14.2018.166
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Data di decorrenza degli interessi di mora. Disdetta per motivi gravi eccepita solo in sede di reclamo
4 marzo 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.166
Lugano
4 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 maggio 2018
da
CO 1,
CO 2,
(rappresentati da RA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 2 ottobre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 12 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 16'800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2017, indicando quale titolo di
credito: “Mancato pagamento
affitti da agosto 2017 a febbraio 2018 (compreso)”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 maggio
2018 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di
discussione tenutasi il 2 ottobre 2018 è comparso unicamente RA 1, che ha
confermato, sulla scorta della documentazione già agli atti, quanto richiesto
con l’istanza.
C. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– senza assegnare
alcuna indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 19 ottobre 2018 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 22 ottobre 2018 il presidente
della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 19 ottobre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 9
ottobre (v. estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo
giorno del temine, è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel caso in esame, non avendo l’escussa partecipato all’udienza del 2
ottobre 2018 indetta dal primo giudice per discutere sull’istanza inoltrata
da CO 1 e CO 2, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano
nuove e sono pertanto inammissibili in questa sede, fermo
restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza
di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 5) e che, nel
caso specifico, la disdetta cui la RE 1 fa riferimento nel reclamo è stata
prodotta in prima sede dagli istanti (doc. D).
2.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice
pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in
esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi
immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv.
2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione
prodotta dagli istanti – in particolare il contratto di locazione sottoscritto
dall’escussa il 24 (recte: 26) aprile 2017 – costituisce un valido
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa
relativa alle pigioni da agosto 2017 a febbraio 2018. Da qui l’accoglimento
dell’istanza.
4.
Nel reclamo la RE 1 contesta che il contratto di locazione possa
costituire un valido riconoscimento di debito per le pigioni pretese,
sostenendo che nulla è dovuto agli istanti poiché la disdetta dello stesso – notificata
alla controparte il 21 agosto 2017 a causa dei “gravi difetti” dell’ente
locato, mai eliminati nonostante le diverse lamentele – è stata inizialmente accettata
dai locatori, che hanno limitato la loro pretesa a tre mesi di pigione oltre a
quella di agosto 2017. Afferma inoltre di aver liberato i locali e riconsegnato
le chiavi già durante lo stesso mese di agosto 2017.
5.
In ogni stadio di causa (quindi anche in
sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Il
contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di
debito per il canone scaduto, a patto che il locatore abbia effettivamente
consegnato la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è
destinata e mantenuta tale per la durata della locazione (art. 256 cpv. 1 CO).
Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che
il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11
dicembre 2015, consid. 6.1; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
5.2
Nella
fattispecie, non vi è dubbio che il contratto di locazione di durata indeterminata
sottoscritto il 26 aprile 2017 da CO 1 (in rappresentanza di sé stesso e di CO
2) in veste di locatore e dalla RE 1 in qualità di conduttrice con effetto dal
1° maggio 2017 (doc. A) costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per le sette mensilità pretese per il periodo da
agosto 2017 a febbraio 2018, di fr. 2'400.– mensili ciascuna (pari alla pigione di fr. 1'900.–
e alle spese accessorie di fr. 500.–), per un totale di fr. 16'800.–.
In quei mesi, infatti, la reclamante risultava ancora
vincolata nei confronti dei locatori, giacché il contratto poteva essere
rescisso solo osservando un termine di preavviso di 3 mesi e la prima scadenza
era stata fissata per il 30 aprile 2018 (doc. A ad 3).
5.3
Per
quanto riguarda invece gli interessi di mora del 5% richiesti col precetto
esecutivo a partire dal 1° agosto 2017 sull’intero importo, va rilevato che gli
stessi decorrono, in realtà, per ogni singola pigione, anticipatamente dal
primo giorno del relativo mese di computo (v. art. 10.1 del contratto __________,
doc. A, pag. 2). Trattandosi di scadenze fisse (art. 102 cpv. 2 CO), quindi, per
le pigioni scadute dei mesi da agosto 2017 a febbraio 2018 i relativi interessi
non decorrono dal 1° agosto 2017 su fr. 16'800.– così come richiesto dagli
escutenti – e confermato dal Pretore – bensì dal primo giorno di ogni mese sull’importo
di ogni singola pigione, ovvero, per semplificazione, su fr. 16'800.– dalla
data media del periodo considerato, vale a dire dal 1° novembre 2017. In questa
limitata misura s’impone una modifica della sentenza impugnata.
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
“immediatamente” verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III
142.
consid. 4.1.1 con rinvii). È quindi tardiva l’eccezione della reclamante
secondo cui il 21 agosto 2017 ha
notificato ai locatori “disdetta immediata del contratto di locazione per i gravi difetti dell’ente
locato ripetutamente segnalati ai signori RA 1” siccome non l’ha formulata
in prima sede (sentenze della CEF 14.2018.127 del 4 febbraio 2019, consid.
6.
/a, e 14.2017.225 del 21 giugno 2018 consid. 7.2).
Ad ogni modo, i locatori hanno reagito prontamente alla disdetta,
rispondendo con uno scritto del 24 agosto 2017 (doc. E) in cui hanno contestato
a uno a uno i motivi addotti dall’escussa e i termini indicati. Avversata sin dall’inizio,
appare verosimile che la disdetta non abbia infirmato la validità del contratto
di locazione (CEF 14.2017.160 dell’11 gennaio 2018, consid.
6.
, con rinvii), specie perché le lamentele sollevate dalla reclamante in merito a pretesi
“gravi difetti” dell’ente locato, oltre ad
essere irricevibili, sono semplici affermazioni di parte senza alcun valore probante.
In definitiva la sentenza impugnata resiste alla critica, tranne per quanto
attiene agli interessi di mora (sopra, consid. 5.3).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte,
cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni. In considerazione
dell’esiguità della modifica rispetto a quanto avrebbe dovuto decidere il
Pretore (limitata alla questione degli interessi), il
Dispositivo
dispositivo sulle spese processuali di prima sede può rimanere invariato.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'800.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è
rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 16'800.–, oltre
agli interessi del 5% dal 1° novembre 2017.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).