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Decisione

14.2018.182

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto di nova in sede di reclamo. Tardività delle eccezioni sollevate dall’escusso solo in sede di reclamo

18 marzo 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28

settembre 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per presentare le proprie

osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione del 6 novembre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese proces­suali di fr. 100.– e un’indennità

di fr. 100.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 13 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento. Stante l’esito del giudizio odierno, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 13 novembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 7

novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso in esame, non avendo l’escussa presentato osservazioni in prima istanza,

tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e sono

pertanto inammissibili in questa sede, così come lo sono pure l’email del 17

settembre 2018 e il “conteggio

assegni figli 2018” del 31 marzo 2018, presentati per

la prima volta solo davanti a questa Camera. E siccome l’intera sua

argomentazione poggia proprio su questi nuovi documenti e su quelle (nuove) allegazioni – secondo cui

all’istante sarebbero sta­ti corrisposti sia il saldo

dello stipendio di febbraio 2018 sia gli assegni familiari

dovuti – il reclamo si rivela insufficientemente motivato

(nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC) e di conseguenza irricevibile. La censura

era del resto tardiva, poiché sarebbe dovuta

essere sollevata “immediatamente” in prima sede (art. 82 cpv.

2.

LEF; sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018 con­sid. 7.2). Stante

l’irricevibilità del reclamo, la Camera non deve entrare nel merito dello

stesso.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto

attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'029.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).