Lexipedia

Decisione

14.2018.174

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento dopo la sua pronuncia. Solvibilità

2 gennaio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 29 ottobre 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 30 ottobre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 dal 30 ottobre 2018 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 2

novembre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto

sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento (ordinario e

non senza preventiva esecuzione, il riferimento all’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF essendo

manifestamente il frutto di un’inav­­vertenza) – è una decisione di prima

istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato

il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 31 ottobre 2018 contro la sentenza notificata all’RE 1 con

pubblicazione edittale del 30 ottobre 2018, in concreto il reclamo è senz’altro

tempestivo. Lo è pure il complemento del 9 novembre 2018 con cui la reclamante

ha comunicato che il proprio azionista aveva versato sul suo conto fr. 50'000.–,

sufficienti a estinguere tutte le altre sue esecuzioni pendenti.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità

alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è

pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che

la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto la prova (doc. E e F) di avere versato il 31 ottobre 2018 fr. 7'378.25

a saldo dell’ese­­cuzione promossa dall’istante, per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento – la reclamante ha dimostrato di avere ottenuto dal proprio

azionista il bonifico sul suo conto di fr. 50'000.– (doc. G accluso allo

scritto del 9 novembre 2018) sufficienti a estinguere tutte le sue esecuzioni

pendenti (allora di fr. 33'520.– complessivi, doc. H). In seguito ad

alcune difficoltà di carattere bancario, il 6 e il 19 dicembre 2018 la

reclamante ha prodotto le 18 ricevute dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio

che attestano il pagamento di tutte le esecuzioni dirette nei suoi confronti,

tranne una sospesa da opposizione (doc. L e M). Ciò porta a ritenere che la sua

sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo

giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla

verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che

la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua

incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria

può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente

verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il

fallimento dell’RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 30 ottobre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico dell’RE

1.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro

fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).