14.2018.161
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo
17 ottobre 2018Italiano4 min
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Incarto n.
Fatti
14.2018.161
Lugano
17 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 16 luglio
2018 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 settembre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1, che ha interposto opposizione,
per l’incasso di complessivi fr. 958.70 oltre agli interessi del 5% dal 1°
gennaio 2016;
che statuendo con decisione del 17 settembre 2018 sull’istanza presentata il 16 luglio 2018 da CO 1, il Giudice
di pace del Circolo di Giubiasco l’ha
Considerandi
accolta e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senza
assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2018 per ottenere l’annullamento della tassa di giustizia e degli interessi
e il tempo necessario a pagare le rate rimanenti, ammontanti a suo dire complessivamente
in fr. 570.– senza interessi;
che
stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), come
indicato dal Giudice di pace in fondo al proprio giudizio;
che
presentato solo l’8 ottobre 2018 (data del timbro postale) contro la sentenza
notificata a RE 1 già il 20 settembre 2018 (tracciamento EasyTrack della
relativa raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tardivo;
che
il termine d’impugnazione è infatti scaduto il 1° ottobre 2018;
che
il reclamo è di conseguenza irricevibile, sicché non può essere trattato nel
merito;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 958.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile per tardività.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).