14.2018.164
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità
12 febbraio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.164
Lugano
12 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza inoltrata il 3
settembre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 3 ottobre 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 3 settembre 2018
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 12'628.94
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza di discussione del 3 ottobre
2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dello stesso 3 ottobre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dal 4 ottobre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2018
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione. Il 15 ottobre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale.
Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 12 ottobre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
5.
ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto
2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 10 ottobre
2018.
dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio relativa al versamento di fr. 13'038.90
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E accluso al reclamo), la
quale ha del resto ritirato la domanda di fallimento in stessa data (doc. F),
per cui sia il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF sia quello del
n. 3 risultano adempiuti.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto esecutivo (al
15.
ottobre 2018) assunto d’ufficio dalla Camera si evince che nei confronti della
reclamante erano pendenti 14 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 37'116.10.
Non risultavano per contro attestati di carenza di beni a suo carico. Tuttavia,
contrariamente a quanto ipotizzato in sede di decreto di effetto sospensivo, la
reclamante non è poi riuscita a migliorare la propria situazione finanziaria
grazie alle prospettate entrate, siccome è tuttora oggetto di dodici esecuzioni
per oltre fr. 35'000.– complessivi, di cui tre sono sfociate in attestati
di carenza di beni il 17 ottobre 2018 (dopo la pronuncia del fallimento), tre
sono in fase di pignoramento e due sono giunte allo stadio della comminatoria
di fallimento, mentre contro le rimanenti quattro esecuzioni la reclamante non
ha interposto opposizione.
Ciò
porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità sufficiente per
far fronte ai suoi impegni. In particolare gli attestati di carenza di beni
certificano in modo ufficiale la sua insolvenza. In queste circostanze si può
quindi affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile della
sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso
verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento dev’essere nuovamente
pronunciato e pubblicato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento
della RE 1, __________, da
mercoledì
13 febbraio 2019 alle ore 09:00.
2. È
ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
3. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 350.–, è posta a carico
della RE 1.
4. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).