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Decisione

14.2018.166

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Data di decorrenza degli interessi di mora. Disdetta per motivi gravi eccepita solo in sede di reclamo

4 marzo 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 maggio

2018 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. All’u­­dienza di

discussione tenutasi il 2 ottobre 2018 è comparso unicamente RA 1, che ha

confermato, sulla scorta della documentazione già agli atti, quanto richiesto

con l’istanza.

C. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– senza assegnare

alcuna indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 19 ottobre 2018 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 22 ottobre 2018 il presidente

della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 19 ottobre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 9

ottobre (v. estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo, inol­trato l’ultimo

giorno del temine, è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel caso in esame, non avendo l’escussa partecipato all’udienza del 2

ottobre 2018 indetta dal primo giudice per discutere sull’i­­stanza inoltrata

da CO 1 e CO 2, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano

nuove e sono pertanto inammissibili in questa sede, fermo

restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza

di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 5) e che, nel

caso specifico, la disdetta cui la RE 1 fa riferimento nel reclamo è stata

prodotta in prima sede dagli istanti (doc. D).

2.

In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice

pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in

esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto

pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi

immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv.

2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione

prodotta dagli istanti – in particolare il contratto di locazione sottoscritto

dall’escussa il 24 (recte: 26) aprile 2017 – costituisce un valido

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa

relativa alle pigioni da agosto 2017 a febbraio 2018. Da qui l’accoglimento

dell’istanza.

4.

Nel reclamo la RE 1 contesta che il contratto di locazione possa

costituire un valido riconoscimento di debito per le pigioni pretese,

sostenendo che nulla è dovuto agli istanti poiché la disdetta dello stesso – notificata

alla controparte il 21 agosto 2017 a causa dei “gravi difetti” dell’ente

locato, mai eliminati nonostante le diverse lamentele – è stata inizialmente accettata

dai locatori, che hanno limitato la loro pretesa a tre mesi di pigione oltre a

quella di agosto 2017. Afferma inoltre di aver liberato i locali e riconsegnato

le chiavi già durante lo stesso mese di agosto 2017.

5.

In ogni stadio di causa (quindi anche in

sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce

valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Il

contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di

debito per il canone scaduto, a patto che il locatore abbia effettivamente

consegnato la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è

destinata e mantenuta tale per la durata della locazione (art. 256 cpv. 1 CO).

Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che

il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11

dicembre 2015, consid. 6.1; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

5.2

Nella

fattispecie, non vi è dubbio che il contratto di locazione di durata indeterminata

sottoscritto il 26 aprile 2017 da CO 1 (in rappresentanza di sé stesso e di CO

2) in veste di locatore e dalla RE 1 in qualità di conduttrice con effetto dal

1° maggio 2017 (doc. A) costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per le sette mensilità pretese per il periodo da

agosto 2017 a febbraio 2018, di fr. 2'400.– mensili ciascuna (pari alla pigione di fr. 1'900.–

e alle spese accessorie di fr. 500.–), per un totale di fr. 16'800.–.

In quei mesi, infatti, la reclamante risultava ancora

vincolata nei confronti dei locatori, giacché il contratto poteva essere

rescisso solo osservando un termine di preavviso di 3 mesi e la prima scadenza

era stata fissata per il 30 aprile 2018 (doc. A ad 3).

5.3

Per

quanto riguarda invece gli interessi di mora del 5% richiesti col precetto

esecutivo a partire dal 1° agosto 2017 sull’intero importo, va rilevato che gli

stessi decorrono, in realtà, per ogni singola pigione, anticipatamente dal

primo giorno del relativo mese di computo (v. art. 10.1 del contratto __________,

doc. A, pag. 2). Trattandosi di scadenze fisse (art. 102 cpv. 2 CO), quindi, per

le pigioni scadute dei mesi da agosto 2017 a febbraio 2018 i relativi interessi

non decorrono dal 1° agosto 2017 su fr. 16'800.– così come richiesto dagli

escutenti – e confermato dal Pretore – bensì dal primo giorno di ogni mese sull’importo

di ogni singola pigione, ovvero, per semplificazione, su fr. 16'800.– dalla

data media del periodo considerato, vale a dire dal 1° novembre 2017. In questa

limitata misura s’impone una modifica della sentenza impugnata.

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

“immediatamente” verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III

142.

consid. 4.1.1 con rinvii). È quindi tardiva l’eccezione della reclamante

secondo cui il 21 agosto 2017 ha

notificato ai locatori “disdetta immediata del contratto di locazione per i gravi difetti dell’ente

locato ripetutamente segnalati ai signori RA 1” siccome non l’ha formulata

in prima sede (sentenze della CEF 14.2018.127 del 4 febbraio 2019, consid.

6.

/a, e 14.2017.225 del 21 giugno 2018 consid. 7.2).

Ad ogni modo, i locatori hanno reagito prontamente alla disdetta,

rispondendo con uno scritto del 24 agosto 2017 (doc. E) in cui hanno contestato

a uno a uno i motivi addotti dall’escussa e i termini indicati. Avversata sin dall’inizio,

appare verosimile che la disdetta non abbia infirmato la validità del contratto

di locazione (CEF 14.2017.160 dell’11 gennaio 2018, consid.

6.

, con rinvii), specie perché le lamentele sollevate dalla reclamante in merito a pretesi

“gravi difetti” dell’ente locato, oltre ad

essere irricevibili, sono semplici affermazioni di parte senza alcun valore probante.

In definitiva la sentenza impugnata resiste alla critica, tranne per quanto

attiene agli interessi di mora (sopra, consid. 5.3).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte,

cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni. In considerazione

dell’esiguità della modifica rispetto a quanto avreb­be dovuto decidere il

Pretore (limitata alla questione degli interessi), il

Dispositivo

dispositivo sulle spese processuali di prima sede può rimanere invariato.

8. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'800.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è

rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 16'800.–, oltre

agli interessi del 5% dal 1° novembre 2017.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).