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Decisione

14.2018.190

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi alimentari tra coniugi. Prescrizione crediti tra coniugi. Interessi su debiti tra coniugi. Gratuito patrocinio chiesto dalla parte vincente

13 maggio 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti prodotti per la prima volta sia con il reclamo (doc. LL, MM, NN e

OO), sia con le osservazioni al reclamo (doc. 3, 4, 5 e 6) sono pertanto

inammissibili.

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha prima di tutto stabilito che la sentenza

dell’11 luglio 2012 costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80

cpv. 1 LEF, precisando che l’opposizione interposta dal marito verte unicamente

sui contributi alimentari più vecchi di cinque anni – a mente di quest’ultimo prescritti – ossia sull’importo che eccede i fr. 156'000.–

posti in esecuzione (di complessivi fr. 266'000.–). Premesso che il

termine di prescrizione è di cinque anni (art. 128 CO) e ch’esso può essere

interrotto alle condizioni dell’art. 135 n. 2 CO, il primo giudice ha constatato

che agli atti non si trova alcun atto interruttivo della prescrizione, segnatamente

né la querela sporta dalla moglie nei confronti del marito, né il relativo decreto

d’accusa “DAC 144/ 2015”. Il richiamo di tali atti non sarebbe d’altronde

ammissibile in quanto incompatibile con il principio di celerità della

procedura sommaria, di natura strettamente documentale. L’istante non essendosi

fatta parte diligente, producendo i documenti che pretende interruttivi della

prescrizione, il Pretore ha ritenuto verosimile l’eccezione sollevata dal

convenuto e limitato il rigetto del­l’opposizione alla parte non prescritta del

debito.

4. Nel

reclamo RE 1 premette di essere tuttora sposata con CO 1, contro il quale vanta

pretese inerenti ai contributi alimentari di fr. 2'500.– mensili

dal novembre del 2009. Richiamando l’art. 134 cpv. 1 n. 3 CO, la

reclamante ribadisce che i contributi più vecchi di cinque anni non sono

prescritti, motivo per cui chiede di rigettare l’opposizione in via definitiva

per l’intera somma di fr. 266'000.– (e non solo di fr. 156'000.–)

oltre agli interessi del 5% “dalla data di

scadenza di ogni singolo importo”. A sua mente, del resto, anche se la

norma sopraindicata non fosse applicabile, il decreto d’accusa del 2015, la cui

esistenza non è stata contestata dal marito, avrebbe in ogni caso interrotto la

prescrizione. Nulla ostava secondo lei ai richiami proposti nel­l’istanza del 2

luglio 2018, nella misura in cui erano documenti noti al Pretore, siccome

contenuti in un incarto della medesima sezione pretorile o acclusi alla

richiesta di ammissione all’assi­­stenza giudiziaria formulata con l’istanza.

5. Nelle

osservazioni al reclamo CO 1 sostiene che la ratio dell’art. 134 cpv. 1 n. 3 CO “non

è fissa e incontrovertibile”. A fronte di una

separazione che dura da otto anni e dell’intenzione della moglie di divorziare, ritenere il vincolo

matrimoniale ancora esi­stente e invocarlo per opporsi alla prescrizione costituirebbe un abuso di diritto. E in merito al noto decreto d’accusa,

egli fa notare che la moglie non si è costituita parte civile o accusatrice privata,

motivo per cui la prescrizione non sarebbe stata interrotta.

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Nella

fattispecie la decisione emessa l’11 luglio 2012 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, con la quale CO 1 è stato, tra l’altro, obbligato a versare

alla moglie un contributo alimentare di fr. 2'500.– mensili

a partire dal novembre 2009 e a rifondere alla moglie fr. 6'000.– a titolo

di ripetibili (doc. C, dispositivo n. 8), costituisce in sé un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 266'000.– (fr. 2'500.– x

104 mensilità dal novembre 2009 al giugno del 2018, più le ripetibili di fr. 6'000.–),

trattandosi di una decisione giudiziaria esecutiva nel senso del­l’art. 80 cpv.

1 LEF.

6.2 Per

quanto attiene agli interessi di mora, nel precetto esecutivo RE 1 ne ha

chiesto la rifusione dal 6 novembre 2009, mentre con il reclamo ne postula,

sulla falsariga di quanto deciso dal Pretore, “dalla data di scadenza di ogni singolo importo”. Ora, in

mancanza d’indicazione sull’importo dei singoli contributi la richiesta è

ineseguibile. Si capisce però che l’escutente intende estendere il rigetto dell’opposizione

agli interessi di mora calcolati per ogni singolo contributo alimentare e per

le ripetibili.

a) Ebbene,

nella misura in cui la decisione invocata quale titolo di rigetto ha obbligato

il marito a versare fr. 2'500.– mensili alla mo­glie “in via anticipata entro il 5° giorno di

ciascun mese, a partire dal mese di novembre 2009”,

essa giustifica il rigetto definitivo del­l’opposizione anche per gli interessi

di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), per semplificazione dalla data di scadenza

(il sesto giorno del mese) media del periodo su cui verte l’istanza, ovvero dal

20 marzo 2014. Sono infatti dovuti interessi di ritardo anche su debiti tra

coniugi se così previsto da un accordo contrattuale o da una sentenza

giudiziaria (DTF 141 III 51 consid. 5.2.2).

Non

erano d’altronde necessarie preventive interpellazioni trattandosi di scadenze

fisse (nel senso dell’art. 102 cpv. 2 CO) stabilite nella sentenza medesima (sentenze del Tribunale federale 6B_509/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 2 e della CEF 14.2002. 73 del 28 gennaio 2003 consid. 2.2; Staehelin in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 49 ad art. 80 LEF) non può essere seguita

la decisione 16 maggio 2012 dell’Obergericht zurighese (in ZR 2012, 228

seg.), secondo cui gli interessi di mora decorrerebbero solo dalla data della

notifica del precetto esecutivo in virtù dell’art. 105 cpv. 1 CO tralascia di

considerare che il giudice del rigetto è vincolato dalla decisione giudiziaria di

merito (fosse essa anche errata) e che la stessa norma invocata fa decorrere

gli interessi moratori dal giorno in cui si procedette contro il debitore non

solo in via esecutiva, ma anche “mediante

domanda giudiziale”. Per quanto concerne i contributi di mantenimento, l’art.

105 cpv. 1 CO entra in considerazione nella procedura di rigetto dell’opposizione

praticamente solo se gli stessi non sono stati accertati giudizialmente (o se,

per svista, la loro scadenza non è stata precisata), ma sono stati pattuiti

dalle parti in una convenzione non omologata da un giudice. In una simile eventualità

è però ipotizzabile unicamente il rigetto provvisorio del­l’opposizione.

b) Salvo

Considerandi

indicazioni contrarie nella sentenza prodotta quale titolo di rigetto

definitivo o nella legge, la pretesa per ripetibili matura interessi moratori

dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza necessità

di preventiva interpellazione. Se tale data (o il tasso dell’interesse di mora)

è contestata o non risulta dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova (sentenza

della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 818 n. 40c, consid.

5.

/d). Nella fattispecie, l’istante non ha indicato né provato quando la

sentenza dell’11 luglio 2012 è stata notificata alla controparte.

Risulta però dalla copia acclusa all’istanza (doc. C) che la stessa è stata

dichiarata esecutiva l’11 dicembre 2014, sicché si deve ritenere che la

notifica è avvenuta al più tardi in tale data. Relativamente alle ripetibili di

fr. 6'000.– l’opposizione va pertanto rigettata anche per gli interessi di

mora del 5% dal 12 dicembre 2014.

7.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto de­finitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e di­mostrate

con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig

eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF

115.

III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio

2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto

provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del

credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.

1.

LEF) creando la presunzione che il

debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del

contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o

sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale

federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde,

statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una

violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo

riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).

7.1

Nel

caso specifico, la reclamante critica la decisione del Pretore che,

fondandosi sugli art. 128 cpv. 1 n. 2 e 135 n. 2 CO, ha accolto l’eccezione di

prescrizione per i contributi più vecchi di cinque anni sollevata dal marito. Essa si richiama anzitutto all’art. 134 cpv. 1 n. CO.

7.2

Si

tratta invero di una censura nuova, poiché nulla di simile RE 1 ha fatto valere

in prima sede. Il giudice del rigetto (art. 57 CPC), come l’autorità

giudiziaria superiore (v. anche l’art. 320 lett. a CPC), applicano però il

diritto d’ufficio. E sta di fatto che i crediti tra coniugi sono

imprescrittibili durante il matrimonio (art. 134 cpv. 1 n. 3 CO) – ovvero fino

a decisione definitiva sul divorzio (Däppen

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 4 ad art.

134.

CO) – per tacere del fatto che ove il credito sia stabilito giudizialmente,

come nella fattispecie, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni

(art. 137 CO) (sentenza del Tribunale federale 5A_473/2014 del 19 aprile 2015,

consid. 5.2.1; sentenza della CEF 14.2015.234/237 del 6 aprile 2016, consid.

6.

). Che nel caso in esame i coniugi non siano tuttora divorziati non è

contestato neppure dal marito e risulta dagli atti (sono separati volontariamente

dal 2010). Stabilire poi se l’invocazione dell’art. 134 CO sia manifestamente

abusiva nel caso concreto spetta al giudice di merito, non al giudice del

rigetto (sopra consid. 7). L’eccezione di prescrizione andava quindi respinta

già per questo motivo.

7.3

Diventa

così senza oggetto la questione del decreto d’accusa del 2015 e del richiamo d’incarti

e documenti. Va però ricordato che nella procedura di rigetto dell’opposizione

sono ammesse praticamente solo le prove documentali immediatamente disponibili

(cfr. art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza del

Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.4;

sentenze della CEF 14.2014.35 del 15 febbraio 2014, consid. 1.3; 14.2014.242

dell’8 giugno 2015, consid. 7.3), ad esclusione in particolare dei richiami d’incarto,

quando la parte poteva, con la dovuta diligenza, produrre già con l’istanza o

all’udien­za tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela dei propri

interessi (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 5).

7.4

La

decisione essendo matura per il giudizio (giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC)

– in ogni modo la reclamante ha formulato esattamente la stessa domanda, d’indole

riformativa, in via principale come “alternativa” – il reclamo va dunque

parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso del rigetto

definitivo dell’opposizione per l’intero capitale posto in esecuzione e per gli

interessi di mora nella misura specificata sopra (consid. 6.2).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio del­l’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza pressoché totale del convenuto

(art. 106 cpv. 1 CPC), salvo, in parte, per gli interessi di mora sulle

ripetibili (sopra consid. 6.2/b). Il dispositivo sulle spese e ripetibili di

prima sede va d’altronde riformato tenendo conto della parziale soccombenza

dell’istante relativa agli interessi moratori sull’intera pretesa (art. 106

cpv. 2 CPC).

8.1

La reclamante chiede di essere ammessa al gratuito patrocinio in questa sede, riprendendo quanto

espresso nell’istanza di sequestro del 5 giugno 2018 (parzialmente accolta per

quanto riguarda il gratuito patrocinio, ossia limitatamente all’esonero dagli

anticipi e dalle spese processuali in relazione al decreto di sequestro) e nell’istanza

di rigetto del 2 luglio 2018 (la cui domanda di assistenza giudiziaria è stata

abbandonata all’udienza del 12 novembre 2018). L’escutente, asserendo che nel

frattempo la sua situazione economico-finanziaria non è per nulla mutata, produce

“per semplicità e visto i

tempi ristretti” il certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria verificato dall’autorità comunale il 25 aprile 2018, così come i

documenti già prodotti con l’istanza di sequestro (doc. II).

8.2

Ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art.

117.

lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo

(lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre

all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato,

segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1

lett. c CPC). L’istante deve esporre la sua situazione reddituale e

patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende

proporre (art. 119 cpv. 2 CPC).

8.3

Nel caso in esame, la reclamante si è limitata a riproporre la motivazione

e la documentazione addotte con l’istanza di gratuito patrocinio presentata in

prima sede, senza aggiornare i dati alla sua situazione esistente al momento

dell’inoltro del reclamo (novembre del 2018) e senza spiegare perché ha

formulato una nuova istanza con il reclamo dopo avere rinunciato a quella proposta

con l’istanza. Non è tuttavia necessario approfondire la questione, perché il

reclamo viene pressoché totalmente accolto, sicché le spese giudiziarie sono

poste a carico del marito, cui è imposto di pagare ripetibili destinate a

indennizzare le spese di patrocinio della reclamante. In queste circostanze,

spettava a quest’ultima rendere verosimile il rischio di non poterle riscuotere

presso il marito nel senso dell’art. 122 cpv. 2 CPC (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico

al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed.

2017, n. 28 ad art. 122 CPC). Non l’ha fatto e non si evince dagli atti che l’incasso

di tale pretesa sia a rischio. Il valore di stima del fondo del marito da lei

sequestrato (doc. E) pare al riguardo ampiamente sufficiente. La domanda di

gratuito patrocinio va quindi respinta, ferma restando la facoltà per la

reclamante di presentare ulteriormente una nuova domanda giustificando

infruttuosi tentativi d’incasso (Tap­py in: Commentaire

romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 15 ad art. 122 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 110'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza

i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e

di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 266'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 20

marzo 2014 su fr. 260'000.– e dal 12 dicembre 2014 su fr. 6'000.–.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.–, già anticipate dall’i­­stante,

sono poste a suo carico per 3/20 e per i restanti 17/20 a carico del convenuto, tenuto a rifondere

a RE 1 fr. 700.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono

poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili.

3. La

domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).