Lexipedia

Decisione

14.2018.183

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tasse di soggiorno e di promozione turistica. Citazione del convenuto

26 marzo 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi documenti (A e C) prodotti con le osservazioni al reclamo sono pertanto

inammissibili.

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF,

il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto

in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato,

a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione

il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che

è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha premesso che il termine

impartito al convenuto per presentare eventuali osservazioni all’istanza è

trascorso infruttuoso in quanto egli non ha ritirato la raccomandata. Nel

merito il primo giudice ha accolto l’i­­stanza sulla scorta delle nove fatture

inerenti alla riscossione della tassa di soggiorno per gli anni dal 2008 al

2016 (ciascuna di un forfait di fr. 200.– annui) prodotte dall’Ente

Turistico del __________ e del relativo sollecito inviato dall’avv. PA 1 al

convenuto il 4 ottobre 2017.

4. Nel reclamo RE 1 sostiene di non aver mai ricevuto – né dall’Ente Turistico del __________, né dall’avv. PA 1 – alcun contratto o documento giuridicamente equivalente che potrebbe

provare il suo indebitamento nei confronti di tale ente e l’ammon­­tare del

debito. Negli atti di causa non si troverebbe alcuna prova al riguardo. Il reclamante afferma tuttavia

di essere disposto a pa­gare il presunto debito se fosse

provato con documenti “giuridicamente

legittimi”. Egli fa inoltre valere una violazione del

suo diritto di essere sentito in prima sede per non aver ricevuto una copia

dell’istanza e per non aver così potuto difendere i propri diritti davanti al

Giudice di pace. Da ultimo, RE 1 fa valere l’art. 128 CO, che stabilisce

termini di prescrizione di cinque anni.

5. Nelle

osservazioni al reclamo l’Ente Turistico del __________ asserisce di aver ricevuto

nel gennaio 2004, quale organo incaricato di fatturare, incassare e

amministrare le tasse di soggiorno in virtù dell’art. 14 cpv. 2 lett. k della

legge cantonale sul turismo, il relativo formulario d’annuncio

debitamente compilato e firmato da RE 1. Egli avrebbe tuttavia pagato la tassa

forfettaria di fr. 200.– annui solo all’inizio

per poi smettere di versarla nonostante le fatture e i solleciti inviatigli ogni

anno puntualmente sia a __________, sia a __________, dove il convenuto è

domiciliato dal 10 giugno 2016. L’escutente precisa di aver annullato la tassa

di soggiorno per il 2017 dopo che il convenuto ha preso domicilio nel Comune di

__________ e di aver sollecito il pagamento degli arretrati ancora una volta

con scritto del 4 ottobre 2017.

6. Non

appena ricevuto l’istanza di rigetto, il giudice dà all’escusso la possibilità

di esprimersi verbalmente o per scritto (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC). Nel

caso in esame il Giudice di pace non è in grado di

dimostrare, come invece gli incombe (sopra consid. 1.1), che l’ordinanza con

cui ha impartito al convenuto venti giorni per

presentare eventuali osservazioni all’istanza gli sia pervenuta, anzi è provato che la raccomandata del 14

agosto 2018 non gli è giunta, siccome è ritornata con la menzione “non ritirato”. Non

risultano d’altronde dall’incarto altre prove di trasmissione (come una

notifica “in altro modo” contro ricevuta nel senso del­l’art. 138 cpv. 1 CPC,

ad esempio tramite un membro della stessa Giudicatura di pace, un usciere

comunale, un agente di polizia, un mandatario privato, ecc.). Il convenuto non

ha quindi avuto la possibilità di esprimersi sull’istanza.

6.1 La violazione

del diritto di essere sentito implica di principio l’an­­nullamento della

decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a

meno che la parte lesa, senza subire alcun pregiudizio, abbia avuto modo di

esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di

cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 142 III 55 consid. 4.3 e 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale

5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3).

6.2 Nel caso

Considerandi

specifico, RE 1 si duole di non avere ricevuto l’istanza né “alcuna informazione, o alcun documento giuridicamente

legittimo, né dall’Ente Turistico del __________ né dall’avvo­­cato PA 1, che

provi il mio indebitamento nei confronti del­l’Ente Turistico del __________

[…] come un contratto o un altro documento equipollente del contratto”.

Non risulta quindi aver avuto modo di esprimersi sulle “fatture” prodotte dall’istante

come titolo di rigetto dell’opposizione, senza peraltro precisare se provvisorio

o definitivo. Il reclamante non poteva neppure determinarsi con cognizione di

causa solo leggendo la sentenza impugnata, giacché il Giudice di pace ha

erratamente considerato le “fatture” in questione come titoli di rigetto provvisorio.

Non firmate dal­l’escusso, esse non possono invero costituire in alcun modo un

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

6.3

Le

“fatture” in esame sono in realtà da considerare come decisioni amministrative,

ciò che si evince già dal loro testo, che menziona una via di ricorso (“contro la presente decisione”). Ancorché

non lo indichino (ciò che sarebbe molto opportuno fosse il caso), in virtù

della legge cantonale sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100), in

vigore dal 1° gennaio 2015, le tasse turistiche, tra cui la tassa di soggiorno

(art. 21-22), sono stabilite dalle Organizzazioni turistiche regionali (art. 14

cpv. 2 lett. k) con decisione di tassazione, anche d’ufficio (art. 25), la

quale, una volta passata in giudicato, costituisce titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (art. 37).

Nella

precedente legge sul turismo (vLTur) del 30 novembre 1998 (BU 1999, 323),

invero, l’art. 38 (applicabile alle prime sette fatture nel caso in esame) disponeva

che “la decisione di tassazione cresciuta in

giudicato costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 della

Legge sulle esecuzioni e sul fallimento” ma la Camera ne aveva

rilevato il palese contrasto con il diritto federale, atteso che un titolo

esecutivo permette al creditore di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione

e non quello provvisorio (sentenza della CEF 14.2013.1 del 5 febbraio 2013,

pag. 4). Secondo la previgente legge era del resto già possibile presentare

ricorso contro la decisione di tassazione, non però al Tribunale cantonale

amministrativo come oggi (art. 38 cpv. 1 LTur), bensì al Consiglio di Stato (art.

38.

cpv. 1 vLTur).

6.4

Ne discende che RE 1 non ha avuto modo di determinarsi compiutamente

sull’istanza e sui suoi allegati. Non potendosi considerare la causa matura per

il giudizio, la sentenza impugnata va annullata e l’incarto va retrocesso al

primo giudice per nuovo giudizio (art. 327

cpv. 3 lett. a CPC), previa nuova notifica dell’istanza al convenuto e nuova

assegnazione di un termine per presentare eventuali osservazioni, fermo

restando che RE 1 deve ormai aspettarsi tale notificazione, sicché essa potrà

reputarsi avvenuta anche se egli dovesse ancora (come per le due raccomandate

del Giudice di pace e l’invito a versare l’anticipo spese di questa Camera)

omettere di ritirarla entro il termine di giacenza postale di 7 giorni (art.

138.

cpv. 3 lett. a CPC).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, non avendo il reclamante presentato una

domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Il Giudice di pace

statuirà con la nuova decisione sulle spese processuali di prima sede ed

eventuali ripetibili.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'800.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e la causa è retrocessa al Giudice di pace per

nuovo giudizio nel senso del considerando 6.4.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del­l’Ente Turistico del __________.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).