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Decisione

14.2018.163

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di affiliazione con un istituto di previdenza professionale. Contributi LPP. Conciliazione. Difficoltà finanziarie

4 marzo 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. A

seguito del mancato pagamento del saldo dei contributi dovuto al 31 dicembre

2017, con una lettera di diffida del 9 marzo 2018 la Fondazione ha invitato la RE

1 a versare entro dieci gior­ni l’importo ancora scoperto di fr. 13'321.30,

incluse le “spese di gestione” di fr. 100.–.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione

di Mendrisio, la Fondazione ha escusso la RE 1 per l’incasso di 1) fr. 7'821.30

oltre agli interessi del 3.75% dal 1° gennaio 2018 e 2) fr. 500.–, indicando

quali titoli di credito: “1. Solde échu compte

courant __________ – per 2017 LPP” e “2. bisherige Umtriebsspesen”.

D. Avendo la RE 1 interposto opposizione al

precetto esecutivo, con istanza del 14 agosto 2018 la Fondazione ne ha chiesto

il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna per fr. 7'821.30

(ossia fr. 7'721.30 più le “spese

di diffida” di fr. 100.–), fr. 500.–

(per l’allestimento dell’istanza) e di fr. 73.30 per le spese di precetto,

dedotti i pagamenti nel frattempo effettuati dall’escussa per complessivi fr. 5'843.35,

limitando così la propria pretesa a fr. 2'551.25, oltre agli interessi del

3.75% dal 1° gennaio 2018. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 30 agosto 2018.

E. Statuendo con decisione del 3 ottobre 2018, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta per l’importo preteso, comprensivo delle spese esecutive,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 50.–

a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’11 ottobre 2018 per ottenere “la revisione

della pratica in questione, auspicando di riuscire a trovare un punto di

incontro con il creditore”. Nelle sue osservazioni del

5 novembre 2018, la Fondazione ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’11 ottobre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più

presto il 4 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l’oppo­­sizione in via

provvisoria senza

particolare motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente ai “mezzi di prova

prodotti” – in particolare al contratto di

affiliazione, che ha considerato un valido riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 LEF – e alle osservazioni dell’escussa, senza però determinarsi

sulle stesse.

4.

Nel

reclamo la RE 1 rimprovera principalmente al primo giudice di non aver tentato

una conciliazione tra le parti nonostante l’esplicita richiesta da essa

formulata con le osservazioni all’istanza, dicendosi ancora “ben disposta a trovare una soluzione atta a chiudere

il debito”. Ritiene tuttavia “eccessivi” gli interessi

addebitati dall’istante, rilevando che a causa di problemi di liquidità – che

non nega di avere tutt’oggi – i pagamenti sono stati ritardati, mentre la

proposta di rateazione del debito è sempre stata rifiutata dalla controparte.

Auspica quindi di riuscire a trovare un “punto d’incontro” con la stessa.

Da

parte sua, la Fondazione precisa nelle sue osservazioni al reclamo che un

accordo di pagamento non viene concesso ai clienti che fanno opposizione al

precetto esecutivo, soprattutto se si tratta di un contratto di previdenza

professionale (LPP) come quello in oggetto. Rileva che l’importo attualmente

scoperto è di fr. 2'551.25, al quale vanno aggiunti fr. 500.– per “spese amministrative” per la redazione

dell’istanza (previste dal “Regolamento sui

costi”) nonché le spese della Giudicatura di pace.

5.

Il Codice di procedura civile svizzero (CPC) non prevede alcun

tentativo di conciliazione nelle cause di natura sommaria, e quindi nemmeno in

quelle di rigetto (provvisorio o definitivo) del­l’opposizione (art. 198 lett. a e 251 lett. a CPC). Non essendo

pertanto il Giudice di pace obbligato a esperire un tentativo di conciliazione,

la critica della reclamante è infondata. Del resto, risulta dal rifiuto dell’escutente

di concederle una dilazione, già segnalato dalla reclamante nelle osservazioni

all’istanza, che un tentativo di conciliazione sarebbe comunque stato votato

all’in­­successo, ciò che è stato confermato dalla Fondazione nella risposta al

reclamo.

6.

In ogni stadio di causa (quindi anche in

sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce

valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Secondo il Tribunale

federale, la convenzione di

affiliazione a un istituto di previdenza a favore del personale sottoscritta

dal datore di lavoro affiliato rappresenta un valido riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i contributi dovuti al­l’istituto sebbene

l’ammontare di quest’ultimo dipenda dall’adat­­tamento periodico all’AVS, previsto

legalmente, del salario coordi­nato (DTF 114 III 71 segg.; cfr. anche Veuillet in: Abbet/ Veuillet

(ed.), La mainlevée de l’opposition,

2017, n. 51 ad art. 82 LEF). In

quella sentenza (a pag. 74) i giudici federali hanno in particolare concluso

che il debito riconosciuto non dev’essere necessariamente quantificato nell’atto

firmato dal debitore, ritenendo sufficiente che lo stesso sia agevolmente

determinabile (“leicht bestimmbar”) sulla scorta degli elementi indicati al

momento della sottoscrizione della convenzione di affiliazione, in particolare

che siano chiaramente e legalmente definite le basi di calcolo degli

adattamenti periodici dei contributi (cfr. anche sentenza del Tribunale

federale 5A_246/2012 del 17 aprile 2013, consid. 2.3.1).

6.2

Nel caso concreto l’istante fonda la propria

pretesa nei confronti della RE 1 sul contratto di affiliazione n. __________

sottoscritto dall’escussa l’11 novembre 2008 (doc. 2.1) e i relativi allegati,

sulla “Proposta per la previdenza

professionale”, anch’essa firmata il

medesimo giorno dalla convenuta, contenente il piano previdenziale (doc. 2.2),

nonché sul “Regolamento previdenziale” relativo alle “Disposizioni

regolamentari particolari” (doc. 2.2

e 2.3) e ai moduli relativi ai dati dei singoli dipendenti, tutti sottoscritti

dall’escussa (plico doc. 3.1).

a) Sulla

base di questi documenti e – in mancanza di comunicazione dei salari annui per

il 2017 da parte del datore di lavoro (prevista al punto 7.1 del contratto d’affiliazione)

– dei dati degli ultimi salari dichiarati alla cassa di compensazione AVS, così

come previsto al punto 10.3 del medesimo la Fondazione ha allestito il

conteggio annuo dei contributi dovuti per il 2017, calcolati in fr. 14'478.–

(fattura __________, doc. 4.1). La reclamante non muo­ve alcuna critica sulle

basi del computo, che risulta conforme alle pattuizioni. Tenuto conto dei

pagamenti nel frattempo effettuati da quest’ultima (estratto conto doc. 4.2),

la documentazione agli atti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizio­­ne per il saldo di fr. 1'977.95 (pari a fr. 7'721.30 +

fr. 100.– ./. fr. 5'843.35) fatto

valere con l’istanza, oltre agli interessi del 3.75% (tasso, inferiore a quello

legale [art. 104 cpv. 1 CO], pubblicato

sul sito www.allianz.ch/v_1516196657000/media-neu/unternehmenskunden/per­sonal/bvg/allgemein/infos_zu_bvg/i/dati-principali_LPP.pdf come pattuito al punto 14 delle disposizioni per il

conto premi [doc. 2.4], cui rinvia il contratto d’affiliazione [doc. 2.1, alla

voce “Allegati” a pag. 8]) dal 1° gennaio 2018, e per le spese di allestimento dell’istanza di fr. 500.–. Queste ultime, come le spese di diffida

(fr. 100.–), sono infatti previste dal “Regolamento sui costi” (doc.

4.3

ad 4), pure esso parte integrante del contratto (doc. 2.1, punto 10.4).

b) Sulle

spese esecutive decide l’Ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva, motivo

per cui non spettava al Giudice di pace pronunciarsi a tale riguardo (v. art.

68.

LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003

consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Nel caso specifico non è tuttavia

necessario correggere il dispositivo della decisione impugnata solo per tali

spese, perché sulla questione essa non ha comunque alcun effetto vincolante per

l’Ufficio.

7.

A norma dell’art. 82

cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo

devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in

modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

7.1

Nel

caso specifico, la RE 1 ha sostenuto, nelle sue osservazioni all’istanza, di

non aver potuto onorare tempestivamente il versamento alla creditrice “per problemi di liquidità” – che col reclamo ammette di avere ancora oggi – e di aver interposto

opposizione al precetto esecutivo in quanto gli interessi addebitati erano da

essa ritenuti “eccessivi”. Allega inoltre di aver chiesto alla procedente la possibilità di

ottenere una dilazione del pagamento ancora dovuto (proponendo una rateazione di fr. 1'500.– mensili) per poter

rispettare il piano di rientro onorando così i propri debiti.

7.2

Sennonché

eventuali difficoltà finanziarie non costituiscono un motivo che secondo la

legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può

prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto

dell’opposizione. E per quanto concerne la contestazione degli interessi, la

recla­mante non adduce alcuna motivazione, sicché la censura è irricevibile

(sopra consid. 1.2) oltre che infondata (sopra consid. 6.2/a). Essa non spiega

neppure – e non è dato di capire – perché avrebbe diritto a una dilazione. Anche

su questo punto il reclamo è inammissibile.

Per

il resto, la reclamante non pretende – per avventura – e ancora meno rende

verosimile di avere disdetto il contratto d’affilia­­zione dopo la

scadenza della durata fissa (di quattro anni) stabilita al punto 12.1, sicché

si può senz’altro considerare che il contratto è stato “tacitamente prorogato per un ulteriore anno con lo

stesso termine di preavviso”. Onde, in definitiva, la reiezione del

reclamo.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità

d’in­­convenienza, non avendo gli istanti formulato alcuna domanda motivata al

riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'477.95 (pari a fr. 7'721.30 + fr. 100.– + fr. 500.– ./. fr. 5'843.35), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui

è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).