14.2018.182
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto di nova in sede di reclamo. Tardività delle eccezioni sollevate dall’escusso solo in sede di reclamo
18 marzo 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.182
Lugano
18 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 settembre
2018 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 novembre 2018 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 6 novembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 13 settembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha
escusso la RE 1 per l’incasso di 1) fr. 4'999.– oltre agli interessi del
5% dal 28 febbraio 2018 e 2) fr. 30.–, indicando quali titoli di credito: “(1) Salari dicembre – febbraio 2018 + assegni
familiari” e “(2) Spese generali”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28
settembre 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per presentare le proprie
osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione del 6 novembre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità
di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 13 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento. Stante l’esito del giudizio odierno, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 13 novembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 7
novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso in esame, non avendo l’escussa presentato osservazioni in prima istanza,
tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e sono
pertanto inammissibili in questa sede, così come lo sono pure l’email del 17
settembre 2018 e il “conteggio
assegni figli 2018” del 31 marzo 2018, presentati per
la prima volta solo davanti a questa Camera. E siccome l’intera sua
argomentazione poggia proprio su questi nuovi documenti e su quelle (nuove) allegazioni – secondo cui
all’istante sarebbero stati corrisposti sia il saldo
dello stipendio di febbraio 2018 sia gli assegni familiari
dovuti – il reclamo si rivela insufficientemente motivato
(nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC) e di conseguenza irricevibile. La censura
era del resto tardiva, poiché sarebbe dovuta
essere sollevata “immediatamente” in prima sede (art. 82 cpv.
2.
LEF; sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018 consid. 7.2). Stante
l’irricevibilità del reclamo, la Camera non deve entrare nel merito dello
stesso.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto
attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'029.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).