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Decisione

14.2018.161

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

17 ottobre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2018.161

Lugano

17 ottobre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 16 luglio

2018 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 17 settembre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto

esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2018 dall’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1, che ha interposto opposizione,

per l’incasso di complessivi fr. 958.70 oltre agli interessi del 5% dal 1°

gennaio 2016;

che statuendo con decisione del 17 settembre 2018 sull’istanza presentata il 16 luglio 2018 da CO 1, il Giudice

di pace del Circolo di Giubiasco l’ha

Considerandi

accolta e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senza

assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2018 per ottenere l’annullamento della tassa di giustizia e degli interessi

e il tempo necessario a pagare le rate rimanenti, ammontanti a suo dire complessivamente

in fr. 570.– senza interessi;

che

stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile

con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), come

indicato dal Giudice di pace in fondo al proprio giudizio;

che

presentato solo l’8 ottobre 2018 (data del timbro postale) contro la sentenza

notificata a RE 1 già il 20 settembre 2018 (tracciamento EasyTrack della

relativa raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tardivo;

che

il termine d’impugnazione è infatti scaduto il 1° ottobre 2018;

che

il reclamo è di conseguenza irricevibile, sicché non può essere trattato nel

merito;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 958.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile per tardività.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).