14.2018.17
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza italiana dichiarata esecutiva in Svizzera. Spese della decisione di exequatur. Spese di esecuzione del sequestro. Improponibilità delle censure di merito
12 aprile 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.17
Lugano
12 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.1131 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 16 ottobre 2017 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 31 gennaio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con il decreto ingiuntivo n. __________ del 10 febbraio 2014 emesso
dal Giudice di pace di Busto Arsizio __________ e con la sentenza n. __________
del 14 novembre 2014 del Giudice di pace di Busto Arsizio __________, RE 1 è
stato riconosciuto debitore di € 6'690.79 nei confronti di CO 1. Con sentenza
del 30 agosto 2007 (inc. __________), in accoglimento dell’istanza
29 agosto 2017 di CO 1, il Pretore aggiunto
del Distretto di Bellinzona, ha riconosciuto e dichiarato esecutivi in Svizzera il decreto ingiuntivo e la sentenza summenzionati e ha
decretato il sequestro di ogni conto o avere patrimoniale intestato o
cointestato a RE 1 presso la banca __________, fino a concorrenza di fr. 7'620.14, corrispondenti a € 6'690.79 al cambio del giorno dell’inoltro dell’istanza di
sequestro ed exequatur. Il verbale di sequestro allestito dall’Ufficio d’esecuzione di
Bellinzona è stato inviato alle parti il 26 settembre 2017.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 ottobre 2017 dall’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 7'620.14,
di 2) fr. 300.– e di 3) fr. 165.50, indicando quali titoli di
credito: “1. Esecuzione a
convalida del sequestro no. __________. Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace
di Busto Arsizio n. __________ del 10 febbraio 2014 e sentenza del Giudice di
Pace di Busto Arsizio n. __________ del 14 novembre 2014, 2. Tasse di
giustizia, 3. Spese di sequestro”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 ottobre
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Bellinzona e la convalida del sequestro n. __________. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 25 ottobre 2017. L’istante ha quindi riconfermato la
sua domanda con replica spontanea dell’8 novembre 2017, cui il convenuto ha
ribattuto con duplica spontanea del 13 novembre 2017.
D. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 400.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2018 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con scritti del 12 e del 27
febbraio 2018 il reclamante ha trasmesso a questa Camera copia della decisione
impugnata nonché vari altri documenti. Con ulteriore scritto del 4 marzo 2018 RE
1 ha postulato il conferimento dell’effetto sospensivo. Stante l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’8 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 febbraio
2018, in concreto il reclamo è tempestivo. Lo stesso vale per il complemento al
reclamo inviato il 12 febbraio 2018. I successivi scritti del 27 febbraio e del
4.
aprile 2018, poiché inoltrati più di dieci giorni dopo la notifica
della sentenza impugnata, risultano invece ovviamente tardivi e vanno pertanto
estromessi dall’incarto.
1.2
La Camera esamina
solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i
requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al
reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di dimostrare il carattere
errato della motivazione della sentenza impugnata (DTF 138 III 375, consid.
4.3.1
e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid.
3.
). La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2
). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico, il reclamo è sprovvisto di conclusione, ma si capisce dalla
motivazione che il reclamante intende ottenere la riforma della sentenza
impugnata nel senso della reiezione dell’istanza. Il reclamo è quindi sotto
questo punto di vista ricevibile (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti;
sentenza della CEF 14.2014.179 del 18 settembre 2014, consid. 2).
1.4
Al
reclamo è accluso un estratto del Codice Deontologico Forense. Non essendo stato
presentato in prima istanza, si tratta di un mezzo di prova nuovo e pertanto
inammissibile. Lo stesso vale per l’e-mail di RE 1 del 25 giugno 2014 acclusa
allo scritto del 12 febbraio 2018.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il decreto ingiuntivo n. __________
del 10 febbraio 2014 emesso dal Giudice di pace di Busto Arsizio __________
(doc. F) e la sentenza n. __________ del 14 novembre 2014 del Giudice di pace
di Busto Arsizio __________ (doc. G), sui quali CO 1 basa la sua pretesa, sono
già stati riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera con la decisione 30
agosto 2017 della Pretura di Bellinzona (inc. __________) (doc. C) e costituiscono
pertanto titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi degli art. 80 e
81.
LEF.
4.
Nel
reclamo e nello scritto integrativo del 12 febbraio 2018, RE 1 contesta le
decisioni contumaciali prese dai due Giudici di pace italiani, fondate su una
nota pro forma che, a suo dire, non costituirebbe un riconoscimento di debito
in quanto la firma gli sarebbe stata estorta con inganno da CO 1. Il reclamante lamenta che il Giudice di pace
di Busto Arsizio avrebbe sentenziato omettendo di
comunicargli la data dell’udienza e i termini per poter impugnare la decisione.
RE 1 esterna il suo dissenso anche nei confronti dell’Ufficio
di esecuzione che avrebbe pignorato il suo conto corrente sul quale riceve la
rendita pensionistica, senza sincerarsi su ciò che può essere pignorato o meno.
Egli si duole della tardiva notifica della decisione d’exequatur, a cui afferma di
essersi opposto.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Come
si è visto, giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF, una decisione giudiziaria esecutiva
vale quale titolo di rigetto definitivo. Trattandosi in particolare di una
decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla
fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposizione
presuppone però una dichiarazione di esecutività (cosiddetto “exequatur”; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF con rif.; Staehelin
in: Dasser/Oberhammer
[curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug).
5.2
Nella
fattispecie, il decreto ingiuntivo n. __________ del 10 febbraio
(doc. F) e la sentenza n. __________ del 14 novembre 2014 (doc. G) emessi dal
Giudice di pace di Busto Arsizio sono stati riconosciuti e dichiarati esecutivi
in Svizzera dalla Pretura di Bellinzona con decisione del 30 agosto 2017 (inc. __________),
passata in giudicato (doc. C). Ne consegue che, come rettamente stabilito dal primo
giudice, essi rappresentano validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione
per l’importo di fr. 7'620.14 nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF (cfr. pure
art. 81 cpv. 3 LEF a contrario).
a) Il
reclamante allega invero di avere ricevuto il decreto di sequestro e la
decisione di exequatur solo il 10
ottobre 2017 e di esservisi opposto con le
sue osservazioni del 25 ottobre 2017. Sennonché le osservazioni sono
state presentate nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (inc. __________)
e non in quella di sequestro ed exequatur (inc. __________). Contrariamente a quanto
sembra aver inteso RE 1, il procedimento di rigetto è indipendente da quello di
sequestro ed exequatur, motivo per cui egli avrebbe dovuto opporsi al secondo con un memoriale scritto separato, indirizzato
all’autorità competente – il Tribunale d’appello per l’exequatur (art. 43 n. 5 CLug e 327a
CPC) e il giudice del sequestro per il sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF) –, come peraltro
indicato nella decisione 30 agosto 2017 (doc. C in fondo all’ultima pagina). Del
resto, anche per un laico, il fatto che si trattasse di procedimenti distinti era
più che evidente, oltre che dai differenti mezzi d’impugnazione indicati sulla
decisione 30 agosto 2017, già solo in considerazione dei diversi numeri d’incarto
(__________ e __________) e del differente giudice competente (il Pretore per
il rigetto e il Pretore aggiunto per il sequestro e l’exequatur). In assenza
di una formale impugnazione, la decisione del 30 agosto 2017 è da considerare
passata in giudicato.
b) Per
abbondanza, non è inutile osservare che le obiezioni sollevate dal reclamante
riguardavano questioni di merito, sottratte alla cognizione del giudice dell’exequatur (art. 45 cpv. 2 della Convenzione di
Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [CLug,
RS 0.275.12]).
5.3
Quanto
al credito di fr. 300.– posto in esecuzione da CO 1 a titolo di “tasse di giustizia”,
la citata decisione di exequatur della Pretura del Distretto di Bellinzona del 30 agosto 2017 (doc. C),
che stabilisce tale tassa, costituisce indiscutibilmente un titolo di rigetto
definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF.
5.4
Le
spese di esecuzione del sequestro, di fr. 165.50 (doc. E), menzionate
quale terza posta nel precetto esecutivo, sono invece spese esecutive da prelevare
in priorità sul provento della realizzazione (art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90 III
39.
segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, n. 23 e 44 ad
art. 144 LEF). Sulle stesse decide l’ufficio d’esecuzione con competenza
esclusiva e non il giudice del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;
sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del
28.
febbraio 2012).
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.1
Nel
caso specifico il reclamante sostiene che la nota pro forma per il lavoro
svolto da CO 1 non possa considerarsi un riconoscimento di debito. Sennonché
detta eccezione non rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF e non poggia
su fatti successivi al decreto ingiuntivo e alla sentenza del Giudice di pace
di Busto Arsizio, sicché risulterebbe comunque tardiva in questa sede, avendo
il reclamante avuto la possibilità di sollevarla già nella procedura italiana che
ha portato a tali decisioni. In tal senso, a nulla valgono le lagnanze del
reclamante, le quali attengono al merito della vicenda in cui è venuto a
formarsi il titolo esecutivo. Ciò basterebbe già a respingere l’eccezione sollevata.
6.2
Solo
per completezza, va precisato, relativamente all’obiezione del reclamante
secondo cui il Giudice di pace italiano avrebbe statuito in contumacia senza
che RE 1 potesse far valere che la firma sulla nota pro forma gli sarebbe stata
estorta con astuzia da RE 1, che il reclamante si è in realtà regolarmente
opposto alla decisione del primo Giudice di pace sostenendo di essere stato
raggirato (doc. N) e il Giudice di pace ha avuto modo di sancire come non vi
sia alcun riscontro di detto, presunto, raggiro (doc. G). Un’eventuale
violazione del suo diritto di essere sentito sarebbe comunque dovuta essere
fatta valere nella procedura di exequatur (ove avesse potuto assurgere a motivo ostativo giusta gli art. 34 n. 1
o 2 e 45 cpv. 1 CLug) e non in quella di rigetto (art. 81 cpv. 3 LEF).
7.
Il
reclamo va pertanto respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto
sospensivo.
8.
La tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'085.64,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).