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Decisione

14.2018.176

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tardività del reclamo

15 marzo 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2018.176

14.2018.177

Lugano

15 marzo 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promosse con istanze del 16

agosto 2018 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo unico del 2 novembre 2018 presentato da RE 1

contro le decisioni emesse il 1° ottobre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che

con i precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi entrambi il 14

giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, lo CO 1 da una parte e la CO 2 dall’altra hanno escusso RE 1 per l’incasso di due attestati di

carenza di beni relativi alle imposte federali e cantonali del 2010,

rispettivamente di fr. 765.75 e fr. 352.–;

che statuendo con due decisioni separate del 1° ottobre 2018, il Giudice

di pace ha accolto ambedue le istanze presentate il 16 agosto 2018

dai procedenti e rigettato

in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico

Considerandi

le spese processuali di fr. 90.– nella prima causa e di fr. 40.– nella

secondo, e assegnando un’indennità

rispettivamente di fr. 20.– e fr. 15.– a favore degli enti istanti;

che

contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa

Camera con un unico reclamo del 2 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento, la messa a disposizione di un avvocato e

il trattamento del reclamo senza l’assegnazione di spese;

che

le controparti non hanno presentato osservazioni al reclamo;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono

impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

nella fattispecie, come si evince dai tracciamenti EasyTrack relativi alle

raccomandate n. __________ e __________, entrambe le sentenze sono state notificate

a RE 1 l’8 ottobre 2018, sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il

giorno successivo è venuto a scadere il 19 ottobre 2018 (art. 142 cpv. 1 CPC

per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

consegnato alla posta solo il 2 novembre 2018 (come risulta dal timbro postale

sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che

ad ogni modo le decisioni di rettifica sulle quali RE 1 fonda il ricorso

riguardano l’anno 2017 e non quello (il 2010) cui si riferiscono i crediti

posti in esecuzione;

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli

versa inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe

di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, le controparti non avendo presentato

osservazioni al reclamo;

che

circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso di ognuna delle due cause in oggetto (di fr. 765.75 in quella promossa dallo Stato del Canton Ticino e di fr. 352.– in quella

avviata dalla Confederazione Svizzera) è inferiore alla soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.

2. Il

reclamo nella causa __________ è irricevibile.

3. Non si riscuotono spese processuali.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).