14.2018.190
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi alimentari tra coniugi. Prescrizione crediti tra coniugi. Interessi su debiti tra coniugi. Gratuito patrocinio chiesto dalla parte vincente
13 maggio 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.190
Lugano
13 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 2 luglio 2018 da
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 23 novembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 12 novembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell’11 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato i coniugi RE 1 e CO 1 a vivere separati, fissando – tra
l’altro – un contributo alimentare di fr. 2'500.– mensili a favore della
moglie, da versare in via anticipata entro il quinto giorno di ciascun mese a
partire dal novembre 2009, e obbligando il marito a rifondere alla moglie fr. 6'000.–
a titolo di ripetibili.
B. Il
6 giugno 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il sequestro della quota di comproprietà “A” di
un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ di proprietà di CO 1.
Quale titolo di credito RE 1 ha indicato la sentenza dell’11 luglio 2012
(sopra, consid. A) e un credito di fr. 266'000.–. Con
decisione separata del medesimo giorno, il Pretore ha inoltre parzialmente
accolto l’istanza di gratuito patrocinio presentata dalla creditrice.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha
escusso CO 1 a convalida del sequestro n. __________ per
l’incasso di fr. 266'000.– oltre agli interessi del 5% dal 6 novembre
2009, indicando quale titolo di credito la “sentenza 11 luglio 2012 del Pretore di Lugano avv.
dr. Matteo Pedrotti di cui all’inc. n. __________”.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 luglio
2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, e l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio. All’udienza di discussione tenutasi il 12 novembre
2018, l’istante ha confermato la sua domanda, ritirando però la richiesta di ammissione
all’assistenza giudiziaria. Da parte sua la convenuta ha eccepito la
prescrizione per la parte del credito “più vecchia di cinque anni”, ammettendo così l’esecuzione
per fr. 156'000.–, composti da contributi alimentari per
fr. 150'000.– (fr. 2'500.– x 60 mensilità) e ripetibili di fr. 6'000.–,
secondo quanto statuito nella sentenza dell’11 luglio 2012.
E. Statuendo con decisione del medesimo giorno, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza, rigettando l’opposizione interposta dal convenuto in via
definitiva limitatamente a fr. 156'000.– oltre agli
interessi del 5% “dalla data di scadenza di
ogni singolo importo”, ponendo le spese processuali di
fr. 300.– a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le indennità.
F. Contro
la sentenza appena citata, RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2018 per ottenerne – previo conferimento dell’ammissione all’assistenza giudiziaria e al
gratuito patrocinio – in via principale l’annullamento e
il rigetto dell’opposizione in via definitiva per fr. 266'000.– oltre agli interessi del 5% dalla data
di scadenza di ogni singolo importo e in via alternativa, “qualora la causa sia matura per il giudizio”,
la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto in via
definitiva dell’opposizione per fr. 266'000.– oltre
agli interessi del 5% “dalla data di scadenza di ogni singolo importo”. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2018, CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 novembre 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 13 novembre 2018 in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Fatti
I documenti prodotti per la prima volta sia con il reclamo (doc. LL, MM, NN e
OO), sia con le osservazioni al reclamo (doc. 3, 4, 5 e 6) sono pertanto
inammissibili.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha prima di tutto stabilito che la sentenza
dell’11 luglio 2012 costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80
cpv. 1 LEF, precisando che l’opposizione interposta dal marito verte unicamente
sui contributi alimentari più vecchi di cinque anni – a mente di quest’ultimo prescritti – ossia sull’importo che eccede i fr. 156'000.–
posti in esecuzione (di complessivi fr. 266'000.–). Premesso che il
termine di prescrizione è di cinque anni (art. 128 CO) e ch’esso può essere
interrotto alle condizioni dell’art. 135 n. 2 CO, il primo giudice ha constatato
che agli atti non si trova alcun atto interruttivo della prescrizione, segnatamente
né la querela sporta dalla moglie nei confronti del marito, né il relativo decreto
d’accusa “DAC 144/ 2015”. Il richiamo di tali atti non sarebbe d’altronde
ammissibile in quanto incompatibile con il principio di celerità della
procedura sommaria, di natura strettamente documentale. L’istante non essendosi
fatta parte diligente, producendo i documenti che pretende interruttivi della
prescrizione, il Pretore ha ritenuto verosimile l’eccezione sollevata dal
convenuto e limitato il rigetto dell’opposizione alla parte non prescritta del
debito.
4. Nel
reclamo RE 1 premette di essere tuttora sposata con CO 1, contro il quale vanta
pretese inerenti ai contributi alimentari di fr. 2'500.– mensili
dal novembre del 2009. Richiamando l’art. 134 cpv. 1 n. 3 CO, la
reclamante ribadisce che i contributi più vecchi di cinque anni non sono
prescritti, motivo per cui chiede di rigettare l’opposizione in via definitiva
per l’intera somma di fr. 266'000.– (e non solo di fr. 156'000.–)
oltre agli interessi del 5% “dalla data di
scadenza di ogni singolo importo”. A sua mente, del resto, anche se la
norma sopraindicata non fosse applicabile, il decreto d’accusa del 2015, la cui
esistenza non è stata contestata dal marito, avrebbe in ogni caso interrotto la
prescrizione. Nulla ostava secondo lei ai richiami proposti nell’istanza del 2
luglio 2018, nella misura in cui erano documenti noti al Pretore, siccome
contenuti in un incarto della medesima sezione pretorile o acclusi alla
richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata con l’istanza.
5. Nelle
osservazioni al reclamo CO 1 sostiene che la ratio dell’art. 134 cpv. 1 n. 3 CO “non
è fissa e incontrovertibile”. A fronte di una
separazione che dura da otto anni e dell’intenzione della moglie di divorziare, ritenere il vincolo
matrimoniale ancora esistente e invocarlo per opporsi alla prescrizione costituirebbe un abuso di diritto. E in merito al noto decreto d’accusa,
egli fa notare che la moglie non si è costituita parte civile o accusatrice privata,
motivo per cui la prescrizione non sarebbe stata interrotta.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella
fattispecie la decisione emessa l’11 luglio 2012 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con la quale CO 1 è stato, tra l’altro, obbligato a versare
alla moglie un contributo alimentare di fr. 2'500.– mensili
a partire dal novembre 2009 e a rifondere alla moglie fr. 6'000.– a titolo
di ripetibili (doc. C, dispositivo n. 8), costituisce in sé un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 266'000.– (fr. 2'500.– x
104 mensilità dal novembre 2009 al giugno del 2018, più le ripetibili di fr. 6'000.–),
trattandosi di una decisione giudiziaria esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv.
1 LEF.
6.2 Per
quanto attiene agli interessi di mora, nel precetto esecutivo RE 1 ne ha
chiesto la rifusione dal 6 novembre 2009, mentre con il reclamo ne postula,
sulla falsariga di quanto deciso dal Pretore, “dalla data di scadenza di ogni singolo importo”. Ora, in
mancanza d’indicazione sull’importo dei singoli contributi la richiesta è
ineseguibile. Si capisce però che l’escutente intende estendere il rigetto dell’opposizione
agli interessi di mora calcolati per ogni singolo contributo alimentare e per
le ripetibili.
a) Ebbene,
nella misura in cui la decisione invocata quale titolo di rigetto ha obbligato
il marito a versare fr. 2'500.– mensili alla moglie “in via anticipata entro il 5° giorno di
ciascun mese, a partire dal mese di novembre 2009”,
essa giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione anche per gli interessi
di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), per semplificazione dalla data di scadenza
(il sesto giorno del mese) media del periodo su cui verte l’istanza, ovvero dal
20 marzo 2014. Sono infatti dovuti interessi di ritardo anche su debiti tra
coniugi se così previsto da un accordo contrattuale o da una sentenza
giudiziaria (DTF 141 III 51 consid. 5.2.2).
Non
erano d’altronde necessarie preventive interpellazioni trattandosi di scadenze
fisse (nel senso dell’art. 102 cpv. 2 CO) stabilite nella sentenza medesima (sentenze del Tribunale federale 6B_509/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 2 e della CEF 14.2002. 73 del 28 gennaio 2003 consid. 2.2; Staehelin in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 49 ad art. 80 LEF) non può essere seguita
la decisione 16 maggio 2012 dell’Obergericht zurighese (in ZR 2012, 228
seg.), secondo cui gli interessi di mora decorrerebbero solo dalla data della
notifica del precetto esecutivo in virtù dell’art. 105 cpv. 1 CO tralascia di
considerare che il giudice del rigetto è vincolato dalla decisione giudiziaria di
merito (fosse essa anche errata) e che la stessa norma invocata fa decorrere
gli interessi moratori dal giorno in cui si procedette contro il debitore non
solo in via esecutiva, ma anche “mediante
domanda giudiziale”. Per quanto concerne i contributi di mantenimento, l’art.
105 cpv. 1 CO entra in considerazione nella procedura di rigetto dell’opposizione
praticamente solo se gli stessi non sono stati accertati giudizialmente (o se,
per svista, la loro scadenza non è stata precisata), ma sono stati pattuiti
dalle parti in una convenzione non omologata da un giudice. In una simile eventualità
è però ipotizzabile unicamente il rigetto provvisorio dell’opposizione.
b) Salvo
Considerandi
indicazioni contrarie nella sentenza prodotta quale titolo di rigetto
definitivo o nella legge, la pretesa per ripetibili matura interessi moratori
dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza necessità
di preventiva interpellazione. Se tale data (o il tasso dell’interesse di mora)
è contestata o non risulta dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova (sentenza
della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 818 n. 40c, consid.
5.
/d). Nella fattispecie, l’istante non ha indicato né provato quando la
sentenza dell’11 luglio 2012 è stata notificata alla controparte.
Risulta però dalla copia acclusa all’istanza (doc. C) che la stessa è stata
dichiarata esecutiva l’11 dicembre 2014, sicché si deve ritenere che la
notifica è avvenuta al più tardi in tale data. Relativamente alle ripetibili di
fr. 6'000.– l’opposizione va pertanto rigettata anche per gli interessi di
mora del 5% dal 12 dicembre 2014.
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate
con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig
eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF
115.
III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio
2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto
provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del
credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.
1.
LEF) creando la presunzione che il
debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del
contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o
sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale
federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde,
statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una
violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo
riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).
7.1
Nel
caso specifico, la reclamante critica la decisione del Pretore che,
fondandosi sugli art. 128 cpv. 1 n. 2 e 135 n. 2 CO, ha accolto l’eccezione di
prescrizione per i contributi più vecchi di cinque anni sollevata dal marito. Essa si richiama anzitutto all’art. 134 cpv. 1 n. CO.
7.2
Si
tratta invero di una censura nuova, poiché nulla di simile RE 1 ha fatto valere
in prima sede. Il giudice del rigetto (art. 57 CPC), come l’autorità
giudiziaria superiore (v. anche l’art. 320 lett. a CPC), applicano però il
diritto d’ufficio. E sta di fatto che i crediti tra coniugi sono
imprescrittibili durante il matrimonio (art. 134 cpv. 1 n. 3 CO) – ovvero fino
a decisione definitiva sul divorzio (Däppen
in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 4 ad art.
134.
CO) – per tacere del fatto che ove il credito sia stabilito giudizialmente,
come nella fattispecie, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni
(art. 137 CO) (sentenza del Tribunale federale 5A_473/2014 del 19 aprile 2015,
consid. 5.2.1; sentenza della CEF 14.2015.234/237 del 6 aprile 2016, consid.
6.
). Che nel caso in esame i coniugi non siano tuttora divorziati non è
contestato neppure dal marito e risulta dagli atti (sono separati volontariamente
dal 2010). Stabilire poi se l’invocazione dell’art. 134 CO sia manifestamente
abusiva nel caso concreto spetta al giudice di merito, non al giudice del
rigetto (sopra consid. 7). L’eccezione di prescrizione andava quindi respinta
già per questo motivo.
7.3
Diventa
così senza oggetto la questione del decreto d’accusa del 2015 e del richiamo d’incarti
e documenti. Va però ricordato che nella procedura di rigetto dell’opposizione
sono ammesse praticamente solo le prove documentali immediatamente disponibili
(cfr. art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza del
Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.4;
sentenze della CEF 14.2014.35 del 15 febbraio 2014, consid. 1.3; 14.2014.242
dell’8 giugno 2015, consid. 7.3), ad esclusione in particolare dei richiami d’incarto,
quando la parte poteva, con la dovuta diligenza, produrre già con l’istanza o
all’udienza tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela dei propri
interessi (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 5).
7.4
La
decisione essendo matura per il giudizio (giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC)
– in ogni modo la reclamante ha formulato esattamente la stessa domanda, d’indole
riformativa, in via principale come “alternativa” – il reclamo va dunque
parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso del rigetto
definitivo dell’opposizione per l’intero capitale posto in esecuzione e per gli
interessi di mora nella misura specificata sopra (consid. 6.2).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza pressoché totale del convenuto
(art. 106 cpv. 1 CPC), salvo, in parte, per gli interessi di mora sulle
ripetibili (sopra consid. 6.2/b). Il dispositivo sulle spese e ripetibili di
prima sede va d’altronde riformato tenendo conto della parziale soccombenza
dell’istante relativa agli interessi moratori sull’intera pretesa (art. 106
cpv. 2 CPC).
8.1
La reclamante chiede di essere ammessa al gratuito patrocinio in questa sede, riprendendo quanto
espresso nell’istanza di sequestro del 5 giugno 2018 (parzialmente accolta per
quanto riguarda il gratuito patrocinio, ossia limitatamente all’esonero dagli
anticipi e dalle spese processuali in relazione al decreto di sequestro) e nell’istanza
di rigetto del 2 luglio 2018 (la cui domanda di assistenza giudiziaria è stata
abbandonata all’udienza del 12 novembre 2018). L’escutente, asserendo che nel
frattempo la sua situazione economico-finanziaria non è per nulla mutata, produce
“per semplicità e visto i
tempi ristretti” il certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria verificato dall’autorità comunale il 25 aprile 2018, così come i
documenti già prodotti con l’istanza di sequestro (doc. II).
8.2
Ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art.
117.
lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo
(lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre
all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato,
segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1
lett. c CPC). L’istante deve esporre la sua situazione reddituale e
patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende
proporre (art. 119 cpv. 2 CPC).
8.3
Nel caso in esame, la reclamante si è limitata a riproporre la motivazione
e la documentazione addotte con l’istanza di gratuito patrocinio presentata in
prima sede, senza aggiornare i dati alla sua situazione esistente al momento
dell’inoltro del reclamo (novembre del 2018) e senza spiegare perché ha
formulato una nuova istanza con il reclamo dopo avere rinunciato a quella proposta
con l’istanza. Non è tuttavia necessario approfondire la questione, perché il
reclamo viene pressoché totalmente accolto, sicché le spese giudiziarie sono
poste a carico del marito, cui è imposto di pagare ripetibili destinate a
indennizzare le spese di patrocinio della reclamante. In queste circostanze,
spettava a quest’ultima rendere verosimile il rischio di non poterle riscuotere
presso il marito nel senso dell’art. 122 cpv. 2 CPC (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico
al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed.
2017, n. 28 ad art. 122 CPC). Non l’ha fatto e non si evince dagli atti che l’incasso
di tale pretesa sia a rischio. Il valore di stima del fondo del marito da lei
sequestrato (doc. E) pare al riguardo ampiamente sufficiente. La domanda di
gratuito patrocinio va quindi respinta, ferma restando la facoltà per la
reclamante di presentare ulteriormente una nuova domanda giustificando
infruttuosi tentativi d’incasso (Tappy in: Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 15 ad art. 122 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 110'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza
i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e
di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 266'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 20
marzo 2014 su fr. 260'000.– e dal 12 dicembre 2014 su fr. 6'000.–.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.–, già anticipate dall’istante,
sono poste a suo carico per 3/20 e per i restanti 17/20 a carico del convenuto, tenuto a rifondere
a RE 1 fr. 700.– per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono
poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili.
3. La
domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).