14.2018.18
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Obbligo del giudice del rigetto di conservare gli atti della causa. Violazione del diritto di essere sentito. Attestati di carenza di beni. Eccezione di non ritor
27 giugno 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.18
Lugano
27 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 149/17/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 17 novembre
2017 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2018 presentato dallo Stato del
Canton Ticino contro la decisione emessa il 7 febbraio 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 luglio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino (rappresentato dall’Istituto
delle assicurazioni sociali) ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 1'254.60,
di 2) fr. 827.55, di 3) fr. 1'460.50 e di 4) fr. 125.46,
indicando quali titoli di credito: “1. Ripresa dell’ACB numero __________ dell’Ufficio
esecuzione di Mendrisio, Via Pollini 29, 6850 Mendrisio, data del 26.02.1998,
2. ACB __________ Ufficio esecuzione di Mendrisio, data del 30.07.1997, 3. ACB __________
fr. 574.15 del 16.12.2005 e n. __________ fr. 886.35 del 13.03.2006,
4. Tassa diffida”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 novembre
2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del Circolo di Capriasca. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 24 novembre 2011. All’udienza di discussione
tenutasi il 19 gennaio 2018, alla quale è stata convocata solo la parte
convenuta, essa si è nuovamente opposta alla domanda dell’istante.
C. Statuendo con decisione del 7 febbraio 2018, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 60.–.
D. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio
2018 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento
dell’istanza e, in via subordinata, l’annullamento e il rinvio della
causa alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 13 febbraio 2018 contro la sentenza notificata allo Stato del
Canton Ticino al più presto l’8 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso in esame, il Giudice di pace non ha conservato tutti gli atti di causa, ma
ha ritornato allo Stato del Canton Ticino i documenti allegati all’istanza, di modo che il reclamante ha dovuto
produrli nuovamente in questa sede. Non essendovi dubbi sul fatto che detti
documenti fossero stati già prodotti in prima istanza, nulla osta a che gli
stessi vengano ammessi pure in questa sede.
A
futura memoria si rammenta al Giudice di pace che in caso di reclamo la giurisdizione
inferiore deve consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli atti di causa
completi (art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati delle parti, di
cui una copia deve rimanere nell’incarto del giudice (v. art. 131 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il giudice di prime cure ha preso
atto che con le proprie osservazioni CO 1 ha affermato di non essere ritornato
a miglior fortuna e che in sede di udienza ha precisato di essere a
beneficio di prestazioni assistenziali e di avere inoltrato
regolare domanda per l’ottenimento di prestazioni dall’assicurazione invalidità a causa del peggioramento del suo stato di salute. Senz’altra spiegazione, il Giudice di pace ha quindi
respinto l’istanza confermando l’opposizione.
3. Nel
reclamo lo Stato del Canton Ticino censura l’errata applicazione del diritto processuale
e materiale. Ritiene che il suo diritto di essere sentito, e di conseguenza il
principio del contraddittorio, sia stato leso dalla decisione del Giudice di
pace di convocare in udienza solamente l’escusso. Rimprovera al primo giudice
di avere violato il diritto anche ammettendo l’eccezione di non ritorno a
miglior fortuna sollevata da CO 1. A suo dire, infatti, l’escusso non poteva
invocare alcuna protezione a questo riguardo, siccome il precetto esecutivo si
fonda su un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, e non su un
attestato di carenza di beni dopo fallimento, e non riguarda un credito sorto
prima del fallimento dell’escusso.
4. Il
Giudice di pace ha emanato la sua decisione senza convocare in udienza l’escutente,
ciò che gli avrebbe permesso di controbattere le allegazioni dell’escusso. Non
v’è quindi dubbio che il primo giudice ha violato il diritto di essere sentito
dell’istante (art. 53 CPC).
La
violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;
sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3).
Dato che l’unica censura sollevata dal reclamante – la proponibilità dell’eccezione
di non ritorno a miglior fortuna – pone un quesito di natura giuridica che la
Camera può esaminare con un libero potere d’apprezzamento (sopra consid. 1.2),
la lesione del diritto di essere sentito può essere sanata in sede di reclamo.
Essendo la causa da ritenersi matura per il giudizio, per motivi di economia
processuale, la Camera può dunque statuire essa stessa senza retrocederla al
primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), giacché un rinvio si ridurrebbe a
una mera formalità priva di contenuto, all’origine di ritardi inutili e
incompatibili con l’interesse delle parti a ottenere una decisione celermente
(sentenze del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013 e della CEF
14.2016.18 del 25 maggio 2016 consid. 6.1 e i rinvii).
5. Ricordato che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
4.1.1), va innanzitutto chiarito che, nella fattispecie, l’istanza
non è confortata da un attestato di carenza di beni emesso nell’ambito di un
fallimento (art. 265 cpv. 1 LEF), bensì da un attestato di carenza di beni dopo
pignoramento (art. 115 cpv. 1 LEF) dovuto al mancato pagamento di alcune quote
LAMal.
5.1 Pur
non avendo vere e proprie caratteristiche di riconoscimento di debito, entrambi
Fatti
i tipi di attestato di carenza di beni sono di principio parificati dalla legge
a titoli di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e 265 cpv. 1 LEF). Ciò non
vale però se il credito incorporato nell’attestato è fondato sul diritto pubblico.
Tranne se non ha alcun potere sovrano relativamente
all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un tribunale
amministrativo cantonale per farla valere (sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11
gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895 n. 56c), l’autorità amministrativa escutente può unicamente
chiedere il rigetto dell’opposizione in via definitiva producendo la decisione
(amministrativa) di accertamento del credito (sentenza
della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2,
con rimandi). L’attestato di carenza beni costituisce invece un titolo
di rigetto definitivo per le spese esecutive stabilite
dall’ufficio d’esecuzione in quel documento (sentenze della CEF
14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, RtiD 2016 II 649 n. 37c consid. 5.2,
14.2014.57 del 25 giugno 2014 consid. 4.2).
Ne
viene pertanto che, nel caso in oggetto, gli attestati di carenza di beni dopo
pignoramento prodotti dall’istante non possano assurgere a titoli di rigetto
provvisorio. È pertanto corretta, in definitiva, la decisione del Giudice di
Considerandi
prime cure di respingere l’istanza di rigetto.
5.2
Per
completezza, non si può tacere del fatto che un’opposizione per non ritorno a
miglior fortuna è possibile se l’escutente procede non solo in base a un attestato
di carenza di beni dopo fallimento, ma anche per l’incasso di un credito sorto
prima del fallimento dell’escusso (art. 265 cpv. 2 LEF). Ora, nella
fattispecie, i crediti incorporati negli attestati di carenza di beni prodotti
dall’istante si riferiscono a contributi LAMal e partecipazioni del 1996 (doc.
A, primo foglio), del 1997 (doc. A, secondo foglio) e del 2005 (doc. A, terzo e
quarto foglio), mentre l’escusso risulta essere fallito nel corso del 2013. Ne
consegue che, essendo i crediti posti in esecuzione dallo Stato del Cantone
Ticino sorti prima del fallimento dell’escusso, quest’ultimo appare, contrariamente
a quanto sostenuto dal reclamante, legittimato a sollevare l’eccezione di non
ritorno a miglior fortuna (oltre all’assenza di prova dell’identità tra
escutente e creditrice). La questione non merita comunque ulteriore
approfondimento, dovendo il reclamo venir respinto per i motivi poc’anzi
illustrati.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,
non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'668.11,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio
sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).