Lexipedia

Decisione

14.2018.18

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Obbligo del giudice del rigetto di conservare gli atti della causa. Violazione del diritto di essere sentito. Attestati di carenza di beni. Eccezione di non ritor

27 giugno 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i tipi di attestato di carenza di beni sono di principio parificati dalla legge

a titoli di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e 265 cpv. 1 LEF). Ciò non

vale però se il credito incorporato nell’attestato è fondato sul diritto pubblico.

Tranne se non ha alcun potere sovrano relativamente

all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un tribunale

amministrativo cantonale per farla valere (sentenza della CEF 14.2011.190 del­l’11

gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895 n. 56c), l’autorità amministrativa escutente può unicamente

chiedere il rigetto dell’opposizione in via definitiva producendo la decisione

(amministrativa) di accertamento del credito (sentenza

della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2,

con rimandi). L’attestato di carenza beni costituisce invece un titolo

di rigetto definitivo per le spese esecutive stabilite

dall’ufficio d’esecuzione in quel documento (sentenze del­la CEF

14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, RtiD 2016 II 649 n. 37c consid. 5.2,

14.2014.57 del 25 giugno 2014 consid. 4.2).

Ne

viene pertanto che, nel caso in oggetto, gli attestati di carenza di beni dopo

pignoramento prodotti dall’istante non possano assurgere a titoli di rigetto

provvisorio. È pertanto corretta, in definitiva, la decisione del Giudice di

Considerandi

prime cure di respingere l’i­­stanza di rigetto.

5.2

Per

completezza, non si può tacere del fatto che un’opposizione per non ritorno a

miglior fortuna è possibile se l’escutente procede non solo in base a un attestato

di carenza di beni dopo fallimento, ma anche per l’incasso di un credito sorto

prima del fallimento dell’escusso (art. 265 cpv. 2 LEF). Ora, nella

fattispecie, i crediti incorporati negli attestati di carenza di beni prodotti

dall’i­stante si riferiscono a contributi LAMal e partecipazioni del 1996 (doc.

A, primo foglio), del 1997 (doc. A, secondo foglio) e del 2005 (doc. A, terzo e

quarto foglio), mentre l’escusso risulta essere fallito nel corso del 2013. Ne

consegue che, essendo i crediti posti in esecuzione dallo Stato del Cantone

Ticino sorti prima del fallimento dell’escusso, quest’ultimo appare, contraria­mente

a quanto sostenuto dal reclamante, legittimato a sollevare l’ec­cezione di non

ritorno a miglior fortuna (oltre all’assenza di prova dell’identità tra

escutente e creditrice). La questione non merita comunque ulteriore

approfondimento, dovendo il reclamo venir respinto per i motivi poc’anzi

illustrati.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,

non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'668.11,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio

sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).