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Decisione

14.2018.165

Reclamo irricevibile per mancato anticipo delle spese processuali

30 novembre 2018Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2018.165

Lugano

30 novembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dal giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

sul reclamo 11 ottobre 2018 di

RE 1

contro

la decisione emessa il 26 settembre 2018 dal Pretore

della giurisdizione di Locarno-Città nella causa SO.2018.683 (rigetto

definitivo dell’opposizione) promossa contro il reclamante dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

richiamata l’ordinanza 16

ottobre 2018 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente

il 2 novembre 2018 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 800.–

a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative

al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);

preso atto che tale termine è

decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 8 novembre 2018 al reclamante è

stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua

Considerandi

notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che

in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) non sarebbe

entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

rammentato che con scritto del

14.

novembre 2018 RE 1 ha comunicato di essere intenzionato a pagare fr. 540.–,

asserendo di avere già versato al Tribunale d’ap­­pello fr. 260.–, e ha

chiesto d’inviargli una (nuova) polizza di versamento, altrimenti ne avrebbe utilizzato

una della posta;

accertato che, ciò nonostante,

il reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche il termine

suppletorio, motivo per cui non si può entrare nel merito del reclamo, che va

pertanto dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC);

appurato, in effetti, che il

reclamante non ha versato in realtà alcun anticipo nella causa in esame, l’importo

di fr. 260.– cui accenna riferendosi verosimilmente alla tassa di giustizia

emanata in via definitiva in una precedente procedura di rigetto provvisorio

del­l’opposizione (sentenza della CEF 14.2016.177 del 14 novembre 2016 relativa

all’ese­­cuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano promossa

contro RE 1 dalla __________);

precisato, per mera abbondanza,

che né il giudice del rigetto definitivo dell’opposizione né l’autorità

giudiziaria superiore è competente per riesaminare nel merito la decisione

giudiziaria che obbliga l’escusso a versare all’escutente l’importo posto in

esecuzione;

considerato, di conseguenza, che

era in ogni caso inutile sentire il reclamante sulle sue recriminazioni

relative al credito dell’istante, ch’egli avrebbe dovuto far valere impugnando

la decisione 13 aprile 2006 del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano

(inc. 72.2006.15+40);

ritenuto che gli oneri

processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico del reclamante

(art. 106 cpv. 1 CPC);

ricordato che circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 248'296.50, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Dispositivo

per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–,

sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di

ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).