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Decisione

14.2018.17

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza italiana dichiarata esecutiva in Svizzera. Spese della decisione di exequatur. Spese di esecuzione del sequestro. Improponibilità delle censure di merito

12 aprile 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 ottobre 2017 dal­l’Ufficio di

esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 7'620.14,

di 2) fr. 300.– e di 3) fr. 165.50, indicando quali titoli di

credito: “1. Esecuzione a

convalida del sequestro no. __________. Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace

di Busto Arsizio n. __________ del 10 febbraio 2014 e sentenza del Giudice di

Pace di Busto Arsizio n. __________ del 14 novembre 2014, 2. Tasse di

giustizia, 3. Spese di sequestro”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 16 ottobre

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Bellinzona e la convalida del sequestro n. __________. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 25 ottobre 2017. L’istante ha quindi riconfermato la

sua domanda con replica spontanea dell’8 novembre 2017, cui il convenuto ha

ribattuto con duplica spontanea del 13 novembre 2017.

D. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 400.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2018 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con scritti del 12 e del 27

febbraio 2018 il reclamante ha trasmesso a questa Camera copia della decisione

impugnata nonché vari altri documenti. Con ulteriore scritto del 4 marzo 2018 RE

1 ha postulato il conferimento dell’effetto sospensivo. Stante l’esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’8 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 febbraio

2018, in concreto il reclamo è tempestivo. Lo stesso vale per il complemento al

reclamo inviato il 12 febbraio 2018. I successivi scritti del 27 febbraio e del

4.

aprile 2018, poiché inoltrati più di dieci giorni dopo la notifica

della sentenza impugnata, risultano invece ovviamente tardivi e vanno pertanto

estromessi dall’incarto.

1.2

La Camera esamina

solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i

requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al

reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di dimostrare il carattere

errato della motivazione della sentenza impugnata (DTF 138 III 375, consid.

4.3.1

e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid.

3.

). La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.

2.2

). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico, il reclamo è sprovvisto di conclusione, ma si capisce dalla

motivazione che il reclamante intende ottenere la riforma della sentenza

impugnata nel senso della reiezione del­l’istanza. Il reclamo è quindi sotto

questo punto di vista ricevibile (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti;

sentenza della CEF 14.2014.179 del 18 settembre 2014, consid. 2).

1.4

Al

reclamo è accluso un estratto del Codice Deontologico Forense. Non essendo stato

presentato in prima istanza, si tratta di un mezzo di prova nuovo e pertanto

inammissibile. Lo stesso vale per l’e-mail di RE 1 del 25 giugno 2014 acclusa

allo scritto del 12 febbraio 2018.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il decreto ingiuntivo n. __________

del 10 febbraio 2014 emesso dal Giudice di pace di Busto Arsizio __________

(doc. F) e la sentenza n. __________ del 14 novembre 2014 del Giudice di pace

di Busto Arsizio __________ (doc. G), sui quali CO 1 basa la sua pretesa, sono

già stati riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera con la decisione 30

agosto 2017 della Pretura di Bellinzona (inc. __________) (doc. C) e costituiscono

pertanto titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi degli art. 80 e

81.

LEF.

4.

Nel

reclamo e nello scritto integrativo del 12 febbraio 2018, RE 1 contesta le

decisioni contumaciali prese dai due Giudici di pace italiani, fondate su una

nota pro forma che, a suo dire, non costituirebbe un riconoscimento di debito

in quanto la firma gli sarebbe stata estorta con inganno da CO 1. Il reclamante lamenta che il Giudice di pace

di Busto Arsizio avreb­be sentenziato omettendo di

comunicargli la data dell’udienza e i termini per poter impugnare la decisione.

RE 1 ester­na il suo dissenso anche nei confronti dell’Ufficio

di esecuzione che avrebbe pignorato il suo conto corrente sul quale riceve la

rendita pensionistica, senza sincerarsi su ciò che può essere pignorato o meno.

Egli si duole della tardiva notifica della decisione d’exequatur, a cui afferma di

essersi opposto.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Come

si è visto, giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF, una decisione giudiziaria esecutiva

vale quale titolo di rigetto definitivo. Trattandosi in particolare di una

decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla

fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposizione

presuppone però una dichiarazione di esecutività (cosiddetto “exequatur”; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF con rif.; Staehelin

in: Dasser/Oberhammer

[curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug).

5.2

Nella

fattispecie, il decreto ingiuntivo n. __________ del 10 febbraio

(doc. F) e la sentenza n. __________ del 14 novembre 2014 (doc. G) emessi dal

Giudice di pace di Busto Arsizio sono stati riconosciuti e dichiarati esecutivi

in Svizzera dalla Pretura di Bellinzona con decisione del 30 agosto 2017 (inc. __________),

passata in giudicato (doc. C). Ne consegue che, come rettamente stabilito dal primo

giudice, essi rappresentano validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione

per l’importo di fr. 7'620.14 nel senso del­l’art. 80 cpv. 1 LEF (cfr. pure

art. 81 cpv. 3 LEF a contrario).

a) Il

reclamante allega invero di avere ricevuto il decreto di sequestro e la

decisione di exequatur solo il 10

ottobre 2017 e di esservisi opposto con le

sue osservazioni del 25 ottobre 2017. Sen­nonché le osservazioni sono

state presentate nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (inc. __________)

e non in quella di sequestro ed exequatur (inc. __________). Contrariamente a quanto

sembra aver inteso RE 1, il procedimento di rigetto è indipendente da quello di

sequestro ed exequatur, motivo per cui egli avrebbe dovuto opporsi al secondo con un memoriale scritto separato, indirizzato

all’autorità competente – il Tribunale d’appello per l’exequatur (art. 43 n. 5 CLug e 327a

CPC) e il giudice del sequestro per il sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF) –, come peraltro

indicato nella decisione 30 agosto 2017 (doc. C in fondo all’ultima pagina). Del

resto, anche per un laico, il fatto che si trattasse di procedimenti distinti era

più che evidente, oltre che dai differenti mezzi d’impugnazione indicati sulla

decisione 30 agosto 2017, già solo in considerazione dei di­versi numeri d’incarto

(__________ e __________) e del differente giudice competente (il Pretore per

il rigetto e il Pretore aggiunto per il sequestro e l’exequatur). In assenza

di una formale impugnazione, la decisione del 30 agosto 2017 è da considerare

passata in giudicato.

b) Per

abbondanza, non è inutile osservare che le obiezioni sollevate dal reclamante

riguardavano questioni di merito, sottratte alla cognizione del giudice dell’exequatur (art. 45 cpv. 2 della Convenzione di

Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [CLug,

RS 0.275.12]).

5.3

Quanto

al credito di fr. 300.– posto in esecuzione da CO 1 a titolo di “tasse di giustizia”,

la citata decisione di exequatur della Pretura del Distretto di Bellinzona del 30 agosto 2017 (doc. C),

che stabilisce tale tassa, costituisce indiscutibilmente un titolo di rigetto

definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF.

5.4

Le

spese di esecuzione del sequestro, di fr. 165.50 (doc. E), menzionate

quale terza posta nel precetto esecutivo, sono invece spese esecutive da prelevare

in priorità sul provento della realizzazione (art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90 III

39.

segg.; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. II, n. 23 e 44 ad

art. 144 LEF). Sulle stesse decide l’ufficio d’esecuzione con competenza

esclusiva e non il giudice del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;

sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del

28.

febbraio 2012).

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1

Nel

caso specifico il reclamante sostiene che la nota pro forma per il lavoro

svolto da CO 1 non possa considerarsi un riconoscimento di debito. Sennonché

detta eccezione non rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF e non poggia

su fatti successivi al decreto ingiuntivo e alla sentenza del Giudice di pace

di Busto Arsizio, sicché risulterebbe comunque tardiva in questa sede, avendo

il reclamante avuto la possibilità di sollevarla già nella procedura italiana che

ha portato a tali decisioni. In tal senso, a nulla valgono le lagnanze del

reclamante, le quali attengono al merito della vicenda in cui è venuto a

formarsi il titolo esecutivo. Ciò basterebbe già a respingere l’eccezione sollevata.

6.2

Solo

per completezza, va precisato, relativamente all’obiezione del reclamante

secondo cui il Giudice di pace italiano avrebbe statuito in contumacia senza

che RE 1 potesse far valere che la firma sulla nota pro forma gli sarebbe stata

estorta con astuzia da RE 1, che il reclamante si è in realtà regolarmente

opposto alla decisione del primo Giudice di pace sostenendo di essere stato

raggirato (doc. N) e il Giudice di pace ha avuto modo di sancire come non vi

sia alcun riscontro di detto, presunto, raggiro (doc. G). Un’eventuale

violazione del suo diritto di essere sentito sarebbe comunque dovuta essere

fatta valere nella procedura di exequatur (ove avesse potuto assurgere a motivo ostativo giusta gli art. 34 n. 1

o 2 e 45 cpv. 1 CLug) e non in quella di rigetto (art. 81 cpv. 3 LEF).

7.

Il

reclamo va pertanto respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto

sospensivo.

8.

La tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'085.64,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).