.– per le ripetibili poste
in esecuzione e fr. 73.30 per le spese d’esecuzione) e con osservazioni scritte del medesimo
giorno, egli si è opposto all’istanza per quanto attiene
al contributo alimentare di fr. 2'885.–. Con lettera del 25 luglio 2018 l’istante
ha chiesto al Giudice di pace “di
annullare l’istanza inoltrata il 7 maggio 2018 contro RE 1 [omissis] in quanto
ha provveduto al pagamento”.
C. Statuendo con decisione del 25 settembre 2018, il Giudice di pace ha stralciato
la causa dal ruolo, ponendo le spese processuali di fr. 40.– a carico dell’istante.
Non ha assegnato ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2018 per ottenere, in
via principale, l’annullamento del dispositivo sulle spese processuali e l’assegnazione
di ripetibili di almeno fr. 650.– e, in via subordinata, l’annullamento
del dispositivo sulle spese processuali e il rinvio degli atti al Giudice di
pace per nuova decisione sulle ripetibili a lui dovute dall’istante. Nelle sue
osservazioni del 18 ottobre 2018, CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie
affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna –
inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese
(art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 3 ottobre 2018 contro la sentenza notificata direttamente ad RE 1
(e non alla sua patrocinatrice) il 26 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie i documenti prodotti dalle parti in sede di reclamo figurano
già nell’incarto di prima sede.
2.
Nella decisione impugnata, il Giudice di
pace, preso atto della comunicazione
del 25 luglio 2018 “con la quale l’istante
comunica il ritiro dell’opposizione alla citata esecuzione” (recte: ritira l’istanza), ha stralciato la
causa dal ruolo in virtù dell’art. 241 CPC e ha posto la tassa di giustizia a
carico della parte istante, omettendo, senza motivazione, di statuire sulla
richiesta di ripetibili contenuta nelle osservazioni all’istanza.
3.
Nel
reclamo RE 1 fa valere di aver risposto all’istanza, tramite il suo legale, producendo
un conteggio dettagliato dei pagamenti degli alimenti e gli estratti del conto
postale. Dato che l’ex moglie, secondo lui, avrebbe avviato l’esecuzione in
malafede, il 12 gennaio 2018, dopo aver ricevuto, il 3 gennaio antecedente, il
contributo alimentare del dicembre del 2017, sapendo che gli accrediti delle
pensioni, contrariamente ai salari, non avvengono all’inizio del mese, il
reclamante ricorda di aver chiesto al Giudice di pace l’assegnazione di un
congruo importo a titolo di ripetibili. Sennonché questi ha stralciato la procedura
di propria iniziativa senza interpellare le parti e senza assegnare ripetibili.
Ora, sostiene il reclamante, CO 1 risulta soccombente sulla questione degli
alimenti e lo deve quindi indennizzare “per l’importante e necessario lavoro di ricostruzione
dei versamenti effettuati alla ex moglie che egli ha dovuto effettuare”, mentre l’“aspetto
ripetibili” si è risolto immediatamente. A
mente sua, si dovrebbe inoltre considerare che il valore del contributo
alimentare (fr. 2'885.–) è il
doppio di quello delle ripetibili poste in esecuzione (fr. 1'500.–). Tenuto
conto dell’art. 11 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 178.310) e della
temerarietà dell’istante, il reclamante chiede l’assegnazione di ripetibili per
la prima istanza di almeno fr. 650.–, sottolineando che questa Camera può
in sé decidere senza necessità di rinviare gli atti al Giudice di pace.
4.
Nelle
osservazioni al reclamo CO 1 contesta la richiesta di ripetibili, asserendo di
aver provveduto sia ad “annullare” l’istanza “a seguito
del pagamento”, sia a cancellare il relativo precetto
esecutivo. D’altronde, essa aggiunge, le spese giudiziarie di fr. 40.– sono
già state poste a suo carico.
5.
La
transazione, l’acquiescenza e la desistenza devono essere consegnate al giudice
per iscritto (con relativa firma di entrambe le parti, rispettivamente dell’acquiescente
o del desistente), oppure oralmente con la loro consegna a verbale, che le
parti devono firmare giusta l’art. 241 cpv. 1 CPC (Trezzini in: Trezzini
et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 29 ad art. 241 CPC). In concreto,
il 25 luglio 2018 l’escutente ha trasmesso al Giudice di pace una lettera da
lei firmata, in cui ha chiesto di “annullare”
l’istanza. Essa risulta quindi desistente per la pretesa di fr. 2'885.– relativa al contributo alimentare per dicembre del 2017. Mentre la causa è diventata senza oggetto, nel senso dell’art. 242
CPC, per quanto attiene all’altra pretesa (di fr. 1'500.– per ripetibili)
in seguito al versamento di complessivi fr. 1'573.– (fr. 1'500.– + di
fr. 73.30 di spese d’esecuzione) effettuato dall’escusso all’Ufficio
esecuzione di Lugano il 9 luglio 2018 (doc. 1), ossia dopo la presentazione dell’istanza (il 7 maggio
2018), siccome al riguardo l’escusso è da considerare liberato (art. 12 cpv. 2
LEF).
5.1
Il
Giudice di pace ha quindi correttamente stralciato l’intera causa dal ruolo
(art. 241 cpv. 3 e 242 CPC), dopo aver intimato alle parti, il 10 agosto 2018, la
lettera in cui l’escutente ha chiesto di “annullare”
l’istanza e le osservazioni della controparte. Le parti sono quindi state poste
in grado di esprimersi, spontaneamente, sulla ripartizione delle spese
giudiziarie (cfr. Trezzini,
op. cit., n. 39 ad art. 241 e n. 9 ad art. 242; Tappy
in:
Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2018, n. 6 ad art. 242 CPC). Che il
primo giudice dovesse anche impartire loro un termine al riguardo è una
questione che può essere lasciata indecisa nella fattispecie, dal momento che
le parti hanno avuto nuovamente l’occasione di esprimersi in sede di reclamo.
5.2
Sta
di fatto, però, che il Giudice di pace non ha statuito sulla richiesta di
ripetibili formulata dal convenuto. Non è tuttavia necessario
rinviargli la causa perché stabilisca l’importo delle ripetibili dovute,
siccome il reclamante chiede il rinvio solo in via subordinata e la causa è
matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla
questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6.
In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale
può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado
minimo di complessità della causa (Bohnet,
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini, op. cit., n. 1 segg. ad art. 68). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la
rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette
ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte
soccombente, che in caso di desistenza è l’attore (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC
permetta una ripartizione secondo equità, ciò che è prescritto in particolare
nei casi in cui la causa è stata stralciata dal ruolo in quanto priva di
oggetto, ove la legge non preveda altrimenti (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC).
6.1
Nel
caso specifico, CO 1 risulta desistente – e dunque soccombente – per circa i ⅔ dell’importo
posto in esecuzione (fr. 2'885.– / fr. 4'385.–), mentre per il restante ⅓ riferito all’indennità
ripetibili di fr. 1'500.– le spese processuali vanno poste a carico dell’escusso,
che con il suo pagamento tardivo ha reso la causa senza oggetto relativamente a
questa seconda pretesa, ricordato che il diritto alle ripetibili è diventato
esigibile con la notifica al reclamante della decisione del 21 agosto 2014, che
accerta tale diritto (sentenza della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD
2018.
II 817 n. 40c, consid. 5.2/d). Non si scorgono d’altronde motivi di equità
per scostarsi da tale ripartizione. Che l’istante abbia agito – a detta del
reclamante – in malafede riguarda semmai la pretesa per alimenti – per cui
risulta già integralmente soccombente – e non quella per le ripetibili.
6.2
Per quanto attiene alla quantificazione delle ripetibili,
il giudice le assegna secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).
a) Giusta
l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile
fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di
esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure
speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il
20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le
ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,
l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo
dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta
sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario
dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del
caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità
competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b) Nel caso specifico, tenuto del valore di causa, di fr. 4'385.–, l’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento stabilisce
l’indennità per ripetibili tra un minimo di fr. 130.– (15% x 20% di
fr. 4'385.–) e un massimo di fr. 770.–
(25% x 70% di fr. 4'385.–) arrotondati. Vista la relativa semplicità della causa e
il dispendio di tempo contenuto ch’essa esigeva dal patrocinatore dell’escusso
– bastava in pratica produrre la prova dei pagamenti degli alimenti – occorre
riferirsi alla fascia medio-bassa della tariffa. Posto che un patrocinatore solerte,
diligente, conciso e speditivo non
avrebbe dedicato più di un’ora di lavoro alla redazione delle osservazioni all’istanza,
un’indennità di fr. 300.– appare
una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati
nell’interesse del cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art.
11.
cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi
straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC.
Tenuto conto della reciproca soccombenza parziale (sopra consid. 6.1),
il reclamante ha diritto a un terzo dell’indennità integrale (⅔ meno ⅓: RtiD 2016 II 638 n. 24c consid. 3/b, con rimandi), ovvero a fr. 100.–.
Il reclamo va quindi parzialmente
accolto in questi limiti e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede
riformato di conseguenza. La tassa di fr. 40.– rimane invariata, giacché
neppure la resistente chiede di assegnarne una parte all’escusso.
7.
Premesso che il valore litigioso in
questa sede è di fr. 650.– (l’indennità chiesta dal reclamante), la tassa
del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), segue
la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece
questione di ripetibili, CO 1 non avendo formulato né motivato (giusta l’art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC) alcuna richiesta al riguardo.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 650.–, non
raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza
il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. Le spese processuali di fr. 40.–,
anticipate dall’istante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà al convenuto fr. 100.–
per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 17/20 e per i restanti 3/20 a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).