14.2018.172
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare. Cartella ipotecaria registrale ceduta a titolo di garanzia alla banca. Interessi di mora. Esigibilità. In
14 marzo 2019Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.172
Lugano
14 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza
13 dicembre 2017 dalla
CO 1
(rappresentata dal __________ PATR2 1 e
dal __________ __________, )
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 ottobre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 23 ottobre 2013 la CO 1 (in seguito: la Banca) da una parte e RE
1 dall’altra hanno concluso un contratto di
mutuo intitolato “Contratto quadro per credito ipotecario”, in forza del quale la Banca ha concesso al beneficiario una linea di
credito di fr. 1'000'000.– per il finanziamento di una casa plurifamiliare
con terreno edificabile a __________. Con separato accordo di “Trasferimento a titolo di garanzia” sottoscritto sempre
il 23 ottobre, RE 1 ha trasferito alla Banca la proprietà di una cartella ipotecaria registrale
di fr. 1'000'000.– gravante in primo grado le
particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________ e n. __________
RFD di __________.
Fatti
B. Con
riferimento al suddetto prestito, il 27 e il 28 settembre 2017 la Banca ha
trasmesso a RE 1 due distinte fatture relative agli interessi (di complessivi fr. 6'125.57)
e agli ammortamenti (di fr. 5'100.–) da corrispondere entro il 30 settembre
2017 (secondo e terzo trimestre). Non avendo il convenuto versato i menzionati
importi, con una prima lettera raccomandata del 30 ottobre 2017 l’istante l’ha
invitato a saldare gli scoperti entro il 10 novembre 2017, rendendolo attento
che, in caso contrario, essa avrebbe avviato un’esecuzione
in realizzazione dei pegni immobiliari per la totalità del debito, così come previsto dalle condizioni del contratto. Con un secondo
scritto del 13 novembre 2017 la Banca ha poi dato un’ultima possibilità a RE 1
di versare la somma dovuta entro il 24 novembre 2017 per evitare l’avvio di un’esecuzione
per fr. 972'975.57 oltre a interessi e spese. Ciò nonostante, RE 1 non ha provveduto
a versare quanto richiesto.
C. Il
24 novembre 2017 la Banca ha notificato a RE 1 la disdetta – con effetto dal
giorno successivo – del credito concessogli e della relativa relazione
bancaria, con l’invito a trasferire sul conto a essa intestato l’importo totale sul quale, a partire dal 25 novembre
2017, sarebbero stati addebitati gli interessi di mora del 10%.
D. Con
precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________
emesso il 29 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di __________, la Banca ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 969'503.24 oltre agli interessi del 10%
dal 25 novembre 2017 e di fr. 1'461'871.56 oltre agli interessi del 10%
dal 1° agosto 2017, indicando quali titoli di credito per entrambi: “Cartella ipotecaria registrale di nominali
CHF 1'000'000.– in 1° rango. Trasferimento a titolo di garanzia del
23.10.2013. Contratto quadro per credito ipotecario del 23.10.2013 e del
16.09.2015”. Quale oggetto del pegno immobiliare la
Banca ha indicato le particelle n. __________ e __________ RFD di __________,
oltre all’“estensione del
pignoramento alle pigioni e agli affitti secondo l’art. 91 RFF in legame con l’art.
806 CC”.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 dicembre
2017 la Banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto
di Leventina limitatamente alla pretesa di fr. 969'503.24, oltre agli
interessi del 10% dal 25 novembre 2017, e al diritto di pegno. Nel termine
impartito, la parte convenuta si è opposta
all’istanza con osservazioni scritte del 1° febbraio 2018.
F. Statuendo con decisione del 17 ottobre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta
per l’importo richiesto con l’istanza e per il diritto di pegno, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 900.– senza assegnare indennità.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2018 per ottenerne –
previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione
dell’istanza. Con decreto del 2 novembre 2018 il presidente della Camera ha
concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 15 novembre
2018, la Banca ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica e duplica inoltrate spontaneamente a
questa Camera il 30 novembre dal reclamante e il 14 dicembre 2018 dalla
procedente, le parti hanno ribadito le loro posizioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 18
ottobre 2018, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno
successivo, è scaduto domenica 28 ottobre, sicché il reclamo, presentato il
primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 29 ottobre 2018, è tempestivo
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso concreto è pertanto irricevibile, poiché presentata per la prima volta
dalla Banca con la risposta al reclamo, l’email del 27 novembre 2017 dell’avv. __________
(allegato 2).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto chiarito che, sebbene la Banca
non l’avesse indicato chiaramente nella propria istanza, il credito da essa
vantato è quello risultante dalla cartella ipotecaria registrale, che ha
implicitamente considerato come valido riconoscimento di debito dal momento che
con la sottoscrizione del documento intitolato “Trasferimento a titolo di garanzia” RE 1 ha espressamente riconosciuto nei confronti dell’istante sia l’esistenza
del pegno sia il suo obbligo personale di pagare il debito derivante dalla
cartella ipotecaria garantita. Egli ha poi fornito una diversa interpretazione
del punto 7 del contratto ipotecario (intitolato “disdetta dei singoli crediti”) rispetto a quella
data dall’escusso, considerando che il mancato pagamento
degli interessi e dell’ammortamento da quest’ultimo dovuti (e quindi già
scaduti) alla Banca ha reso immediatamente esigibile sia la parte del credito
ipotecario ancora scoperto sia – sulla base di quanto stabilito nel contratto
di “trasferimento a titolo di
garanzia” – quella del credito di cartella, senza
necessità ch’essa venisse
formalmente disdetta. Sulla scorta di queste considerazioni egli ha quindi considerato “superflua” la disdetta inoltrata dalla Banca
al convenuto il 24 novembre 2017. Ha infine respinto la richiesta dell’escusso volta
all’edizione delle registrazioni telefoniche intercorse il 24 novembre 2017, poiché
costui non ne ha reso verosimile l’esistenza e una tale richiesta non è
compatibile con la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione. Ad ogni
modo, ha concluso il Pretore, non risulta che RE 1 abbia provveduto a
corrispondere il dovuto entro
il preteso termine procrastinato. Da qui l’accoglimento dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene invece che il mancato pagamento degli interessi e dell’ammortamento
ha reso esigibili unicamente gli importi di tali oneri finanziari, mentre il
credito quadro – che a suo dire costituisce unicamente una “linea di credito” – esige
una disdetta formale, espressamente prevista dal punto 6 dello stesso
contratto. A suo parere, il fatto che la Banca gli abbia intimato il 24
novembre 2017 disdetta formale del credito testimonia che anche per essa una
simile formalità era necessaria. Egli, però, nega di averla ricevuta e ad ogni
modo la ritiene intempestiva e contraria alla buona fede, dal momento che proprio
in quel giorno gli era stata concessa telefonicamente una dilazione del pagamento
fino al 27 novembre, motivo per cui richiede nuovamente l’edizione delle
conversazioni intercorse il pomeriggio del 24 novembre 2017. Rimprovera al
proposito al Pretore di aver negato l’edizione di un mezzo di prova – che da
parte sua non era possibile produrre – il quale, poiché limitato alle
telefonate intercorse e reperibili in pochi giorni, non avrebbe comportato un
considerevole ritardo del corso della procedura. In assenza di una valida
disdetta, per il reclamante il credito rivendicato con l’esecuzione in oggetto
non è dunque esigibile e la decisione impugnata va annullata.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
Nell’esecuzione
in via di realizzazione di pegno, il giudice verifica d’altronde d’ufficio se
vi è un titolo attestante non solo il credito posto in esecuzione, ma anche l’esistenza
del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad
art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti
presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di
pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione
forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).
5.1
Per
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione il creditore titolare di una
cartella ipotecaria registrale, che in sé non basta siccome per definizione non
si materializza in un titolo, deve produrre un riconoscimento di debito firmato
dal debitore, ad esempio l’atto costitutivo della cartella o la convenzione di
cessione fiduciaria della cartella a titolo di garanzia, oltre a un estratto
del registro fondiario a dimostrazione dell’effettiva iscrizione (e quindi
costituzione) del pegno (sentenza della CEF 14.2017.185
del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 832 n. 44c, consid. 5.1, e i
rinvii).
5.2
Nel caso specifico, costituisce quindi un valido
titolo di rigetto per il credito ipotecario il contratto di “trasferimento a titolo
di garanzia” della
cartella ipotecaria di fr. 1'000'000.–, firmato dall’escusso il 23 ottobre
2013, in cui egli ha riconosciuto il diritto di pegno e il suo obbligo personale
di pagare il debito (doc. E ad n. 2). In assenza di contestazione dell’attendibilità
dell’estratto “SIFTI” presentato dall’istante (doc. F), la cartella deve
ritenersi iscritta a registro fondiario. Di principio essa costituisce quindi
per il titolare iscritto nel registro – la Banca – un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per almeno fr. 1'000'000.–, ovvero per un importo
superiore al capitale di fr. 969'503.24 posto in esecuzione,
cui è stata limitata l’istanza.
a) La
questione è più delicata per quanto riguarda gli interessi di mora, fatti
valere dall’istante al tasso del 10%. Certo, tale saggio figura sulla cartella
ipotecaria (doc. F) ed è anche esplicitamente
previsto nelle condizioni generali della banca (doc. D, ad B n. 15), accettate
dall’insorgente con la sottoscrizione del documento intitolato “Quota di accettazione CO 1 e
nuove Condizioni generali” (doc.
C, pag. 1 a metà), per quanto attiene al credito (detto “di base” o “causale” per opposizione al credito incorporato
nella cartella ipotecaria, designato come “cartolare” o “astratto”) risultante
dal contratto di mutuo. Relativamente al credito causale, il tasso convenzionale
convenuto dalle parti si applica poi anche agli interessi di mora (art. 104
cpv. 2 CO).
b) V’è
però da chiedersi se il tasso del 10%
si applica anche agli “interessi di mora” ai quali l’art.
818.
cpv. 1 n. 2 CC estende la garanzia immobiliare offerta dalla cartella
ipotecaria. Per la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di questa Camera,
tale garanzia si estende solo agli interessi di mora al tasso legale del
5% (art. 104 cpv. 1 CO) o, fra commercianti, al tasso dello sconto bancario
ordinario (art. 104 cpv. 3 CO), ma non a quelli il cui tasso è stato stabilito convenzionalmente giusta l’art. 104 cpv. 2 CO (Schmid-Tschirren in: Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 5ª ed. 2015, n. 8 ad art. 818 CC; Dürr/Zollinger in: Zürcher Kommentar IV/2b/2, 2a
ed. 2013, n. 37-38 ad art. 818 CC; Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 4a ed. 2012, n. 2794d con rinvii; sentenza della CEF
14.2014.189
del 4 marzo 2014, RtiD 2015 II 909 n. 62c, consid. 4.6/a). Alcuni autori, però, sostengono che per interessi di mora nel senso
dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC si intendono anche quelli che secondo la legge – e
meglio secondo l’art. 104 cpv. 2 CO – si calcolano al tasso superiore al 5%
pattuito dalle parti (Sidney Kamerzind,
Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, tesi Friborgo 2003, n. 640-641;
Dubois in:
Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 15 ad art. 818 CC). Un riesame
della questione conduce a precisare la giurisprudenza di questa Camera.
c) Qualora
le parti abbiano sin dall’inizio fatto iscrivere a registro fondiario un tasso
d’interesse superiore al 5% – o qualora un rimando a una convenzione prevedente
un tasso d’interesse superiore al 5% sia stato inserito in quel registro nelle
osservazioni relative al pegno nel senso degli art. 846 cpv. 2 CC e 106 ORF,
non si vede perché tale saggio non dovrebbe valere anche come tasso “legale”
nel senso dell’art. 104 cpv. 2 CO per gli interessi di mora garantiti dalla
cartella ipotecaria in virtù dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC. In effetti, il testo
della norma non l’esclude e i legittimi interessi dei creditori di gradi
successivi non sono compromessi, dal momento che il tasso (nella fattispecie
del 10%) figurava nel registro fondiario già quando hanno fatto iscrivere il
proprio pegno. Proprio per gli art. 104 cpv. 2 CO e 818 cpv. 1 n. 2 CC, essi
potevano quindi aspettarsi che il tasso degli interessi di mora sia quello
indicato sulla cartella (o in una convenzione depositata al registro fondiario
come documento giustificativo). L’opponibilità del tasso pattuito dalle parti è
pertanto compatibile con il principio di pubblicità risultante dal registro
fondiario (cfr. art. 971 CC).
Per il resto la giurisprudenza della Camera
rimane invariata. Qualora il tasso d’interesse sia stato
originariamente convenuto sotto il 5% (ciò che non è il caso nella
fattispecie), a norma dell’art. 818 cpv. 2 CC il consenso dei creditori
ipotecari di grado successivo è richiesto per aumentarlo sopra tale limite. D’altronde, se le parti hanno espressamente pattuito il
tasso come massimo nel senso degli art. 818 cpv. 2 CC e 101 cpv. 2 lett. e ORF
(a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, nel quale il tasso del 10%
iscritto a registro fondiario risulta
fisso), il rigetto dell’opposizione può essere concesso solo per gli
interessi convenzionali e moratori computati al tasso effettivo da esse
convenuto (sentenza della CEF 14.2014.189 già citata, consid. 4.6/f) – tasso
effettivo che nella fattispecie, comunque sia, è pure del 10% (sopra consid.
5.
/a).
d) Ciò
posto, nella fattispecie il rigetto dell’opposizione si estende quindi agli
interessi di mora al tasso – fisso – del 10% indicato a registro fondiario, decorrenti
dal giorno successivo alla scadenza del termine di disdetta del credito incorporato
nella cartella, ovvero dal 25 novembre 2017 (sotto consid. 5.3/b/cc).
5.3
Secondo la giurisprudenza incombe
all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82
cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito
posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale
5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF
14.2002
/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin,
op. cit., n. 79 ad art. 82, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di
rigetto (sentenze della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5, e 14.2015.222
del 21 marzo 2016, consid. 6).
a) Poiché
– salvo convenzione contraria – il credito risultante dalla cartella ipotecaria
sussiste accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra
il creditore e il debitore (art. 842 cpv. 2 CC), il creditore deve documentare
tanto la disdetta del credito che quella cartella ipotecaria incorpora quanto –
se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del credito che la stessa è chiamata
a garantire, come pure i relativi termini di preavviso e di scadenza da
ossequiare. Infatti il pagamento del credito
incorporato nella cartella ipotecaria può essere preteso solo quando lo stesso
è esigibile. L’esigibilità può
subentrare non solo a seguito di una disdetta, ma anche a seguito del decorso
di un termine espressamente pattuito dalle parti. Tale decorso può essere fatto
dipendere da un avvenimento futuro, quale ad esempio l’esigibilità del credito
causale (sentenza CEF 14.2017.185 già citata, consid. 6.2 e 6.3, con rinvii in
particolare a Bénédict Foëx, Le nouveau droit des cédules
hypothécaires, JdT 2012 II pag. 16 in fondo; Staehelin, op. cit., n. 1 ad art. 84
con riferimenti e Steinauer in: Zürcher Kommentar zum ZGB, 2a ed. 2015, n. 10 ad art. 847
CC).
b) Nel
caso concreto, le parti hanno esplicitamente convenuto nel contratto quadro l’immediata
esigibilità degli “scoperti di credito” segnatamente “in caso di mancato pagamento degli ammortamenti,
degli interessi e delle altre spese eventuali entro 30 giorni dal relativo
giorno di scadenza” (doc. B), ciò che la Banca ha ricordato al cliente nelle sue diffide (“minaccia di esecuzione” e “avviso di misura esecutiva”) del 30 ottobre e del 13 novembre 2017 riferite al
credito n. __________4, di fr. 972'975.57 al 13 novembre
2017.
(doc. G e doc. 2).
Per
il reclamante, invece, il contratto quadro costituisce di per sé una “linea di credito”, che permette al cliente di ottenere singoli crediti da
sottoscrivere con ulteriori contratti denominati “conferma di prodotto”. Secondo lui, il mancato pagamento degli
interessi e ammortamenti ha reso esigibile solo gli scoperti del
singolo contratto cui essi si riferiscono, ovvero il credito per gli interessi
e ammortamento di quel contratto, di cui non
v’è però traccia nei documenti
prodotti dalla Banca. Il contratto
quadro, per contro, non è mai stato validamente disdetto, ciò che
avrebbe richiesto una disdetta formale particolare, come prescritto alla cifra
6.
del contratto.
aa) Il
reclamante confonde il contratto quadro con la cartella ipotecaria. Perché il
credito incorporato in quest’ultima diventi esigibile e possa essere incassato
con un’esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare, salvo convenzione
contraria (come nella fattispecie: sotto consid. 5.3/b/cc), il creditore deve
disdire la cartella (art. 847 CC) e non il contratto quadro, il quale regge il
rapporto creditorio di base e non la garanzia immobiliare.
bb) Il
credito posto in un’esecuzione volta alla realizzazione di un pegno immobiliare
è quello incorporato nella cartella ipotecaria – l’unico garantito da un pegno
immobiliare – e non quello di base sottoscritto nel singolo contratto di mutuo
(“conferma di prodotto”). È
pertanto senza rilievo, dal profilo dell’esame del titolo di rigetto, che tale
contratto (n. __________4) non figuri agli atti. Bastano la
cartella (doc. F) e i documenti che dimostrano il suo trasferimento alla Banca
a titolo di garanzia (doc. E) e le pattuizioni circa la sua disdetta (doc. B).
cc) Come
risulta in modo evidente dal contratto quadro, il mancato pagamento per tempo
delle due fatture relative agli interessi e agli ammortamenti del secondo e del
terzo trimestre del 2017 ha comportato, senza necessità di disdetta, l’immediata
esigibilità dell’intero saldo del credito di base già dal 30 luglio 2017 –
ossia trenta giorni dopo quello di scadenza degli interessi dovuti entro il 30
giugno (doc. B, n. 7 cpv. 2, primo trattino). A ragione il Pretore ritiene che
per “scoperti di credito e altre spese
eventuali” si può solo intendere il saldo non rimborsato, gli
interessi e le spese del “singolo credito” concesso al cliente, come si evince
dalla marginale del punto 7 e dal confronto con il primo capoverso riferito all’esigibilità
con disdetta (v. per analogia la nota sentenza 14.2017.185, consid. 6.4, nel
caso di utilizzo del credito per scopi diversi da quelli contrattualmente
previsti).
La
tesi del reclamante secondo cui la disdetta verterebbe soltanto
sugli interessi e ammortamenti arretrati è insostenibile. Gli interessi e ammortamenti del secondo e terzo
trimestre del 2017 sono infatti diventati esigibili alla
scadenza fissa (cosiddetta “Verfalltag”,
art. 102 cpv. 2 CO) pattuita dalle parti, cioè il 30
giugno e il 30 settembre 2017 (doc. B n. 5), sicché una disdetta era al loro
riguardo inutile.
dd) Vero
è che la disdetta del 24 novembre 2017 (doc. J) si riferisce al
credito causale e non al credito astratto. Sennonché il contratto di trasferimento della
cartella ipotecaria registrale a titolo di garanzia (doc. E) prevede al punto 3
cpv. 2 che “la
Banca può far valere i crediti garantiti da cartella ipotecaria alle stesse condizioni dei crediti
garantiti” e che “non è necessaria una disdetta speciale dei crediti garantiti
da cartella ipotecaria”. Ne consegue che l’esigibilità del credito di base comporta l’esigibilità pure del
credito di cartella, alla medesima data (il 30 luglio 2017) o al più tardi tre mesi dopo (il 30 ottobre 2017) se come una parte della dottrina vi si aggiunge il termine di disdetta imperativo dell’art.
847.
cpv. 2 CC (sulla controversa dottrinale
si rinvia alla già citata sentenza della CEF 14.2017.185, consid. 6.3). In ogni caso il credito di cartella era senz’altro
esigibile al momento dell’emissione del precetto esecutivo, ossia il 29
novembre 2017.
c) Che
la Banca abbia formalmente disdetto il credito il 24 novembre 2017 con effetto
al giorno successivo (doc. J) non significa ancora che una simile
formalità fosse indispensabile. A bene vedere lo scritto in questione mira solo
a confermare la conseguenza già contemplata dal contratto quadro senza preventiva disdetta (sopra consid. 5.3/b/cc) e illustrata nelle diffide
del 30 ottobre e del 13 novembre 2017 (doc. G e doc. 2).
Poco importa, dunque, se RE 1 ha ricevuto
lo scritto del 24 novembre 2017. Anche su questo punto il reclamo cade
nel vuoto.
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1
Nel
caso specifico il reclamante ribadisce di avere ottenuto telefonicamente dalla
Banca una dilazione di pagamento fino a lunedì 27 novembre 2017 e rimprovera al
Pretore di avergli negato la possibilità di richiedere le relative
registrazioni telefoniche della Banca intercorse nel pomeriggio del 24 novembre
2017.
6.2
La
censura è priva di rilievo. Già si è detto che l’esigibilità del credito
causale è dipesa dal solo mancato pagamento d’interessi e ammortamenti, senza
che fosse necessaria una disdetta (sopra consid. 5.3/b/cc e 5.3/c). E pur
volendo seguire la tesi della dilazione, RE 1 non ha reso verosimile di aver
saldato i due trimestri d’interessi e ammortamenti entro la scadenza del 27 novembre
2017, sicché anche in tale ipotesi l’intero credito – sia concreto che astratto
– sarebbe diventato esigibile il 28 novembre 2017, vale a dire, come a ragione
rilevato dal Pretore, prima della notifica del precetto esecutivo, avvenuta
il 5 dicembre 2017.
Va
infine ricordato che, stante la particolare esigenza di celerità in materia di rigetto dell’opposizione (art. 84 cpv. 2
LEF), giurisprudenza e dottrina ammettono praticamente solo le prove documentali (sentenze del Tribunale federale 5A_467/2015 del 25 agosto 2016
consid. 4.5.3 e 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.4, e della CEF
14.2014.35
del 12 maggio 2014 consid. 1.3; Klingler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3a ed. 2016, n. 1a ad art.
254.
CPC, con rinvii; Abbet in :
Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 58 e 61 ad art. 84
LEF), l’art. 254 cpv. 2 CPC
dovendosi interpretare in modo particolarmente restrittivo, fermo restando che
all’escusso rimane sempre la possibilità di far assumere altri mezzi di prova
nella procedura di disconoscimento del debito (sopra consid. 2). La
sorte del reclamo è così definitivamente segnata.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.1
Per
quanto concerne le ripetibili, nelle sue osservazioni al reclamo la Banca,
sulla base dell’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (RTar, RL 178.310) e della propria
tariffa per lavori diversi, di fr. 140.– all’ora oltre all’IVA del 7.7%
(allegato pag. 7), chiede che le sia assegnata un’indennità d’inconvenienza –
per la stesura della propria risposta – di almeno fr. 9'137.30,
corrispondente a 60 ore di lavoro, più 1% a copertura delle spese globali per affrancature e copie, e fr. 653.30 per l’IVA.
7.2
Orbene,
il RTar non si applica alla rimunerazione dei rappresentanti non professionali
e il documento intitolato “Interessi
e condizioni della Banca CO 1” ha un carattere
privato, privo di rilievo per
la questione da risolvere. La Banca avrebbe dovuto semmai dimostrare il
costo causatole dalle prestazioni del proprio servizio giuridico, il quale può
essere parificato a una perdita di guadagno risarcibile a condizioni
restrittive a essa già note (sentenze della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018
consid. 7.2 e 14.2018. 135/136 del 23 agosto 2018 consid. 6.2). Ad ogni modo,
la causa in esame non era complessa – trattandosi di una procedura sommaria di
rigetto dell’opposizione, che rientra nei normali lavori amministrativi di una banca – e il
dispendio lavorativo di 60 ore esposto non può dirsi ragionevolmente
sostenibile alla luce del risultato ottenuto (nel senso della giurisprudenza
richiamata sopra), a fronte di un reclamo di appena sette pagine che non sollevava
questioni di principio. La richiesta di assegnazione di ripetibili va pertanto
respinta.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 969'503.24,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).