Lexipedia

Decisione

14.2018.173

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Irricevibilità

7 marzo 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al

precetto ese­cutivo, con istanza del 3 agosto 2018 la CO 1

ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord sia il riconoscimento

e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza del Tribunale

Ordinario di Como, sia il rigetto definitivo del­l’opposizione per l’importo

preteso col precetto, oltre agli interessi del 5% dal 12 agosto 2017. Nel

termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 agosto 2018, cui

sono seguite – su invito del primo giudice – una replica dell’11 e una duplica

del 20 settembre 2018, con cui le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.

C. Statuendo con decisione del 16 ottobre 2018, il Pretore ha – in via

pregiudiziale – riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza del

Tribunale di Como, accogliendo parzialmente l’i­­stanza nel senso che ha rigettato

in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente

a fr. 75'614.95 (anziché fr. 100'000.–) oltre

agli interessi del 5% dal 12 agosto 2017, ponendo le spese

processuali di complessivi fr. 660.– a carico dell’istante in ragione di 1/4 e

la rimanenza a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1'000.–

per ripetibili ridotte.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2018 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2018, la CO

1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 17

ottobre 2018, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno

successivo, è scaduto domenica 28 ottobre, sicché il reclamo, presentato il primo

giorno feriale seguente, ovvero lunedì 29 ottobre, è tempestivo (art. 142 cpv.

3.

CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della

sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita

da poter essere capita dal­l’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone

una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui

quali fonda la sua critica (DTF

138.

III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15

ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta

ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo

non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza

impugnata resista alla critica.

a) Nel reclamo RE 1 contesta nuovamente la validità della cessione del

credito posto in esecuzione, di cui afferma di non aver mai avuto conferma da parte

della creditrice originale, la società PINT2 1, il cui scritto del 15 luglio

2008, con cui ha dichiarato di cedere il credito alla CO 1, non può costituire

una valida notifica nei propri confronti, dal momento ch’esso non gli è mai

pervenuto, siccome è stato trasmesso all’indirizzo della stessa CO 1 Richiamato

il procedimento penale conclusosi con la sua piena assoluzione, il reclamante

ritiene che il credito della PINT2 1 non poteva nemmeno essere ceduto, stante

la sua “natura strettamente personale”.

Ora,

fatta eccezione di quest’ultima allegazione, comunque sia nuova e quindi irricevibile

(sopra, consid. 1.2), nel reclamo RE 1 reitera sostanzialmente le stesse

argomentazioni presentate in prima sede (osservazioni all’istanza, ad 3) senza confrontarsi

con la motivazione del Pretore, secondo cui l’escus­­so è venuto a conoscenza

della cessione al più tardi con la raccomandata del 12 luglio 2017 (doc. G),

mediante la quale la CO 1 gli ha chiesto di versarle l’importo del credito

cedutole dalla PINT2 1, con il rilievo che non risulta né dal testo del­l’art.

1264.

del Codice civile italiano né dalla giurisprudenza che la cessione di

credito sia inefficace se è notificata al debitore ceduto dal cessionario e non

dal cedente (sentenza impugnata, consid. 10). Il reclamante si limita, infatti,

a opporre la propria opinione contraria senza spiegare perché quella del

Pretore sarebbe errata (per tacere del fatto che secondo la giurisprudenza

della Corte Suprema di cassazione italiana [ordinanza n. 5869 del 21 febbraio

2014] la notificazione della cessione la rende opponibile al debitore ceduto

anche se è effettuata dal cessionario, ciò che prevede esplicitamente anche il

nostro art. 167 CO). Non sufficientemente motivata (art. 321 cpv. 1 CPC), la contestazione

della cessione è irricevibile.

b) L’escusso

ripropone poi i medesimi argomenti di prima sede anche per contestare l’autenticità

della sentenza del Tribunale di Como, che a suo dire non può costituire un

valido titolo di rigetto poiché è sprovvista sia della postilla dell’Aia sia

del timbro ufficiale del Tribunale ordinario di Como, oltre a contenere una numerazione

“modificata” con “indicazioni

manoscritte” (osservazioni all’istanza, ad 2).

Sennonché

su tali censure il Pretore ha già puntualmente preso posizione (sentenza impugnata, consid. 7-9),

verificando che l’i­­stanza di exequatur ossequiasse le

condizioni poste dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988. Richiamando

la giurisprudenza di questa Camera, egli ha in particolare accertato la completezza

dei documenti prodotti dall’istante – in particolare della sentenza italiana,

prodotta in originale, composta di 7 pagine e munita dell’attestazione di

regolare notifica e della formula esecutiva – e con un semplice controllo in

internet ha fugato ogni dubbio espresso dall’escusso sul “supposto giudice”

che ha sottoscritto l’allegato V. Il reclamante non spende una parola sulla

giurisprudenza citata dal Pretore, non pare neppure aver consultato l’esemplare

di decisione contenuta nell’incarto pretorile – altrimenti non persisterebbe a

contestarne la completezza –, non contesta l’autenticità dell’allegato V e non

si è accorto che a tergo del dispositivo della sentenza sono apposti il timbro

del Tribunale civile e penale di Como e la firma del cancelliere a conferma del

fatto che si tratta di una “copia

conforme all’originale in forma esecutiva”. Nella

misura in cui non indica le ragioni per cui la motivazione addotta dal Pretore

sarebbe erronea, il reclamo si rivela irricevibile.

c) Pure

irricevibile si rivela l’eccezione di prescrizione nuovamente sollevata dall’escusso

con le medesime ragioni addotte in prima sede (osservazioni all’istanza, ad 5).

Ancora una volta egli non si misura, neppure di scorcio, con la motivazione del

Pretore – per cui il termine di dieci anni ha iniziato a decorrere al più

presto al momento del deposito della sentenza, il 4 ottobre 2007, per poi

essere interrotto con la messa in mora del 12 luglio 2017 (consid. 11) – ma si

limita a ribadire, senza giustificazione, che il termine decennale ha iniziato

a decorrere dal giorno (il 10 settembre 2007) in cui essa è stata emessa. Onde

nuovamente l’irrice­­vibilità della censura (a prescindere dalla sua verosimile

erroneità, la prescrizione decennale stabilita dall’art. 2953 del Codice civile

italiano decorrendo dal passaggio in giudicato della decisione secondo la

giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione italiana [sentenza n. 15765

del 10 luglio 2014]).

d) Infine, nemmeno cambia la sorte del

reclamo la contestazione dell’importo per cui il Pretore

ha rigettato l’opposizione. Non si disconosce invero che all’inizio del secondo

paragrafo del considerando 14 egli abbia per svista indicato l’importo di € 65'283.85 anziché quello di € 56'872.42 stabilito dalla decisione italiana (doc.

C, pag. 7). Il reclamante, tuttavia, non allega e ancora meno dimostra che tale

inavvertenza abbia avuto un influsso sul­l’esito della decisione. Pure quest’ultima

doglianza si rivela così inammissibile.

Bastava

del resto, senza scomodare l’autorità superiore, leggere l’ultima frase dello

stesso paragrafo per accorgersi che il Pretore ha correttamente accolto l’istanza

per gli importi figuranti nel dispositivo della decisione italiana, di

complessivi € 65'872.42 (ossia € 56'872.42 quale condanna di pagamento

+ € 9'000.– per spese processuali), pari a fr. 75'614.95 al tasso di cambio – incontestato – indicato dall’istante (doc. I),

oltre agli interessi del 5% dalla data del 12 agosto 2017 indicata sul precetto

esecutivo, anche se nell’interpellazione del 12 luglio 2017 l’istante aveva

messo in mora il reclamante già per il 22 luglio 2017 (doc. G).

e) Stante

l’irricevibilità di tutte le censure, la Camera non deve entrare nel merito del

reclamo.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio del­l’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 75'614.95,

supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 750.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla CO

1 fr. 300.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).