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Decisione

14.2018.19

Rigetto definitivo dell’opposizione. Obbligo del giudice del rigetto di conservare gli atti della causa. Domanda del convenuto di sospendere l’obbligo di pagamento o di concedergli una dilazione. Irri

12 giugno 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 novembre

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Stabio. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 9 dicembre 2017 (citate nella sentenza impugnata, ma non presenti

nell’“incarto” di prima sede).

C. Statuendo con decisione del 6 febbraio 2018, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– e

un’indennità di fr. 20.– a favore del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2018 chiedendo di

poter effettuare il pagamento della quota di alimenti riferita al dicembre del

2016 dopo il pagamento dell’ultima rata o di ottenere una dilazione di quel

pagamento in rate di fr. 150.– in aggiunta a quella corrente di fr. 937.–.

Stante

l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 13 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più

presto il 7 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso in esame, il problema è che il Giudice di pace non ha conservato gli atti

di causa. Certo, l’istante ha trasmesso a questa Camera “l’incarto completo della causa”, ma in assenza di un elenco degli atti allestito dalla Giudicatura di

pace prima del­l’emanazione della decisione impugnata è impossibile verificare

che i documenti trasmessi corrispondano a quelli prodotti in prima sede, e in

ogni caso mancano le osservazioni del convenuto citate nella sentenza

impugnata. D’altronde, difettano anche le ricevute degli invii raccomandati

dell’ordinanza di assegnazione al convenuto di un termine per presentare

osservazioni all’istan­­za e di trasmissione delle dette osservazioni.

A futura memoria si rammenta al Giudice di pace che la

notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni va fatta mediante invio

postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC) e

che in caso di reclamo la giurisdizione inferiore deve consegnare all’autorità

giudiziaria superiore gli atti di causa completi (art. 327 cpv. 1 CPC), compresi

gli atti e allegati delle parti, di cui una copia deve rimanere nell’incarto

del giudice (v. art. 131 CPC).

1.4

Ciò

posto, nella fattispecie può comunque essere lasciata aperta la questione di

sapere se le conclusioni contenute nel reclamo sono nuove – e quindi

irricevibili (sopra consid. 1.2) – oppure se RE 1 le aveva già formulate nelle

sue osservazioni del 9 dicembre 2017. In effetti, l’unica

competenza del giudice del rigetto dell’opposizione è quella di accogliere o di

respingere – totalmente o parzialmente – l’istanza (art. 84 cpv. 1 LEF), o eventualmente

di dichiararla irricevibile (art. 59-60 CPC) o di stralciare dal ruolo le cause

diventate senza oggetto (art. 241 e 242 CPC), e ciò di principio entro cinque

giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni (art. 84 cpv. 2 LEF; cfr. sentenza

della CEF 14.2017.96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/c). Il giudice non può

quindi sospendere la causa – tranne in casi rarissimi di natura processuale

(sentenza della CEF 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8) – né concedere

dilazioni, come invece chiesto

dal reclamante. Eventuali difficoltà economiche dell’escus­­so non costituiscono infatti un motivo che secondo la legge – e

segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione

per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, egli

può far valere tale censura davanti al competente ufficio di esecuzione in sede

di pignoramento, chiedendo di limitarlo a quanto eccede il proprio minimo esistenziale

(art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, postulando la

concessione di una dilazione nel senso del­l’art. 123 LEF (sentenza della CEF

14.2014.173

del 10 settembre 2014, consid. 2.2). Il reclamo in esame è quindi

irricevibile.

2.

Ricordato

che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1), si precisa che la decisione supercautelare

20.

dicembre 2016 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona prodotta da CO

1.

costituisce senz’altro un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per il contributo alimentare del dicembre del

2016, pari a fr. 937.–, oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016

(art. 104 cpv. 1 CO), come risulta pacificamente dal dispositivo n. 3 (“Il primo versamento avverrà per la mensilità

di dicembre 2016, da versarsi entro il 31 dicembre 2016”). La decisione vale poi titolo anche per ulteriori fr. 20.– quale

mancato pagamento di fr. 2.– mensili (fr. 935.– anziché fr. 937.–) per i mesi

da gennaio a ottobre 2017

(v. tabella acclusa all’istanza e l’estratto Postfinan­ce).

Che

RE 1, come afferma nel reclamo, abbia fatto presente al Pretore aggiunto e agli

avvocati ch’egli avrebbe potuto iniziare a pagare gli alimenti solo dalla fine

del gennaio del 2017 e avrebbe saldato la rata di dicembre 2016 soltanto dopo

il pagamento dell’ultima quota non trova riscontro nel decreto del 20 dicembre

2016.

e non risulta comunque essere stato accettato dal Pretore aggiunto o dalla

controparte. Né il Giudice di pace né la Camera ne possono pertanto tenere conto,

dal momento ch’essi sono vincolati al dispositivo n. 3, il cui tenore non

lascia spazio a dubbi interpretativi.

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa procedura.

4.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 957.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).