14.2018.165
Reclamo irricevibile per mancato anticipo delle spese processuali
30 novembre 2018Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2018.165
Lugano
30 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dal giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul reclamo 11 ottobre 2018 di
RE 1
contro
la decisione emessa il 26 settembre 2018 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno-Città nella causa SO.2018.683 (rigetto
definitivo dell’opposizione) promossa contro il reclamante dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
richiamata l’ordinanza 16
ottobre 2018 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente
il 2 novembre 2018 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 800.–
a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative
al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);
preso atto che tale termine è
decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 8 novembre 2018 al reclamante è
stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua
Considerandi
notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che
in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) non sarebbe
entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);
rammentato che con scritto del
14.
novembre 2018 RE 1 ha comunicato di essere intenzionato a pagare fr. 540.–,
asserendo di avere già versato al Tribunale d’appello fr. 260.–, e ha
chiesto d’inviargli una (nuova) polizza di versamento, altrimenti ne avrebbe utilizzato
una della posta;
accertato che, ciò nonostante,
il reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche il termine
suppletorio, motivo per cui non si può entrare nel merito del reclamo, che va
pertanto dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC);
appurato, in effetti, che il
reclamante non ha versato in realtà alcun anticipo nella causa in esame, l’importo
di fr. 260.– cui accenna riferendosi verosimilmente alla tassa di giustizia
emanata in via definitiva in una precedente procedura di rigetto provvisorio
dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2016.177 del 14 novembre 2016 relativa
all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano promossa
contro RE 1 dalla __________);
precisato, per mera abbondanza,
che né il giudice del rigetto definitivo dell’opposizione né l’autorità
giudiziaria superiore è competente per riesaminare nel merito la decisione
giudiziaria che obbliga l’escusso a versare all’escutente l’importo posto in
esecuzione;
considerato, di conseguenza, che
era in ogni caso inutile sentire il reclamante sulle sue recriminazioni
relative al credito dell’istante, ch’egli avrebbe dovuto far valere impugnando
la decisione 13 aprile 2006 del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano
(inc. 72.2006.15+40);
ritenuto che gli oneri
processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico del reclamante
(art. 106 cpv. 1 CPC);
ricordato che circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 248'296.50, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Dispositivo
per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–,
sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di
ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).