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Decisione

14.2018.181

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità

15 maggio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 31 ottobre 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 31 ottobre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento dell’RE 1 dal 31 ottobre 2018 alle ore 11:00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di

avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della

Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.

E. Preso

atto che la reclamante, contrariamente a quanto ipotizzato nel reclamo, non ha

impiegato l’eccedenza del deposito di fr. 99'775.– destinato a garantire

la tassa sugli utili immobiliari (TUI) per estinguere tutte le esecuzioni in

corso nei suoi confronti, tra

cui due esecuzioni (n. __________ e __________) dell’CO 1,

l’8 aprile 2019 il presidente della Camera ha concesso a quest’ultima la

facoltà di esprimersi sul reclamo. Nel termine impartito, l’istante è rimasta

silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 12 novembre 2018 contro la sentenza notificata all’RE 1 il

2.

novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 12 novembre

2018.

dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (doc. C) relativa al versamento di

fr. 3'853.45 a saldo del­l’esecuzione promossa dall’istante, per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 6 novembre 2018,

doc. G) prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti erano

pendenti più di 30 esecuzioni per oltre fr. 300'000.–, tra cui 5

comminatorie di fallimenti. Nel frattempo, tuttavia, essa ha estinto tutte le

esecuzioni giunte allo stadio della continuazione grazie al rimborso del

deposito della TUI e ad accordi conclusi con i creditori. Ora, rimangono

iscritte nell’apposito registro 12 esecuzioni per complessivi fr. 194'290.90,

di cui 11 sono sospese da opposizione e alcune paiono perente visto il tempo

trascorso (in particolare la n. 6__________ del 2004 per oltre fr. 100'000.–).

Non risultano d’altronde attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia (più) minacciata a

breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci

occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare

più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). La controparte,

che non ha presentato osservazioni, non ha diritto a ripetibili. La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata al­l’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 31 ottobre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 300.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).