14.2018.189
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta cantonale. Richiesta di dilazione del pagamento
4 aprile 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.189
Lugano
4 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 18 ottobre 2018 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 novembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 14 novembre 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14
agosto 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton Ticino
ha escusso RE 1 per l’incasso di (1) fr. 5'359.20 oltre agli interessi del 2.5% dal 7 agosto 2018, (2) fr. 187.60
e (3) fr. 50.–, indicando quali
titoli di credito: “(1)
Imposta cantonale 2016 + interessi 2.5% dal 01.06.2016 risp. dal 31.10.2017;
(2) Interessi aggiornati sino al 06.08.2018
e (3) Tassa di diffida (30.04.2018)”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18
ottobre 2018 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, aggiornando gli interessi
fino al 30 settembre 2018 per un totale di fr. 207.70 (anziché fr. 187.60);
che,
pur non contestando l’importo preteso con l’imposta cantonale in oggetto, con
osservazioni scritte del 12 novembre 2018 – inoltrate però oltre il termine
fissato dal primo giudice – il convenuto ha chiesto che gli venisse concessa la
possibilità di pagare il proprio debito a rate, facendo valere di percepire
attualmente quale unica entrata la rendita AVS di fr. 2'340.– mensili;
che
statuendo con decisione del 14 novembre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 5'359.20 oltre agli interessi correnti
del 2.5% dal 7 agosto 2018 e a quelli anteriori di fr. 187.60, ad
esclusione della tassa di fr. 50.– per una diffida che non è stata
prodotta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità
di fr. 100.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo
del 23 novembre 2018 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione
dell’istanza, postulando nuovamente una dilazione del pagamento dell’imposta;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 23 novembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16
novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che
in linea di
principio la Camera decide in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve
carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF
142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nel caso specifico il reclamo è quindi irricevibile, da un lato perché, essendo
tardive le osservazioni da lui presentate in prima sede (circostanza peraltro
ammessa in sede di reclamo), tutte le allegazioni di fatto contenute nel suo
gravame sono nuove e pertanto inammissibili (art. 326 cpv.1 CPC), dall’altro
perché egli si limita a postulare nuovamente una dilazione di pagamento, invocando
la sua precaria situazione finanziaria, senza confrontarsi con la motivazione
addotta dal primo giudice, il quale – benché non fosse tenuto a farlo – contrariamente a quanto sostiene il
reclamante ha preso posizione sulla richiesta contenuta nelle sue (tardive)
osservazioni, spiegando il motivo per cui la stessa non poteva essere accolta;
che,
infatti, essendo quella di rigetto una procedura documentale, il giudice è
unicamente tenuto a verificare la forza probatoria del titolo prodotto dal
creditore – la sua natura formale – e a conferirvi forza esecutiva ove l’escusso
non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie elencate in modo
esaustivo all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1), mentre non è competente
per concedere dilazioni (sentenza della CEF 14.2018.19 del 12 giugno 2018,
consid. 1.4) o sospendere la causa in ragione di pretese difficoltà economiche
o sanitarie dell’escusso (sentenza della CEF 14.2016.148 del 12 giugno 2018,
consid. 1.4);
che
per quanto concerne il titolo di rigetto, che dev’essere esaminato d’ufficio,
Fatti
il Pretore aggiunto ha correttamente considerato che la decisione di tassazione
dopo reclamo del 29 novembre 2017 relativa all’imposta cantonale per il 2016
(di fr. 5'359.–) prodotta dall’autorità istante (doc. D), poiché passata
in giudicato (come risulta dal timbro apposto in calce alla medesima), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 165 cpv. 3
LIFD, 244 cpv. 3 LT e 80 cpv. 2 n. 2 LEF) per quell’importo, oltre agli
interessi correnti del 2.5% dal 7 agosto 2018 e a quelli maturati sino al 6
agosto 2018, di fr. 187.60 (v. il conteggio accluso all’istanza, doc. E, togliendo
dal totale di fr. 210.30 i fr. 22.70
relativi al periodo dal 7 agosto al 7 ottobre 2018, e per quanto attiene al
tasso d’interesse la tabella riassuntiva nel decreto esecutivo concernente la
riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2018
[RL 640.310]);
che,
se del caso, RE 1
potrà rivolgersi alla competente autorità fiscale per ottenere una
facilitazione di pagamento dell’imposta (art. 245 cpv. 1 LT), fermo restando
che una simile domanda non sospende automaticamente l’esecutività delle decisioni
fiscali (art. 246 cpv. 4 LT;
sentenza della CEF 15.2017.32 del 3 maggio 2017);
Considerandi
che delle difficoltà finanziarie
dell’escusso si terrà pure conto, se del caso, in sede di pignoramento dei suoi
redditi – dovendosi lasciargli il minimo esistenziale (art. 93 LEF) – o di
realizzazione di eventuali beni mobili pignorati, in cui è possibile una
dilazione dietro rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art.
123.
LEF);
che
per tale motivo, correttamente il primo giudice non ha tenuto conto della
richiesta di dilazione inoltrata con osservazioni del 14 novembre 2018 da RE 1
all’Ufficio di esecuzione di Locarno dopo aver interposto opposizione al
precetto esecutivo in oggetto;
che la decisione impugnata va pertanto confermata;
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non entra invece in linea di conto di attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, alla quale,
stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato notificato per osservazioni;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'546.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).