14.2018.183
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tasse di soggiorno e di promozione turistica. Citazione del convenuto
26 marzo 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.183
Lugano
26 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 11 luglio
2018 dall’
Ente Turistico del __________, __________
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 novembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 25 settembre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 aprile 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, l’Ente Turistico del __________ ha escusso RE 1 per l’incasso
di (1) fr. 1'800.– oltre agli
interessi del 5% dal 4 ottobre 2017, (2) fr. 50.– e (3) fr. 500.–, indicando quali titoli di credito: “1) Tassa di soggiorno per gli anni dal 2008 al 2016,
2) Spese di sollecito, 3) Spese di incasso”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza dell’11 luglio 2018 l’Ente
Turistico del __________ ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Est. L’invio
contenente l’ordinanza con cui il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un
termine di venti giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza è ritornato
con la menzione “non
ritirato”.
C. Statuendo con decisione del 25 settembre 2018, il Giudice di pace ha accolto
integralmente l’istanza e “respinto” (recte: rigettato) in via provvisoria
l’opposizione interposta dalla parte convenuta (per fr. 1'800.– oltre agli
interessi del 5% dal 4 ottobre 2017 “più residuo
accessori e spese”),
ponendo le spese processuali di complessivi fr. 150.– a carico del
convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 80.– a titolo di indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2018 per ottenerne
l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2018, l’Ente Turistico
del __________ ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie il convenuto non ha ritirato la sentenza inviatagli con
raccomandata del 25 settembre 2018 (v. estratto EasyTrack __________). Non è
quindi possibile determinare la data in cui egli ne ha preso conoscenza, non
potendosi al riguardo richiamare la finzione della notifica alla scadenza del
termine di giacenza postale di 7 giorni (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), dal
momento ch’egli non ha ritirato neppure l’ordinanza con cui gli era stata
comunicata l’istanza e non doveva di conseguenza aspettarsi una notificazione
nel senso della norma appena citata. Ricordato che l’onere della prova della
notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che
intende trarne una conseguenza giuridica, è giocoforza affidarsi in concreto
alle allegazioni del reclamante (DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2019.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3), il quale
afferma di aver ricevuto la sentenza impugnata il 5 novembre 2018 per posta “A”.
Presentato il 12 novembre 2018, il reclamo risulta in fin dei conti tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF
142 III 417 consid. 2.2.4).
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Fatti
I nuovi documenti (A e C) prodotti con le osservazioni al reclamo sono pertanto
inammissibili.
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF,
il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto
in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato,
a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione
il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che
è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha premesso che il termine
impartito al convenuto per presentare eventuali osservazioni all’istanza è
trascorso infruttuoso in quanto egli non ha ritirato la raccomandata. Nel
merito il primo giudice ha accolto l’istanza sulla scorta delle nove fatture
inerenti alla riscossione della tassa di soggiorno per gli anni dal 2008 al
2016 (ciascuna di un forfait di fr. 200.– annui) prodotte dall’Ente
Turistico del __________ e del relativo sollecito inviato dall’avv. PA 1 al
convenuto il 4 ottobre 2017.
4. Nel reclamo RE 1 sostiene di non aver mai ricevuto – né dall’Ente Turistico del __________, né dall’avv. PA 1 – alcun contratto o documento giuridicamente equivalente che potrebbe
provare il suo indebitamento nei confronti di tale ente e l’ammontare del
debito. Negli atti di causa non si troverebbe alcuna prova al riguardo. Il reclamante afferma tuttavia
di essere disposto a pagare il presunto debito se fosse
provato con documenti “giuridicamente
legittimi”. Egli fa inoltre valere una violazione del
suo diritto di essere sentito in prima sede per non aver ricevuto una copia
dell’istanza e per non aver così potuto difendere i propri diritti davanti al
Giudice di pace. Da ultimo, RE 1 fa valere l’art. 128 CO, che stabilisce
termini di prescrizione di cinque anni.
5. Nelle
osservazioni al reclamo l’Ente Turistico del __________ asserisce di aver ricevuto
nel gennaio 2004, quale organo incaricato di fatturare, incassare e
amministrare le tasse di soggiorno in virtù dell’art. 14 cpv. 2 lett. k della
legge cantonale sul turismo, il relativo formulario d’annuncio
debitamente compilato e firmato da RE 1. Egli avrebbe tuttavia pagato la tassa
forfettaria di fr. 200.– annui solo all’inizio
per poi smettere di versarla nonostante le fatture e i solleciti inviatigli ogni
anno puntualmente sia a __________, sia a __________, dove il convenuto è
domiciliato dal 10 giugno 2016. L’escutente precisa di aver annullato la tassa
di soggiorno per il 2017 dopo che il convenuto ha preso domicilio nel Comune di
__________ e di aver sollecito il pagamento degli arretrati ancora una volta
con scritto del 4 ottobre 2017.
6. Non
appena ricevuto l’istanza di rigetto, il giudice dà all’escusso la possibilità
di esprimersi verbalmente o per scritto (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC). Nel
caso in esame il Giudice di pace non è in grado di
dimostrare, come invece gli incombe (sopra consid. 1.1), che l’ordinanza con
cui ha impartito al convenuto venti giorni per
presentare eventuali osservazioni all’istanza gli sia pervenuta, anzi è provato che la raccomandata del 14
agosto 2018 non gli è giunta, siccome è ritornata con la menzione “non ritirato”. Non
risultano d’altronde dall’incarto altre prove di trasmissione (come una
notifica “in altro modo” contro ricevuta nel senso dell’art. 138 cpv. 1 CPC,
ad esempio tramite un membro della stessa Giudicatura di pace, un usciere
comunale, un agente di polizia, un mandatario privato, ecc.). Il convenuto non
ha quindi avuto la possibilità di esprimersi sull’istanza.
6.1 La violazione
del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della
decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a
meno che la parte lesa, senza subire alcun pregiudizio, abbia avuto modo di
esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di
cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 142 III 55 consid. 4.3 e 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale
5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3).
6.2 Nel caso
Considerandi
specifico, RE 1 si duole di non avere ricevuto l’istanza né “alcuna informazione, o alcun documento giuridicamente
legittimo, né dall’Ente Turistico del __________ né dall’avvocato PA 1, che
provi il mio indebitamento nei confronti dell’Ente Turistico del __________
[…] come un contratto o un altro documento equipollente del contratto”.
Non risulta quindi aver avuto modo di esprimersi sulle “fatture” prodotte dall’istante
come titolo di rigetto dell’opposizione, senza peraltro precisare se provvisorio
o definitivo. Il reclamante non poteva neppure determinarsi con cognizione di
causa solo leggendo la sentenza impugnata, giacché il Giudice di pace ha
erratamente considerato le “fatture” in questione come titoli di rigetto provvisorio.
Non firmate dall’escusso, esse non possono invero costituire in alcun modo un
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
6.3
Le
“fatture” in esame sono in realtà da considerare come decisioni amministrative,
ciò che si evince già dal loro testo, che menziona una via di ricorso (“contro la presente decisione”). Ancorché
non lo indichino (ciò che sarebbe molto opportuno fosse il caso), in virtù
della legge cantonale sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100), in
vigore dal 1° gennaio 2015, le tasse turistiche, tra cui la tassa di soggiorno
(art. 21-22), sono stabilite dalle Organizzazioni turistiche regionali (art. 14
cpv. 2 lett. k) con decisione di tassazione, anche d’ufficio (art. 25), la
quale, una volta passata in giudicato, costituisce titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (art. 37).
Nella
precedente legge sul turismo (vLTur) del 30 novembre 1998 (BU 1999, 323),
invero, l’art. 38 (applicabile alle prime sette fatture nel caso in esame) disponeva
che “la decisione di tassazione cresciuta in
giudicato costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 della
Legge sulle esecuzioni e sul fallimento” ma la Camera ne aveva
rilevato il palese contrasto con il diritto federale, atteso che un titolo
esecutivo permette al creditore di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
e non quello provvisorio (sentenza della CEF 14.2013.1 del 5 febbraio 2013,
pag. 4). Secondo la previgente legge era del resto già possibile presentare
ricorso contro la decisione di tassazione, non però al Tribunale cantonale
amministrativo come oggi (art. 38 cpv. 1 LTur), bensì al Consiglio di Stato (art.
38.
cpv. 1 vLTur).
6.4
Ne discende che RE 1 non ha avuto modo di determinarsi compiutamente
sull’istanza e sui suoi allegati. Non potendosi considerare la causa matura per
il giudizio, la sentenza impugnata va annullata e l’incarto va retrocesso al
primo giudice per nuovo giudizio (art. 327
cpv. 3 lett. a CPC), previa nuova notifica dell’istanza al convenuto e nuova
assegnazione di un termine per presentare eventuali osservazioni, fermo
restando che RE 1 deve ormai aspettarsi tale notificazione, sicché essa potrà
reputarsi avvenuta anche se egli dovesse ancora (come per le due raccomandate
del Giudice di pace e l’invito a versare l’anticipo spese di questa Camera)
omettere di ritirarla entro il termine di giacenza postale di 7 giorni (art.
138.
cpv. 3 lett. a CPC).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, non avendo il reclamante presentato una
domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Il Giudice di pace
statuirà con la nuova decisione sulle spese processuali di prima sede ed
eventuali ripetibili.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'800.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa è retrocessa al Giudice di pace per
nuovo giudizio nel senso del considerando 6.4.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’Ente Turistico del __________.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).