14.2018.174
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento dopo la sua pronuncia. Solvibilità
2 gennaio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.174
Lugano
2 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.644 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza del 2 agosto 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2018 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 30 ottobre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 2 agosto 2018 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il
fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'511.85 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 29 ottobre 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 30 ottobre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 dal 30 ottobre 2018 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 2
novembre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento (ordinario e
non senza preventiva esecuzione, il riferimento all’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF essendo
manifestamente il frutto di un’inavvertenza) – è una decisione di prima
istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato
il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 31 ottobre 2018 contro la sentenza notificata all’RE 1 con
pubblicazione edittale del 30 ottobre 2018, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo. Lo è pure il complemento del 9 novembre 2018 con cui la reclamante
ha comunicato che il proprio azionista aveva versato sul suo conto fr. 50'000.–,
sufficienti a estinguere tutte le altre sue esecuzioni pendenti.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto la prova (doc. E e F) di avere versato il 31 ottobre 2018 fr. 7'378.25
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – la reclamante ha dimostrato di avere ottenuto dal proprio
azionista il bonifico sul suo conto di fr. 50'000.– (doc. G accluso allo
scritto del 9 novembre 2018) sufficienti a estinguere tutte le sue esecuzioni
pendenti (allora di fr. 33'520.– complessivi, doc. H). In seguito ad
alcune difficoltà di carattere bancario, il 6 e il 19 dicembre 2018 la
reclamante ha prodotto le 18 ricevute dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio
che attestano il pagamento di tutte le esecuzioni dirette nei suoi confronti,
tranne una sospesa da opposizione (doc. L e M). Ciò porta a ritenere che la sua
sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo
giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che
la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria
può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente
verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il
fallimento dell’RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 30 ottobre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico dell’RE
1.
III. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro
fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).