14.2018.186
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Competenza. Conciliazione. Swisscaution. Contestazione della tassa di giustizia
2 gennaio 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.186
Lugano
2 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 24 settembre
2018 da
CO 1, __________
CO 2, __________
(rappresentati dalla RA 1
, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 novembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 5 novembre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 agosto 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Locarno, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'600.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2018, indicando quale titolo di
credito i “canoni di locazione
arretrati appartamento Via __________ come da contratto di locazione dell’08
febbraio 2017”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 settembre
2018 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città. Con decisione del 26 settembre 2018, il Pretore
aggiunto ha dichiarato l’istanza irricevibile e l’ha trasmessa alla Giudicatura
di pace del Circolo di Locarno per competenza, siccome il valore litigioso non
era superiore a fr. 5'000.–. Nel termine impartito dal Giudice di pace, la parte convenuta non ha presentato osservazioni
scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 5 novembre 2018, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 260.– e un’indennità
di fr. 80.– a favore degli istanti.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2018 per ottenerne
l’annullamento. In reazione all’assegnazione, il 12 dicembre 2018, di un ultimo
termine di 10 giorni per versare fr. 150.– a titolo di anticipo delle
spese processuali presumibili, il 21 dicembre 2018 la reclamante ha presentato
domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 novembre 2018 (data di consegna alla posta) contro la sentenza
notificata a RE 1 il 13 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei
fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti
e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso specifico, siccome la reclamante non ha presentato osservazioni
in prima sede, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e
pertanto inammissibili.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di
locazione prodotto dagli istanti costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per la somma posta in esecuzione (di fr. 3'600.–,
pari alla pigione e all’acconto spese di fr. 900.– complessivi per
settembre 2017, al saldo di fr. 400.– per novembre 2017, al saldo di fr. 700.–
per gennaio 2018 e ai saldi di fr. 800.– ognuno per febbraio e marzo
2018), oltre agli interessi di mora del 5% dal 1° febbraio 2018.
4. Nel
reclamo RE 1 esprime anzitutto dubbi sulla competenza della Giudicatura di pace
del circolo di Locarno, siccome ritiene che la pretesa degli istanti riguarda
un caso di locazione di un appartamento sito a M__________, per cui è “normalmente” competente l’ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Minusio.
La
reclamante misconosce però che la causa in esame è una procedura sommaria di
rigetto dell’opposizione, il cui oggetto non è la pretesa di locazione in sé,
bensì la questione di sapere se il contratto di locazione giustifica o no il
rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 LEF (v. sopra
consid. 2). Ora, nel Canton Ticino competente per pronunciarsi sulle istanze di
rigetto dell’opposizione per crediti fino a fr. 5'000.– (nella fattispecie
esso ammonta a fr. 3'600.–) è il giudice di pace (art. 31 cpv. 1 lett. c della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 3.1.1])
del luogo d’esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF) – nel caso di specie il circolo (di
Locarno: Legge concernente le
Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti, RL 180.100) in cui l’escussa ha il domicilio (M__________) (sentenza
della CEF 14.2018.55 del 18 settembre 2018 consid. 2) –, e ciò senza
preventiva procedura di conciliazione (art. 198 lett. a e 251
lett. a CPC). La critica è di conseguenza infondata.
5. La
reclamante rimprovera inoltre al Giudice di pace di non avere tenuto conto del
fatto che la parte istante dispone già di una cauzione di fr. 2'700.–.
L’allegazione
è invero nuova e così inammissibile (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, le
garanzie fornite dalla SC Swisscaution sono semplici fideiussioni a
favore del locatore incluse in un contratto di assicurazione concluso con l’inquilino.
Non sono quindi pegni nel senso dell’art. 37 LEF (Viviane Aebi, Poursuite en réalisation de gage
et procédure de mainlevée, JdT 2012 II 28 nota 21), per tacere del fatto che l’eccezione
fondata sull’esistenza di un (vero) pegno deve comunque essere fatta valere,
pena la perenzione, con un ricorso contro il precetto esecutivo entro dieci giorni
dalla sua notificazione (art. 41 cpv. 1bis LEF e DTF 120 III 106 consid.
1). Ne discende che il locatore, malgrado la Swisscaution,
può anche scegliere di escutere l’inquilino per le pigioni insolute, specie se
intende conservare la garanzia per coprire future pigioni o eventuali danni all’ente
locato. Ove dovesse saldare tutti i suoi debiti nei confronti degli istanti,
del resto, RE 1 potrà sempre chiedere la liberazione della cauzione.
6. Per
Fatti
i motivi già esposti (sopra consid. 4), cade ugualmente nel vuoto la censura
secondo cui il Giudice di pace non sarebbe stato abilitato a statuire su pretese
il cui valore supera fr. 2'000.–. Ancora una volta essa pare riferirsi
alla procedura (ordinaria) di conciliazione (art. 212 cpv. 1 CPC), mentre la
causa in oggetto ha carattere sommario e riguarda una questione esclusivamente
esecutiva.
7. Per
il resto, come correttamente deciso dal primo giudice, il contratto di
locazione, in quanto firmato dalla reclamante, costituisce un valido titolo di
rigetto dell’opposizione per le pigioni e gli acconti di spese accessorie
esigibili e insoluti, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)
dal 1° febbraio 2018 (data media del periodo scoperto).
8. La
reclamante reputa eccessiva la tassa di giustizia stabilita dal Giudice di pace
(di fr. 260.–), poiché "non
ha proposto neanche un termine di ’pace’ rispettivamente di conciliazione". Orbene, già si è detto ch’egli non era tenuto a conciliare le parti
Considerandi
(sopra consid. 4). E, comunque sia, le spese processuali in questione rientrano
nella "forchetta" prevista dalla legge, che per un valore litigioso
di fr. 3'600.– spazia tra un minimo di fr. 50.– e un massimo di fr. 300.–
(art. 48 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).
9.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante non
pare infatti avere diritto al gratuito patrocinio, poiché non ha reso
verosimile la propria "dipendenza
assistenziale", ovvero la mancanza dei mezzi
necessari a pagare l’anticipo di fr. 150.– richiestole (nel senso dell’art.
117.
lett. a CPC), esponendo dettagliatamente la propria situazione reddituale e
patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC). E il reclamo appariva comunque d’acchito
privo di possibilità di successo (giusta l’art. 117 lett. b CPC).
Eccezionalmente,
si prescinde tuttavia dal prelevare la tassa di giustizia, tenuto conto che la
reclamante ha proceduto senza l’ausilio di un legale.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'600.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).