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Decisione

14.2018.189

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta cantonale. Richiesta di dilazione del pagamento

4 aprile 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il Pretore aggiunto ha correttamente considerato che la decisione di tassazione

dopo reclamo del 29 novembre 2017 relativa all’imposta cantonale per il 2016

(di fr. 5'359.–) prodotta dall’autorità istante (doc. D), poiché passata

in giudicato (come risulta dal timbro apposto in calce alla medesima), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 165 cpv. 3

LIFD, 244 cpv. 3 LT e 80 cpv. 2 n. 2 LEF) per quel­l’importo, oltre agli

interessi correnti del 2.5% dal 7 agosto 2018 e a quelli maturati sino al 6

agosto 2018, di fr. 187.60 (v. il conteggio accluso all’istanza, doc. E, togliendo

dal totale di fr. 210.30 i fr. 22.70

relativi al periodo dal 7 agosto al 7 ottobre 2018, e per quanto attiene al

tasso d’interesse la tabella riassuntiva nel decreto esecutivo concernente la

riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2018

[RL 640.310]);

che,

se del caso, RE 1

potrà rivolgersi alla competente autorità fiscale per ottenere una

facilitazione di pagamento dell’imposta (art. 245 cpv. 1 LT), fermo restando

che una simile domanda non sospende automaticamente l’esecutività delle decisioni

fiscali (art. 246 cpv. 4 LT;

sentenza della CEF 15.2017.32 del 3 maggio 2017);

Considerandi

che delle difficoltà finanziarie

dell’escusso si terrà pure conto, se del caso, in sede di pignoramento dei suoi

redditi – dovendosi lasciargli il minimo esistenziale (art. 93 LEF) – o di

realizzazione di eventuali beni mobili pignorati, in cui è possibile una

dilazione dietro rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art.

123.

LEF);

che

per tale motivo, correttamente il primo giudice non ha tenuto conto della

richiesta di dilazione inoltrata con osservazioni del 14 novembre 2018 da RE 1

all’Ufficio di esecuzione di Locarno dopo aver interposto opposizione al

precetto esecutivo in oggetto;

che la decisione impugnata va pertanto confermata;

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non entra invece in linea di conto di attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, alla quale,

stante l’esito del giu­dizio odierno, il reclamo non è

stato notificato per osservazioni;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'546.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).