14.2018.191
Riconoscimento in Svizzera di una procedura italiana di amministrazione straordinaria. Legittimazione a ricorrere dei creditori. Crediti fiscali svizzeri. Ordine pubblico materiale svizzero
26 marzo 2019Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.191
Lugano
26 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (riconoscimento in
Svizzera di una procedura d’insolvenza estera) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 novembre 2018 dai commissari straordinari
dott. PI 4, __________
prof. PI 2, __________
prof. PI 3, __________
(patrocinati dall’__________ PA 3, __________)
intesa al riconoscimento in Svizzera del decreto 6 agosto 2018 del
Ministro italiano dello sviluppo economico e della
sentenza 14 agosto 2018 del Tribunale ordinario di Roma emanati
nella procedura di amministrazione straordinaria cui è stata ammessa la
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 novembre 2018 presentato da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dal’Ufficio giuridico della
Divisione delle contribuzioni)
contro la decisione emessa l’8 novembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto del 6
agosto 2018 il Ministro italiano dello sviluppo economico ha ammesso la CO 1 (in seguito: CO 1), in Roma, alla
procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’art. 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 347/03 e ha nominato un collegio commissariale composto di PI 4, PI 2 e PI
3.
B. Con
sentenza del 14 agosto 2018, il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione civile
XIV fallimentare feriale – ha accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza
della CO 1.
C. Il
2 novembre 2018 i commissari straordinari hanno chiesto il riconoscimento in
Svizzera del decreto 6 agosto 2018 del Ministro italiano
dello sviluppo economico e della sentenza 14 agosto 2018 del Tribunale
Ordinario di Roma, così come la concessione ai commissari
straordinari della facoltà di rappresentare in Svizzera la società in
amministrazione straordinaria e la sua succursale di Lugano.
D. Statuendo
con decisione dell’8 novembre 2018, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso di riconoscere in Svizzera
entrambe le decisioni italiane e di abilitare i commissari straordinari a
rappresentare la società italiana in Svizzera “nei limiti di cui all’art. 295 cpv. 2 LEF”, con facoltà di subdelega sotto la propria responsabilità. Il Pretore
ha d’altronde impartito ai titolari di crediti privilegiati un termine di 30
giorni per chiedere in forma scritta di essere adeguatamente garantiti ai sensi
dell’art. 306 LEF. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese di
pubblicazione sul Foglio svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale
cantonale, avvenuta il 13 novembre 2018, sono state poste a carico della
società italiana.
E. Contro la decisione appena citata, il Cantone Ticino e la Confederazione
Svizzera sono insorti a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2018 per ottenere,
in via principale, la reiezione dell’istanza, e in via subordinata il suo
parziale accoglimento, nel senso di nominare un commissario aggiunto svizzero,
abilitato a gestire gli attivi situati in Svizzera e a rappresentarvi la
società italiana, e di ordinare provvedimenti conservativi a salvaguardia dei
diritti dei creditori svizzeri, in particolare l’allestimento di un inventario
ai sensi dell’art. 163 LEF.
F. Il
10 dicembre 2018 l’ex direttore della succursale di Lugano della CO 1 (fino a
novembre del 2018), PI 5, per il tramite del suo patrocinatore __________. RA 2,
ha postulato il rigetto di tutte le domande principali del reclamo e l’accoglimento,
invece, delle domande subordinate.
G. Con
osservazioni del 14 dicembre 2018, i commissari straordinari hanno concluso per
la reiezione integrale del reclamo. I reclamanti e PI 5 si sono ancora espressi
con scritti rispettivamente del 17 e del 20 dicembre 2018.
H. Mediante
ordinanza del 23 gennaio 2019, il presidente della Camera ha chiuso l’istruttoria
e comunicato alle parti le osservazioni dei commissari straordinari, lo scritto
17 dicembre 2018 dei reclamanti e quello 20 dicembre 2018 di PI 5.
in diritto: 1. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto
straniero di fallimento e, per analogia (art. 175 LDIP), di una decisione
di omologazione di concordato o di procedimenti analoghi sono
regolati dagli art. 166 segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati
internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP), inesistenti nelle
relazioni tra la Svizzera e l’Italia (sentenza della CEF 14.2001.40/14.2004.34
del 15 settembre 2004 consid. 2). La revisione del capitolo 11 della LDIP (art.
166 segg.) entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (RU 2018 3263) non si applica
alla decisione impugnata in sé – emanata prima dell’entrata in vigore del
nuovo diritto, sicché vi si applica ancora il diritto previgente (a contrario:
art. 199 LDIP e FF 2017 3531) –, bensì ai suoi effetti (art. 196 cpv. 2 LDIP; Bucher in:
Commentaire romand, LDIP/ CL, 2011, n. 7 ad art. 196 LDIP, con un riferimento
alla DTF 115 III 153) e alle future decisioni in sede di esecuzione della procedura
ancillare.
Salvo disposizioni contrarie degli art. 166 segg. LDIP, la
procedura di riconoscimento di un fallimento o di un concordato estero è
disciplinata dagli art. 255 lett. a e 338 segg. CPC (art. 335 cpv. 3 CPC; Volken/Rodriguez
in: Zürcher Kommentar zum IPRG,
vol. II, 3a ed. 2018, n. 6 ad art.
167 e n. 25 ad art. 175 LDIP).
2. La
sentenza impugnata – emanata in materia di riconoscimento di una decisione
estera parificabile a una decisione svizzera di moratoria concordataria
(sentenza della CEF
14.2008.116 del 16 dicembre 2008, RtiD 2009 II 782 consid. 6.1) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile del giudice
dell’esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC), contro cui è dato il
rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC per analogia; Braconi in:
Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 16 ad art. 167 LDIP)
alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 2 LOG).
2.1 Nella
fattispecie si pone d’acchito la questione dell’interesse degno di protezione
dei ricorrenti a interporre reclamo (e non come invece censurato dai commissari
straordinari, della legittimazione attiva, che è questione sostanziale: DTF 139
III 507 consid. 1.2), siccome essi non sono stati parte della procedura di
prima sede. Gli enti reclamanti fondano la propria legittimazione a ricorrere
sulla loro pretesa qualità di
creditori della CO 1 dedotta da due decisioni di richieste
di garanzia di fr. 6'900'000.–
e fr. 7'900'000.– oltre agli accessori emesse il 13
agosto 2018 dalla Divisione delle contribuzioni nei confronti della società italiana in relazione
alle imposte federali dirette rispettivamente alle imposte cantonali per gli
anni dal 2011 al 2018, per cui gli enti ricorrenti hanno
fatto sequestrare due crediti (contestati) della CO 1 di fr. 9'647'078.27
e fr. 2'935'501.05 (doc. A1 e doc. A2 acclusi al
reclamo).
2.2 Per
la maggioranza della dottrina, che si fonda su una sentenza del Tribunale
federale B.144/1991 del 27 novembre 1991 (consid. 3/b), i creditori della
persona il cui fallimento è stato dichiarato all’estero, e segnatamente i
creditori al beneficio di un sequestro eseguito in virtù del diritto svizzero, rientrano nel novero delle “parti” opponenti che devono essere sentite in virtù dell’art. 29 cpv. 2 LDIP (per il rinvio dell’art. 167 cpv. 1,
2° periodo LDIP) e sono quindi legittimati a interporre reclamo contro la decisione di riconoscimento del
fallimento estero in Svizzera (Volken/Rodriguez,
op. cit., n. 21 ad art. 167; Berti/Mabillard
in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 21
ad art. 167 LDIP; Braconi, op. cit., n. 11-12 ad art. 167 e i riferimenti).
a) Tale
opinione è discutibile. L’art. 167 cpv. 1 rinvia all’art. 29 cpv. 2 LDIP solo
“per analogia”, tanto che la medesima dottrina sostiene che gli interessati –
compreso il debitore comune – non devono essere citati in prima sede,
contrariamente al senso ordinario dato alla seconda norma, ma possono
esprimersi solo ricorrendo contro la decisione di riconoscimento.
b) Ora,
le decisioni di fallimento, interne come estere, si caratterizzano rispetto ad
altre decisioni per le esigenze di universalità e di parità di trattamento dei
creditori, motivo per cui in diritto interno solo il creditore istante e il
debitore devono essere citati e sentiti, e solo loro possono impugnare la
decisione di fallimento, ad esclusione
degli altri creditori (DTF 123 III 403 segg. e 111 III 66 segg.; sentenza del Tribunale federale
5A_43/2013 del 25 aprile 2013 consid.
2; Talbot in:
Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 174 LEF;
Diggelmann in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1
ad art. 1 LEF; Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 14 ad art. 174 LEF; Cometta in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 174 LEF). Un singolo creditore, infatti, non
dovrebbe poter fare perdurare un determinato privilegio esecutivo a scapito
degli altri ricorrendo contro la decisione di fallimento. La situazione non sembra
poi diversa in ambito internazionale (sentenza
della CEF 14.2008.116 già citata, consid. 4).
Tenuto conto di queste caratteristiche della procedura di fallimento e
del fatto che persino la dottrina maggioritaria
ammette l’applicabilità per analogia dell’art. 174 LEF al reclamo contro le decisioni di riconoscimento
di fallimento estero (Berti/Mabillard,
op. cit., n. 20 ad art. 167; Braconi,
op. cit., n. 17 ad art. 167), l’art. 29 cpv. 2 LDIP dovrebbe essere interpretato in senso restrittivo nell’ambito considerato.
c) Sennonché
il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza
dell’8 novembre 2013 (DTF 139 III 508 consid. 3.2). La decisione non verteva,
invero, sulla legittimazione dei creditori, bensì su quella del terzo debitore
convenuto in un’azione revocatoria promossa da una società il cui fallimento
all’estero è stato riconosciuto in Svizzera. Dalla motivazione risulta però che
la legittimazione a ricorrere debba essere esaminata alla luce dell’art. 6 PA
(citato nel messaggio del Consiglio federale relativo all’art. 29 LDIP, FF 1983
Fatti
I 305 n. 217.4) – o dell’art. 17 cpv. 1 LEF in cui la nozione di parte è
definita nello stesso modo –,
sicché sotto questo profilo ai creditori non istanti, perlomeno se hanno ottenuto il pignoramento o il sequestro di beni del debitore
comune, pare assai evidente che debba essere riconosciuto un interesse degno di
protezione a ricorrere, nella misura in cui l’annullamento della decisione di riconoscimento
del fallimento estero permette loro di evitare il
pregiudizio connesso al fatto che i beni pignorati, ove non siano stati
realizzati o incassati prima della dichiarazione di fallimento, oppure
sequestrati, sono devoluti alla massa fallimentare (art. 199 LEF per il rinvio
dell’art. 170 cpv. 1 LDIP) o congelati nella procedura concordataria (art. 297
LEF).
d) Non
è però necessario approfondire ulteriormente la questione. In ambito
concordatario, in effetti, l’art. 175, 2° periodo LDIP prescrive espressamente
che i creditori domiciliati in Svizzera devono essere sentiti. Certo, la Camera
aveva limitato tale esigenza alle procedure di riconoscimento di decisioni di
omologazione del concordato (o di procedimenti analoghi), a esclusione delle
decisioni di moratoria concordataria, segnatamente perché (allora) persino in
diritto interno i creditori non avevano il diritto di essere sentiti prima
della pubblicazione della moratoria concordataria (sentenza della CEF 14.2008. 116 già citata, consid. 4.2). Tuttavia, con la revisione del diritto concordatario, entrata in
vigore il 1° gennaio
2014, non solo il giudice del concordato può, come prima, sentire i creditori
non richiedenti (art. 294 cpv. 2 LEF), ma la moratoria concordataria definitiva
– contrariamente alla moratoria provvisoria (art. 293d nLEF) – è impugnabile
dal debitore e da tutti i creditori con reclamo ormai senza limiti (art. 295c
cpv. 1 nLEF, che a differenza dell’art. 294 cpv. 4 vLEF non restringe più il
ricorso alla nomina del commissario). Alla luce delle considerazioni che
precedono, perlomeno nell’ambito concordatario ai creditori dev’essere
riconosciuto il diritto di ricorrere contro le decisioni di riconoscimento di provvedimenti
esteri, anche volti alla semplice concessione di una moratoria, che di per sé
non determina per loro un pregiudizio irreparabile. L’interesse
dei reclamanti a impugnare la decisione contestata è pertanto data.
2.3 I
commissari straordinari resistenti contestano, in modo indiscriminato e insufficientemente
motivato, la capacità di stare in lite, la capacità processuale e la facoltà di
rappresentanza dei ricorrenti. La censura è irricevibile. Del resto neppure
essi revocano seriamente in dubbio che la Confederazione Svizzera e lo Stato
del Canton Ticino – o Repubblica e Cantone Ticino che dir si voglia (l’art. 1
della Costituzione federale lo definisce semplicemente come Cantone Ticino) – abbiano,
quali enti di diritto pubblico dotati di organi regolarmente costituiti, l’esercizio
dei diritti civili, e pertanto la capacità processuale (art. 67 cpv. 1 CPC),
ovvero la capacità di stare in lite in proprio o di designare un rappresentante
a tale scopo (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 ad
art. 67 CPC; sentenze della CEF 14.2015.213 e 14.2015.212 dell’11 marzo 2016,
consid. 5.1/a e 5.2 con rinvii). E proprio perché sono legittimati a procedere
in tutta indipendenza gli enti ricorrenti non dovevano produrre alcuna procura
o delega.
2.4 Altra
è la questione – pure contestata dai resistenti – della rappresentanza dei
ricorrenti da parte dell’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni,
e per essa dai suoi funzionari avv. __________ e __________. Non è però
regolata, come credono i resistenti, dall’art. 68 CPC. La norma si applica solo alla rappresentanza contrattuale,
come risulta dalla sua marginale, e non a quella legale, che per le persone
giuridiche di diritto pubblico come la Confederazione Svizzera e lo Stato del
Canton Ticino è disciplinata dal diritto federale, rispettivamente cantonale (DTF 112 II 89 consid. 1/b; sentenza della CEF 14.2016. 156 del 7 settembre 2016 consid. 3.2; Jeandin
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 4 e
8 ad art. 67 CPC con altri rinvii). La legittimazione dei firmatari risulta
dalla risoluzione n. 3490 emanata il 21 giugno 2011 dal Consiglio di Stato, che
autorizza i funzionari dirigenti (punto 1.1) – e segnatamente il capo dell’Ufficio
giuridico della Divisione delle contribuzioni (avv. F__________) – come i
giuristi e i collaboratori scientifici giuristi (punto 1.2) – tra cui l’avv. __________
– a rappresentare singolarmente lo Stato del Cantone Ticino nei procedimenti di
natura pecuniaria nell’ambito del proprio ufficio davanti alle giurisdizioni
civili cantonali e svizzere.
2.5 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 novembre 2018 contro la sentenza pubblicata in via edittale il
13 novembre, in concreto il reclamo è
tempestivo. Il “complemento d’informazioni” del 17 dicembre 2018 è invece tardivo.
2.6 PI
5 non è stato parte nella procedura di prima sede e non ha ricorso
tempestivamente contro la sentenza di riconoscimento del fallimento italiano.
Non è qui di legittimato a intervenire nella procedura di reclamo. I suoi
scritti 10 e 20 dicembre 2018 sono di conseguenza irricevibili.
3. Per i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a-c,
167 cpv. 1, 27 e 29 vLDIP, applicabili per analogia ai
procedimenti di natura concordataria (art. 175 LDIP), il riconoscimento in
Svizzera di una decisione concordataria straniera presuppone che:
1) la decisione da delibare
decreti l’omologazione di un “concordato o un analogo procedimento” ai sensi
dell’art. 175 LDIP;
2) paia verosimile l’esistenza
di beni del fallito nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel
Cantone Ticino);
3) la decisione sia stata
pronunciata nello Stato di domicilio o di sede del fallito;
4) l’istante sia abilitato a
chiedere il riconoscimento;
5) all’istanza di
riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato della
decisione straniera;
6) detto giudizio risulti
esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
7) non sussistano motivi di
rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento non sia
manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico materiale (cpv. 1) o formale
(cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all’istanza deve essere allegato un
documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente
secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed in tempo
congruo per presentare le proprie difese;
8) lo Stato in cui è stato
pronunciata la decisione estera conceda la reciprocità (presupposto che dal 1°
gennaio 2019, non è più richiesto, il corrispondente art. 166 cpv. 1 lett. c
vLDIP essendo stato abrogato).
4. Nel
reclamo il Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera si dolgono di non essere stati interpellati dal Pretore
prima dell’emanazione della decisione impugnata, di non
averne ricevuto il testo integrale e di non sapere quale procedura seguire per
tutelare i propri diritti, siccome quanto pubblicato sul foglio ufficiale non
precisa a quale istituto svizzero (concordato ordinario, con abbandono dell’attivo,
…) la decisione estera è stata parificata.
A
parte il fatto che gli enti reclamanti avrebbero potuto chiedere alla Pretura
una copia della decisione prima di ricorrere, già si è visto che secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina maggioritaria in materia di
fallimento il diritto di essere sentiti dei creditori è sufficientemente
tutelato ove essi possano ricorrere contro la decisione di riconoscimento. Non
s’intravvedono motivi perché così non dovrebbe anche essere in ambito concordatario
(in tal senso: Bopp in:
Zürcher Kommentar zum IPRG, 3a ed. 2018, vol. I, n. 25 ad art. 175
LDIP). Del resto i ricorrenti non specificano quale svantaggio
avrebbero sofferto dal modo di procedere adottato dal primo giudice. D’altronde,
la pubblicazione della decisione impugnata indica il modo in cui i creditori
privilegiati devono procedere per essere adeguatamente garantiti, mentre i
creditori non privilegiati, per legge, verranno se del caso interpellati solo
Considerandi
in una fase successiva (art. 173 cpv. 3, 174 e 174a cpv. 2 per il rinvio
dell’art. 175 LDIP). Il reclamo è quindi al riguardo prematuro e comunque infondato.
5.
Sul
piano sostanziale, i reclamanti lamentano una violazione dell’ordine pubblico
svizzero per il fatto che, in mancanza di un accordo internazionale che
consenta loro d’insinuare le proprie pretese
della procedura di amministrazione straordinaria italiana, sarebbe data
un’inaccettabile disparità di trattamento tra creditori di diritto pubblico svizzeri
e creditori di diritto pubblico italiano.
5.1
La
riserva dell’ordine pubblico è una clausola d’eccezione, la cui applicazione in
materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere – come risulta dall’avverbio
“manifestamente” utilizzato all’art. 27 cpv. 1 LDIP – è più restrittiva che nel
campo dell’applicazione diretta delle norme di diritto (cosiddetto “effetto
attenuato dell’ordine pubblico” in materia di riconoscimento e di exequatur di decisioni
estere). Il riconoscimento della decisione straniera è la regola. Dalla stessa
non bisogna scostarsi senza validi motivi (cfr. DTF 142 III 184 consid. 3.2).
L’ordine pubblico svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione
straniera quando la stessa offende manifestamente il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile,
contravvenendo a principi fondamentali dell’ordine giuridico svizzero
con il quale si rivela totalmente incompatibile. Una semplice differenza con la
soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’eccezione dell’ordine
pubblico (DTF 126 III 107, consid. 3/b, ed i rinvii; sentenza della CEF
14.2005
/8 dell’8 giugno 2005 consid. 3.6; Volken/Rodriguez, op. cit., n. 51 ad art. 166; Berti/Mabillard, op. cit., n. 28 ad art. 166; Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 166).
5.2
A
seguire la tesi dei reclamanti, la decisione estera in materia di fallimento e
di concordato dovrebbe sempre essere considerata contraria all’ordine pubblico materiale svizzero ove un’autorità svizzera
vanti pretese di diritto pubblico nei confronti del debitore comune e il
diritto dello Stato in cui la decisione da delibare è stata emanata non consenta a tale autorità d’insinuarle
nella procedura d’insolvenza estera. Vista la frequenza con la quale situazioni
del genere possono presentarsi, permettere ai creditori di diritto pubblico
svizzero di opporsi al riconoscimento del fallimento o del concordato estero in
Svizzera rischierebbe di svuotare dal suo contenuto l’istituto previsto dagli
art. 166 segg. LDIP. Pare dubbio che ciò sia stato voluto dal legislatore
svizzero (in tal senso: Andrea Braconi,
La collocation des créances en droit international
suisse de la faillite, tesi 2005, pag. 173 ad § 3/1). Del resto, tra i
creditori con domicilio o sede in Svizzera degni di una protezione particolare
il legislatore non ha annoverato le autorità fiscali, tranne quando, come gli
altri creditori, sono a beneficio di un pegno o di un privilegio esecutivo, o
le loro pretese sono dirette contro una succursale del debitore comune iscritta
in un registro di commercio svizzero (art. 172 cpv. 1 nLDIP).
Certo,
Daniel Staehelin propone di aggiungere alla lista dei crediti
partecipanti alla procedura ancillare secondo l’art. 172 LDIP i crediti non
privilegiati di diritto pubblico svizzero che non sono stati ammessi nella procedura principale estera (Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge
in der Schweiz, tesi 1989, pag. 160), ma si tratta appunto di una
proposta de lege ferenda, a
dimostrazione che de lege lata il riconoscimento non può essere
subordinato al pagamento dei crediti di diritto pubblico svizzero non
privilegiati (Braconi, tesi, pag.
174.
ad § 3/1). Già per questo motivo la censura dei reclamanti appare infondata.
5.3
Sia
come sia, dalle osservazioni 17 dicembre 2018 dei reclamanti si evince che l’insinuazione
delle loro pretese contro la CO 1 nella procedura d’insolvenza italiana non sia
esclusa per motivi giuridici – ad ogni modo non indicati nel reclamo – ma abbia
incontrato difficoltà di ordine pratico. Anche in questo caso la censura di
contrarietà all’ordine pubblico svizzero appare prematura – e quindi
inammissibile – e potrà eventualmente essere riproposta in sede di omologazione
del concordato o di un analogo procedimento oppure di riconoscimento dell’atto
italiano corrispondente alla graduatoria fallimentare o concordataria svizzera
giusta gli art. 247 e 321 LEF (cfr. art. 173 cpv. 2 e 174a cpv. 2
nLDIP).
5.4
La
disparità di trattamento di cui si dolgono gli enti reclamanti non può ad ogni
modo essere considerata contraria all’ordine pubblico svizzero (così
esplicitamente: Braconi, tesi,
pag. 174 ad § 3/2), dal momento che anche per il diritto svizzero, fatti salvi speciali trattati internazionali o norme della
LDIP (art. 30a LEF), l’esecuzione coatta di pretese di
diritto pubblico straniero non è possibile in Svizzera (DTF 141 III 31 consid.
3; Kren Kostkiewicz/Rodriguez,
Internationales Insolvenzrecht, 2013, n.
348; Krüsi in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 8 ad
art. 38 LEF; Schwander in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 23 ad art. 30a LEF; Jent-Sørensen,
stesso commentario, n. 3 ad art. 38 LEF; Erard
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite,
2005, n. 7 ad art. 30a LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 10 ad art. 33a LEF; in
senso divergente: DTF 48 III 230 e 120 III 35 consid. 2/b [citate da Hierholzer, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, vol. II, n. 14
ad art. 247 LEF, e da Sprecher in: SchKG, Kurzkommentar,
2a ed. 2014, n. 19 ad art. 247 LEF], secondo cui nei fallimenti
svizzeri le pretese di diritto pubblico estero devono essere iscritte nella
graduatoria, senza però alcuna analisi dal profilo del diritto internazionale
pubblico – ius gentium). Una simile disparità di trattamento – come
visto, non ancora accertata nella fattispecie – potrebbe ledere l’ordinamento
giuridico svizzero solo se fosse concepita come una misura di ritorsione verso i soli creditori di diritto
pubblico svizzeri, ad esclusione dei creditori di diritto pubblico di
altri Stati. Così non risulta essere nel
caso in esame. Non si giustifica, di conseguenza, di annullare la
sentenza impugnata.
6.
Gli
enti reclamanti considerano inoltre come una violazione dell’ordine pubblico
svizzero il fatto che la succursale svizzera della CO 1 sia attualmente senza
organi, di modo che non può impugnare le decisioni di riconoscimento della
procedura italiana, di nomina dei commissari straordinari e di accertamento
dello stato d’insolvenza della società. In realtà, è dubbio che i
rappresentanti della succursale svizzera siano legittimati a contestare il
riconoscimento della procedura d’insolvenza decretata all’estero contro il
principale. Ad ogni modo, i diritti dei creditori della succursale sono ora
salvaguardati con la facoltà riconosciuta loro di annunciare le proprie pretese
nella graduatoria della procedura ancillare (art. 172 cpv. 1 lett. c nLDIP) o
di farvi menzionare i crediti già insinuati nel fallimento della succursale
(art. 166 cpv. 3 nLDIP). Anche su questo punto il reclamo cade nel vuoto.
7.
In
via subordinata, infine, i reclamanti postulano l’emanazione di provvedimenti
conservativi a tutela dei propri diritti, segnatamente l’allestimento di un
inventario “ai
sensi dell’art. 163 LEF” e (solo
nel dispositivo) la nomina di un commissario aggiunto svizzero incaricato di
gestire gli attivi situati in Svizzera e di rappresentare la società italiana
in Svizzera.
7.1
Dalla
motivazione della sentenza impugnata (consid. 6.2 ad b e c, pagg. 6 seg.) –
ancorché non formalizzato nel dispositivo – si evince che il collegio
commissariale è stato incaricato, sotto la sorveglianza del Pretore, d’inventariare
i beni della CO 1 in Svizzera e di vegliare a che le pretese dei creditori
privilegiati con domicilio o sede in Svizzera siano integralmente garantite nel
senso dell’art. 172 LDIP. La misura dell’inventario richiesta dagli enti
reclamanti dovrebbe quindi già essere stata eseguita o almeno essere in fase di
esecuzione (in virtù dell’art. 299 LEF per il rinvio analogico degli art. 170
cpv. 1, 172 e 175 LDIP), ferma restando la facoltà per gli interessati d’interpellare
al riguardo il Pretore nella sua veste di giudice concordatario (per quanto
attiene agli atti esecutivi da compiere in Svizzera). Al riguardo il reclamo si
rivela senza oggetto.
7.2
Il
Pretore ha anche previsto un eventuale riesame della questione della nomina di
un commissario ad hoc dopo che eventuali creditori privilegiati con
domicilio o sede in Svizzera si saranno annunciati. La domanda dei ricorrenti
era pertanto prematura. Dagli atti di causa, del resto, non constano elementi
per cui si sarebbe imposta la nomina di un commissario speciale già al momento
in cui il Pretore ha statuito. Non risultavano note, in particolare, le informazioni
di cui i reclamanti affermano, nello scritto 17 dicembre 2018, essere ora in
possesso, che a loro dire renderebbero opportuna una gestione separata degli
attivi situati in Svizzera e di quelli situati in Italia. Esse sono pure
tardive in questa sede (sopra consid. 2.5). Ciò nonostante, agli interessati
non è preclusa la possibilità di chiedere al Pretore, nella sua veste di
autorità concordataria, una
rivalutazione della sua decisione alla luce di eventuali fatti nuovi. Egli potrà inoltre ordinare, se del
caso, altre misure a tutela dei creditori domiciliati in Svizzera, come la
pubblicazione di un’ulteriore grida all’indirizzo di eventuali creditori della
succursale svizzera, ove riterrà applicabile l’art. 172 cpv. 1 lett. c nLDIP
entrato in vigore il 1° gennaio 2019.
8.
Le
spese processuali relative al presente giudizio, il cui importo è determinato
in funzione della tariffa giudiziaria cantonale (art. 96 CPC, 1 e 14 LTG), seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2015.167 del 3 marzo
2016.
consid. 6.1). I commissari straordinari, che si sono difesi con l’ausilio
di un avvocato, hanno diritto a ripetibili, stabilite in virtù degli art. 11
cpv. 5 e 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310).
9.
Non
è necessaria la pubblicazione dell’odierna decisione né la sua comunicazione
alle autorità esecutive e dei registri (art. 169 LDIP a contrario). L’esito del reclamo va invece
comunicato alla __________, che ha reso verosimile l’esistenza di
una relazione contrattuale con la CO 1 e quindi di un suo legittimo interesse a
tale informazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Gli scritti 10 e 20 dicembre 2018 di PI 5 sono irricevibili.
2. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
3. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 1'000.–, è posta a carico
del Cantone Ticino e della Confederazione Svizzera in solido, che rifonderanno,
sempre in solido, fr. 1'000.– ai commissari straordinari resistenti
per ripetibili.
4. Notificazione a:
– ;
– ;
– avv. Rocco Olgiati, Viale Cassarate 1, Casella
postale 6187,
6901 Lugano
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
– (solo
il dispositivo n. 2).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).