14.2018.19
Rigetto definitivo dell’opposizione. Obbligo del giudice del rigetto di conservare gli atti della causa. Domanda del convenuto di sospendere l’obbligo di pagamento o di concedergli una dilazione. Irri
12 giugno 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.19
Lugano
12 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 27 novembre 2017
da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 6 febbraio 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 957.–
oltre agli interessi del 5%
dal 31 dicembre 2016, indicando quale titolo di credito i “mancati versamenti contributi alimentari –
dicembre 2016”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 novembre
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Stabio. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 9 dicembre 2017 (citate nella sentenza impugnata, ma non presenti
nell’“incarto” di prima sede).
C. Statuendo con decisione del 6 febbraio 2018, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– e
un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2018 chiedendo di
poter effettuare il pagamento della quota di alimenti riferita al dicembre del
2016 dopo il pagamento dell’ultima rata o di ottenere una dilazione di quel
pagamento in rate di fr. 150.– in aggiunta a quella corrente di fr. 937.–.
Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 13 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 7 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso in esame, il problema è che il Giudice di pace non ha conservato gli atti
di causa. Certo, l’istante ha trasmesso a questa Camera “l’incarto completo della causa”, ma in assenza di un elenco degli atti allestito dalla Giudicatura di
pace prima dell’emanazione della decisione impugnata è impossibile verificare
che i documenti trasmessi corrispondano a quelli prodotti in prima sede, e in
ogni caso mancano le osservazioni del convenuto citate nella sentenza
impugnata. D’altronde, difettano anche le ricevute degli invii raccomandati
dell’ordinanza di assegnazione al convenuto di un termine per presentare
osservazioni all’istanza e di trasmissione delle dette osservazioni.
A futura memoria si rammenta al Giudice di pace che la
notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni va fatta mediante invio
postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC) e
che in caso di reclamo la giurisdizione inferiore deve consegnare all’autorità
giudiziaria superiore gli atti di causa completi (art. 327 cpv. 1 CPC), compresi
gli atti e allegati delle parti, di cui una copia deve rimanere nell’incarto
del giudice (v. art. 131 CPC).
1.4
Ciò
posto, nella fattispecie può comunque essere lasciata aperta la questione di
sapere se le conclusioni contenute nel reclamo sono nuove – e quindi
irricevibili (sopra consid. 1.2) – oppure se RE 1 le aveva già formulate nelle
sue osservazioni del 9 dicembre 2017. In effetti, l’unica
competenza del giudice del rigetto dell’opposizione è quella di accogliere o di
respingere – totalmente o parzialmente – l’istanza (art. 84 cpv. 1 LEF), o eventualmente
di dichiararla irricevibile (art. 59-60 CPC) o di stralciare dal ruolo le cause
diventate senza oggetto (art. 241 e 242 CPC), e ciò di principio entro cinque
giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni (art. 84 cpv. 2 LEF; cfr. sentenza
della CEF 14.2017.96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/c). Il giudice non può
quindi sospendere la causa – tranne in casi rarissimi di natura processuale
(sentenza della CEF 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8) – né concedere
dilazioni, come invece chiesto
dal reclamante. Eventuali difficoltà economiche dell’escusso non costituiscono infatti un motivo che secondo la legge – e
segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione
per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, egli
può far valere tale censura davanti al competente ufficio di esecuzione in sede
di pignoramento, chiedendo di limitarlo a quanto eccede il proprio minimo esistenziale
(art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, postulando la
concessione di una dilazione nel senso dell’art. 123 LEF (sentenza della CEF
14.2014.173
del 10 settembre 2014, consid. 2.2). Il reclamo in esame è quindi
irricevibile.
2.
Ricordato
che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1), si precisa che la decisione supercautelare
20.
dicembre 2016 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona prodotta da CO
1.
costituisce senz’altro un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per il contributo alimentare del dicembre del
2016, pari a fr. 937.–, oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016
(art. 104 cpv. 1 CO), come risulta pacificamente dal dispositivo n. 3 (“Il primo versamento avverrà per la mensilità
di dicembre 2016, da versarsi entro il 31 dicembre 2016”). La decisione vale poi titolo anche per ulteriori fr. 20.– quale
mancato pagamento di fr. 2.– mensili (fr. 935.– anziché fr. 937.–) per i mesi
da gennaio a ottobre 2017
(v. tabella acclusa all’istanza e l’estratto Postfinance).
Che
RE 1, come afferma nel reclamo, abbia fatto presente al Pretore aggiunto e agli
avvocati ch’egli avrebbe potuto iniziare a pagare gli alimenti solo dalla fine
del gennaio del 2017 e avrebbe saldato la rata di dicembre 2016 soltanto dopo
il pagamento dell’ultima quota non trova riscontro nel decreto del 20 dicembre
2016.
e non risulta comunque essere stato accettato dal Pretore aggiunto o dalla
controparte. Né il Giudice di pace né la Camera ne possono pertanto tenere conto,
dal momento ch’essi sono vincolati al dispositivo n. 3, il cui tenore non
lascia spazio a dubbi interpretativi.
3.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa procedura.
4.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 957.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).