14.2018.170
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Non ritorno a miglior fortuna. Tardività dell’eccezione sollevata solo con le osservazioni all’istanza di rigetto
9 novembre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2018.170
Lugano
9 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 luglio 2018
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 18 ottobre 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 maggio 2018
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 14'058.95
e di fr. 1'264.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente la ripresa
di un attestato di carenza di beni del 25 gennaio 2012 e una “morosità”;
che
avendo l’CO 1 chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE
1 al precetto esecutivo, con decisione del 18 ottobre 2018
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
Considerandi
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–
senza assegnare ripetibili;
che
il Pretore ha in particolare precisato che l’eccezione di non ritorno a miglior
fortuna formulata dall’escusso solo con le osservazioni all’istanza era
tardiva, siccome avrebbe dovuto essere espressa esplicitamente nell’opposizione
al precetto esecutivo;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 24 ottobre 2018, allegando di non
aver saputo che per far valere di non essere ritornato a miglior fortuna non bastava
la semplice dicitura “faccio opposizione”;
che il reclamante, quindi, non contesta
in sé la motivazione del Pretore;
che la stessa poggia del resto
direttamente sul testo dell’art. 75 cpv. 2 LEF (“Il debitore che contesta di
essere ritornato a miglior fortuna [art. 265, 265a] deve dichiararlo
esplicitamente nell’opposizione, altrimenti si reputa che egli abbia rinunciato a
tale eccezione”);
che
tale esigenza è ricordata nella rubrica “opposizione” del precetto esecutivo;
che,
in queste circostanze, facendo prova di maggiore diligenza RE 1 avrebbe quindi
potuto e dovuto esprimere la propria volontà di opporsi all’esecuzione per non
ritorno a miglior fortuna già allo stadio dell’opposizione;
che
il reclamo si rivela così infondato e va pertanto respinto;
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni
economiche presumibilmente difficili in cui versa l’appellante (contro il quale
sono stati emessi più di 100 attestati di carenza di beni, gli ultimi ancora
nel 2018, per oltre fr. 1'500'000.– complessivi) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni
prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'322.95,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).