14.2018.181
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità
15 maggio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.181
Lugano
15 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza del 25 settembre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dall’amministratore unico RA
1,
__________)
giudicando sul reclamo del 12 novembre 2018 presentato dalla società RE
1 contro la decisione emessa il 31 ottobre 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 25 settembre
2018 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di
decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'717.75
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 31 ottobre 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 31 ottobre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento dell’RE 1 dal 31 ottobre 2018 alle ore 11:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di
avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della
Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.
E. Preso
atto che la reclamante, contrariamente a quanto ipotizzato nel reclamo, non ha
impiegato l’eccedenza del deposito di fr. 99'775.– destinato a garantire
la tassa sugli utili immobiliari (TUI) per estinguere tutte le esecuzioni in
corso nei suoi confronti, tra
cui due esecuzioni (n. __________ e __________) dell’CO 1,
l’8 aprile 2019 il presidente della Camera ha concesso a quest’ultima la
facoltà di esprimersi sul reclamo. Nel termine impartito, l’istante è rimasta
silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 12 novembre 2018 contro la sentenza notificata all’RE 1 il
2.
novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 12 novembre
2018.
dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (doc. C) relativa al versamento di
fr. 3'853.45 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 6 novembre 2018,
doc. G) prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti erano
pendenti più di 30 esecuzioni per oltre fr. 300'000.–, tra cui 5
comminatorie di fallimenti. Nel frattempo, tuttavia, essa ha estinto tutte le
esecuzioni giunte allo stadio della continuazione grazie al rimborso del
deposito della TUI e ad accordi conclusi con i creditori. Ora, rimangono
iscritte nell’apposito registro 12 esecuzioni per complessivi fr. 194'290.90,
di cui 11 sono sospese da opposizione e alcune paiono perente visto il tempo
trascorso (in particolare la n. 6__________ del 2004 per oltre fr. 100'000.–).
Non risultano d’altronde attestati di carenza di beni a suo carico.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia (più) minacciata a
breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare
più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). La controparte,
che non ha presentato osservazioni, non ha diritto a ripetibili. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 31 ottobre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 300.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).