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Decisione

14.2018.186

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Competenza. Conciliazione. Swisscaution. Contestazione della tassa di giustizia

2 gennaio 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi già esposti (sopra consid. 4), cade ugualmente nel vuoto la censura

secondo cui il Giudice di pace non sarebbe stato abilitato a statuire su pretese

il cui valore supera fr. 2'000.–. Ancora una volta essa pare riferirsi

alla procedura (ordinaria) di conciliazione (art. 212 cpv. 1 CPC), mentre la

causa in oggetto ha carattere sommario e riguarda una questione esclusivamente

esecutiva.

7. Per

il resto, come correttamente deciso dal primo giudice, il contratto di

locazione, in quanto firmato dalla reclamante, costituisce un valido titolo di

rigetto dell’opposizione per le pigioni e gli acconti di spese accessorie

esigibili e insoluti, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)

dal 1° febbraio 2018 (data media del periodo scoperto).

8. La

reclamante reputa eccessiva la tassa di giustizia stabilita dal Giudice di pace

(di fr. 260.–), poiché "non

ha proposto neanche un termine di ’pace’ rispettivamente di conciliazione". Orbene, già si è detto ch’egli non era tenuto a conciliare le parti

Considerandi

(sopra consid. 4). E, comunque sia, le spese processuali in questione rientrano

nella "forchetta" prevista dalla legge, che per un valore litigioso

di fr. 3'600.– spazia tra un minimo di fr. 50.– e un massimo di fr. 300.–

(art. 48 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione

della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OT­LEF, RS 281.35]).

9.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante non

pare infatti avere diritto al gratuito patrocinio, poiché non ha reso

verosimile la propria "dipendenza

assistenziale", ovvero la mancanza dei mezzi

necessari a pagare l’anticipo di fr. 150.– richiestole (nel senso dell’art.

117.

lett. a CPC), esponendo dettagliatamente la propria situazione reddituale e

patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC). E il reclamo appariva comunque d’acchito

privo di possibilità di successo (giusta l’art. 117 lett. b CPC).

Eccezionalmente,

si prescinde tuttavia dal prelevare la tassa di giustizia, tenuto conto che la

reclamante ha proceduto senza l’ausilio di un legale.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'600.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).