Lexipedia

Decisione

14.2018.171

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni per una pretesa di diritto pubblico

12 marzo 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 7'600.– pagati dal

convenuto riguardavano i contributi AVS.

C. Statuendo con decisione del 18 ottobre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta limitatamente a fr. 7'416.80 (anziché fr. 7'681.60 ), ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 300.– a favore del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 ottobre 2018 contestando la

pretesa posta in esecuzione. Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2018, lo

Stato del Canton Ticino ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 26 ottobre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20

ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che gli attestati di

carenza di beni agli atti costituiscono validi titoli per il rigetto

provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 7'416.80. Egli ha

statuito che l’eccezione di pagamento sollevata dal convenuto non può essere

ammessa, i fr. 7'600.– da lui

versati riguardando i contributi AVS e non i premi della cassa malati su cui si

fonda il credito posto in esecuzione.

3.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che due degli attestati di carenza di beni (del 1997)

sono prescritti. Egli fa d’altronde notare che con la decisione AI del 13

luglio 1999 gli oneri della cassa malati non erano più a suo carico, in quanto

beneficiario di una rendita AI e della prestazione complementare a partire dal

1° luglio 1997, come si evincerebbe dalla deliberazione rilasciata il 12 marzo

1999.

dall’Ufficio AI.

4.

Nelle

osservazioni lo Stato del Canton Ticino afferma che la prescrizione del credito

è stata validamente interrotta con la domanda d’esecuzione del dicembre 2016,

aggiungendo che l’ec­cezione di prescrizione è comunque tardiva. Oltre a ciò, RE

1.

sarebbe al beneficio della prestazione complementare dal 1° agosto 1998 e

dall’estratto conto degli scoperti LAMal si desume che gli arretrati posti in

esecuzione sono antecedenti al­l’inizio del diritto a tale prestazione. I premi

in questione, non potendo essere coperti dalla prestazione complementare, sono

rimasti a carico esclusivo dell’assicurato escusso.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Pur non avendo vere e proprie caratteristiche di

riconoscimento di debito, l’attestato di carenza di beni è di principio

parificato dalla legge a un titolo di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e

265.

cpv. 1 LEF). Ciò non vale però se il credito incorporato nell’atte­­stato è

fondato sul diritto pubblico. Tranne se non ha alcun potere sovrano

relativamente all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un

tribunale amministrativo cantonale per farla valere (si vedano per esempio: DTF

135.

V 130 consid. 4; sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012

consid. 4.1, massi­mata in RtiD 2012 II 895 n. 56c), l’autorità amministrativa escutente può unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione

in via definitiva producendo la decisione (amministrativa) di

accertamento del credito posto in esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5A_896/2013

dell’8 gennaio 2014 consid. 1.3 con rinvii

e 5A_473/2016 del 15 novembre 2016, BlSchK 2017, 119 consid. 3.1, e della

CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2, con

rimandi). L’attestato di carenza di beni costituisce

invece un titolo di rigetto definitivo per le spese esecu­tive stabilite dall’ufficio

d’esecuzione in quel documento (sentenze della CEF 14.2015.163/164 del 9

dicembre 2015, RtiD 2016 II 649 n. 37c consid. 5.2, 14.2014.57 del 25

giugno 2014 consid. 4.2).

5.2

Ne

viene pertanto che, nel caso in oggetto, i sette attestati di carenza di beni

dopo pignoramento prodotti dall’istante, rilasciati a favore della cassa

malati __________ (già __________) per premi dell’assicurazio­­ne malattia

obbligatoria scoperti, poi ceduti all’istante sulla scorta della circolare IAS

n. 1/99, non possono assurgere a titoli di rigetto

provvisorio. E non essendo state prodotte le decisioni della cassa

malati sui premi posti in esecuzione, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza.

Di

conseguenza il reclamo va accolto e la sentenza impugnata

riformata, ancorché per altri motivi di quelli esposti dal reclamante, che a

questo punto non occorre esaminare.

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone

problema d’indennità, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo né

davanti al primo giudice, né in sede di reclamo.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'416.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 250.– sono a carico dell’istante.

Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono

poste a carico dello Stato del Canton Ticino. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).