14.2018.173
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Irricevibilità
7 marzo 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.173
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 16 ottobre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 18 settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agli interessi del 5%
dal 12 agosto 2017, indicando quale titolo di credito la “Sentenza n. __________ del Tribunale
ordinario di Como – ns. lettera del 12 luglio 2017”.
Fatti
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 3 agosto 2018 la CO 1
ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord sia il riconoscimento
e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza del Tribunale
Ordinario di Como, sia il rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo
preteso col precetto, oltre agli interessi del 5% dal 12 agosto 2017. Nel
termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 agosto 2018, cui
sono seguite – su invito del primo giudice – una replica dell’11 e una duplica
del 20 settembre 2018, con cui le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.
C. Statuendo con decisione del 16 ottobre 2018, il Pretore ha – in via
pregiudiziale – riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza del
Tribunale di Como, accogliendo parzialmente l’istanza nel senso che ha rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente
a fr. 75'614.95 (anziché fr. 100'000.–) oltre
agli interessi del 5% dal 12 agosto 2017, ponendo le spese
processuali di complessivi fr. 660.– a carico dell’istante in ragione di 1/4 e
la rimanenza a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1'000.–
per ripetibili ridotte.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2018 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2018, la CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 17
ottobre 2018, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno
successivo, è scaduto domenica 28 ottobre, sicché il reclamo, presentato il primo
giorno feriale seguente, ovvero lunedì 29 ottobre, è tempestivo (art. 142 cpv.
3.
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della
sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita
da poter essere capita dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone
una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui
quali fonda la sua critica (DTF
138.
III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15
ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo
non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resista alla critica.
a) Nel reclamo RE 1 contesta nuovamente la validità della cessione del
credito posto in esecuzione, di cui afferma di non aver mai avuto conferma da parte
della creditrice originale, la società PINT2 1, il cui scritto del 15 luglio
2008, con cui ha dichiarato di cedere il credito alla CO 1, non può costituire
una valida notifica nei propri confronti, dal momento ch’esso non gli è mai
pervenuto, siccome è stato trasmesso all’indirizzo della stessa CO 1 Richiamato
il procedimento penale conclusosi con la sua piena assoluzione, il reclamante
ritiene che il credito della PINT2 1 non poteva nemmeno essere ceduto, stante
la sua “natura strettamente personale”.
Ora,
fatta eccezione di quest’ultima allegazione, comunque sia nuova e quindi irricevibile
(sopra, consid. 1.2), nel reclamo RE 1 reitera sostanzialmente le stesse
argomentazioni presentate in prima sede (osservazioni all’istanza, ad 3) senza confrontarsi
con la motivazione del Pretore, secondo cui l’escusso è venuto a conoscenza
della cessione al più tardi con la raccomandata del 12 luglio 2017 (doc. G),
mediante la quale la CO 1 gli ha chiesto di versarle l’importo del credito
cedutole dalla PINT2 1, con il rilievo che non risulta né dal testo dell’art.
1264.
del Codice civile italiano né dalla giurisprudenza che la cessione di
credito sia inefficace se è notificata al debitore ceduto dal cessionario e non
dal cedente (sentenza impugnata, consid. 10). Il reclamante si limita, infatti,
a opporre la propria opinione contraria senza spiegare perché quella del
Pretore sarebbe errata (per tacere del fatto che secondo la giurisprudenza
della Corte Suprema di cassazione italiana [ordinanza n. 5869 del 21 febbraio
2014] la notificazione della cessione la rende opponibile al debitore ceduto
anche se è effettuata dal cessionario, ciò che prevede esplicitamente anche il
nostro art. 167 CO). Non sufficientemente motivata (art. 321 cpv. 1 CPC), la contestazione
della cessione è irricevibile.
b) L’escusso
ripropone poi i medesimi argomenti di prima sede anche per contestare l’autenticità
della sentenza del Tribunale di Como, che a suo dire non può costituire un
valido titolo di rigetto poiché è sprovvista sia della postilla dell’Aia sia
del timbro ufficiale del Tribunale ordinario di Como, oltre a contenere una numerazione
“modificata” con “indicazioni
manoscritte” (osservazioni all’istanza, ad 2).
Sennonché
su tali censure il Pretore ha già puntualmente preso posizione (sentenza impugnata, consid. 7-9),
verificando che l’istanza di exequatur ossequiasse le
condizioni poste dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988. Richiamando
la giurisprudenza di questa Camera, egli ha in particolare accertato la completezza
dei documenti prodotti dall’istante – in particolare della sentenza italiana,
prodotta in originale, composta di 7 pagine e munita dell’attestazione di
regolare notifica e della formula esecutiva – e con un semplice controllo in
internet ha fugato ogni dubbio espresso dall’escusso sul “supposto giudice”
che ha sottoscritto l’allegato V. Il reclamante non spende una parola sulla
giurisprudenza citata dal Pretore, non pare neppure aver consultato l’esemplare
di decisione contenuta nell’incarto pretorile – altrimenti non persisterebbe a
contestarne la completezza –, non contesta l’autenticità dell’allegato V e non
si è accorto che a tergo del dispositivo della sentenza sono apposti il timbro
del Tribunale civile e penale di Como e la firma del cancelliere a conferma del
fatto che si tratta di una “copia
conforme all’originale in forma esecutiva”. Nella
misura in cui non indica le ragioni per cui la motivazione addotta dal Pretore
sarebbe erronea, il reclamo si rivela irricevibile.
c) Pure
irricevibile si rivela l’eccezione di prescrizione nuovamente sollevata dall’escusso
con le medesime ragioni addotte in prima sede (osservazioni all’istanza, ad 5).
Ancora una volta egli non si misura, neppure di scorcio, con la motivazione del
Pretore – per cui il termine di dieci anni ha iniziato a decorrere al più
presto al momento del deposito della sentenza, il 4 ottobre 2007, per poi
essere interrotto con la messa in mora del 12 luglio 2017 (consid. 11) – ma si
limita a ribadire, senza giustificazione, che il termine decennale ha iniziato
a decorrere dal giorno (il 10 settembre 2007) in cui essa è stata emessa. Onde
nuovamente l’irricevibilità della censura (a prescindere dalla sua verosimile
erroneità, la prescrizione decennale stabilita dall’art. 2953 del Codice civile
italiano decorrendo dal passaggio in giudicato della decisione secondo la
giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione italiana [sentenza n. 15765
del 10 luglio 2014]).
d) Infine, nemmeno cambia la sorte del
reclamo la contestazione dell’importo per cui il Pretore
ha rigettato l’opposizione. Non si disconosce invero che all’inizio del secondo
paragrafo del considerando 14 egli abbia per svista indicato l’importo di € 65'283.85 anziché quello di € 56'872.42 stabilito dalla decisione italiana (doc.
C, pag. 7). Il reclamante, tuttavia, non allega e ancora meno dimostra che tale
inavvertenza abbia avuto un influsso sull’esito della decisione. Pure quest’ultima
doglianza si rivela così inammissibile.
Bastava
del resto, senza scomodare l’autorità superiore, leggere l’ultima frase dello
stesso paragrafo per accorgersi che il Pretore ha correttamente accolto l’istanza
per gli importi figuranti nel dispositivo della decisione italiana, di
complessivi € 65'872.42 (ossia € 56'872.42 quale condanna di pagamento
+ € 9'000.– per spese processuali), pari a fr. 75'614.95 al tasso di cambio – incontestato – indicato dall’istante (doc. I),
oltre agli interessi del 5% dalla data del 12 agosto 2017 indicata sul precetto
esecutivo, anche se nell’interpellazione del 12 luglio 2017 l’istante aveva
messo in mora il reclamante già per il 22 luglio 2017 (doc. G).
e) Stante
l’irricevibilità di tutte le censure, la Camera non deve entrare nel merito del
reclamo.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 75'614.95,
supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 750.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla CO
1 fr. 300.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).