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Decisione

14.2018.170

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Non ritorno a miglior fortuna. Tardività dell’eccezione sollevata solo con le osservazioni all’istanza di rigetto

9 novembre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2018.170

Lugano

9 novembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 luglio 2018

dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 18 ottobre 2018 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 maggio 2018

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 14'058.95

e di fr. 1'264.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente la ripresa

di un attestato di carenza di beni del 25 gennaio 2012 e una “morosità”;

che

avendo l’CO 1 chiesto il rigetto provvisorio del­l’opposizione interposta da RE

1 al precetto esecutivo, con decisione del 18 ottobre 2018

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

Considerandi

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–

senza assegnare ripetibili;

che

il Pretore ha in particolare precisato che l’eccezione di non ritorno a miglior

fortuna formulata dall’escusso solo con le osservazioni all’istanza era

tardiva, siccome avrebbe dovuto essere espressa esplicitamente nell’opposizione

al precetto esecutivo;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 24 ottobre 2018, allegando di non

aver saputo che per far valere di non essere ritornato a miglior fortuna non bastava

la semplice dicitura “faccio opposizione”;

che il reclamante, quindi, non contesta

in sé la motivazione del Pretore;

che la stessa poggia del resto

direttamente sul testo dell’art. 75 cpv. 2 LEF (“Il debitore che contesta di

essere ritornato a miglior fortuna [art. 265, 265a] deve dichiararlo

esplicitamente nell’opposi­­zione, altrimenti si reputa che egli abbia rinunciato a

tale eccezione”);

che

tale esigenza è ricordata nella rubrica “opposizione” del precetto esecutivo;

che,

in queste circostanze, facendo prova di maggiore diligenza RE 1 avrebbe quindi

potuto e dovuto esprimere la propria volontà di opporsi all’esecuzione per non

ritorno a miglior fortuna già allo stadio dell’opposizione;

che

il reclamo si rivela così infondato e va pertanto respinto;

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni

economiche presumibilmente difficili in cui versa l’appellante (contro il quale

sono stati emessi più di 100 attestati di carenza di beni, gli ultimi ancora

nel 2018, per oltre fr. 1'500'000.– complessivi) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni

prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'322.95,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).