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Decisione

14.2018.169

Fallimento senza preventiva esecuzione per sospensione dei pagamenti. Pagamento successivo di tutte le esecuzioni non sospese da opposizione. Solvibilità

29 novembre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 12 settembre 2018, l’istante ha confermato la propria

domanda, mentre la convenuta vi si è opposta, facendo valere di essere intenzionata

a far fronte al debito mediante pagamenti rateali.

C. Statuendo

con decisione del 10 ottobre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 dall’11 ottobre 2018 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli atti di carenza di beni e

le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi confronti. L’indomani il

presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale. Entro il termine assegnatole, l’istante non ha presentato osservazioni

scritte al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 22 ottobre 2018 contro la sentenza notificata all’RE 1 al

più presto lunedì 12 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte

salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di

fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF

(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,

e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

Nel

caso specifico, tutti i documenti acclusi al reclamo risultano nuovi, siccome

non sono stati prodotti in prima sede. Come visto, essi sono ad ogni modo ricevibili,

ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare

la ripresa dei suoi pagamenti, avrà anche reso verosimile la propria solvibilità

(v. sotto consid. 4).

3.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

3.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili,

lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche

debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti

mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue

attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i

contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale

federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino

un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il

debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’es­­sere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

3.2

Con il reclamo l’RE 1 ha prodotto la prova del versamento da parte di

una sua cliente, la __________ SA, sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di

Lugano di fr. 120'000.– a saldo di 23 esecuzioni pendenti nei suoi

confronti (doc. J e K), che ha permesso l’estinzione integrale

di 22 di esse, tra cui 11 promosse dall’istante (v. doc. H) per complessivi fr. 69'282.90,

e la parziale riduzione della ventitreesima (n. __________), rimasta scoperta

per fr. 196.95. Rimangono tuttora in corso 9

esecuzioni per poco più di fr. 70'000.– complessivi, di cui 7 della CO 1, ammontanti in totale a fr. 27'190.95, ma sono tutte sospese da opposizione (art. 78 cpv. 1 LEF). A parte il

fatto che le pretese oggetto di quelle esecuzioni non possono ancora dirsi

certe, la reclamante ha comunque provato di aver pagato in gran parte le

pretese fatte valere dall’istante (quantificate nell’istanza in fr. 79'554.20,

oltre a non meglio precisati interessi di mora) e così ha dimostrato di aver

ripreso i suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art.

190.

cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.

4.

Come

già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva

alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della

solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

4.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione

ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393

consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente

per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del

fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono

essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la

possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a

priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011,

consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

4.2

Nel

caso specifico, come visto, sono tuttora pendenti nei confronti della reclamante

solo esecuzioni sospese da opposizione e a suo carico non risultano essere

stati rilasciati attestati di carenza di beni. Pare d’altronde verosimile ch’essa

paghi gli stipendi dei suoi operai e i canoni d’affitto (doc. L). La sua

sopravvivenza economica non sembra dunque minacciata a breve. Ricordato che

secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe

alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare

che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua

incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria

può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente

verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui al­l’art. 174 cpv. 2 LEF,

il fallimento dell’RE 1 va annullato.

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 10 ottobre 2018 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).