14.2018.171
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni per una pretesa di diritto pubblico
12 marzo 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.171
Lugano
12 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 25 maggio
2018 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 18 ottobre 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'681.60,
indicando quale titolo di credito: “Ripresa degli ACB n. __________ per un importo
di fr. 1'154.65 del 11.02.1998; n. __________ per un importo di fr. 1'536.35 del 10.02.1997; n. __________
per un importo di fr. 1'748.35 del 11.08.1997; n. __________ per un
importo di fr. 1'153.40 del 29.10.1998;
n. __________ per un importo di fr. 893.15 del 05.05.1998; n. __________ per un importo di fr. 884.15
del 05.05.1998; n. __________ per un importo di fr. 311.55 del
29.10.1998”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 maggio
2018 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 9 giugno 2018. Con replica spontanea dell’11 luglio
2018 e con duplica spontanea del 20 luglio 2018 le parti si sono riconfermate
nelle loro posizioni contrastanti.
All’udienza di discussione tenutasi il 30 agosto 2015, l’istante ha chiesto
di sospendere la procedura per ulteriori verifiche e il convenuto non vi si è
opposto. Di conseguenza, la causa è stata sospesa fino al 1° ottobre 2018. Con
scritto del medesimo giorno, la parte istante ha comunicato al Pretore aggiunto
che il credito posto in esecuzione concerne i premi della cassa malati, mentre
Fatti
i fr. 7'600.– pagati dal
convenuto riguardavano i contributi AVS.
C. Statuendo con decisione del 18 ottobre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 7'416.80 (anziché fr. 7'681.60 ), ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 300.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 ottobre 2018 contestando la
pretesa posta in esecuzione. Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2018, lo
Stato del Canton Ticino ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 ottobre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20
ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che gli attestati di
carenza di beni agli atti costituiscono validi titoli per il rigetto
provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 7'416.80. Egli ha
statuito che l’eccezione di pagamento sollevata dal convenuto non può essere
ammessa, i fr. 7'600.– da lui
versati riguardando i contributi AVS e non i premi della cassa malati su cui si
fonda il credito posto in esecuzione.
3.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che due degli attestati di carenza di beni (del 1997)
sono prescritti. Egli fa d’altronde notare che con la decisione AI del 13
luglio 1999 gli oneri della cassa malati non erano più a suo carico, in quanto
beneficiario di una rendita AI e della prestazione complementare a partire dal
1° luglio 1997, come si evincerebbe dalla deliberazione rilasciata il 12 marzo
1999.
dall’Ufficio AI.
4.
Nelle
osservazioni lo Stato del Canton Ticino afferma che la prescrizione del credito
è stata validamente interrotta con la domanda d’esecuzione del dicembre 2016,
aggiungendo che l’eccezione di prescrizione è comunque tardiva. Oltre a ciò, RE
1.
sarebbe al beneficio della prestazione complementare dal 1° agosto 1998 e
dall’estratto conto degli scoperti LAMal si desume che gli arretrati posti in
esecuzione sono antecedenti all’inizio del diritto a tale prestazione. I premi
in questione, non potendo essere coperti dalla prestazione complementare, sono
rimasti a carico esclusivo dell’assicurato escusso.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Pur non avendo vere e proprie caratteristiche di
riconoscimento di debito, l’attestato di carenza di beni è di principio
parificato dalla legge a un titolo di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e
265.
cpv. 1 LEF). Ciò non vale però se il credito incorporato nell’attestato è
fondato sul diritto pubblico. Tranne se non ha alcun potere sovrano
relativamente all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un
tribunale amministrativo cantonale per farla valere (si vedano per esempio: DTF
135.
V 130 consid. 4; sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012
consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895 n. 56c), l’autorità amministrativa escutente può unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione
in via definitiva producendo la decisione (amministrativa) di
accertamento del credito posto in esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5A_896/2013
dell’8 gennaio 2014 consid. 1.3 con rinvii
e 5A_473/2016 del 15 novembre 2016, BlSchK 2017, 119 consid. 3.1, e della
CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2, con
rimandi). L’attestato di carenza di beni costituisce
invece un titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive stabilite dall’ufficio
d’esecuzione in quel documento (sentenze della CEF 14.2015.163/164 del 9
dicembre 2015, RtiD 2016 II 649 n. 37c consid. 5.2, 14.2014.57 del 25
giugno 2014 consid. 4.2).
5.2
Ne
viene pertanto che, nel caso in oggetto, i sette attestati di carenza di beni
dopo pignoramento prodotti dall’istante, rilasciati a favore della cassa
malati __________ (già __________) per premi dell’assicurazione malattia
obbligatoria scoperti, poi ceduti all’istante sulla scorta della circolare IAS
n. 1/99, non possono assurgere a titoli di rigetto
provvisorio. E non essendo state prodotte le decisioni della cassa
malati sui premi posti in esecuzione, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza.
Di
conseguenza il reclamo va accolto e la sentenza impugnata
riformata, ancorché per altri motivi di quelli esposti dal reclamante, che a
questo punto non occorre esaminare.
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone
problema d’indennità, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo né
davanti al primo giudice, né in sede di reclamo.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'416.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 250.– sono a carico dell’istante.
Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono
poste a carico dello Stato del Canton Ticino. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).