14.2018.163
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di affiliazione con un istituto di previdenza professionale. Contributi LPP. Conciliazione. Difficoltà finanziarie
4 marzo 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.163
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 14 agosto 2018
dalla
CO 1
,
(rappresentata dall’RAPP1 1
, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 ottobre 2018 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 3 ottobre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con la sottoscrizione del “contratto di affiliazione” n. __________ e della relativa “proposta per la previdenza professionale”, l’11 novembre 2008 la RE 1 (in seguito: RE 1) nella sua qualità di
datrice di lavoro, ha affidato la previdenza professionale obbligatoria dei
suoi dipendenti alla CO 1 (in seguito: Fondazione), per una durata di quattro
anni, con effetto dal 1° gennaio 2008. Tra i diversi punti previsti
contrattualmente, la RE 1 si è impegnata a versare alla Fondazione i premi, calcolati
in base ai salari annui dichiarati dalla datrice di lavoro, costituiti dagli
accrediti di vecchiaia, dai costi dell’assicurazione di rischio e da tutti
gli altri contributi previsti dalla legge o dal regolamento annesso. Quale parte
integrante del contratto sono stati indicati, tra gli altri, il “piano previdenziale come da
proposta/Disposizioni regolamentari particolari (DRP)”, il “contratto di
assicurazione collettiva compreso il Regolamento sui costi” e le “Disposizioni
regolamentari generali (DRG)”.
Fatti
B. A
seguito del mancato pagamento del saldo dei contributi dovuto al 31 dicembre
2017, con una lettera di diffida del 9 marzo 2018 la Fondazione ha invitato la RE
1 a versare entro dieci giorni l’importo ancora scoperto di fr. 13'321.30,
incluse le “spese di gestione” di fr. 100.–.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione
di Mendrisio, la Fondazione ha escusso la RE 1 per l’incasso di 1) fr. 7'821.30
oltre agli interessi del 3.75% dal 1° gennaio 2018 e 2) fr. 500.–, indicando
quali titoli di credito: “1. Solde échu compte
courant __________ – per 2017 LPP” e “2. bisherige Umtriebsspesen”.
D. Avendo la RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 14 agosto 2018 la Fondazione ne ha chiesto
il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna per fr. 7'821.30
(ossia fr. 7'721.30 più le “spese
di diffida” di fr. 100.–), fr. 500.–
(per l’allestimento dell’istanza) e di fr. 73.30 per le spese di precetto,
dedotti i pagamenti nel frattempo effettuati dall’escussa per complessivi fr. 5'843.35,
limitando così la propria pretesa a fr. 2'551.25, oltre agli interessi del
3.75% dal 1° gennaio 2018. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 30 agosto 2018.
E. Statuendo con decisione del 3 ottobre 2018, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta per l’importo preteso, comprensivo delle spese esecutive,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 50.–
a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’11 ottobre 2018 per ottenere “la revisione
della pratica in questione, auspicando di riuscire a trovare un punto di
incontro con il creditore”. Nelle sue osservazioni del
5 novembre 2018, la Fondazione ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’11 ottobre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più
presto il 4 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione in via
provvisoria senza
particolare motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente ai “mezzi di prova
prodotti” – in particolare al contratto di
affiliazione, che ha considerato un valido riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 LEF – e alle osservazioni dell’escussa, senza però determinarsi
sulle stesse.
4.
Nel
reclamo la RE 1 rimprovera principalmente al primo giudice di non aver tentato
una conciliazione tra le parti nonostante l’esplicita richiesta da essa
formulata con le osservazioni all’istanza, dicendosi ancora “ben disposta a trovare una soluzione atta a chiudere
il debito”. Ritiene tuttavia “eccessivi” gli interessi
addebitati dall’istante, rilevando che a causa di problemi di liquidità – che
non nega di avere tutt’oggi – i pagamenti sono stati ritardati, mentre la
proposta di rateazione del debito è sempre stata rifiutata dalla controparte.
Auspica quindi di riuscire a trovare un “punto d’incontro” con la stessa.
Da
parte sua, la Fondazione precisa nelle sue osservazioni al reclamo che un
accordo di pagamento non viene concesso ai clienti che fanno opposizione al
precetto esecutivo, soprattutto se si tratta di un contratto di previdenza
professionale (LPP) come quello in oggetto. Rileva che l’importo attualmente
scoperto è di fr. 2'551.25, al quale vanno aggiunti fr. 500.– per “spese amministrative” per la redazione
dell’istanza (previste dal “Regolamento sui
costi”) nonché le spese della Giudicatura di pace.
5.
Il Codice di procedura civile svizzero (CPC) non prevede alcun
tentativo di conciliazione nelle cause di natura sommaria, e quindi nemmeno in
quelle di rigetto (provvisorio o definitivo) dell’opposizione (art. 198 lett. a e 251 lett. a CPC). Non essendo
pertanto il Giudice di pace obbligato a esperire un tentativo di conciliazione,
la critica della reclamante è infondata. Del resto, risulta dal rifiuto dell’escutente
di concederle una dilazione, già segnalato dalla reclamante nelle osservazioni
all’istanza, che un tentativo di conciliazione sarebbe comunque stato votato
all’insuccesso, ciò che è stato confermato dalla Fondazione nella risposta al
reclamo.
6.
In ogni stadio di causa (quindi anche in
sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Secondo il Tribunale
federale, la convenzione di
affiliazione a un istituto di previdenza a favore del personale sottoscritta
dal datore di lavoro affiliato rappresenta un valido riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i contributi dovuti all’istituto sebbene
l’ammontare di quest’ultimo dipenda dall’adattamento periodico all’AVS, previsto
legalmente, del salario coordinato (DTF 114 III 71 segg.; cfr. anche Veuillet in: Abbet/ Veuillet
(ed.), La mainlevée de l’opposition,
2017, n. 51 ad art. 82 LEF). In
quella sentenza (a pag. 74) i giudici federali hanno in particolare concluso
che il debito riconosciuto non dev’essere necessariamente quantificato nell’atto
firmato dal debitore, ritenendo sufficiente che lo stesso sia agevolmente
determinabile (“leicht bestimmbar”) sulla scorta degli elementi indicati al
momento della sottoscrizione della convenzione di affiliazione, in particolare
che siano chiaramente e legalmente definite le basi di calcolo degli
adattamenti periodici dei contributi (cfr. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_246/2012 del 17 aprile 2013, consid. 2.3.1).
6.2
Nel caso concreto l’istante fonda la propria
pretesa nei confronti della RE 1 sul contratto di affiliazione n. __________
sottoscritto dall’escussa l’11 novembre 2008 (doc. 2.1) e i relativi allegati,
sulla “Proposta per la previdenza
professionale”, anch’essa firmata il
medesimo giorno dalla convenuta, contenente il piano previdenziale (doc. 2.2),
nonché sul “Regolamento previdenziale” relativo alle “Disposizioni
regolamentari particolari” (doc. 2.2
e 2.3) e ai moduli relativi ai dati dei singoli dipendenti, tutti sottoscritti
dall’escussa (plico doc. 3.1).
a) Sulla
base di questi documenti e – in mancanza di comunicazione dei salari annui per
il 2017 da parte del datore di lavoro (prevista al punto 7.1 del contratto d’affiliazione)
– dei dati degli ultimi salari dichiarati alla cassa di compensazione AVS, così
come previsto al punto 10.3 del medesimo la Fondazione ha allestito il
conteggio annuo dei contributi dovuti per il 2017, calcolati in fr. 14'478.–
(fattura __________, doc. 4.1). La reclamante non muove alcuna critica sulle
basi del computo, che risulta conforme alle pattuizioni. Tenuto conto dei
pagamenti nel frattempo effettuati da quest’ultima (estratto conto doc. 4.2),
la documentazione agli atti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per il saldo di fr. 1'977.95 (pari a fr. 7'721.30 +
fr. 100.– ./. fr. 5'843.35) fatto
valere con l’istanza, oltre agli interessi del 3.75% (tasso, inferiore a quello
legale [art. 104 cpv. 1 CO], pubblicato
sul sito www.allianz.ch/v_1516196657000/media-neu/unternehmenskunden/personal/bvg/allgemein/infos_zu_bvg/i/dati-principali_LPP.pdf come pattuito al punto 14 delle disposizioni per il
conto premi [doc. 2.4], cui rinvia il contratto d’affiliazione [doc. 2.1, alla
voce “Allegati” a pag. 8]) dal 1° gennaio 2018, e per le spese di allestimento dell’istanza di fr. 500.–. Queste ultime, come le spese di diffida
(fr. 100.–), sono infatti previste dal “Regolamento sui costi” (doc.
4.3
ad 4), pure esso parte integrante del contratto (doc. 2.1, punto 10.4).
b) Sulle
spese esecutive decide l’Ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva, motivo
per cui non spettava al Giudice di pace pronunciarsi a tale riguardo (v. art.
68.
LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003
consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Nel caso specifico non è tuttavia
necessario correggere il dispositivo della decisione impugnata solo per tali
spese, perché sulla questione essa non ha comunque alcun effetto vincolante per
l’Ufficio.
7.
A norma dell’art. 82
cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che
deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo
devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in
modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
7.1
Nel
caso specifico, la RE 1 ha sostenuto, nelle sue osservazioni all’istanza, di
non aver potuto onorare tempestivamente il versamento alla creditrice “per problemi di liquidità” – che col reclamo ammette di avere ancora oggi – e di aver interposto
opposizione al precetto esecutivo in quanto gli interessi addebitati erano da
essa ritenuti “eccessivi”. Allega inoltre di aver chiesto alla procedente la possibilità di
ottenere una dilazione del pagamento ancora dovuto (proponendo una rateazione di fr. 1'500.– mensili) per poter
rispettare il piano di rientro onorando così i propri debiti.
7.2
Sennonché
eventuali difficoltà finanziarie non costituiscono un motivo che secondo la
legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può
prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto
dell’opposizione. E per quanto concerne la contestazione degli interessi, la
reclamante non adduce alcuna motivazione, sicché la censura è irricevibile
(sopra consid. 1.2) oltre che infondata (sopra consid. 6.2/a). Essa non spiega
neppure – e non è dato di capire – perché avrebbe diritto a una dilazione. Anche
su questo punto il reclamo è inammissibile.
Per
il resto, la reclamante non pretende – per avventura – e ancora meno rende
verosimile di avere disdetto il contratto d’affiliazione dopo la
scadenza della durata fissa (di quattro anni) stabilita al punto 12.1, sicché
si può senz’altro considerare che il contratto è stato “tacitamente prorogato per un ulteriore anno con lo
stesso termine di preavviso”. Onde, in definitiva, la reiezione del
reclamo.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità
d’inconvenienza, non avendo gli istanti formulato alcuna domanda motivata al
riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'477.95 (pari a fr. 7'721.30 + fr. 100.– + fr. 500.– ./. fr. 5'843.35), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui
è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).