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Decisione

14.2018.172

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare. Cartella ipotecaria registrale ceduta a titolo di garanzia alla banca. Interessi di mora. Esigibilità. In

14 marzo 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

riferimento al suddetto prestito, il 27 e il 28 settembre 2017 la Banca ha

trasmesso a RE 1 due distinte fatture relative agli interessi (di complessivi fr. 6'125.57)

e agli ammortamenti (di fr. 5'100.–) da corrispondere entro il 30 settembre

2017 (secondo e terzo trimestre). Non avendo il convenuto versato i menzionati

importi, con una prima lettera raccomandata del 30 ottobre 2017 l’istante l’ha

invitato a saldare gli scoperti entro il 10 novembre 2017, rendendolo attento

che, in caso contrario, essa avrebbe avviato un’esecuzione

in realizzazione dei pegni immobiliari per la totalità del debito, così come previsto dalle condizioni del contratto. Con un secondo

scritto del 13 novembre 2017 la Banca ha poi dato un’ultima possibilità a RE 1

di versare la somma dovuta entro il 24 novembre 2017 per evitare l’avvio di un’esecuzione

per fr. 972'975.57 oltre a interessi e spese. Ciò nonostante, RE 1 non ha provveduto

a versare quanto richiesto.

C. Il

24 novembre 2017 la Banca ha notificato a RE 1 la disdetta – con effetto dal

giorno successivo – del credito concessogli e della relativa relazione

bancaria, con l’invito a trasferire sul conto a essa intestato l’importo totale sul quale, a partire dal 25 novembre

2017, sarebbero stati addebitati gli interessi di mora del 10%.

D. Con

precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________

emesso il 29 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di __________, la Banca ha

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 969'503.24 oltre agli interessi del 10%

dal 25 novembre 2017 e di fr. 1'461'871.56 oltre agli interessi del 10%

dal 1° agosto 2017, indicando quali titoli di credito per entrambi: “Cartella ipotecaria registrale di nominali

CHF 1'000'000.– in 1° ran­go. Trasferimento a titolo di garanzia del

23.10.2013. Contratto qua­dro per credito ipotecario del 23.10.2013 e del

16.09.2015”. Quale oggetto del pegno immobiliare la

Banca ha indicato le particelle n. __________ e __________ RFD di __________,

oltre all’“estensione del

pignoramento alle pigioni e agli affitti secondo l’art. 91 RFF in legame con l’art.

806 CC”.

E. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 dicembre

2017 la Banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto

di Leventina limitatamente alla pretesa di fr. 969'503.24, oltre agli

interessi del 10% dal 25 novembre 2017, e al diritto di pegno. Nel termine

impartito, la parte convenuta si è opposta

all’istanza con osservazioni scritte del 1° febbraio 2018.

F. Statuendo con decisione del 17 ottobre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta

per l’importo richiesto con l’istanza e per il diritto di pegno, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 900.– senza assegnare indennità.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2018 per ottenerne –

previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annulla­­mento e la reiezione

dell’istanza. Con decreto del 2 novembre 2018 il presidente della Camera ha

concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 15 novembre

2018, la Banca ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica e duplica inoltrate spontaneamente a

questa Camera il 30 novembre dal reclamante e il 14 dicembre 2018 dalla

procedente, le parti hanno ribadito le loro posizioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 18

ottobre 2018, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno

successivo, è scaduto domenica 28 ottobre, sicché il reclamo, presentato il

primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 29 ottobre 2018, è tempestivo

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso concreto è pertanto irricevibile, poiché presentata per la prima volta

dalla Banca con la risposta al reclamo, l’email del 27 novembre 2017 dell’avv. __________

(allegato 2).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto chiarito che, sebbene la Banca

non l’avesse indicato chiaramente nella propria istanza, il credito da essa

vantato è quello risultante dalla cartella ipotecaria registrale, che ha

implicitamente considerato come valido riconoscimento di debito dal momento che

con la sottoscrizione del documento intitolato “Trasferimento a titolo di garanzia” RE 1 ha espressamente riconosciuto nei confronti dell’istante sia l’esistenza

del pegno sia il suo obbligo personale di pagare il debito derivante dalla

cartella ipotecaria garantita. Egli ha poi fornito una diversa interpretazione

del punto 7 del contratto ipotecario (intitolato “disdetta dei singoli crediti”) rispetto a quella

data dall’escusso, considerando che il man­cato pagamento

degli interessi e dell’ammortamento da quest’ul­­timo dovuti (e quindi già

scaduti) alla Banca ha reso immediatamente esigibile sia la parte del credito

ipotecario ancora scoperto sia – sulla base di quanto stabilito nel contratto

di “trasferimento a titolo di

garanzia” – quella del credito di cartella, senza

necessità ch’essa venisse

formalmente disdetta. Sulla scorta di queste con­siderazioni egli ha quindi considerato “superflua” la disdetta inoltrata dalla Banca

al convenuto il 24 novembre 2017. Ha infine respinto la richiesta dell’escusso volta

all’edizione delle registrazioni telefoniche intercorse il 24 novembre 2017, poiché

costui non ne ha reso verosimile l’esistenza e una tale richiesta non è

compatibile con la procedura sommaria di rigetto dell’opposizio­­ne. Ad ogni

modo, ha concluso il Pretore, non risulta che RE 1 abbia provveduto a

corrispondere il dovuto entro

il preteso termine procrastinato. Da qui l’accoglimento dell’i­­stanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene invece che il mancato pagamento degli interessi e dell’ammortamento

ha reso esigibili unicamente gli importi di tali oneri finanziari, mentre il

credito quadro – che a suo dire costituisce unicamente una “linea di credito” – esige

una disdetta formale, espressamente prevista dal punto 6 dello stesso

contratto. A suo parere, il fatto che la Banca gli abbia intimato il 24

novembre 2017 disdetta formale del credito testimonia che anche per essa una

simile formalità era necessaria. Egli, però, nega di averla ricevuta e ad ogni

modo la ritiene intempestiva e contraria alla buona fede, dal momento che proprio

in quel giorno gli era stata concessa telefonicamente una dilazione del pagamento

fino al 27 novembre, motivo per cui richiede nuovamente l’edizione delle

conversazioni intercorse il pomeriggio del 24 novembre 2017. Rimprovera al

proposito al Pretore di aver negato l’edizione di un mezzo di prova – che da

parte sua non era possibile produrre – il quale, poiché limitato alle

telefonate intercorse e reperibili in pochi giorni, non avrebbe comportato un

considerevole ritardo del corso della procedura. In assenza di una valida

disdetta, per il reclamante il credito rivendicato con l’esecuzione in oggetto

non è dunque esi­gibile e la decisione impugnata va annullata.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

Nell’esecuzione

in via di realizzazione di pegno, il giudice verifica d’altronde d’ufficio se

vi è un titolo attestante non solo il credito posto in esecuzione, ma anche l’esistenza

del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad

art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti

presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di

pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione

forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).

5.1

Per

ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione il creditore titolare di una

cartella ipotecaria registrale, che in sé non basta siccome per definizione non

si materializza in un titolo, deve produrre un riconoscimento di debito firmato

dal debitore, ad esempio l’atto costitutivo della cartella o la convenzione di

cessione fiduciaria della cartella a titolo di garanzia, oltre a un estratto

del registro fondiario a dimostrazione dell’effettiva iscrizione (e quindi

costituzione) del pegno (sentenza della CEF 14.2017.185

del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 832 n. 44c, consid. 5.1, e i

rinvii).

5.2

Nel caso specifico, costituisce quindi un valido

titolo di rigetto per il credito ipotecario il contratto di “trasferimento a titolo

di garanzia” della

cartella ipotecaria di fr. 1'000'000.–, firmato dall’escusso il 23 ottobre

2013, in cui egli ha riconosciuto il diritto di pegno e il suo obbligo personale

di pagare il debito (doc. E ad n. 2). In assenza di contestazione dell’attendibilità

dell’estratto “SIFTI” presentato dall’istante (doc. F), la cartella deve

ritenersi iscritta a registro fondiario. Di principio essa costituisce quindi

per il titolare iscritto nel registro – la Banca – un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per almeno fr. 1'000'000.–, ovvero per un importo

superiore al capitale di fr. 969'503.24 posto in esecuzione,

cui è stata limitata l’istanza.

a) La

questione è più delicata per quanto riguarda gli interessi di mora, fatti

valere dall’istante al tasso del 10%. Certo, tale saggio figura sulla cartella

ipotecaria (doc. F) ed è anche esplicitamente

previsto nelle condizioni generali della banca (doc. D, ad B n. 15), accettate

dall’insorgente con la sottoscrizione del documento intitolato “Quota di accettazione CO 1 e

nuove Condizioni generali” (doc.

C, pag. 1 a metà), per quanto attiene al credito (detto “di base” o “causale” per opposizione al credito incorporato

nella cartella ipo­tecaria, designato come “cartolare” o “astratto”) risultante

dal con­tratto di mutuo. Relativamente al credito causale, il tasso conven­zionale

convenuto dalle parti si applica poi anche agli interessi di mora (art. 104

cpv. 2 CO).

b) V’è

però da chiedersi se il tasso del 10%

si applica anche agli “interessi di mora” ai quali l’art.

818.

cpv. 1 n. 2 CC estende la garanzia immobiliare offerta dalla cartella

ipotecaria. Per la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di questa Camera,

tale garanzia si estende solo agli interessi di mora al tasso legale del

5% (art. 104 cpv. 1 CO) o, fra commercianti, al tasso dello sconto bancario

ordinario (art. 104 cpv. 3 CO), ma non a quelli il cui tasso è stato stabilito convenzionalmente giusta l’art. 104 cpv. 2 CO (Schmid-Tschirren in: Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch II, 5ª ed. 2015, n. 8 ad art. 818 CC; Dürr/Zollinger in: Zürcher Kom­mentar IV/2b/2, 2a

ed. 2013, n. 37-38 ad art. 818 CC; Steinauer,

Les droits réels, vol. III, 4a ed. 2012, n. 2794d con rinvii; sentenza della CEF

14.2014.189

del 4 marzo 2014, RtiD 2015 II 909 n. 62c, consid. 4.6/a). Alcuni autori, però, sostengono che per interessi di mora nel senso

dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC si intendono anche quelli che secondo la legge – e

meglio secondo l’art. 104 cpv. 2 CO – si calcolano al tasso superiore al 5%

pattuito dalle parti (Sidney Kamerzind,

Le contrat constitutif de cédule hypo­thécaire, tesi Friborgo 2003, n. 640-641;

Dubois in:

Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 15 ad art. 818 CC). Un riesame

della questione conduce a precisare la giurisprudenza di questa Camera.

c) Qualora

le parti abbiano sin dall’inizio fatto iscrivere a registro fondiario un tasso

d’interesse superiore al 5% – o qualora un rimando a una convenzione prevedente

un tasso d’interesse superiore al 5% sia stato inserito in quel registro nelle

osservazioni relative al pegno nel senso degli art. 846 cpv. 2 CC e 106 ORF,

non si vede perché tale saggio non dovrebbe valere anche come tasso “legale”

nel senso dell’art. 104 cpv. 2 CO per gli interessi di mora garantiti dalla

cartella ipotecaria in virtù dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC. In effetti, il testo

della norma non l’esclude e i legittimi interessi dei creditori di gradi

successivi non sono compromessi, dal momento che il tasso (nella fattispecie

del 10%) figurava nel registro fondiario già quando hanno fatto iscrivere il

proprio pegno. Proprio per gli art. 104 cpv. 2 CO e 818 cpv. 1 n. 2 CC, essi

potevano quindi aspettarsi che il tasso degli interessi di mora sia quello

indicato sulla cartella (o in una convenzione depositata al registro fondiario

come documento giustificativo). L’opponibilità del tasso pattuito dalle parti è

pertanto compatibile con il principio di pubblicità risultante dal registro

fondiario (cfr. art. 971 CC).

Per il resto la giurisprudenza della Camera

rimane invariata. Qua­lora il tasso d’interesse sia stato

originariamente convenuto sotto il 5% (ciò che non è il caso nella

fattispecie), a norma dell’art. 818 cpv. 2 CC il consenso dei creditori

ipotecari di grado successivo è richiesto per aumentarlo sopra tale limite. D’altronde, se le parti hanno espressamente pattuito il

tasso come massimo nel senso degli art. 818 cpv. 2 CC e 101 cpv. 2 lett. e ORF

(a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, nel quale il tasso del 10%

iscritto a registro fondiario risulta

fisso), il rigetto dell’op­posizione può essere concesso solo per gli

interessi convenzionali e moratori computati al tasso effettivo da esse

convenuto (sentenza della CEF 14.2014.189 già citata, consid. 4.6/f) – tasso

effettivo che nella fattispecie, comunque sia, è pure del 10% (sopra consid.

5.

/a).

d) Ciò

posto, nella fattispecie il rigetto dell’opposizione si estende quindi agli

interessi di mora al tasso – fisso – del 10% indicato a registro fondiario, decorrenti

dal giorno successivo alla scadenza del termine di disdetta del credito incorporato

nella cartella, ovvero dal 25 novembre 2017 (sotto consid. 5.3/b/cc).

5.3

Secondo la giurisprudenza incombe

all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82

cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito

posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale

5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF

14.2002

/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin,

op. cit., n. 79 ad art. 82, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di

rigetto (sentenze della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5, e 14.2015.222

del 21 marzo 2016, consid. 6).

a) Poiché

– salvo convenzione contraria – il credito risultante dalla cartella ipotecaria

sussiste accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra

il creditore e il debitore (art. 842 cpv. 2 CC), il creditore deve documentare

tanto la disdetta del credito che quella cartella ipotecaria incorpora quanto –

se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del credito che la stessa è chiamata

a garantire, come pure i relativi termini di preavviso e di scadenza da

ossequiare. Infatti il pagamento del credito

incorporato nella cartella ipotecaria può essere preteso solo quando lo stesso

è esigibile. L’esigibilità può

subentrare non solo a seguito di una disdetta, ma anche a seguito del decorso

di un termine espressamente pattuito dalle parti. Tale decorso può essere fatto

dipendere da un avvenimento futuro, quale ad esempio l’esigibilità del credito

causale (sentenza CEF 14.2017.185 già citata, consid. 6.2 e 6.3, con rinvii in

particolare a Bénédict Foëx, Le nouveau droit des cédules

hypothécaires, JdT 2012 II pag. 16 in fondo; Stae­helin, op. cit., n. 1 ad art. 84

con riferimenti e Steinauer in: Zürcher Kommentar zum ZGB, 2a ed. 2015, n. 10 ad art. 847

CC).

b) Nel

caso concreto, le parti hanno esplicitamente convenuto nel contratto quadro l’immediata

esigibilità degli “scoperti di credito” segnatamente “in caso di mancato pagamento degli ammortamenti,

degli interessi e delle altre spese eventuali entro 30 giorni dal relativo

giorno di scadenza” (doc. B), ciò che la Banca ha ricordato al cliente nelle sue diffide (“minaccia di esecuzione” e “avviso di mi­sura esecutiva”) del 30 ottobre e del 13 novembre 2017 riferite al

credito n. __________4, di fr. 972'975.57 al 13 novembre

2017.

(doc. G e doc. 2).

Per

il reclamante, invece, il contratto quadro costituisce di per sé una “linea di credito”, che permette al cliente di ottenere singoli cre­diti da

sottoscrivere con ulteriori contratti denominati “conferma di prodotto”. Secondo lui, il mancato pagamento degli

interessi e am­mortamenti ha reso esigibile solo gli scoperti del

singolo contratto cui essi si riferiscono, ovvero il credito per gli interessi

e ammortamento di quel contratto, di cui non

v’è però traccia nei documen­ti

prodotti dalla Banca. Il contratto

quadro, per contro, non è mai stato validamente disdetto, ciò che

avrebbe richiesto una disdetta formale particolare, come prescritto alla cifra

6.

del contratto.

aa) Il

reclamante confonde il contratto quadro con la cartella ipotecaria. Perché il

credito incorporato in quest’ultima diventi esigibile e possa essere incassato

con un’esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare, salvo convenzione

contraria (come nella fattispecie: sotto consid. 5.3/b/cc), il creditore deve

disdire la cartella (art. 847 CC) e non il contratto quadro, il quale regge il

rapporto creditorio di base e non la garanzia immobiliare.

bb) Il

credito posto in un’esecuzione volta alla realizzazione di un pegno immobiliare

è quello incorporato nella cartella ipotecaria – l’unico garantito da un pegno

immobiliare – e non quello di base sottoscritto nel singolo contratto di mutuo

(“conferma di prodotto”). È

pertanto senza rilievo, dal profilo dell’esame del titolo di rigetto, che tale

contratto (n. __________4) non figuri agli atti. Bastano la

cartella (doc. F) e i documenti che dimostrano il suo trasferimento alla Banca

a titolo di garanzia (doc. E) e le pattuizioni circa la sua disdetta (doc. B).

cc) Come

risulta in modo evidente dal contratto quadro, il mancato pagamento per tempo

delle due fatture relative agli interessi e agli ammortamenti del secondo e del

terzo trimestre del 2017 ha comportato, senza necessità di disdetta, l’immediata

esigibilità dell’intero saldo del credito di base già dal 30 luglio 2017 –

ossia trenta giorni dopo quello di scadenza degli interessi dovuti entro il 30

giugno (doc. B, n. 7 cpv. 2, primo trattino). A ragione il Pretore ritiene che

per “scoperti di credito e altre spese

eventuali” si può solo intendere il saldo non rimborsato, gli

interessi e le spese del “singolo credito” concesso al cliente, come si evince

dalla marginale del punto 7 e dal confronto con il primo capoverso riferito all’esigibilità

con disdetta (v. per analogia la nota sentenza 14.2017.185, consid. 6.4, nel

caso di utilizzo del credito per scopi diversi da quelli contrattualmente

previsti).

La

tesi del reclamante secondo cui la disdetta verterebbe soltanto

sugli interessi e ammortamenti arretrati è insostenibile. Gli interessi e ammortamenti del secondo e terzo

trimestre del 2017 sono infatti diventati esigibili alla

scadenza fissa (cosiddetta “Verfalltag”,

art. 102 cpv. 2 CO) pattuita dalle parti, cioè il 30

giugno e il 30 settembre 2017 (doc. B n. 5), sicché una disdetta era al loro

riguardo inutile.

dd) Vero

è che la disdetta del 24 novembre 2017 (doc. J) si riferisce al

credito causale e non al credito astratto. Sennonché il contratto di trasferimento della

cartella ipotecaria registrale a titolo di garanzia (doc. E) prevede al punto 3

cpv. 2 che “la

Banca può far valere i crediti garantiti da cartella ipotecaria alle stesse condizioni dei crediti

garantiti” e che “non è necessaria una disdetta speciale dei crediti garantiti

da cartella ipotecaria”. Ne consegue che l’esigibilità del credito di base comporta l’esigibilità pure del

credito di cartella, alla medesima data (il 30 luglio 2017) o al più tardi tre mesi dopo (il 30 ottobre 2017) se come una parte della dottrina vi si aggiunge il termine di disdetta imperativo dell’art.

847.

cpv. 2 CC (sulla controversa dottrinale

si rinvia alla già citata sentenza della CEF 14.2017.185, consid. 6.3). In ogni caso il credito di cartella era senz’altro

esigibile al momento dell’emissione del precetto esecutivo, ossia il 29

novembre 2017.

c) Che

la Banca abbia formalmente disdetto il credito il 24 novembre 2017 con effetto

al giorno successivo (doc. J) non significa ancora che una simile

formalità fosse indispensabile. A bene vedere lo scritto in questione mira solo

a confermare la conseguenza già contemplata dal contratto quadro senza preventiva disdetta (sopra consid. 5.3/b/cc) e illustrata nelle diffide

del 30 ottobre e del 13 novembre 2017 (doc. G e doc. 2).

Poco importa, dunque, se RE 1 ha ricevuto

lo scritto del 24 no­vembre 2017. Anche su questo punto il reclamo cade

nel vuoto.

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1

Nel

caso specifico il reclamante ribadisce di avere ottenuto telefonicamente dalla

Banca una dilazione di pagamento fino a lunedì 27 novembre 2017 e rimprovera al

Pretore di avergli negato la possibilità di richiedere le relative

registrazioni telefoniche della Banca intercorse nel pomeriggio del 24 novembre

2017.

6.2

La

censura è priva di rilievo. Già si è detto che l’esigibilità del credito

causale è dipesa dal solo mancato pagamento d’interessi e ammortamenti, senza

che fosse necessaria una disdetta (sopra consid. 5.3/b/cc e 5.3/c). E pur

volendo seguire la tesi della dilazione, RE 1 non ha reso verosimile di aver

saldato i due trimestri d’interessi e ammortamenti entro la scadenza del 27 novembre

2017, sicché anche in tale ipotesi l’intero credito – sia concreto che astratto

– sarebbe diventato esigibile il 28 novembre 2017, vale a dire, come a ragione

rilevato dal Pretore, prima della notifica del precetto esecutivo, avvenuta

il 5 dicembre 2017.

Va

infine ricordato che, stante la particolare esigenza di celerità in materia di rigetto dell’opposizione (art. 84 cpv. 2

LEF), giurisprudenza e dottrina ammettono praticamente solo le prove documentali (sentenze del Tribunale federale 5A_467/2015 del 25 agosto 2016

consid. 4.5.3 e 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.4, e della CEF

14.2014.35

del 12 maggio 2014 consid. 1.3; Klingler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3a ed. 2016, n. 1a ad art.

254.

CPC, con rinvii; Abbet in :

Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 58 e 61 ad art. 84

LEF), l’art. 254 cpv. 2 CPC

dovendosi interpretare in modo particolarmente restrittivo, fermo restando che

all’escusso rimane sempre la possibilità di far assumere altri mezzi di prova

nella procedura di disconoscimento del debito (sopra consid. 2). La

sorte del reclamo è così definitivamente segnata.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.1

Per

quanto concerne le ripetibili, nelle sue osservazioni al reclamo la Banca,

sulla base dell’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RTar, RL 178.310) e della propria

tariffa per lavori diversi, di fr. 140.– all’ora oltre all’IVA del 7.7%

(allegato pag. 7), chiede che le sia assegnata un’indennità d’in­­convenienza –

per la stesura della propria risposta – di almeno fr. 9'137.30,

corrispondente a 60 ore di lavoro, più 1% a copertura delle spese globali per affrancature e copie, e fr. 653.30 per l’IVA.

7.2

Orbene,

il RTar non si applica alla rimunerazione dei rappresentanti non professionali

e il documento intitolato “Interessi

e condizioni della Banca CO 1” ha un carattere

privato, privo di rilievo per

la questione da risolvere. La Banca avrebbe dovuto semmai dimostrare il

costo causatole dalle prestazioni del proprio servizio giuridico, il quale può

essere parificato a una perdita di guadagno risarcibile a condizioni

restrittive a essa già note (sentenze della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018

consid. 7.2 e 14.2018. 135/136 del 23 agosto 2018 consid. 6.2). Ad ogni modo,

la causa in esame non era complessa – trattandosi di una procedura sommaria di

rigetto dell’opposizione, che rientra nei normali lavori amministrativi di una banca – e il

dispendio lavorativo di 60 ore esposto non può dirsi ragionevolmente

sostenibile alla luce del risultato ottenuto (nel senso della giurisprudenza

richiamata sopra), a fronte di un reclamo di appena sette pagine che non sollevava

questioni di principio. La richiesta di assegnazione di ripetibili va pertanto

respinta.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 969'503.24,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).