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Decisione

14.2018.164

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità

12 febbraio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza di discussione del 3 ottobre

2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione dello stesso 3 ottobre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento della RE 1 dal 4 ottobre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2018

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annulla­­mento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione. Il 15 ottobre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale.

Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al­l’estinzione del suo

credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 12 ottobre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

5.

ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto

2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 10 ottobre

2018.

dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio relativa al versamento di fr. 13'038.90

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E accluso al reclamo), la

quale ha del resto ritirato la domanda di fallimento in stessa data (doc. F),

per cui sia il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF sia quello del

n. 3 risultano adempiuti.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto esecutivo (al

15.

ottobre 2018) assunto d’ufficio dalla Camera si evince che nei confronti della

reclamante erano pendenti 14 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 37'116.10.

Non risultavano per contro attestati di carenza di beni a suo carico. Tuttavia,

contrariamente a quanto ipotizzato in sede di decreto di effetto sospensivo, la

reclamante non è poi riuscita a migliorare la propria situazione finanziaria

grazie alle prospettate entrate, siccome è tuttora oggetto di dodici esecuzioni

per oltre fr. 35'000.– complessivi, di cui tre sono sfociate in attestati

di carenza di beni il 17 ottobre 2018 (dopo la pronuncia del fallimento), tre

sono in fase di pignoramento e due sono giunte allo stadio della comminatoria

di fallimento, mentre contro le rimanenti quattro esecuzioni la reclamante non

ha interposto opposizione.

Ciò

porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità sufficiente per

far fronte ai suoi impegni. In particolare gli attestati di carenza di beni

certificano in modo ufficiale la sua insolvenza. In queste circostanze si può

quindi affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile della

sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso

verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento dev’essere nuovamente

pronunciato e pubblicato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento

della RE 1, __________, da

mercoledì

13 febbraio 2019 alle ore 09:00.

2. È

ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

3. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 350.–, è posta a carico

della RE 1.

4. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).