14.2018.176
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tardività del reclamo
15 marzo 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarti n.
Fatti
14.2018.176
14.2018.177
Lugano
15 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promosse con istanze del 16
agosto 2018 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo unico del 2 novembre 2018 presentato da RE 1
contro le decisioni emesse il 1° ottobre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
con i precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi entrambi il 14
giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, lo CO 1 da una parte e la CO 2 dall’altra hanno escusso RE 1 per l’incasso di due attestati di
carenza di beni relativi alle imposte federali e cantonali del 2010,
rispettivamente di fr. 765.75 e fr. 352.–;
che statuendo con due decisioni separate del 1° ottobre 2018, il Giudice
di pace ha accolto ambedue le istanze presentate il 16 agosto 2018
dai procedenti e rigettato
in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico
Considerandi
le spese processuali di fr. 90.– nella prima causa e di fr. 40.– nella
secondo, e assegnando un’indennità
rispettivamente di fr. 20.– e fr. 15.– a favore degli enti istanti;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa
Camera con un unico reclamo del 2 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento, la messa a disposizione di un avvocato e
il trattamento del reclamo senza l’assegnazione di spese;
che
le controparti non hanno presentato osservazioni al reclamo;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono
impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
nella fattispecie, come si evince dai tracciamenti EasyTrack relativi alle
raccomandate n. __________ e __________, entrambe le sentenze sono state notificate
a RE 1 l’8 ottobre 2018, sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il
giorno successivo è venuto a scadere il 19 ottobre 2018 (art. 142 cpv. 1 CPC
per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
consegnato alla posta solo il 2 novembre 2018 (come risulta dal timbro postale
sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che
ad ogni modo le decisioni di rettifica sulle quali RE 1 fonda il ricorso
riguardano l’anno 2017 e non quello (il 2010) cui si riferiscono i crediti
posti in esecuzione;
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli
versa inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe
di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, le controparti non avendo presentato
osservazioni al reclamo;
che
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso di ognuna delle due cause in oggetto (di fr. 765.75 in quella promossa dallo Stato del Canton Ticino e di fr. 352.– in quella
avviata dalla Confederazione Svizzera) è inferiore alla soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.
2. Il
reclamo nella causa __________ è irricevibile.
3. Non si riscuotono spese processuali.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).